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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6465/2023 riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GIANLUCA DI Parte_1
MATTEO;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
ALESSANDRA VILLANO;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica del decreto di prima regolamentazione
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.4.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 26.09.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni della regolamentazione more uxorio disposta da codesto
Tribunale con decreto del 27.05.2022. Nello specifico, chiedeva la riduzione dell'assegno di Per_ mantenimento corrisposto in favore dei figli (n. il 29.10.2005) e (n. il 30.08.2010) da Per_1
complessivi euro 500,00 mensili a complessivi euro 250,00 mensili, adducendo il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche.
Rappresentava, invero, che – non avendo avuto notizia tempestiva del procedimento di regolamentazione more uxorio instaurato dalla sig.ra – non aveva potuto provare Controparte_1
in quella sede le sue reali condizioni economiche;
che la situazione patrimoniale rappresentata dalla sig.ra non corrispondeva alla realtà; di non svolgere attività lavorativa da circa due Controparte_1
anni in quanto inabile al lavoro e di percepire in ragione di ciò una pensione di inabilità pari ad euro
569,38 mensili.
Si costituiva parte resistente che riferiva che il ricorrente si disinteressava dei figli, non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento. Affermava di non essere a conoscenza della inoccupazione del sig. , avendo egli prestato per molto tempo attività lavorativa quale tecnico manutentore Pt_1
presso il Centro Residenziale Domus Aurea srl. Riferiva di provvedere alle esigenze dei figli solo con il suo stipendio di euro 700,00 mensili lavorando come OSS. Chiedeva quindi rigettarsi la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento con conferma di quanto previsto con decreto del
27.05.2022, la condanna del sig. al risarcimento dei danni nei suoi confronti e nei confronti Pt_1
dei figli per i danni causati dalla violazione degli obblighi familiari e l'autorizzazione ad inoltrare la Per_ domanda di invalidità per il figlio in ragione delle sue patologie, anche senza il consenso del padre.
All'udienza del 5.01.2024 comparivano le parti che ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
Con ordinanza del 22.01.2024, il g.i. confermava in via temporanea ed urgente le condizioni già disposte con decreto del 27.5.2022.
Con comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
All'udienza dell'8.4.2025, il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda non sia fondata.
Ed invero, parte ricorrente, a sostegno della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, deduce un sopravvenuto deterioramento della sua situazione patrimoniale. In particolare, riferisce di non lavorare da circa due anni in ragione della inabilità al lavoro. Tuttavia, dall'esame del certificato Inps, emerge che il sig. percepisce la pensione d'invalidità di circa euro 569,38 Pt_1
dal febbraio 2013 dunque non allega alcuna circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della prima regolamentazione. Inoltre, nessun rilievo può essere attribuito al certificato di disoccupazione datato 5.6.2023 atteso che, dalla lettura dello stesso, emerge che il ricorrente presentò dichiarazione di disponibilità al lavoro già dal 30.1. 2013.
Questo Collegio ritiene, dunque, doversi confermare l'importo dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, considerando equa la somma di 250,00 euro a figlio in ragione della circostanza che ha da Per_1
Per_ poco compiuto diciotto anni mentre quindicenne, è affetto da serie patologie che richiedono cure e controlli costanti.
Parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni definite in sede di regolamentazione more Per_ uxorio nonché l'autorizzazione a chiedere l'accesso in favore del figlio alle erogazioni economiche riconosciute per le invalidità, anche in assenza del consenso del padre. A tal proposito, invero, la sig.ra deduce di aver tentato di ottenere l'assenso del ricorrente per Controparte_1
presentare tale domanda, dovendosi tuttavia scontrare con il rifiuto dello stesso.
Orbene, tenuto conto che sul punto il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione al suo rifiuto, Per_ né ha contestato che il figlio ia affetto da tali patologie, il Collegio, fermo restando il regime di affido condiviso del figlio minore, accoglie la richiesta della resistente e l'autorizza, anche in assenza del consenso del padre e limitatamente a tali fini, a presentare la domanda anzidetta.
Parte resistente chiede altresì la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni.
Ebbene, la domanda risarcitoria di parte resistente è inammissibile. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni
(Cass. 8.9.2014, n. 18870).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Autorizza parte resistente a presentare domanda per la pensione di invalidità per il figlio Per_
• Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria di parte resistente;
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6465/2023 riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GIANLUCA DI Parte_1
MATTEO;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
ALESSANDRA VILLANO;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica del decreto di prima regolamentazione
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.4.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 26.09.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni della regolamentazione more uxorio disposta da codesto
Tribunale con decreto del 27.05.2022. Nello specifico, chiedeva la riduzione dell'assegno di Per_ mantenimento corrisposto in favore dei figli (n. il 29.10.2005) e (n. il 30.08.2010) da Per_1
complessivi euro 500,00 mensili a complessivi euro 250,00 mensili, adducendo il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche.
Rappresentava, invero, che – non avendo avuto notizia tempestiva del procedimento di regolamentazione more uxorio instaurato dalla sig.ra – non aveva potuto provare Controparte_1
in quella sede le sue reali condizioni economiche;
che la situazione patrimoniale rappresentata dalla sig.ra non corrispondeva alla realtà; di non svolgere attività lavorativa da circa due Controparte_1
anni in quanto inabile al lavoro e di percepire in ragione di ciò una pensione di inabilità pari ad euro
569,38 mensili.
Si costituiva parte resistente che riferiva che il ricorrente si disinteressava dei figli, non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento. Affermava di non essere a conoscenza della inoccupazione del sig. , avendo egli prestato per molto tempo attività lavorativa quale tecnico manutentore Pt_1
presso il Centro Residenziale Domus Aurea srl. Riferiva di provvedere alle esigenze dei figli solo con il suo stipendio di euro 700,00 mensili lavorando come OSS. Chiedeva quindi rigettarsi la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento con conferma di quanto previsto con decreto del
27.05.2022, la condanna del sig. al risarcimento dei danni nei suoi confronti e nei confronti Pt_1
dei figli per i danni causati dalla violazione degli obblighi familiari e l'autorizzazione ad inoltrare la Per_ domanda di invalidità per il figlio in ragione delle sue patologie, anche senza il consenso del padre.
All'udienza del 5.01.2024 comparivano le parti che ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
Con ordinanza del 22.01.2024, il g.i. confermava in via temporanea ed urgente le condizioni già disposte con decreto del 27.5.2022.
Con comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
All'udienza dell'8.4.2025, il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda non sia fondata.
Ed invero, parte ricorrente, a sostegno della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, deduce un sopravvenuto deterioramento della sua situazione patrimoniale. In particolare, riferisce di non lavorare da circa due anni in ragione della inabilità al lavoro. Tuttavia, dall'esame del certificato Inps, emerge che il sig. percepisce la pensione d'invalidità di circa euro 569,38 Pt_1
dal febbraio 2013 dunque non allega alcuna circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della prima regolamentazione. Inoltre, nessun rilievo può essere attribuito al certificato di disoccupazione datato 5.6.2023 atteso che, dalla lettura dello stesso, emerge che il ricorrente presentò dichiarazione di disponibilità al lavoro già dal 30.1. 2013.
Questo Collegio ritiene, dunque, doversi confermare l'importo dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, considerando equa la somma di 250,00 euro a figlio in ragione della circostanza che ha da Per_1
Per_ poco compiuto diciotto anni mentre quindicenne, è affetto da serie patologie che richiedono cure e controlli costanti.
Parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni definite in sede di regolamentazione more Per_ uxorio nonché l'autorizzazione a chiedere l'accesso in favore del figlio alle erogazioni economiche riconosciute per le invalidità, anche in assenza del consenso del padre. A tal proposito, invero, la sig.ra deduce di aver tentato di ottenere l'assenso del ricorrente per Controparte_1
presentare tale domanda, dovendosi tuttavia scontrare con il rifiuto dello stesso.
Orbene, tenuto conto che sul punto il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione al suo rifiuto, Per_ né ha contestato che il figlio ia affetto da tali patologie, il Collegio, fermo restando il regime di affido condiviso del figlio minore, accoglie la richiesta della resistente e l'autorizza, anche in assenza del consenso del padre e limitatamente a tali fini, a presentare la domanda anzidetta.
Parte resistente chiede altresì la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni.
Ebbene, la domanda risarcitoria di parte resistente è inammissibile. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni
(Cass. 8.9.2014, n. 18870).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Autorizza parte resistente a presentare domanda per la pensione di invalidità per il figlio Per_
• Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria di parte resistente;
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio