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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 474/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN OL
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIANO FABRIZIO MARIA appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGI Controparte_2 P.IVA_3
GABRIELE
EUROPA FACTOR SPA (C.F. ), in qualità di mandataria di P.IVA_4 CP_3
, con il patrocinio dell'Avv. GIORGI GABRIELE
[...] intervenute
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) dichiarare per i motivi esposti il difetto di legittimazione sostanziale dell'intervenuta che non ha fornito idonea prova Controparte_2 dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione;
nel merito:
1) in relazione al c/c n. 4054, in accoglimento totale della domanda, ritenendo già accertata l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione, nell'arco temporale compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 19 gennaio 2006, degli interessi ultralegali extrafido, e nell'intero periodo compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 31 marzo 2016, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e dei c.d. giorni valuta, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, poiché privi di causa negoziale nonché contrari a norme imperative di legge degli addebiti per spese, commissioni, diritti per istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone Contr mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, e di ogni altro onere illegittimamente addebitato, con conseguente storno degli stessi e rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c ordinario n. 4054 in Euro 13.067,58 a credito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
2) in relazione al c/c n. 280080 in accoglimento totale della domanda, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, poiché privi di causa negoziale nonché contrari a norme imperative di legge, degli addebiti scaturenti dall'applicazione al conto corrente in oggetto dell'interesse anatocistico, del tasso ultralegale ed indeterminato, di tassi di interesse debitori sia entro fido che fuori fido non pattuiti, della Commissione di massimo scoperto sia entro fido che fuori fido, dell'applicazione di addebiti per spese, commissioni, giorni valuta e spese, con conseguente rideterminazione alla data del
31/03/2016 del saldo del c/c anticipo transato pos n. 280080 in -Euro 18.467,33 a debito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
pag. 2/11 3) in via subordinata ed eventuale, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito sul c/c anticipo transato pos n. 280080, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca eventualmente prodotto dalla convenuta e specificamente la nullità delle eventuali clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico, nonché della eventuale clausola che, per la determinazione del tasso ultralegale, faccia riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, nonché di tutte le altre eventuali clausole relative a commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese;
4) condannare la società convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorario di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) condannare l'intervenuta in persona del procuratore speciale alla Controparte_2 rifusione delle spese, competenze ed onorario del giudizio da distrarsi ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
per parte appellata: In via preliminare: dichiarare sin dall'udienza di comparizione improcedibile e/o inammissibile l'appello avversario ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza dello stesso e la assenza di una minima ragionevole probabilità che il gravame venga accolto;
Nel merito: accertata l'inesistenza e la assoluta infondatezza logica e giuridica dei motivi di gravame, rigettare integralmente l'appello promosso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Tribunale di Locri in data 02.07.2020;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 15 T.F.
Per Europa Factor spa, in qualità di mandataria di : in sostituzione CP_3 dell'originario creditore procedente la Parte_2
Europa Factor Spa – nella sua qualità di procuratrice speciale e/o mandataria della
[...]
- riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi (istanza, richieste istruttorie, CP_5 precisazione dei crediti, eccezioni e conclusioni) della sostituta e del precedente Pt_2 procuratore Avv Fabrizio Maria Ciano facendoli propri;
pag. 3/11 Per Accertata l'inesistenza e la assoluta infondatezza logica e Controparte_2 giuridica dei motivi di gravame, rigettare integralmente l'appello promosso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Tribunale di
Locri in data 02.07.2020;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 15 T.F
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
29.05.2018, (di seguito aveva convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 la con azione di ripetizione di indebito, chiedendo l'accertamento della Pt_2 illegittimità “degli addebiti scaturenti dall'applicazione ai conti correnti in oggetto dell'interesse anatocistico, del tasso ultralegale ed indeterminato, di tassi di interesse debitori sia entro fido che fuori fido non pattuiti, della Commissione di massimo scoperto sia entro fido che fuori fido, dell'applicazione di addebiti per spese, commissioni, diritti per istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore Contr di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, spese per invio documento sulla trasparenza, spese per operazioni e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, giorni valuta e di ogni altro onere illegittimamente addebitato, con conseguente storno degli stessi e ricalcolo dei rapporti di dare-avere;
2. in via subordinata ed eventuale, accertare e dichiarare l'invalidita e la nullita parziale dei contratti di apertura di credito con scopertura sul c/c n. 4054, e sul c/c anticipo pag. 4/11 transato pos n. 280080, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca eventualmente prodotti dalla convenuta e specificamente la nullità delle eventuali clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico, nonché della eventuale clausola che, per la determinazione del tasso ultralegale, faccia riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, nonché di tutte le altre eventuali clausole relative a commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese;
3. accertare e dichiarare la rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c ordinario n.
4054 in Euro 13.067,58 a credito dell'attrice, o a quella diversa somma che risultera in corso di causa;
4. accertare e dichiarare la rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c anticipo transato pos n. 280080 in -Euro 18.467,33 a debito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa”. Contr La si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e produceva, su ordine ex art. 210 c.p.c., il contratto di apertura di conto corrente n. 4054 c.c. e gli estratti conto richiesti ad eccezione del 2008, mentre non produceva il contratto di apertura del conto pos n. 280080, per il quale era già stata inviata richiesta stragiudiziale dal correntista nel
2016.
Svolta la ctu, con sentenza n. 392/2020 il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: a) rigetta le domande proposte da parte attrice in ordine al c/c anticipo transato POS n.
280080, b ) in parziale accoglimento delle domande spiegate dalla fra-mat di
[...] in relazione al c/c n. 4054, dichiara l'illegittimità degli addebiti derivanti Pt_1 dall'applicazione, nell'arco temporale compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 19 gennaio
2006, degli interessi ultralegali extrafido, e nell'intero periodo compreso tra il 26 marzo
1999 ed il 31 marzo 2016, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e dei c.d. giorni valuta, e per l'effetto ridetermina il saldo a debito per la correntista, alla data del 31 marzo 2016, in €-26.411,02, c) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
1.1. Con atto di citazione notificato il 21.9.2020, impugnava la predetta Pt_1 decisione e ne chiedeva la riforma parziale, nei termini sopra riportati, lamentando:
1. La violazione dell'art. 2967 c.c. e della regola della vicinanza della prova, posto che la banca non aveva prodotto il contratto del c/c anticipo transato POS n. 280080;
pag. 5/11 2. La violazione degli artt. 163 comma 3 n. 3 e 4 c.p.c. e 116 c.p.c., poiché le doglianze di parte appellante in merito alle spese erano state indicate dettagliatamente nell'atto di citazione;
Contr Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo del tutto condivisibile la decisione di prime cure.
Intervenivano in giudizio Europa Factor spa, in qualità di mandataria di CP_3
[... Contr
cessionaria dei crediti di e successivamente , cessionaria di Controparte_2
CP_3
L'appellante contestava espressamente la legittimazione di , ritenendo Controparte_2 non provata l'intervenuta cessione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. Il primo motivo di appello è meritevole di accoglimento. Parte Fra aveva chiesto la ripetizione dell'indebito rispetto al conto corrente anticipo transato POS n. 280080, affermando l'applicazione di spese e condizioni non previste in contratto, lamentando anche la mancata produzione del documento contrattuale, già richiesto unitamente agli estratti conto con missiva del 2016 ex art. 119 Tub.
La non aveva prodotto la copia del contratto a fronte della richiesta del 2016, né Pt_2 aveva fornito la documentazione contrattuale a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha reputato che la mancata acquisizione del contratto comporti il mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla parte attrice ex art. 2967
c.c. Siffatta conclusione appare coerente con le disposizioni in tema di ripartizione dell'onere della prova e tiene conto della costante giurisprudenza di legittimità, che afferma che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola,
pag. 6/11 acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass.
Sez. 6, 13/12/2019, n. 33009, Rv. 656511 - 01).
La decisione appare corretta nell'escludere che l'attuale appellante abbia mai contestato l'esistenza del contratto, avendo al contrario contestato l'applicazione di “interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali”, contestazioni che prevedono l'esistenza di un contratto Contr rispetto al quale il comportamento della era inadempiente.
Il Tribunale esclude di poter procedere all'accertamento dell'inadempimento contrattuale in difetto di produzione del contratto, senza tener conto delle circostanze specifiche del caso, ossia del diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione contrattuale, diritto cristallizzato dall'art. 119 TUB con specifico riferimento agli estratti conto ed alla documentazione relativa a pagamenti ed addebiti, ma certamente espressione del più ampio diritto della parte ad ottenere il documento da cui detti rapporti sono nati. L'applicabilità dell'art. 119 TUB anche alla copia del contratto discende da una interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt.
117 e 119 TUB ed è condivisa da giurisprudenza e dottrina. L'art. 117 Tub prevede la redazione per iscritto dei contratti e l'obbligo di consegna di una copia al cliente, il quale può quindi ragionevolmente ottenerne una successivamente. Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è pertanto ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza di cui all'art. 1175 c.c.
Quest'ultima norma impone alle parti di “tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. n. 12093/2001).
pag. 7/11 Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede
(cfr. Cass. n. 1004/2006).
Questa interpretazione si muove, peraltro, nella medesima direzione degli ultimi arresti in materia della Corte di cassazione che con l'ordinanza n. 8173/2025 ha ricollegato espressamente il diritto del cliente bancario ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, riconosciuto dall'art. 119 Tub, ai doveri generali di buona fede, correttezza e cooperazione (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.); si tratta evidentemente di una direzione orientata alla tutela sostanziale della parte contrattualmente debole e al rafforzamento dei principi di trasparenza, correttezza e parità informativa nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari.
La mancata consegna della copia tempestivamente richiesta, così come avviene per la copia degli estratti conto, non può pertanto avere effetti negativi sul correntista, né la banca può esimersi dalla produzione – quando il contratto sia ancora in corso – affermando l'intervenuto decorso del termine decennale, applicabile esclusivamente alla documentazione dei movimenti bancari. Si deve infine fare menzione della giurisprudenza formatasi in casi analoghi, secondo la quale “la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” e tuttavia “la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 1550/2022).
In conclusione, ritiene questa Corte che – quando il correntista abbia richiesto il rilascio della copia del contratto di conto corrente, azionando tutti gli strumenti a sua disposizione (artt. 117 e 119 Tub e richiesta ex art. 210 c.p.c.) – la mancata produzione non possa essere addebitato all'attore e non possa determinare il mancato assolvimento pag. 8/11 dell'onere probatorio, dovendosi invece considerarsi detta circostanza quale elemento di prova valutabile ai fini della verifica della legittimità degli addebiti.
La soluzione contraria, sebbene possa apparire corretta in base ad una interpretazione rigorosa dell'art. 1967c.c., consentirebbe all'Istituto di credito di bloccare l'azione del correntista proprio mediante l'inadempimento all'obbligo di produzione documentale relativa al contratto in essere, consentendo quindi alla parte che viola il dovere di buona fede e correttezza di trarre vantaggio da un comportamento giudicato riprovevole sia nella fase anteriore all'introduzione del giudizio e sia in sede processuale.
Sulla scorta di queste considerazioni, la mancata produzione del contratto nel caso specifico viene valutata come elemento sintomatico della mancata stipula delle clausole contrattuale contestate, ossia delle clausole che prevedono l'addebito delle spese contestate.
È necessario, pertanto, disporre un approfondimento istruttorio per verificare il saldo del c/c 280080 escludendo le spese per le quali non risulta accertata l'espressa previsione contrattuale.
Si deve, invece, escludere l'estensione dell'accertamento agli interessi ed al meccanismo di giroconto, poiché il conto in esame è un conto anticipo, per cui tutte le somme e gli interessi sono necessariamente girocontati sul conto corrente principale, conto per il quale sono già stati ricalcolati gli interessi e gli addebiti nei termini indicati in sentenza e che non sono oggetto di impugnazione. La stessa consulenza di parte appellante, difatti, si limita a ritenere indebiti gli addebiti delle spese per un importo di circa € 600,00 (le spese addebitate erano pari ad € 978,61, mentre il consulente afferma che l'esatto conteggio era pari ad € 370,64), reputando evidentemente rispondente allo scopo del contratto il collegamento con il conto corrente ordinario.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare in parte fondato.
Il giudice di prime cure ha escluso dal quesito proposto al consulente la verifica dell'addebito di spese non previste contrattualmente o in termini difformi da quelli pattuiti, giudicando la contestazione della parte attrice troppo generica per costituire un motivo di illegittimità degli addebiti.
L'azione spiegata da era principalmente incentrata sulla dedotta illegittimità Pt_1 degli addebiti per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, ma le pag. 9/11 doglianze sugli addebiti per gli altri costi indicati non appaiono generiche, in quanto nell'atto sono stati indicati gli specifici costi contestati e sinteticamente il motivo della illegittimità (mancata o difforme previsione contrattuale). Nell'atto di citazione, infatti, contestava la mancata previsione contrattuale di “spese, commissioni, diritti per Pt_1 istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone Contr mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, e di ogni altro onere illegittimamente addebitato”.
Si tratta di indicazione sufficientemente specifica delle voci di costo contestate, per molte delle quali non si rinviene infatti la previsione contrattuale: il contratto del
26/03/1999 prevede come costi solo un importo operazione e le spese per diritti fissi di chiusura conto, mentre il contratto del 20/01/2006 prevedeva un canone mensile
“Strumenta BNL” di € 45,00, nessun costo per operazioni, €4,00 per recupero spese documenti di trasparenza ed un costo per l'estinzione conto.
Si deve, pertanto, ritenere che gli addebiti contestati dall'appellante e presenti negli estratti conto in atti, diverse da quelle previste contrattualmente, siano illegittimi.
È necessario disporre anche per detto conto corrente un supplemento istruttorio, per verificare il saldo del conto corrente n. 4054 – così come rideterminato alla luce del quesito posto dal giudice di prime cure (rispetto al quale non è stato interposto appello incidentale) – escludendo le spese e le commissioni non previste nei contratti del
26/3/1999 e del 20/1/2006.
2.3. Si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di . Controparte_2
L'intervenuta ha, infatti, affermato di aver acquistato da ed ha prodotto CP_3 la relativa cessione, nella quale si fa espresso riferimento ai crediti precedentemente ceduti da a cessione mai contestata dalla parte appellante. Pt_2 CP_3
pag. 10/11 L'intervenuta ha allegato anche la pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale per la cessione da a . Si deve, pertanto, ritenere CP_3 Controparte_2 documentata la cessione del credito in esame, per cui si può affermare la legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di . Controparte_2
3. Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo per verificare l'effettivo saldo dei conti correnti, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello precedentemente esaminati, per cui la pronuncia sulle spese di lite va riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
392/2020, così provvede:
1. accoglie i primi due motivi di appello ed accerta l'illegittimità degli addebiti relativi a spese e commissioni applicate al contratto di conto corrente anticipo transato POS n.
280080 nonché degli addebiti per spese non previste contrattualmente sul conto corrente n. 4054;
2. dichiara ammissibile l'intervento di;
Controparte_2
3. dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza, riservando la decisione sulle spese alla sua definizione.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone AT Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 474/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN OL
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIANO FABRIZIO MARIA appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGI Controparte_2 P.IVA_3
GABRIELE
EUROPA FACTOR SPA (C.F. ), in qualità di mandataria di P.IVA_4 CP_3
, con il patrocinio dell'Avv. GIORGI GABRIELE
[...] intervenute
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) dichiarare per i motivi esposti il difetto di legittimazione sostanziale dell'intervenuta che non ha fornito idonea prova Controparte_2 dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione;
nel merito:
1) in relazione al c/c n. 4054, in accoglimento totale della domanda, ritenendo già accertata l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione, nell'arco temporale compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 19 gennaio 2006, degli interessi ultralegali extrafido, e nell'intero periodo compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 31 marzo 2016, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e dei c.d. giorni valuta, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, poiché privi di causa negoziale nonché contrari a norme imperative di legge degli addebiti per spese, commissioni, diritti per istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone Contr mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, e di ogni altro onere illegittimamente addebitato, con conseguente storno degli stessi e rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c ordinario n. 4054 in Euro 13.067,58 a credito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
2) in relazione al c/c n. 280080 in accoglimento totale della domanda, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità, poiché privi di causa negoziale nonché contrari a norme imperative di legge, degli addebiti scaturenti dall'applicazione al conto corrente in oggetto dell'interesse anatocistico, del tasso ultralegale ed indeterminato, di tassi di interesse debitori sia entro fido che fuori fido non pattuiti, della Commissione di massimo scoperto sia entro fido che fuori fido, dell'applicazione di addebiti per spese, commissioni, giorni valuta e spese, con conseguente rideterminazione alla data del
31/03/2016 del saldo del c/c anticipo transato pos n. 280080 in -Euro 18.467,33 a debito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
pag. 2/11 3) in via subordinata ed eventuale, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito sul c/c anticipo transato pos n. 280080, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca eventualmente prodotto dalla convenuta e specificamente la nullità delle eventuali clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico, nonché della eventuale clausola che, per la determinazione del tasso ultralegale, faccia riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, nonché di tutte le altre eventuali clausole relative a commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese;
4) condannare la società convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorario di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) condannare l'intervenuta in persona del procuratore speciale alla Controparte_2 rifusione delle spese, competenze ed onorario del giudizio da distrarsi ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
per parte appellata: In via preliminare: dichiarare sin dall'udienza di comparizione improcedibile e/o inammissibile l'appello avversario ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza dello stesso e la assenza di una minima ragionevole probabilità che il gravame venga accolto;
Nel merito: accertata l'inesistenza e la assoluta infondatezza logica e giuridica dei motivi di gravame, rigettare integralmente l'appello promosso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Tribunale di Locri in data 02.07.2020;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 15 T.F.
Per Europa Factor spa, in qualità di mandataria di : in sostituzione CP_3 dell'originario creditore procedente la Parte_2
Europa Factor Spa – nella sua qualità di procuratrice speciale e/o mandataria della
[...]
- riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi (istanza, richieste istruttorie, CP_5 precisazione dei crediti, eccezioni e conclusioni) della sostituta e del precedente Pt_2 procuratore Avv Fabrizio Maria Ciano facendoli propri;
pag. 3/11 Per Accertata l'inesistenza e la assoluta infondatezza logica e Controparte_2 giuridica dei motivi di gravame, rigettare integralmente l'appello promosso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Tribunale di
Locri in data 02.07.2020;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 15 T.F
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
29.05.2018, (di seguito aveva convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 la con azione di ripetizione di indebito, chiedendo l'accertamento della Pt_2 illegittimità “degli addebiti scaturenti dall'applicazione ai conti correnti in oggetto dell'interesse anatocistico, del tasso ultralegale ed indeterminato, di tassi di interesse debitori sia entro fido che fuori fido non pattuiti, della Commissione di massimo scoperto sia entro fido che fuori fido, dell'applicazione di addebiti per spese, commissioni, diritti per istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore Contr di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, spese per invio documento sulla trasparenza, spese per operazioni e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, giorni valuta e di ogni altro onere illegittimamente addebitato, con conseguente storno degli stessi e ricalcolo dei rapporti di dare-avere;
2. in via subordinata ed eventuale, accertare e dichiarare l'invalidita e la nullita parziale dei contratti di apertura di credito con scopertura sul c/c n. 4054, e sul c/c anticipo pag. 4/11 transato pos n. 280080, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca eventualmente prodotti dalla convenuta e specificamente la nullità delle eventuali clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico, nonché della eventuale clausola che, per la determinazione del tasso ultralegale, faccia riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, nonché di tutte le altre eventuali clausole relative a commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese;
3. accertare e dichiarare la rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c ordinario n.
4054 in Euro 13.067,58 a credito dell'attrice, o a quella diversa somma che risultera in corso di causa;
4. accertare e dichiarare la rideterminazione alla data del 31/03/2016 del saldo del c/c anticipo transato pos n. 280080 in -Euro 18.467,33 a debito dell'attrice, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa”. Contr La si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e produceva, su ordine ex art. 210 c.p.c., il contratto di apertura di conto corrente n. 4054 c.c. e gli estratti conto richiesti ad eccezione del 2008, mentre non produceva il contratto di apertura del conto pos n. 280080, per il quale era già stata inviata richiesta stragiudiziale dal correntista nel
2016.
Svolta la ctu, con sentenza n. 392/2020 il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: a) rigetta le domande proposte da parte attrice in ordine al c/c anticipo transato POS n.
280080, b ) in parziale accoglimento delle domande spiegate dalla fra-mat di
[...] in relazione al c/c n. 4054, dichiara l'illegittimità degli addebiti derivanti Pt_1 dall'applicazione, nell'arco temporale compreso tra il 26 marzo 1999 ed il 19 gennaio
2006, degli interessi ultralegali extrafido, e nell'intero periodo compreso tra il 26 marzo
1999 ed il 31 marzo 2016, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e dei c.d. giorni valuta, e per l'effetto ridetermina il saldo a debito per la correntista, alla data del 31 marzo 2016, in €-26.411,02, c) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
1.1. Con atto di citazione notificato il 21.9.2020, impugnava la predetta Pt_1 decisione e ne chiedeva la riforma parziale, nei termini sopra riportati, lamentando:
1. La violazione dell'art. 2967 c.c. e della regola della vicinanza della prova, posto che la banca non aveva prodotto il contratto del c/c anticipo transato POS n. 280080;
pag. 5/11 2. La violazione degli artt. 163 comma 3 n. 3 e 4 c.p.c. e 116 c.p.c., poiché le doglianze di parte appellante in merito alle spese erano state indicate dettagliatamente nell'atto di citazione;
Contr Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo del tutto condivisibile la decisione di prime cure.
Intervenivano in giudizio Europa Factor spa, in qualità di mandataria di CP_3
[... Contr
cessionaria dei crediti di e successivamente , cessionaria di Controparte_2
CP_3
L'appellante contestava espressamente la legittimazione di , ritenendo Controparte_2 non provata l'intervenuta cessione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. Il primo motivo di appello è meritevole di accoglimento. Parte Fra aveva chiesto la ripetizione dell'indebito rispetto al conto corrente anticipo transato POS n. 280080, affermando l'applicazione di spese e condizioni non previste in contratto, lamentando anche la mancata produzione del documento contrattuale, già richiesto unitamente agli estratti conto con missiva del 2016 ex art. 119 Tub.
La non aveva prodotto la copia del contratto a fronte della richiesta del 2016, né Pt_2 aveva fornito la documentazione contrattuale a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha reputato che la mancata acquisizione del contratto comporti il mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla parte attrice ex art. 2967
c.c. Siffatta conclusione appare coerente con le disposizioni in tema di ripartizione dell'onere della prova e tiene conto della costante giurisprudenza di legittimità, che afferma che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola,
pag. 6/11 acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass.
Sez. 6, 13/12/2019, n. 33009, Rv. 656511 - 01).
La decisione appare corretta nell'escludere che l'attuale appellante abbia mai contestato l'esistenza del contratto, avendo al contrario contestato l'applicazione di “interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali”, contestazioni che prevedono l'esistenza di un contratto Contr rispetto al quale il comportamento della era inadempiente.
Il Tribunale esclude di poter procedere all'accertamento dell'inadempimento contrattuale in difetto di produzione del contratto, senza tener conto delle circostanze specifiche del caso, ossia del diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione contrattuale, diritto cristallizzato dall'art. 119 TUB con specifico riferimento agli estratti conto ed alla documentazione relativa a pagamenti ed addebiti, ma certamente espressione del più ampio diritto della parte ad ottenere il documento da cui detti rapporti sono nati. L'applicabilità dell'art. 119 TUB anche alla copia del contratto discende da una interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt.
117 e 119 TUB ed è condivisa da giurisprudenza e dottrina. L'art. 117 Tub prevede la redazione per iscritto dei contratti e l'obbligo di consegna di una copia al cliente, il quale può quindi ragionevolmente ottenerne una successivamente. Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è pertanto ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza di cui all'art. 1175 c.c.
Quest'ultima norma impone alle parti di “tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. n. 12093/2001).
pag. 7/11 Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede
(cfr. Cass. n. 1004/2006).
Questa interpretazione si muove, peraltro, nella medesima direzione degli ultimi arresti in materia della Corte di cassazione che con l'ordinanza n. 8173/2025 ha ricollegato espressamente il diritto del cliente bancario ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, riconosciuto dall'art. 119 Tub, ai doveri generali di buona fede, correttezza e cooperazione (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.); si tratta evidentemente di una direzione orientata alla tutela sostanziale della parte contrattualmente debole e al rafforzamento dei principi di trasparenza, correttezza e parità informativa nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari.
La mancata consegna della copia tempestivamente richiesta, così come avviene per la copia degli estratti conto, non può pertanto avere effetti negativi sul correntista, né la banca può esimersi dalla produzione – quando il contratto sia ancora in corso – affermando l'intervenuto decorso del termine decennale, applicabile esclusivamente alla documentazione dei movimenti bancari. Si deve infine fare menzione della giurisprudenza formatasi in casi analoghi, secondo la quale “la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” e tuttavia “la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 1550/2022).
In conclusione, ritiene questa Corte che – quando il correntista abbia richiesto il rilascio della copia del contratto di conto corrente, azionando tutti gli strumenti a sua disposizione (artt. 117 e 119 Tub e richiesta ex art. 210 c.p.c.) – la mancata produzione non possa essere addebitato all'attore e non possa determinare il mancato assolvimento pag. 8/11 dell'onere probatorio, dovendosi invece considerarsi detta circostanza quale elemento di prova valutabile ai fini della verifica della legittimità degli addebiti.
La soluzione contraria, sebbene possa apparire corretta in base ad una interpretazione rigorosa dell'art. 1967c.c., consentirebbe all'Istituto di credito di bloccare l'azione del correntista proprio mediante l'inadempimento all'obbligo di produzione documentale relativa al contratto in essere, consentendo quindi alla parte che viola il dovere di buona fede e correttezza di trarre vantaggio da un comportamento giudicato riprovevole sia nella fase anteriore all'introduzione del giudizio e sia in sede processuale.
Sulla scorta di queste considerazioni, la mancata produzione del contratto nel caso specifico viene valutata come elemento sintomatico della mancata stipula delle clausole contrattuale contestate, ossia delle clausole che prevedono l'addebito delle spese contestate.
È necessario, pertanto, disporre un approfondimento istruttorio per verificare il saldo del c/c 280080 escludendo le spese per le quali non risulta accertata l'espressa previsione contrattuale.
Si deve, invece, escludere l'estensione dell'accertamento agli interessi ed al meccanismo di giroconto, poiché il conto in esame è un conto anticipo, per cui tutte le somme e gli interessi sono necessariamente girocontati sul conto corrente principale, conto per il quale sono già stati ricalcolati gli interessi e gli addebiti nei termini indicati in sentenza e che non sono oggetto di impugnazione. La stessa consulenza di parte appellante, difatti, si limita a ritenere indebiti gli addebiti delle spese per un importo di circa € 600,00 (le spese addebitate erano pari ad € 978,61, mentre il consulente afferma che l'esatto conteggio era pari ad € 370,64), reputando evidentemente rispondente allo scopo del contratto il collegamento con il conto corrente ordinario.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare in parte fondato.
Il giudice di prime cure ha escluso dal quesito proposto al consulente la verifica dell'addebito di spese non previste contrattualmente o in termini difformi da quelli pattuiti, giudicando la contestazione della parte attrice troppo generica per costituire un motivo di illegittimità degli addebiti.
L'azione spiegata da era principalmente incentrata sulla dedotta illegittimità Pt_1 degli addebiti per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, ma le pag. 9/11 doglianze sugli addebiti per gli altri costi indicati non appaiono generiche, in quanto nell'atto sono stati indicati gli specifici costi contestati e sinteticamente il motivo della illegittimità (mancata o difforme previsione contrattuale). Nell'atto di citazione, infatti, contestava la mancata previsione contrattuale di “spese, commissioni, diritti per Pt_1 istruttoria fidi, costo per carnet assegni, spese per richiesta duplicati documentazione, commissioni sull'affidamento, recupero costi per operazioni in assenza di fondi, canone Contr mensile denominato “conto per te”, degli addebiti a favore di dei quali dalle descrizioni presenti sugli estratti conto si può desumere trattasi di commissioni, spese per invio e/c, commissione per mancanza fondi ricompresa nelle competenze trimestrali, commissioni quota annuale carta debito, spese per carta di debito, servizi fastpay, commissioni circuito Top Card Visa, Commissioni pagobancomat, “Spesa per servizio di affidamento in conto”, “Spesa per utilizzo oltre o assenza fido”, addebiti per commissioni/spese, spese per rientro e liquidazioni periodiche ricomprese nelle competenze trimestrali, giroconti, e di ogni altro onere illegittimamente addebitato”.
Si tratta di indicazione sufficientemente specifica delle voci di costo contestate, per molte delle quali non si rinviene infatti la previsione contrattuale: il contratto del
26/03/1999 prevede come costi solo un importo operazione e le spese per diritti fissi di chiusura conto, mentre il contratto del 20/01/2006 prevedeva un canone mensile
“Strumenta BNL” di € 45,00, nessun costo per operazioni, €4,00 per recupero spese documenti di trasparenza ed un costo per l'estinzione conto.
Si deve, pertanto, ritenere che gli addebiti contestati dall'appellante e presenti negli estratti conto in atti, diverse da quelle previste contrattualmente, siano illegittimi.
È necessario disporre anche per detto conto corrente un supplemento istruttorio, per verificare il saldo del conto corrente n. 4054 – così come rideterminato alla luce del quesito posto dal giudice di prime cure (rispetto al quale non è stato interposto appello incidentale) – escludendo le spese e le commissioni non previste nei contratti del
26/3/1999 e del 20/1/2006.
2.3. Si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di . Controparte_2
L'intervenuta ha, infatti, affermato di aver acquistato da ed ha prodotto CP_3 la relativa cessione, nella quale si fa espresso riferimento ai crediti precedentemente ceduti da a cessione mai contestata dalla parte appellante. Pt_2 CP_3
pag. 10/11 L'intervenuta ha allegato anche la pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale per la cessione da a . Si deve, pertanto, ritenere CP_3 Controparte_2 documentata la cessione del credito in esame, per cui si può affermare la legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di . Controparte_2
3. Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo per verificare l'effettivo saldo dei conti correnti, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello precedentemente esaminati, per cui la pronuncia sulle spese di lite va riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
392/2020, così provvede:
1. accoglie i primi due motivi di appello ed accerta l'illegittimità degli addebiti relativi a spese e commissioni applicate al contratto di conto corrente anticipo transato POS n.
280080 nonché degli addebiti per spese non previste contrattualmente sul conto corrente n. 4054;
2. dichiara ammissibile l'intervento di;
Controparte_2
3. dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza, riservando la decisione sulle spese alla sua definizione.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone AT Morabito
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