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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2024, n. 16836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16836 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IG GI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 10/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANIG OL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16836 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, formulata nell'interesse di LU US AS, con riferimento alla pena di anni due di reclusione inflittagli dal medesimo Giudice per le indagini preliminari con sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) pronunciata il giorno 1 marzo 2022 (irrevocabile il 15 giugno 2023) e riformata, solo quanto alla pena, dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 15 settembre 2022. 1.1. In particolare, il predetto era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione per delinquere, con amplissime ramificazioni nel territorio nazionale ed appendici internazionali, finalizzata al traffico di beni archeologici;
tale associazione aveva svolto la sua attività criminosa per un considerevole arco di tempo (da epoca anteriore al 2014 sino alla pronuncia della sentenza di primo grado). 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari ha escluso di potere concedere la pena sostitutiva ritenendo insussistenti le condizioni sostanziali per la sostituzione della pena detentiva inflitta in sede di cognizione. 2. Avverso la predetta ordinanza LU US AS, per mezzo dell'avv. OR LO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 95 d.lgs. 150/2022, 53 e ss. L.689/81 ed il relativo vizio di motivazione. Al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha negato l'applicazione della pena sostitutiva facendo riferimento unicamente alla gravità del reato commesso, senza invece valutare la sussistenza di concreti motivi che inducessero a ritenere che il condannato non avrebbe rispettato le relative prescrizioni. Inoltre evidenzia che per un reato connesso (rispetto al quale egli era stato giudicato separatamente a causa di una nullità di carattere processuale) la Corte 2 di appello di Caltanissetta, con sentenza n.910/2023, ha applicato nei suoi confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per una condanna a mesi sei di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come noto il legislatore ha voluto attribuire al giudice in sede di applicazione e scelta delle pene sostitutive, poteri indubbiamente significativi e pienamente coerenti con lo spirito della c.d. 'riforma Cartabia' di cui al d.lgs. 150/2022 in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive: "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell' art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nn saranno adempiute ) 3. Il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare dell'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena. 4. Quanto alla motivazione, l'art. 58 si limita a prevedere che il giudice deve indicare i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva, diffondendosi, piuttosto, sulla struttura argonnentativa che il provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo (essedo chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell'impostazione che risulta dalle disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena che entra in gioco la specifica esigenza rieducativaidovendo il giudice - per espressa previsione contenuta nella citata disposizione - scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale dal condannato" (art. 58 2Li A'k\ 3 (e quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei, nel caso concreto, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria). In particolare, tra le condizioni che l' art. 58 richiede - in termini cumulativi rispetto alla garanzia contro il pericolo di ricaduta nel reato - vi è quello di una positiva prognosi circa la probabilità di futura osservanza delle prescrizioni inerenti la pena sostitutiva da applicare. Il giudice di merito può pertanto rigettare la richiesta, con idonea motivazione, sia quando svolga una prognosi negativa sullo svolgimento del lavoro, ex art. 58 della legge n. 689 del 1981, sia quanto ritenga, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., l'istante non meritevole della sanzione sostitutiva, ed ove verifichi, in base alla stessa norma, che la sanzione non possa produrre gli effetti rieducativi su cui si fonda. 5. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non sostituibile la pena detentiva inflitta limitandosi ad indicare la gravità del reato commesso e, in particolare, i diversi luoghi di operatività dell'organizzazione (in varie parti del territorio nazionale ed all'estero), il lungo periodo di attività della stessa (protrattosi da prima del 2014 sino alla sentenza di primo grado) e, quanto alla posizione del condannato, il contributo da lui prestato rispetto agli scavi illegali effettuati per entrare in possesso di beni archeologici / avendo messo a disposizione sia terreni che mezzi meccanici. 5.1. Tale argomentazione non risulta sufficiente poiché essa si basa esclusivamente sul reato per il quale è intervenuta la condanna, senza dare però conto delle specifiche ragioni in base alle quali è stata esclusa la possibilità di formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per il futuro e della esistenza di fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva. Il provvedimento impugnato presenta quindi una motivazione incompleta, ancorata alla disamina delle circostanze poste a fondamento della condanna in esecuzione, con una visione proiettata al passato, senza peraltro considerare il tempo trascorso rispetto ai fatti sottesi alla condanna medesima ed omettendo di formulare alcuna considerazione in ordine alla previsione di inadeguatezza della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità proposto. 4 5.2. Difetta, in altri termini, il doveroso giudizio prognostico che il giudice dell'esecuzione deve effettuare attraverso una valutazione complessiva dei criteri ex art. 133 cod. pen.; certamente / quindi / la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna è elemento di cui il giudice deve tener conto, unitamente tuttavia all'analisi - doverosa e ben più rilevante, ai fini di un giudizio prognostico - della condotta post delictum, operando quindi/ una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. se necessario. 6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANIG OL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16836 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, formulata nell'interesse di LU US AS, con riferimento alla pena di anni due di reclusione inflittagli dal medesimo Giudice per le indagini preliminari con sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) pronunciata il giorno 1 marzo 2022 (irrevocabile il 15 giugno 2023) e riformata, solo quanto alla pena, dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 15 settembre 2022. 1.1. In particolare, il predetto era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione per delinquere, con amplissime ramificazioni nel territorio nazionale ed appendici internazionali, finalizzata al traffico di beni archeologici;
tale associazione aveva svolto la sua attività criminosa per un considerevole arco di tempo (da epoca anteriore al 2014 sino alla pronuncia della sentenza di primo grado). 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari ha escluso di potere concedere la pena sostitutiva ritenendo insussistenti le condizioni sostanziali per la sostituzione della pena detentiva inflitta in sede di cognizione. 2. Avverso la predetta ordinanza LU US AS, per mezzo dell'avv. OR LO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 95 d.lgs. 150/2022, 53 e ss. L.689/81 ed il relativo vizio di motivazione. Al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha negato l'applicazione della pena sostitutiva facendo riferimento unicamente alla gravità del reato commesso, senza invece valutare la sussistenza di concreti motivi che inducessero a ritenere che il condannato non avrebbe rispettato le relative prescrizioni. Inoltre evidenzia che per un reato connesso (rispetto al quale egli era stato giudicato separatamente a causa di una nullità di carattere processuale) la Corte 2 di appello di Caltanissetta, con sentenza n.910/2023, ha applicato nei suoi confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per una condanna a mesi sei di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come noto il legislatore ha voluto attribuire al giudice in sede di applicazione e scelta delle pene sostitutive, poteri indubbiamente significativi e pienamente coerenti con lo spirito della c.d. 'riforma Cartabia' di cui al d.lgs. 150/2022 in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive: "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell' art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nn saranno adempiute ) 3. Il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare dell'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena. 4. Quanto alla motivazione, l'art. 58 si limita a prevedere che il giudice deve indicare i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva, diffondendosi, piuttosto, sulla struttura argonnentativa che il provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo (essedo chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell'impostazione che risulta dalle disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena che entra in gioco la specifica esigenza rieducativaidovendo il giudice - per espressa previsione contenuta nella citata disposizione - scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale dal condannato" (art. 58 2Li A'k\ 3 (e quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei, nel caso concreto, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria). In particolare, tra le condizioni che l' art. 58 richiede - in termini cumulativi rispetto alla garanzia contro il pericolo di ricaduta nel reato - vi è quello di una positiva prognosi circa la probabilità di futura osservanza delle prescrizioni inerenti la pena sostitutiva da applicare. Il giudice di merito può pertanto rigettare la richiesta, con idonea motivazione, sia quando svolga una prognosi negativa sullo svolgimento del lavoro, ex art. 58 della legge n. 689 del 1981, sia quanto ritenga, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., l'istante non meritevole della sanzione sostitutiva, ed ove verifichi, in base alla stessa norma, che la sanzione non possa produrre gli effetti rieducativi su cui si fonda. 5. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non sostituibile la pena detentiva inflitta limitandosi ad indicare la gravità del reato commesso e, in particolare, i diversi luoghi di operatività dell'organizzazione (in varie parti del territorio nazionale ed all'estero), il lungo periodo di attività della stessa (protrattosi da prima del 2014 sino alla sentenza di primo grado) e, quanto alla posizione del condannato, il contributo da lui prestato rispetto agli scavi illegali effettuati per entrare in possesso di beni archeologici / avendo messo a disposizione sia terreni che mezzi meccanici. 5.1. Tale argomentazione non risulta sufficiente poiché essa si basa esclusivamente sul reato per il quale è intervenuta la condanna, senza dare però conto delle specifiche ragioni in base alle quali è stata esclusa la possibilità di formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per il futuro e della esistenza di fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva. Il provvedimento impugnato presenta quindi una motivazione incompleta, ancorata alla disamina delle circostanze poste a fondamento della condanna in esecuzione, con una visione proiettata al passato, senza peraltro considerare il tempo trascorso rispetto ai fatti sottesi alla condanna medesima ed omettendo di formulare alcuna considerazione in ordine alla previsione di inadeguatezza della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità proposto. 4 5.2. Difetta, in altri termini, il doveroso giudizio prognostico che il giudice dell'esecuzione deve effettuare attraverso una valutazione complessiva dei criteri ex art. 133 cod. pen.; certamente / quindi / la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna è elemento di cui il giudice deve tener conto, unitamente tuttavia all'analisi - doverosa e ben più rilevante, ai fini di un giudizio prognostico - della condotta post delictum, operando quindi/ una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. se necessario. 6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.