Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
Nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio "unitario o quasi necessario", cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. (Nella specie, il ricorrente aveva convenuto in primo grado la RAI e l'INAIL, assumendo che i danni subiti a ragione della prematura destinazione disposta dalla prima a riprendere il lavoro dipendessero da erronea diagnosi dell'Istituto assicuratore in uno alla violazione datoriale dell'obbligo di sicurezza; la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del lavoratore nei confronti di entrambi, stante l'estensione degli effetti della rituale notifica della sentenza d'appello effettuata dall'INAIL nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2016, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
00986/16 I T I R P E T AULA 'A' N 2-9 GEN 2015 E R F - L L O B E T N E S Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA - unfortunio E N IO sul lavoro Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 23651/2012 Cron.986 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIOVANNI MAMMONE Rel. Presidente Ud. 20/10/2015 Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23651-2012 proposto da: Een ZZ ND GI C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DORIA 16/C, presso lo studio dell'avvocato CONSOLATO MAFRICI, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIA TRUNFIO giusta delega in atti;
ricorrente 2015 contro 3866 I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C. F. 01165400589), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
R.A. I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C. F. 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 500, presso 10 studio dell'avvocato CARMELITA DE FINIS, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 6741/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2011 r.g.n. 7576/2004 + altre;
944 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Presidente e Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l'Avvocato TRUNFIO EUGENIA;
udito l'Avvocato OTTOLINI TERESA per delega PUGLISI LUCIA;
udito l'Avvocato DE FINIS CARMELITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, RI DR GI, dipendente di AI Radiotelevisione italiana, chiedeva che - l'infortunio occorsogli in data 17.08.00 fosse dichiarato dipendente da occasione di lavoro e che, di conseguenza, l'INAIL – Istituto nazionale - per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, fosse condannato a corrispondere le indennità di legge per l'inabilità temporanea e quella permanente. Costituitosi in giudizio, l'INAIL negava che i postumi rilevati fossero riconducibili all'evento denunziato e li ricollegava ad un infortunio sul lavoro avvenuto nell'anno 1999. 1.2. Espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accertava che dall'evento erano residuati postumi permanenti che, tenuto conto del precedente infortunio sul lavoro, aveva determinato una inabilità complessiva del 12% (11 + 1) ed in pari misura determinava la rendita che l'INAIL avrebbe dovuto corrispondere (sentenza 27.04.04 n. 8263).
1.3. Avverso questa sentenza proponevano appello entrambe le parti, il ricorrente chiedendo che l'incidente venisse formalmente qualificato infortunio sul lavoro, l'INAIL sostenendo che non era residuata alcuna inabilità indennizzabile e che, comunque, non era consentita la sommatoria in ragione del d.lgs. 23.02.00 n. 38, applicabile agli infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 25.07.00. 2. Dopo la sentenza del Tribunale, nel giugno 2004, il RI promuoveva una seconda causa, convenendo in giudizio l'INAIL e la AI perché fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al loro comportamento civilmente illecito;
P'INAIL per aver consentito la prematura ripresa del lavoro dopo l'incidente del 1999, la AI per avere adibito il dipendente a mansioni non confacenti al suo stato di salute.
2.1. Si costituivano in giudizio l'INAIL e la AI chiedendo il rigetto del ricorso. La AI spiegava a sua volta domanda riconvenzionale addebitando al RI l'indebito utilizzo in causa della documentazione interna relativa all'infortunio, nonostante l'impegno scritto di valersene solo nel rapporto con l'INAIL.
2.2. Rigettate dal Tribunale entrambe le domande (sentenza 9.06.05 n. 12064), il RI proponeva un secondo appello ribadendo la responsabilità dell'INAIL ex art. 2043 c.c. e quella della AI ex art. 2087 c.c. La AI proponeva appello incidentale subordinato nei confronti dell'INAIL, ribadendo la richiesta che esso fosse ritenuto unico responsabile del danno, e dello stesso dipendente per la responsabilità a lui derivante dall'indebita utilizzazione della documentazione interna.
8. RI DR GI c. INAIL e AI (r.g. 23651/12) 1 qu - 3. La Corte d'appello di Roma riuniva gli appelli proposti contro le due sentenze del Tribunale e con sentenza del 5.12.11: a) quanto alla prima sentenza, accoglieva l'appello dell'INAIL e respingeva quello del RI per la mancata corresponsione dell'indennità temporanea assoluta e relativa, b) quanto alla seconda sentenza respingeva l'appello del RI.
4. Propone ricorso per cassazione il RI. Rispondono INAIL e AI con controricorso. Ricorrente e INAIL hanno depositato memoria. Motivi della decisione 5. Prima di passare all'esame del ricorso debbono essere affrontate le due eccezioni preliminari proposte dai controricorrenti, avendo l'INAIL dedotto l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e la AI l'improcedibilità dello stesso atto per il tardivo deposito ed iscrizione a ruolo.
6. L'INAIL nel resistere all'impugnazione sostiene di aver notificato in data 3.04.12, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., la sentenza oggi impugnata, di modo che la notifica del ricorso, avvenuta il 13.09.12, sarebbe tardiva. A questa eccezione il RI obietta che la notifica che si assume effettuata il 3.04.12 sarebbe nulla, in quanto effettuata ad un indirizzo non corrispondente a quello dei procuratori che lo avevano assistito in grado di appello, presso i quali aveva eletto domicilio.
6.1. Nell'intestazione dell'atto di appello depositato in data 14.06.06 (diretto contro la sentenza del Tribunale n. 12064/05) i due difensori dell'appellante, dopo aver indicato la residenza dell'appellante RI, dichiaravano che lo stesso era elettivamente domiciliato “in Roma in via Gaspare Gozzi, 55, scala A, int. 10, presso il domicilio dell'Avv. Annunziata Condoluci, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Eugenia Trunfio, entrambe del Foro di Reggio Calabria". Avendo a questo appello la Corte di merito riunito l'altro precedentemente proposto contro la sentenza n. 8263/04, l'indirizzo ivi indicato, essendo l'unico indicato in Roma da procuratori esercenti extra districtum, è divenuto quello cui fare riferimento per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., per il quale, come noto, dopo la costituzione in giudizio "tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito".
6.2. La sentenza della Corte d'appello di Roma oggi impugnata fu consegnata il 3.04.12 (cron. 18.229) all'ufficiale giudiziario per la notifica agli avvocati Annunziata Condoluci ed Eugenia Trunfio, nella qualità di procuratori di RI DR GI, all'indirizzo di via Gaspare Gozzi 55. L'ufficiale giudiziario si recò all'indirizzo in questione il successivo 2 qui giorno 4.04.12 e, non avendo trovato alcuno al detto domicilio (come risultante dall'attestazione apposta dall'ufficiale giudiziario subito prima della sua sottoscrizione), formò una relazione di notifica in cui dava atto che il ricorso notificando sarebbe stato depositato nella casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. A tergo del foglio recante la relata sono apposte le annotazioni attestanti tale deposito (5.04.12) e l'invio della lettera raccomandata a.r. prevista dalla norma (6.04.12). La lettera raccomandata fu ricevuta il 10.04.12 dal portiere dello stabile di via Gaspare Gozzi n. 55, il quale in pari data sottoscrisse l'avviso di ricevimento recante lo stesso numero di cronologico della originaria richiesta di notifica (cron. 18.229). All'esito di tale procedimento la notifica deve ritenersi avvenuta alla data del 10.04.12, con il ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (v. Cass.
2.10.15 n. 19772 e 11.05.12 n. 7324, in relazione a Corte cost. 14.01.10 n. 3).
6.3. La validità della notifica non è posta in dubbio dalle circostanze dedotte con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dall'avv. Trunfio, difensore del RI anche nel giudizio di cassazione, la quale sostiene che: a) alla data del 6.04.12 ella era domiciliata in Roma presso indirizzo diverso da quello in cui avvenne la notifica;
b) l'avv. Annunziata Condoluci al 6.04.12 era priva di ius postulandi, avendo lasciato la professione forense con conseguente rinunzia al mandato. Per quanto riguarda la posizione dell'avv. Trunfio, deve rilevarsi che, essendo ella avvocato iscritto all'Albo professionale di Reggio Calabria, con studio nella stessa città, era tenuta ad eleggere domicilio in Roma all'atto della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22.01.34 n. 37. Pertanto, l'indicazione dell'indirizzo in Roma contenuta nell'intestazione dell'atto di appello aveva la doppia funzione di indicare il domicilio eletto tanto dalla parte che dal difensore. In questo caso il trasferimento del domicilio dell'avvocato non poteva essere conosciuto dalla controparte processuale, facendo uso della ordinaria diligenza, in quanto il nuovo indirizzo romano dell'avv. Trunfio, non dovendo essere formalmente comunicato all'Albo di appartenenza, avrebbe potuto essere conosciuto solo se fatto oggetto di comunicazione agli atti di causa o di notifica esplicita (v. Cass. 30.13.15 n. 6389 e 2.02.10 n. 2358). Nella specie, tuttavia, non è stata fornita prova che tale comunicazione sia mai 3 ди stata effettuata dalla professionista, con modalità tali che consentissero alla controparte di venire a conoscenza del nuovo domicilio. Per quanto riguarda la posizione dell'avv. Condoluci, secondo difensore nel giudizio di appello, non risulta fornita prova che la stessa avesse perso lo ius postulandi all'atto della notifica, atteso che al riguardo, in base alla documentazione fornita – copia di una lettera del 19.05.09 di assunzione inviata dal Ministero della Giustizia a Condoluci Annunziata, residente a [...], quale vincitrice di un concorso pubblico per un posto di cancelliere C1 non è dato conoscere se la destinataria abbia - mai assunto le richiamate funzioni pubbliche ed abbia chiesto la cancellazione dall'albo professionale. Le dedotte circostanze rimangono, dunque, irrilevanti ai fini che qui interessano. In conclusione, dovendo ritenersi che l'indirizzo di via Gaspare Gozzi 55 costituisse il domicilio di entrambi i difensori del RI, risultando la procedura notificatoria correttamente attuata, deve ritenersi che la sentenza della Corte d'appello fosse stata validamente notificata dall'INAIL al RI in data 10.04.12. 7. Gli effetti della notifica della sentenza si estendono alla AI, convenuta dal RI assieme all'INAIL nel secondo giudizio, per rispondere dei danni ulteriori da lui subiti in ragione della prematura destinazione all'attività lavorativa, richiesti sul presupposto che l'Ente assicuratore avesse violato l'art. 2043 c.c. per la formulazione di erronea diagnosi dei suoi sanitari e che il datore di lavoro avesse violato l'art. 2087 c.c., per non aver rispettato l'obbligo di sicurezza nei confronti di un dipendente. Nel caso di specie, infatti, esiste inscindibilità delle cause in quanto la domanda di risarcimento danni è proposta nei confronti di due soggetti, in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due (la AI) è solamente quello posto in essere dall'altro (l'INAIL, i cui sanitari avrebbero emesso una erronea diagnosi di guarigione). In questo caso insorge una ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, dunque, nei confronti della stessa e dellaparte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, di modo che, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma 4 anche nei confronti di tutte le altre parti (Cass. 29.09.11 n. 19869 e 8.02. 12 n. 1771). Conseguentemente, essendo unico il termine per proporre impugnazione e dovendo aversi per notificata la sentenza impugnata alla data del 10.04.12, il ricorso è inammissibile tanto nei confronti dell'INAIL (notifica del 13.09.12), che della AI (notifica del giorno 8.10.12), in quanto notificato altre sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.
8. E', pertanto, assorbita l'eccezione di improcedibilità proposta da AI Radiotelevisione italiana. - 9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di entrambi gli intimati. 10. La complessa articolazione del giudizio di merito costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2015 Il Presidente estensore El emmen Funzionario Giudiario Depositato in Cancelleria 2.0.GEN 2015 Il Funcionarle Giudiziario Adriana GRANATA Forziomie GiudizioJust 5