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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 248/2019
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 248/2019 R.G., vertente tra
nato a [...], il [...], CF Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica (RC) C.F._1
alla via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Commisso, C.F.
, fax n. 0964.1940146 e PEC C.F._2
Email_1
Appellante
contro
, nata a [...], il [...], residente in [...]alla Controparte_1
via Valsolda n. 99, CF , Avvocato, la quale ha dichiarato di C.F._3
poter stare in giudizio personalmente;
nato a [...], il [...], residente in [...], alla Parte_2
via Enrico De Nicola 4, CF C.F._4 , nata a [...], il [...], residente in [...], alla CP_2
via Cheren n. 12 int. 25, CF;
C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. (cod. fisc. Controparte_1 C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via XX Settembre n.
[...]
98/g, fax n. 064744216, p.e.c. Email_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la Sentenza Tribunale di Locri n.1152/2018, emessa il
18/09/2018 e depositata in pari data, nella causa civile iscritta al n. 815/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, le signore Parte_1
e nonché il sig. Parte_3 CP_2 Controparte_1 Pt_2
, quali coeredi del rispettivo coniuge e padre sig. per far
[...] Persona_1
“dichiarare l'esistenza sugli immobili di proprietà delle Sig.re e Parte_4
di piantagioni, costruzioni od opere fatte dal sig. Controparte_1 Parte_1
con suoi materiali ed il suo lavoro” e, conseguentemente condannare i Sig.ri P_
e al pagamento
[...] Parte_3 Parte_2 CP_2 di €.11.000,00 (undicimila/00) per l'aumento di valore recato al fondo. In particolare,
l'attore esponeva che durante l'anno 1988 il Sig. lo aveva incaricato Persona_1
di custodire e curare i terreni siti nel Comune di Mammola, Contrada Santa Barbara, verso il corrispettivo di parte dei frutti;
aveva altresì assunto, con contratto di bracciantato, la Sig.ra moglie dello stesso Romeo, affinché Persona_2 anch'essa contribuisse alla cura dei terreni de quibus e concesso agli stessi coniugi, in comodato gratuito, l'immobile censito al foglio 46. particelle 819 e 820, avente accesso da via Galilei n. 26. Il Sig. sosteneva di avere assolto l'incarico Parte_1 conferitogli piantando, tra l'altro, sui predetti fondi, a proprie spese, 8 filari di vite, tre alberi da fico, 3 piante di pero, 1 mandarino,1 nespolo, 6 pinete di ulivo. Sosteneva altresì che, durante gli anni 2007, 2008, 2009, e 2010, aveva arato i terreni di proprietà del Sig. anticipando somme di denaro, creato una strada carrabile di accesso ai P_
fondi, ristrutturato l'immobile concesso in comodato utilizzando manodopera e anticipando somme di denaro. Sosteneva, infine, di non essere mai stato retribuito per i lavori eseguiti personalmente né di essere stato rimborsato delle somme anticipate e, pertanto, chiedeva accertare l'esistenza, sugli immobili di proprietà dei convenuti, di pag. 2/9 piantagioni, costruzioni ed opere fatte dallo stesso attore, con proprio lavoro e materiali,
e quindi condannare i convenuti, a titolo di aumento di valore apportato ai fondi, al pagamento della somma di € 11.000,00 (undicimila/00) o della diversa somma ritenuta di giustizia.
I convenuti, si costituivano in giudizio contestando le domande attoree, ritenute infondate, in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza appellata, rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava alla refusione delle spese di giudizio, Parte_1
liquidate nella complessiva somma di euro 4.815,00 oltre accessori di legge. ha proposto appello contro la predetta sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con condanna dei convenuti al pagamento di euro 11.000,00 per l'aumento del valore recato al fondo o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione.
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 15, 116 e 132 c.p.c.. Erronea e contradditoria ed illogica motivazione;
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss., 183 e 191 c.p.c. e degli artt. 115,
116 e 132 c.p.c. Erronea contraddittoria ed illogica motivazione.
Gli appellati , e si sono costituiti nel Parte_2 CP_2 Controparte_3
presente grado di giudizio, anche nella qualità di coeredi legittimi, della madre sig.ra contestando l'impugnazione proposta e chiedendone il totale Parte_3
rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'esito della trattazione e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, rubricato “1. Violazione e falsa applicazione degli artt.
936, 15, 116 e 132 c.p.c. Erronea e contradditoria ed illogica motivazione”,
l'appellante ha riportato uno stralcio dell'art. 936 c.c., accompagnato da una sintetica spiegazione della relativa ratio, volta a contemperare le conseguenze patrimoniali pag. 3/9 dell'accessione evitando che da essa scaturiscano conseguenze sproporzionatamente vantaggiose il proprietario del suolo. Ha poi osservato che, nel caso di specie, i convenuti avrebbero tratto un vantaggio patrimoniale dall'opera prestata dal Sig. Pt_1
il quale, avrebbe apportato delle migliorie ai fondi. Ha quindi replicato le argomentazioni già poste a sostegno della domanda rigettata in primo grado concludendo col richiamo di giurisprudenza secondo cui, a norma dell'art. 936, secondo comma, c.c., ove il proprietario eserciti di diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo sul proprio fondo, sorge automaticamente, a suo carico, l'obbligo di pagamento della relativa indennità e ciò indipendentemente dalla prova degli esborsi per eventuali miglioramenti (Cass. civ. 5420/2011).
Col secondo motivo di gravame, rubricato “2. Violazione e falsa applicazione degli artt.
61 e ss., 183 e 191 c.p.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. Erronea contraddittoria ed illogica motivazione.”, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di primo grado per avere immotivatamente deciso di non integrare l'attività istruttoria con la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore al fine di quantificare il plusvalore prodotto dalle opere effettuate dal Sig. negli immobili oggetto di causa. Parte_1
Ha chiesto quindi, nel medesimo motivo di appello, ma non nelle conclusioni, di ammettere la predetta integrazione istruttoria “qualora si ritenesse opportuno”.
Gli appellati hanno contestato le deduzioni avversarie evidenziando, con un “primo motivo”, che gli immobili sui quali il sostiene di aver eseguito migliorie non Pt_1
vengono correttamente individuati con idonea documentazione catastale e non sarebbero, pertanto, neppure esattamente individuabili, né con altre prove documentali.
Evidenziano come in atti non via siano documenti idonei all'individuazione del terreno e della particella catastale su cui insistono, planimetrie catastali o foto aeree. Con un
“secondo motivo”, hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva dell'attore
[...]
, non avendo costui intrattenuto alcun rapporto, né contrattuale né Pt_1
extracontrattuale, con , deceduto nel 2002 e dante causa degli Persona_1
appellati, ed avendo, invece, lo stesso avuto rapporti esclusivamente con P_
, moglie del con la quale il de cuius, nel 1990, aveva Persona_2 Pt_1
stipulato un contratto di piccola colonia, rinnovato annualmente fino al 2002.
Successivamente, invece, gli eredi avevano stipulato contratti di bracciantato P_
con la stessa . Hanno poi evidenziato che nella corrispondenza Persona_2
intercorsa tra le parti (raccomandata del 18.02.2011, all. 20 al fascicolo di parte attrice)
pag. 4/9 lo stesso aveva avanzato alla ditta una richiesta di Parte_1 Controparte_1
pagamento di 10.000 euro in dipendenza di un rapporto di lavoro. Tralasciando, per brevità, di riportare altre doglianze degli appellati, costoro hanno evidenziato altresì la mancanza di prova delle migliorie asseritamente realizzate dal e delle spese da Pt_1 lui asseritamente sostenute per la manodopera e per l'acquisto dei materiali;
inoltre, con riferimento ai lavori di realizzazione di una strada di accesso ai fondi , P_
asseritamente eseguiti dal hanno dedotto che la “strada ripida” cui ha fatto Pt_1
riferimento il teste di parte attrice insisterebbe su un terreno di Testimone_1
proprietà degli stessi coniugi mentre il tracciato stradale sui terreni Controparte_4
per cui è causa venne realizzato a spese del sig. come dovrebbe Persona_1 desumersi da ricevuta di acconto per € 3.000,00, datata 26.8.2009, rilasciata dall'impresa edile Bruzzese.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata.
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, giova osservare che l'art. 936 c.c. prevede che nel caso di opera realizzata da un terzo con materiali propri su fondo altrui il proprietario del terreno che decida di ritenerla "deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo". La norma dunque, disciplina l'ipotesi che un terzo abbia costruito su suolo altrui con materiali propri ed in tal caso conferisce al proprietario del suolo una duplice facoltà: obbligare il costruttore terzo ad eliminare l'opera edificata oppure decidere di conservare la costruzione, con il consequenziale esborso, a favore dell'esecutore del manufatto edilizio, dì un indennizzo che va calcolato o sul valore dei materiali e della manodopera utilizzati ovvero sull'aumento di valore recato al fondo per effetto della realizzata costruzione. Lo scopo della norma in discorso è, in sostanza, quello di tutelare l'autonomia patrimoniale del fondo dall'illecita invasione altrui, ma, al contempo, anche quello di incoraggiare il proprietario a conservare gli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore. La ratio dell'indennizzo risiede nella necessità di ristabilire un equilibrio tra l'arricchimento del proprietario del fondo, che acquista l'opera su questo realizzata, e il depauperamento del terzo che ha realizzato l'opera con materiali propri;
alla determinazione dell'entità dell'indennizzo è quindi estranea ogni valutazione circa il pag. 5/9 fatto che nelle more il godimento dell'opera sia rimasto in capo al terzo che l'ha realizzata piuttosto che al proprietario del suolo.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha osservato che, alla luce della compiuta istruttoria, le circostanze addotte dall'attore a sostegno dell'azione intrapresa sono rimaste prive di supporto probatorio, in quanto i testi escussi in giudizio, non hanno fornito alcun elemento utile ad accettare il diritto dell'attore. La stessa sentenza, che ha passato in rassegna le dichiarazioni rese dai testimoni, riportandone anche ampi stralci, ha condivisibilmente affermato che esse appaiono generiche, prive di riferimenti precisi e influenti ai fini della decisione.
Nonostante le doglianze dell'appellante, che ha a sua volta riportato stralci delle testimonianze da valorizzare a proprio favore, deve ribadirsi che la domanda avanzata dall'attore e odierno appellante è rimasta sfornita di prova.
Segnatamente, con riferimento ai fabbricati, non sono specificate le ristrutturazioni effettuate, e con riferimento ai terreni, non vengono individuate le particelle catastali sulle quali insisterebbero le piantagioni che l'odierno appellante avrebbe provveduto ad effettuare. Per quanto concerne poi i lavori che il avrebbe commissionato a terzi, Pt_1
in tutte le fattispecie elencate, non vi è prova documentale degli acquisti dei materiali necessari alle suddette attività, dei contratti con i lavoratori che sarebbero stati impiegati a tali fini, dei relativi pagamenti, essendo versate agli atti di causa solo alcune ricevute attestanti l'acquisto di concimi, diserbante, nitrati e carburante ed essendo la prova, per il resto, rimessa a generiche deposizioni testimoniali.
Si rileva altresì che, in allegato all'atto di citazione, sono stati prodotti alcuni documenti a firma del Sig. , che l'attore e odierno appellante ha definito Persona_3
“ricevute”, ma che in realtà consistono in dichiarazioni scritte mediante le quali il dichiara di aver effettuato dei lavori di aratura nei terreni di proprietà Per_3 P_
e di non aver ricevuto alcun pagamento in denaro da parte dei coniugi quali a loro volta avrebbero loro volta contraccambiato eseguendo Controparte_4
lavori agricoli nella proprietà dello stesso Per_3
Con riferimento, poi, alle costruzioni od opere che l'attore avrebbe eseguito nel fabbricato rurale, sito in località Santa Barbara, i testi di parte attrice, pur avendo confermato di avere eseguito dei lavori su incarico di non hanno Parte_1
pag. 6/9 precisato a quanto ammontasse il loro corrispettivo e il teste ha spiegato che il Per_3
anziché pagarlo, ricambiava svolgendo a sua volta lavori sul terreno del Pt_1
Per_3
Anche con riferimento alle piantagioni che il dichiara di aver impiantato, e per Pt_1
le quali alcuni testimoni hanno confermato di essere a conoscenza che lo stesso avesse piantato alberi da frutta e qualche vite, la vaghezza di tali affermazioni, non consente di comprendere l'esatta tipologia e consistenza di tali asserite migliorie né di stimare, neppure in via meramente approssimativa, l'aumento di valore apportato ai terreni di proprietà degli eredi . P_
Avuto riguardo, inoltre, all'asserita realizzazione di una strada di accesso carrabile ai fondi da parte del anche in questo caso non può dirsi raggiunta la P_ Pt_1 prova di quanto affermato dall'attore. Sul punto, a fronte di alcuni testimoni che hanno riferito che il avrebbe costruito la strada di accesso ai fondi, ma non sono stati in Pt_1
grado di collocare temporalmente l'esecuzione dei lavori, i convenuti e odierni appellati, invece, hanno sostenuto che la suddetta strada era stata realizzata a spese del sig. e successivamente degli eredi, depositando nel giudizio di Persona_1
primo grado, preventivi di lavori e ricevute di pagamenti in acconto in favore di un'impresa edile.
A fronte del descritto e inconsistente quadro probatorio, di per sé insufficiente a fondare la domanda attorea, appare ulteriormente dirimente il fatto che, sui terreni per cui è causa, la signora , moglie dell'attore, per molti anni, abbia Persona_2
esercitato dapprima l'attività di piccolo colono e successivamente di bracciante, in virtù di contratti stipulati con il sig. e poi con i suoi eredi. Tale dato, Persona_1
inconfutabilmente provato in giudizio, è evidentemente incompatibile con l'affermazione dell'attore, ribadita in appello, secondo cui il sig. Persona_1
nel 1988, lo avrebbe incaricato di custodire e curare i terreni per cui è causa e che lo stesso avrebbe adempiuto a tale incarico eseguendo delle piantagioni ed Parte_1
altri lavori (cfr. da ultimo, atto di citazione in appello, pag. 8). Posto il descritto rapporto tra e i proprietari dei fondi, si pongono due ipotesi Persona_2
alternative: per un verso, le eventuali migliorie derivanti da nuove piantagioni o attività similari sui terreni di cui si discute, peraltro non dimostrate, dovrebbero essere imputate alle attività della moglie del e non del stesso;
per altro verso, Pt_1 Pt_1
pag. 7/9 ipotizzando invece che il abbia eseguito i lavori sostituendosi alla moglie, Pt_1
varrebbe il principio secondo cui non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 (o 937) c.c., colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli - non rileva a quale titolo - da diverso soggetto e si limita ad eseguire la sua volontà (Cass. civ., Sez. II, 06/06/2017, n.14021). In entrambi i casi, dunque, anche a prescindere da quanto già detto circa la mancata prova dei fatti, la domanda di dovrebbe essere comunque rigettata. Parte_1
Le evidenziate lacune probatorie, peraltro, non potrebbero essere colmate mediante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice ed odierna appellante, bastando all'uopo evidenziare che, non essendo stati provati fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, sarebbe ultronea la perizia richiesta da parte attrice, già con l'atto di citazione di primo grado, “al fine di quantificare plusvalore delle opere effettuate dal
Sig. negli immobili oggetto di causa”. Peraltro, è appena il caso di Parte_1
rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (in tal senso, tra le tante, Cass. civ. 13/01/2020 n.326).
La sentenza di primo grado merita quindi integrale conferma.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati, difesi da un unico difensore, Avv.
anch'essa parte appellata. Alla liquidazione si procede tenuto conto Controparte_1
del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da da € 5.201 a € 26.000, facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze pag. 8/9 sono, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 (fase di studio della controversia, €
1.134,00; fase introduttiva del giudizio, € 921,00; fase istruttoria e/o di trattazione, €
922,00; fase decisionale, € 1.911,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di tutte le parti appellate, in solido tra loro.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Locri n.1152/2018, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.888,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di tutte le parti appellate, in solido tra loro.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31.1.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 248/2019
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 248/2019 R.G., vertente tra
nato a [...], il [...], CF Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica (RC) C.F._1
alla via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Commisso, C.F.
, fax n. 0964.1940146 e PEC C.F._2
Email_1
Appellante
contro
, nata a [...], il [...], residente in [...]alla Controparte_1
via Valsolda n. 99, CF , Avvocato, la quale ha dichiarato di C.F._3
poter stare in giudizio personalmente;
nato a [...], il [...], residente in [...], alla Parte_2
via Enrico De Nicola 4, CF C.F._4 , nata a [...], il [...], residente in [...], alla CP_2
via Cheren n. 12 int. 25, CF;
C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. (cod. fisc. Controparte_1 C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via XX Settembre n.
[...]
98/g, fax n. 064744216, p.e.c. Email_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la Sentenza Tribunale di Locri n.1152/2018, emessa il
18/09/2018 e depositata in pari data, nella causa civile iscritta al n. 815/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, le signore Parte_1
e nonché il sig. Parte_3 CP_2 Controparte_1 Pt_2
, quali coeredi del rispettivo coniuge e padre sig. per far
[...] Persona_1
“dichiarare l'esistenza sugli immobili di proprietà delle Sig.re e Parte_4
di piantagioni, costruzioni od opere fatte dal sig. Controparte_1 Parte_1
con suoi materiali ed il suo lavoro” e, conseguentemente condannare i Sig.ri P_
e al pagamento
[...] Parte_3 Parte_2 CP_2 di €.11.000,00 (undicimila/00) per l'aumento di valore recato al fondo. In particolare,
l'attore esponeva che durante l'anno 1988 il Sig. lo aveva incaricato Persona_1
di custodire e curare i terreni siti nel Comune di Mammola, Contrada Santa Barbara, verso il corrispettivo di parte dei frutti;
aveva altresì assunto, con contratto di bracciantato, la Sig.ra moglie dello stesso Romeo, affinché Persona_2 anch'essa contribuisse alla cura dei terreni de quibus e concesso agli stessi coniugi, in comodato gratuito, l'immobile censito al foglio 46. particelle 819 e 820, avente accesso da via Galilei n. 26. Il Sig. sosteneva di avere assolto l'incarico Parte_1 conferitogli piantando, tra l'altro, sui predetti fondi, a proprie spese, 8 filari di vite, tre alberi da fico, 3 piante di pero, 1 mandarino,1 nespolo, 6 pinete di ulivo. Sosteneva altresì che, durante gli anni 2007, 2008, 2009, e 2010, aveva arato i terreni di proprietà del Sig. anticipando somme di denaro, creato una strada carrabile di accesso ai P_
fondi, ristrutturato l'immobile concesso in comodato utilizzando manodopera e anticipando somme di denaro. Sosteneva, infine, di non essere mai stato retribuito per i lavori eseguiti personalmente né di essere stato rimborsato delle somme anticipate e, pertanto, chiedeva accertare l'esistenza, sugli immobili di proprietà dei convenuti, di pag. 2/9 piantagioni, costruzioni ed opere fatte dallo stesso attore, con proprio lavoro e materiali,
e quindi condannare i convenuti, a titolo di aumento di valore apportato ai fondi, al pagamento della somma di € 11.000,00 (undicimila/00) o della diversa somma ritenuta di giustizia.
I convenuti, si costituivano in giudizio contestando le domande attoree, ritenute infondate, in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza appellata, rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava alla refusione delle spese di giudizio, Parte_1
liquidate nella complessiva somma di euro 4.815,00 oltre accessori di legge. ha proposto appello contro la predetta sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con condanna dei convenuti al pagamento di euro 11.000,00 per l'aumento del valore recato al fondo o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione.
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 15, 116 e 132 c.p.c.. Erronea e contradditoria ed illogica motivazione;
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss., 183 e 191 c.p.c. e degli artt. 115,
116 e 132 c.p.c. Erronea contraddittoria ed illogica motivazione.
Gli appellati , e si sono costituiti nel Parte_2 CP_2 Controparte_3
presente grado di giudizio, anche nella qualità di coeredi legittimi, della madre sig.ra contestando l'impugnazione proposta e chiedendone il totale Parte_3
rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'esito della trattazione e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, rubricato “1. Violazione e falsa applicazione degli artt.
936, 15, 116 e 132 c.p.c. Erronea e contradditoria ed illogica motivazione”,
l'appellante ha riportato uno stralcio dell'art. 936 c.c., accompagnato da una sintetica spiegazione della relativa ratio, volta a contemperare le conseguenze patrimoniali pag. 3/9 dell'accessione evitando che da essa scaturiscano conseguenze sproporzionatamente vantaggiose il proprietario del suolo. Ha poi osservato che, nel caso di specie, i convenuti avrebbero tratto un vantaggio patrimoniale dall'opera prestata dal Sig. Pt_1
il quale, avrebbe apportato delle migliorie ai fondi. Ha quindi replicato le argomentazioni già poste a sostegno della domanda rigettata in primo grado concludendo col richiamo di giurisprudenza secondo cui, a norma dell'art. 936, secondo comma, c.c., ove il proprietario eserciti di diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo sul proprio fondo, sorge automaticamente, a suo carico, l'obbligo di pagamento della relativa indennità e ciò indipendentemente dalla prova degli esborsi per eventuali miglioramenti (Cass. civ. 5420/2011).
Col secondo motivo di gravame, rubricato “2. Violazione e falsa applicazione degli artt.
61 e ss., 183 e 191 c.p.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. Erronea contraddittoria ed illogica motivazione.”, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di primo grado per avere immotivatamente deciso di non integrare l'attività istruttoria con la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore al fine di quantificare il plusvalore prodotto dalle opere effettuate dal Sig. negli immobili oggetto di causa. Parte_1
Ha chiesto quindi, nel medesimo motivo di appello, ma non nelle conclusioni, di ammettere la predetta integrazione istruttoria “qualora si ritenesse opportuno”.
Gli appellati hanno contestato le deduzioni avversarie evidenziando, con un “primo motivo”, che gli immobili sui quali il sostiene di aver eseguito migliorie non Pt_1
vengono correttamente individuati con idonea documentazione catastale e non sarebbero, pertanto, neppure esattamente individuabili, né con altre prove documentali.
Evidenziano come in atti non via siano documenti idonei all'individuazione del terreno e della particella catastale su cui insistono, planimetrie catastali o foto aeree. Con un
“secondo motivo”, hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva dell'attore
[...]
, non avendo costui intrattenuto alcun rapporto, né contrattuale né Pt_1
extracontrattuale, con , deceduto nel 2002 e dante causa degli Persona_1
appellati, ed avendo, invece, lo stesso avuto rapporti esclusivamente con P_
, moglie del con la quale il de cuius, nel 1990, aveva Persona_2 Pt_1
stipulato un contratto di piccola colonia, rinnovato annualmente fino al 2002.
Successivamente, invece, gli eredi avevano stipulato contratti di bracciantato P_
con la stessa . Hanno poi evidenziato che nella corrispondenza Persona_2
intercorsa tra le parti (raccomandata del 18.02.2011, all. 20 al fascicolo di parte attrice)
pag. 4/9 lo stesso aveva avanzato alla ditta una richiesta di Parte_1 Controparte_1
pagamento di 10.000 euro in dipendenza di un rapporto di lavoro. Tralasciando, per brevità, di riportare altre doglianze degli appellati, costoro hanno evidenziato altresì la mancanza di prova delle migliorie asseritamente realizzate dal e delle spese da Pt_1 lui asseritamente sostenute per la manodopera e per l'acquisto dei materiali;
inoltre, con riferimento ai lavori di realizzazione di una strada di accesso ai fondi , P_
asseritamente eseguiti dal hanno dedotto che la “strada ripida” cui ha fatto Pt_1
riferimento il teste di parte attrice insisterebbe su un terreno di Testimone_1
proprietà degli stessi coniugi mentre il tracciato stradale sui terreni Controparte_4
per cui è causa venne realizzato a spese del sig. come dovrebbe Persona_1 desumersi da ricevuta di acconto per € 3.000,00, datata 26.8.2009, rilasciata dall'impresa edile Bruzzese.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata.
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, giova osservare che l'art. 936 c.c. prevede che nel caso di opera realizzata da un terzo con materiali propri su fondo altrui il proprietario del terreno che decida di ritenerla "deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo". La norma dunque, disciplina l'ipotesi che un terzo abbia costruito su suolo altrui con materiali propri ed in tal caso conferisce al proprietario del suolo una duplice facoltà: obbligare il costruttore terzo ad eliminare l'opera edificata oppure decidere di conservare la costruzione, con il consequenziale esborso, a favore dell'esecutore del manufatto edilizio, dì un indennizzo che va calcolato o sul valore dei materiali e della manodopera utilizzati ovvero sull'aumento di valore recato al fondo per effetto della realizzata costruzione. Lo scopo della norma in discorso è, in sostanza, quello di tutelare l'autonomia patrimoniale del fondo dall'illecita invasione altrui, ma, al contempo, anche quello di incoraggiare il proprietario a conservare gli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore. La ratio dell'indennizzo risiede nella necessità di ristabilire un equilibrio tra l'arricchimento del proprietario del fondo, che acquista l'opera su questo realizzata, e il depauperamento del terzo che ha realizzato l'opera con materiali propri;
alla determinazione dell'entità dell'indennizzo è quindi estranea ogni valutazione circa il pag. 5/9 fatto che nelle more il godimento dell'opera sia rimasto in capo al terzo che l'ha realizzata piuttosto che al proprietario del suolo.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha osservato che, alla luce della compiuta istruttoria, le circostanze addotte dall'attore a sostegno dell'azione intrapresa sono rimaste prive di supporto probatorio, in quanto i testi escussi in giudizio, non hanno fornito alcun elemento utile ad accettare il diritto dell'attore. La stessa sentenza, che ha passato in rassegna le dichiarazioni rese dai testimoni, riportandone anche ampi stralci, ha condivisibilmente affermato che esse appaiono generiche, prive di riferimenti precisi e influenti ai fini della decisione.
Nonostante le doglianze dell'appellante, che ha a sua volta riportato stralci delle testimonianze da valorizzare a proprio favore, deve ribadirsi che la domanda avanzata dall'attore e odierno appellante è rimasta sfornita di prova.
Segnatamente, con riferimento ai fabbricati, non sono specificate le ristrutturazioni effettuate, e con riferimento ai terreni, non vengono individuate le particelle catastali sulle quali insisterebbero le piantagioni che l'odierno appellante avrebbe provveduto ad effettuare. Per quanto concerne poi i lavori che il avrebbe commissionato a terzi, Pt_1
in tutte le fattispecie elencate, non vi è prova documentale degli acquisti dei materiali necessari alle suddette attività, dei contratti con i lavoratori che sarebbero stati impiegati a tali fini, dei relativi pagamenti, essendo versate agli atti di causa solo alcune ricevute attestanti l'acquisto di concimi, diserbante, nitrati e carburante ed essendo la prova, per il resto, rimessa a generiche deposizioni testimoniali.
Si rileva altresì che, in allegato all'atto di citazione, sono stati prodotti alcuni documenti a firma del Sig. , che l'attore e odierno appellante ha definito Persona_3
“ricevute”, ma che in realtà consistono in dichiarazioni scritte mediante le quali il dichiara di aver effettuato dei lavori di aratura nei terreni di proprietà Per_3 P_
e di non aver ricevuto alcun pagamento in denaro da parte dei coniugi quali a loro volta avrebbero loro volta contraccambiato eseguendo Controparte_4
lavori agricoli nella proprietà dello stesso Per_3
Con riferimento, poi, alle costruzioni od opere che l'attore avrebbe eseguito nel fabbricato rurale, sito in località Santa Barbara, i testi di parte attrice, pur avendo confermato di avere eseguito dei lavori su incarico di non hanno Parte_1
pag. 6/9 precisato a quanto ammontasse il loro corrispettivo e il teste ha spiegato che il Per_3
anziché pagarlo, ricambiava svolgendo a sua volta lavori sul terreno del Pt_1
Per_3
Anche con riferimento alle piantagioni che il dichiara di aver impiantato, e per Pt_1
le quali alcuni testimoni hanno confermato di essere a conoscenza che lo stesso avesse piantato alberi da frutta e qualche vite, la vaghezza di tali affermazioni, non consente di comprendere l'esatta tipologia e consistenza di tali asserite migliorie né di stimare, neppure in via meramente approssimativa, l'aumento di valore apportato ai terreni di proprietà degli eredi . P_
Avuto riguardo, inoltre, all'asserita realizzazione di una strada di accesso carrabile ai fondi da parte del anche in questo caso non può dirsi raggiunta la P_ Pt_1 prova di quanto affermato dall'attore. Sul punto, a fronte di alcuni testimoni che hanno riferito che il avrebbe costruito la strada di accesso ai fondi, ma non sono stati in Pt_1
grado di collocare temporalmente l'esecuzione dei lavori, i convenuti e odierni appellati, invece, hanno sostenuto che la suddetta strada era stata realizzata a spese del sig. e successivamente degli eredi, depositando nel giudizio di Persona_1
primo grado, preventivi di lavori e ricevute di pagamenti in acconto in favore di un'impresa edile.
A fronte del descritto e inconsistente quadro probatorio, di per sé insufficiente a fondare la domanda attorea, appare ulteriormente dirimente il fatto che, sui terreni per cui è causa, la signora , moglie dell'attore, per molti anni, abbia Persona_2
esercitato dapprima l'attività di piccolo colono e successivamente di bracciante, in virtù di contratti stipulati con il sig. e poi con i suoi eredi. Tale dato, Persona_1
inconfutabilmente provato in giudizio, è evidentemente incompatibile con l'affermazione dell'attore, ribadita in appello, secondo cui il sig. Persona_1
nel 1988, lo avrebbe incaricato di custodire e curare i terreni per cui è causa e che lo stesso avrebbe adempiuto a tale incarico eseguendo delle piantagioni ed Parte_1
altri lavori (cfr. da ultimo, atto di citazione in appello, pag. 8). Posto il descritto rapporto tra e i proprietari dei fondi, si pongono due ipotesi Persona_2
alternative: per un verso, le eventuali migliorie derivanti da nuove piantagioni o attività similari sui terreni di cui si discute, peraltro non dimostrate, dovrebbero essere imputate alle attività della moglie del e non del stesso;
per altro verso, Pt_1 Pt_1
pag. 7/9 ipotizzando invece che il abbia eseguito i lavori sostituendosi alla moglie, Pt_1
varrebbe il principio secondo cui non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 (o 937) c.c., colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli - non rileva a quale titolo - da diverso soggetto e si limita ad eseguire la sua volontà (Cass. civ., Sez. II, 06/06/2017, n.14021). In entrambi i casi, dunque, anche a prescindere da quanto già detto circa la mancata prova dei fatti, la domanda di dovrebbe essere comunque rigettata. Parte_1
Le evidenziate lacune probatorie, peraltro, non potrebbero essere colmate mediante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice ed odierna appellante, bastando all'uopo evidenziare che, non essendo stati provati fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, sarebbe ultronea la perizia richiesta da parte attrice, già con l'atto di citazione di primo grado, “al fine di quantificare plusvalore delle opere effettuate dal
Sig. negli immobili oggetto di causa”. Peraltro, è appena il caso di Parte_1
rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (in tal senso, tra le tante, Cass. civ. 13/01/2020 n.326).
La sentenza di primo grado merita quindi integrale conferma.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati, difesi da un unico difensore, Avv.
anch'essa parte appellata. Alla liquidazione si procede tenuto conto Controparte_1
del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da da € 5.201 a € 26.000, facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze pag. 8/9 sono, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 (fase di studio della controversia, €
1.134,00; fase introduttiva del giudizio, € 921,00; fase istruttoria e/o di trattazione, €
922,00; fase decisionale, € 1.911,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di tutte le parti appellate, in solido tra loro.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Locri n.1152/2018, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.888,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di tutte le parti appellate, in solido tra loro.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31.1.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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