Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2023, proposto da
Immobiliare Pi.Di. Sas di NI NA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Luigi Arrigoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Alfredo Oriani, 2;
contro
Comune di Cusano Milanino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Cusano Milanino, con riferimento al prot. N. 4300 del 1.3.1995 class. VI – 3 – fasc. n. 115/2023 (inviato a pec errata della Immobiliare Pi.Di. sas in data 5.4.2023), con oggetto: “Risposta a vs domanda di rettifica del 14.3.2023 prot. 7001 Condono n. 5168/1998 – Viale dei Tigli 10 – P.E. 94282/1994”, che, rigetta la domanda di rettifica dell'anzidetta sanatoria edilizia (condono), nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali o comunque connessi con quelli impugnati; con riserva di ulteriori motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere, e per atti conseguenti o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NI IN e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società esponente otteneva dal Comune di Cusano Milanino (MI) nell’anno 1998 un provvedimento di sanatoria edilizia (condono) relativo ad una unità immobiliare ad uso autorimessa sita in viale dei Tigli n. 10.
Il 14.3.2023 la società presentava al Comune una domanda di rettifica del condono che era però respinta con provvedimento dell’Amministrazione del 3.4.2023.
Contro il diniego succitato era proposto il ricorso in epigrafe, senza domanda di sospensiva.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 12.2.2026, presente il difensore della ricorrente, la causa era spedita in decisione.
2.1 La società ricorrente otteneva nel 1998 un provvedimento di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 riguardante la costruzione di un box nel giardino della villetta di proprietà (cfr. il doc. 5 della ricorrente ed il doc. 9 della ricorrente per la fotografia dello stato dei luoghi).
In seguito, allorché erano avviate iniziative per la vendita dell’autorimessa, l’esponente si avvedeva che nella planimetria allegata alla domanda di condono non erano indicate correttamente le distanze dell’autorimessa sia dalla villetta sia dalla pubblica via.
In particolare, nella planimetria le dimensioni della costruzione sanata erano esatte ma non era corretta la sua collocazione sul piano e quindi erano errate le distanze suindicate (cfr. il doc. 6 della ricorrente).
Al contrario, le distanze erano indicate correttamente nell’estratto di mappa catastale (cfr. il doc. 7 della ricorrente).
Per rimediare a quello che riteneva un mero errore materiale del provvedimento di condono, la società presentava al Comune una domanda di rettifica dell’errore con allegata la necessaria documentazione, fra cui la planimetria con l’esatta collocazione dell’autorimessa (cfr. il doc. 2 ed il doc. 10 della ricorrente).
Con il provvedimento ivi impugnato (cfr. il doc. 1 della ricorrente) il Comune respingeva l’istanza di rettifica, sostenendo che il procedimento amministrativo di condono era ormai concluso e che quindi eventuali opere difformi dovevano essere sanate o ripristinate.
2.2 Nel ricorso, affidato a tre motivi omogenei fra loro, la società lamenta l’eccesso di potere sotto vari profili oltre che la violazione di una pluralità di norme di legge (legge n. 47 del 1985 e legge n. 241 del 1990 sotto il profilo sia dell’erronea motivazione ex art. 3 sia della mancata partecipazione al procedimento).
Il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti appaiono provate le asserzioni della società ricorrente, secondo cui non vi sono stati errori – né da parte del richiedente né da parte del Comune – quanto all’identificazione dell’unità immobiliare oggetto di sanatoria, come risulta anche dalla perizia tecnica di parte del 29.5.2023 depositata nel presente giudizio (cfr. il doc. 11 della ricorrente).
L’unico errore ravvisabile consiste nel differente posizionamento della costruzione sanata – e quindi nelle differenti distanze dalla casa di abitazione e dalla pubblica via – quale risultante dall’estratto di mappa catastale rispetto alla planimetria allegata alla domanda di condono (cfr. ancora i documenti n. 6 e n. 7 della ricorrente).
In particolare, se l’estratto di mappa riporta le distanze corrette, la planimetria riporta invece le distanze erronee.
Si badi che i due documenti suindicati (estratto e planimetria) erano stati depositati in Comune unitamente alla domanda di sanatoria, sicché anche l’Amministrazione avrebbe potuto accorgersi della discrasia esistente fra i documenti stessi.
Ciò premesso, dalla lettura dei documenti di causa non sembra ravvisarsi un vizio di legittimità del provvedimento di condono ma semmai un mero errore materiale in uno dei documenti allegati allo stesso, di per sé però non ostativo ad un provvedimento del Comune di rettifica di errore materiale, nonostante il procedimento di sanatoria si sia concluso nel 1998 (sulla nozione di errore materiale che dà luogo ad una mera rettifica, si veda anche l’art. 1430 del codice civile).
In altri termini, un errore nella redazione della planimetria come è quello segnalato dalla società ricorrente può dare luogo tutt’al più ad una mera irregolarità del provvedimento di condono, che può però essere sempre sanata attraverso un atto di rettifica avente valore retroattivo (sulla differenza fra rettifica di errore materiale ed autotutela amministrativa, si veda la sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sezione II- bis , n. 9702 del 2025, secondo cui: « …la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame… »).
Inoltre la società non ha segnalato al Comune abusi ulteriori rispetto a quello sanato, per cui non appare pertinente il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla necessità di una ulteriore sanatoria oppure di un ripristino.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con integrale annullamento del provvedimento impugnato e salve le successive ulteriori determinazioni del Comune.
3. La peculiare natura delle questioni trattate induce il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB IA, Presidente
NI IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | AB IA |
IL SEGRETARIO