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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Beltrame Patrizia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CIRIE' il Parte_1 Controparte_1 28/06/1998.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 05.12.2002 e il 23.05.2008. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 31/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in Torino, Via Muriaglio n. 10, di proprietà esclusiva del marito per averla acquistata prima del matrimonio, venga assegnata al medesimo, ATTO che le Pt_2 parti dichiarano che la moglie ha già lasciato la casa coniugale portando seco tutti gli effetti personali e CP_ gli arredi di proprietà della medesima, incluso lo scrittoio antico ereditato dalla signora , sono rimasti CP_ nella casa coniugale e il Signor si impegna a custodirli sino a quando la NO provvederà Pt_1 al ritiro;
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 con residenza anagrafica e dimora prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative della minore;
DISPONE che la madre, alla luce della quasi maggiore età della ragazza, possa vedere e tenere con sé a suo piacere, compatibilmente con il gradimento della minore e con le attività Persona_2 scolastiche e ricreative della ragazza;
DISPONE che la NO corrisponda al Signor a mezzo bonifico Controparte_1 Parte_1 bancario ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento di
[...] e di la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), € 100,00 a figlia. Tale importo Per_2 Persona_1 sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
DISPONE che il padre si faccia carico nella misura del 65% e la madre nella misura del 35% delle spese mediche relative alle figlie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative preventivamente concordate o necessitate e comunque tutte documentate, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi integralmente richiamato;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà interamente a favore del padre;
DÀ ATTO che i sig.ri e si concedono reciproco assenso per il Parte_1 Controparte_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Toyota targata GE 705 FX, intestata al Signor CP_
, rimane assegnata in proprietà esclusiva al medesimo. La NO si dichiara disponibile sin Pt_1 pagina 2 di 3 d'ora a prestare il necessario consenso per la vendita o per la demolizione della medesima, a semplice richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che la quota pari al 50% di proprietà del marito dell'autovettura Fiat Panda targata CZ 779 NA, intestata al Signor ed alla figlia , rimane Pt_1 Persona_3 CP_ assegnata in proprietà esclusiva alla moglie. La NO si farà carico per intero di tutti i costi relativi alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione dell'autovettura in oggetto. Il Signor si dichiara Pt_1 disponibile sin d'ora a prestare il necessario consenso per la vendita o per la demolizione della medesima, a semplice richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente n. 0158903 acceso presso la Banca Cassa di CP_ Risparmio di Fossano spa cointestato, rimane di esclusiva proprietà della NO . Il Signor Pt_1 si dichiara disponibile sin d'ora a prestare il necessario consenso per la chiusura e/o la modifica dell'intestazione, a semplice richiesta;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente n. 71012647 acceso presso la Banca “Che banca!”, cointestato è il conto della famiglia dove vengono versati gli stipendi dei coniugi. I medesimi concordano che, alla data dell'omologa della separazione, il conto corrente verrà chiuso ed il saldo verrà diviso quanto al ¾ a favore del Signor e quanto a ¼ a favore della NO Pt_1 [...]
che il Signor si riconosce debitore nei confronti della moglie: Pt_3 Parte_1 CP_
- della somma di € 18.081,88 somma versata dalla NO per contribuire al pagamento delle rate del mutuo relative all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Torino, Via Muriaglio n. 10 di proprietà esclusiva del marito. CP_
- della somma di € 8.500,00 somma versata dalla NO per contribuire all'acquisto del posto auto sito in Torino, Via Villarbasse n. 32 di proprietà esclusiva del marito. per un totale complessivo par ad € 26.581,88 (ventiseimila cinquecento ottantuno/88).
DÀ ATTO che il Signor si impegna a provvedere alla restituzione del già menzionato importo, Pt_1 senza interessi, in 36 rate mensili da € 738,38 (settecento trentotto/38) cadauna con decorrenza dal mese successivo all'omologa della separazione da parte del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto in altra sede ogni questione a carattere patrimoniale, ad eccezione di quella di cui al punto 13), e dichiarano, pertanto, di non aver null'altro da pretendere, per qualsivoglia titolo o ragione, l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese della separazione faranno carico per l'intero al marito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.11.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Beltrame Patrizia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CIRIE' il Parte_1 Controparte_1 28/06/1998.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 05.12.2002 e il 23.05.2008. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 31/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in Torino, Via Muriaglio n. 10, di proprietà esclusiva del marito per averla acquistata prima del matrimonio, venga assegnata al medesimo, ATTO che le Pt_2 parti dichiarano che la moglie ha già lasciato la casa coniugale portando seco tutti gli effetti personali e CP_ gli arredi di proprietà della medesima, incluso lo scrittoio antico ereditato dalla signora , sono rimasti CP_ nella casa coniugale e il Signor si impegna a custodirli sino a quando la NO provvederà Pt_1 al ritiro;
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 con residenza anagrafica e dimora prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative della minore;
DISPONE che la madre, alla luce della quasi maggiore età della ragazza, possa vedere e tenere con sé a suo piacere, compatibilmente con il gradimento della minore e con le attività Persona_2 scolastiche e ricreative della ragazza;
DISPONE che la NO corrisponda al Signor a mezzo bonifico Controparte_1 Parte_1 bancario ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento di
[...] e di la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), € 100,00 a figlia. Tale importo Per_2 Persona_1 sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
DISPONE che il padre si faccia carico nella misura del 65% e la madre nella misura del 35% delle spese mediche relative alle figlie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative preventivamente concordate o necessitate e comunque tutte documentate, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi integralmente richiamato;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà interamente a favore del padre;
DÀ ATTO che i sig.ri e si concedono reciproco assenso per il Parte_1 Controparte_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Toyota targata GE 705 FX, intestata al Signor CP_
, rimane assegnata in proprietà esclusiva al medesimo. La NO si dichiara disponibile sin Pt_1 pagina 2 di 3 d'ora a prestare il necessario consenso per la vendita o per la demolizione della medesima, a semplice richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che la quota pari al 50% di proprietà del marito dell'autovettura Fiat Panda targata CZ 779 NA, intestata al Signor ed alla figlia , rimane Pt_1 Persona_3 CP_ assegnata in proprietà esclusiva alla moglie. La NO si farà carico per intero di tutti i costi relativi alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione dell'autovettura in oggetto. Il Signor si dichiara Pt_1 disponibile sin d'ora a prestare il necessario consenso per la vendita o per la demolizione della medesima, a semplice richiesta.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente n. 0158903 acceso presso la Banca Cassa di CP_ Risparmio di Fossano spa cointestato, rimane di esclusiva proprietà della NO . Il Signor Pt_1 si dichiara disponibile sin d'ora a prestare il necessario consenso per la chiusura e/o la modifica dell'intestazione, a semplice richiesta;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente n. 71012647 acceso presso la Banca “Che banca!”, cointestato è il conto della famiglia dove vengono versati gli stipendi dei coniugi. I medesimi concordano che, alla data dell'omologa della separazione, il conto corrente verrà chiuso ed il saldo verrà diviso quanto al ¾ a favore del Signor e quanto a ¼ a favore della NO Pt_1 [...]
che il Signor si riconosce debitore nei confronti della moglie: Pt_3 Parte_1 CP_
- della somma di € 18.081,88 somma versata dalla NO per contribuire al pagamento delle rate del mutuo relative all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Torino, Via Muriaglio n. 10 di proprietà esclusiva del marito. CP_
- della somma di € 8.500,00 somma versata dalla NO per contribuire all'acquisto del posto auto sito in Torino, Via Villarbasse n. 32 di proprietà esclusiva del marito. per un totale complessivo par ad € 26.581,88 (ventiseimila cinquecento ottantuno/88).
DÀ ATTO che il Signor si impegna a provvedere alla restituzione del già menzionato importo, Pt_1 senza interessi, in 36 rate mensili da € 738,38 (settecento trentotto/38) cadauna con decorrenza dal mese successivo all'omologa della separazione da parte del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto in altra sede ogni questione a carattere patrimoniale, ad eccezione di quella di cui al punto 13), e dichiarano, pertanto, di non aver null'altro da pretendere, per qualsivoglia titolo o ragione, l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese della separazione faranno carico per l'intero al marito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.11.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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