Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2016, n. 986
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Sentenza 20 gennaio 2016

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Nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio "unitario o quasi necessario", cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. (Nella specie, il ricorrente aveva convenuto in primo grado la RAI e l'INAIL, assumendo che i danni subiti a ragione della prematura destinazione disposta dalla prima a riprendere il lavoro dipendessero da erronea diagnosi dell'Istituto assicuratore in uno alla violazione datoriale dell'obbligo di sicurezza; la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del lavoratore nei confronti di entrambi, stante l'estensione degli effetti della rituale notifica della sentenza d'appello effettuata dall'INAIL nei suoi confronti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2016, n. 986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 986
    Data del deposito : 20 gennaio 2016

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