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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dottor Nicolò Roberto Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1268/2023 promossa con ricorso ex art. 281 – decies e ss. da:
CF ) con gli avv.ti Alberto Piccinnu, e Giovanni Cossu Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(p.iva ) con l'avv. Alberto Franchi Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., depositato in data 11.5.2023, parte ricorrente esponeva;
che è socia della società avente capitale sociale pari ad € 594.000,00, Parte_1 Controparte_1 con quote di partecipazione alla stessa per valore nominale di € 6.000,00; che, a partire dall'anno
2013, l'organo amministrativo della società aveva adottato e manifestato comportamenti non compatibili con l'oggetto sociale e contemplati nello statuto sociale;
che, nonostante le reiterate diffide formulate anche in sede assembleare, l'organo amministrativo aveva sempre mantenuto, negli anni a seguire, un comportamento contrario a canoni di buona fede e correttezza nel costante mancato riaspetto delle norme, causando non pochi danni alla ricorrente;
che la sig.ra , in data 8 Maggio Pt_1
2019, aveva notificato alla società convenuta la lettera di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e in relazione a quanto previsto dallo statuto;
che la signora aveva dapprima proposto a tutti i soci Pt_1
di cedere loro le proprie quote anche al fine di evitare di recedere dalla società, senza ottenere riscontro alcuno;
che, nonostante la lettera di recesso, la società non aveva comunicato alcunché, né mosso contestazione al riguardo;
che veniva in tale modo riconosciuto l'avvenuto recesso da socia della ricorrente con il consequenziale diritto della stessa alla liquidazione della quota;
che la società
nonostante il decorso del termine di 180 giorni, non aveva provveduto a liquidare Controparte_1 la quota e, pertanto, in forza di quanto previsto nello statuto all'art. 23, secondo cui è fatto obbligo ai soci di esperire un tentativo preliminare di conciliazione avanti alla Camera Arbitrale della C.C.I.A di Milano, quale condizione di procedibilità delle successive azioni legali, in data 27/10/2021, la ricorrente aveva promosso la procedura con contestuale notifica alla società convenuta, ma la
[...]
non aveva prestato la propria disponibilità a partecipare alla procedura arbitrale, CP_1
contravvenendo ad un obbligo statutario;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 e n. 3 bis c.p.c, si dichiarava assolta la dichiarazione di procedibilità per il giudizio innanzi al giudice ordinario promosso;
che la Camera Arbitrale di Milano aveva fissato l'udienza di prima comparizione e discussione per il giorno 22/03/2021 alla quale aveva partecipato la signora con i propri Pt_1
procuratori riscontrando, al riguardo, la mancata partecipazione della società , che il CP_1
procedimento in questione si era concluso con verbale negativo;
che risultando documentato il fatto che la società convenuta manteneva un comportamento contrario alle norme ed agli obblighi statutari quale quello di non aver partecipato alla procedura di arbitrato che avrebbe potuto definire la vertenza bonariamente ed in via transattiva, la ricorrente non poteva che attivare l'azione legale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla quota societaria. Parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il recesso della signora
dalla società Convenuta e, per l'effetto, condannare la società a liquidare Parte_1 CP_1 la somma di € 6000,00 quale valore nominale salvo rivalutazioni e/o interessi di mora dalla data di recesso ovvero nella misura ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 fatta slva ogni piu' ampia riserva di legge Si dichiara che il presente procedimento ha un valore di Euro 6000, ed è quindi dovuto un contributo unificato dimezzato pari ad euro 118.50”. CP_ Si costituiva in via pregiudiziale, eccependo il difetto di competenza del Giudice CP_1 adito giusta clausola compromissoria presente all'art. 24 dello Statuto e, in subordine, domandando il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata: il tutto, nei seguenti termini:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO dato atto della sussistenza e validità della clausola compromissoria prevista nell'art.24 dello statuto della società , accertare e Controparte_1
dichiarare la propria incompetenza/carenza di giurisdizione a decidere della presente controversia
e conseguentemente dichiarare l' improponibilità nel merito della domanda per violazione della clausola compromissoria che devolve le controversie tra società e socio alla Camera Arbitrale della
C.C.I.A.A. di Milano IN VIA ESCLUSIVAMENTE SUBORDINATA in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale ed assorbente di rito NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie in quanto totalmente inammissibili, infondate e/o indimostrate. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 18.7.2024, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 4.2.2025 con concessione di termini per il deposito di note difensive. Disposta la trattazione di tale udienza con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Dev'essere accolta l'eccezione preliminare dell'opponente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, a favore del giudizio arbitrale da attivarsi nei modi e termini previsti dall'art. 24 dello statuto della società (doc. 2 di parte resistente), a mente del quale tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali sono devolute ad un arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale della
C.C.I.A.A. di Milano, nelle forme ivi previste. L'art. 24, invero, prevede: “Art. 24) CLAUSOLA
COMPROMISSORIA Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di
Milano, da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale Tale clausola, dunque, devolve agli arbitri “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali.. “, rientrandovi pertanto la questione posta dalla sig.ra , la quale domanda che sia accertato e dichiarato il suo recesso dalla società Pt_1 convenuta e, per l'effetto, questa sia condannata “a liquidare la somma di € 6.000,00 quale valore nominale”.
Distinto è il disposto dello stesso statuto della società di cui all'art. 23 che viene invocato dalla ricorrente per sostenere la procedibilità della domanda una volta esperita inutilmente la procedura conciliativa. Parte resistente solleva l'eccezione preliminare sulla base dell'art. 24 dello Statuto: non residuano dubbi sulla sua interpretazione, letteralmente estesa a “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali..” e, pertanto, anche alle cause relative al recesso del socio e alla conseguente liquidazione della quota.
A fronte dell'eccezione sollevata alla resistente, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello statuto, limitandosi a richiamare il disposto dell'art. 23 che, come detto, riguarda la procedura conciliativa prevista quale condizione di procedibilità della domanda, allegando che la stessa era stata dalla stessa promossa senza esito stante l'assenza della convenuta, come da verbale in atti. Conformemente a consolidato orientamento giurisprudenziale, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono, come nel caso di specie, a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019).
Va altresì precisato che, sempre secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, “sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (ex multis, Cass. n.
34569/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, non ravvisandosi motivi per disporne la compensazione, considerato che la scelta della ricorrente di instaurare il giudizio nonostante la nota presenza della clausola arbitrale era necessariamente soggetta al rischio che tale clausola potesse essere invocata, legittimamente, dalla resistente, come accaduto: le spese si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dei parametri di riferimento, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche poste e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta all'arbitrato rituale previsto dall'art. 24 dello statuto della società in atti;
Controparte_1
assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione della controversia secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto della società
[...]
in atti;
CP_1
condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese processuali che liquida in Controparte_1
€ 1.700,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato da
D.M. 147/2022, IVA e cassa come per legge.
Mantova. 6.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dottor Nicolò Roberto Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1268/2023 promossa con ricorso ex art. 281 – decies e ss. da:
CF ) con gli avv.ti Alberto Piccinnu, e Giovanni Cossu Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(p.iva ) con l'avv. Alberto Franchi Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., depositato in data 11.5.2023, parte ricorrente esponeva;
che è socia della società avente capitale sociale pari ad € 594.000,00, Parte_1 Controparte_1 con quote di partecipazione alla stessa per valore nominale di € 6.000,00; che, a partire dall'anno
2013, l'organo amministrativo della società aveva adottato e manifestato comportamenti non compatibili con l'oggetto sociale e contemplati nello statuto sociale;
che, nonostante le reiterate diffide formulate anche in sede assembleare, l'organo amministrativo aveva sempre mantenuto, negli anni a seguire, un comportamento contrario a canoni di buona fede e correttezza nel costante mancato riaspetto delle norme, causando non pochi danni alla ricorrente;
che la sig.ra , in data 8 Maggio Pt_1
2019, aveva notificato alla società convenuta la lettera di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e in relazione a quanto previsto dallo statuto;
che la signora aveva dapprima proposto a tutti i soci Pt_1
di cedere loro le proprie quote anche al fine di evitare di recedere dalla società, senza ottenere riscontro alcuno;
che, nonostante la lettera di recesso, la società non aveva comunicato alcunché, né mosso contestazione al riguardo;
che veniva in tale modo riconosciuto l'avvenuto recesso da socia della ricorrente con il consequenziale diritto della stessa alla liquidazione della quota;
che la società
nonostante il decorso del termine di 180 giorni, non aveva provveduto a liquidare Controparte_1 la quota e, pertanto, in forza di quanto previsto nello statuto all'art. 23, secondo cui è fatto obbligo ai soci di esperire un tentativo preliminare di conciliazione avanti alla Camera Arbitrale della C.C.I.A di Milano, quale condizione di procedibilità delle successive azioni legali, in data 27/10/2021, la ricorrente aveva promosso la procedura con contestuale notifica alla società convenuta, ma la
[...]
non aveva prestato la propria disponibilità a partecipare alla procedura arbitrale, CP_1
contravvenendo ad un obbligo statutario;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 e n. 3 bis c.p.c, si dichiarava assolta la dichiarazione di procedibilità per il giudizio innanzi al giudice ordinario promosso;
che la Camera Arbitrale di Milano aveva fissato l'udienza di prima comparizione e discussione per il giorno 22/03/2021 alla quale aveva partecipato la signora con i propri Pt_1
procuratori riscontrando, al riguardo, la mancata partecipazione della società , che il CP_1
procedimento in questione si era concluso con verbale negativo;
che risultando documentato il fatto che la società convenuta manteneva un comportamento contrario alle norme ed agli obblighi statutari quale quello di non aver partecipato alla procedura di arbitrato che avrebbe potuto definire la vertenza bonariamente ed in via transattiva, la ricorrente non poteva che attivare l'azione legale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla quota societaria. Parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il recesso della signora
dalla società Convenuta e, per l'effetto, condannare la società a liquidare Parte_1 CP_1 la somma di € 6000,00 quale valore nominale salvo rivalutazioni e/o interessi di mora dalla data di recesso ovvero nella misura ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 fatta slva ogni piu' ampia riserva di legge Si dichiara che il presente procedimento ha un valore di Euro 6000, ed è quindi dovuto un contributo unificato dimezzato pari ad euro 118.50”. CP_ Si costituiva in via pregiudiziale, eccependo il difetto di competenza del Giudice CP_1 adito giusta clausola compromissoria presente all'art. 24 dello Statuto e, in subordine, domandando il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata: il tutto, nei seguenti termini:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO dato atto della sussistenza e validità della clausola compromissoria prevista nell'art.24 dello statuto della società , accertare e Controparte_1
dichiarare la propria incompetenza/carenza di giurisdizione a decidere della presente controversia
e conseguentemente dichiarare l' improponibilità nel merito della domanda per violazione della clausola compromissoria che devolve le controversie tra società e socio alla Camera Arbitrale della
C.C.I.A.A. di Milano IN VIA ESCLUSIVAMENTE SUBORDINATA in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale ed assorbente di rito NEL MERITO: respingere tutte le domande avversarie in quanto totalmente inammissibili, infondate e/o indimostrate. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 18.7.2024, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 4.2.2025 con concessione di termini per il deposito di note difensive. Disposta la trattazione di tale udienza con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Dev'essere accolta l'eccezione preliminare dell'opponente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, a favore del giudizio arbitrale da attivarsi nei modi e termini previsti dall'art. 24 dello statuto della società (doc. 2 di parte resistente), a mente del quale tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali sono devolute ad un arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale della
C.C.I.A.A. di Milano, nelle forme ivi previste. L'art. 24, invero, prevede: “Art. 24) CLAUSOLA
COMPROMISSORIA Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di
Milano, da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale Tale clausola, dunque, devolve agli arbitri “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali.. “, rientrandovi pertanto la questione posta dalla sig.ra , la quale domanda che sia accertato e dichiarato il suo recesso dalla società Pt_1 convenuta e, per l'effetto, questa sia condannata “a liquidare la somma di € 6.000,00 quale valore nominale”.
Distinto è il disposto dello stesso statuto della società di cui all'art. 23 che viene invocato dalla ricorrente per sostenere la procedibilità della domanda una volta esperita inutilmente la procedura conciliativa. Parte resistente solleva l'eccezione preliminare sulla base dell'art. 24 dello Statuto: non residuano dubbi sulla sua interpretazione, letteralmente estesa a “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali..” e, pertanto, anche alle cause relative al recesso del socio e alla conseguente liquidazione della quota.
A fronte dell'eccezione sollevata alla resistente, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello statuto, limitandosi a richiamare il disposto dell'art. 23 che, come detto, riguarda la procedura conciliativa prevista quale condizione di procedibilità della domanda, allegando che la stessa era stata dalla stessa promossa senza esito stante l'assenza della convenuta, come da verbale in atti. Conformemente a consolidato orientamento giurisprudenziale, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono, come nel caso di specie, a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019).
Va altresì precisato che, sempre secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, “sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (ex multis, Cass. n.
34569/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, non ravvisandosi motivi per disporne la compensazione, considerato che la scelta della ricorrente di instaurare il giudizio nonostante la nota presenza della clausola arbitrale era necessariamente soggetta al rischio che tale clausola potesse essere invocata, legittimamente, dalla resistente, come accaduto: le spese si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dei parametri di riferimento, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche poste e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta all'arbitrato rituale previsto dall'art. 24 dello statuto della società in atti;
Controparte_1
assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione della controversia secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto della società
[...]
in atti;
CP_1
condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese processuali che liquida in Controparte_1
€ 1.700,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato da
D.M. 147/2022, IVA e cassa come per legge.
Mantova. 6.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni