Versione
15 gennaio 1993
15 gennaio 1993
>
Versione
18 maggio 1999
18 maggio 1999
>
Versione
1 luglio 2002
1 luglio 2002
>
Versione
26 maggio 2010
26 maggio 2010
>
Versione
1 gennaio 2026
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
20 febbraio 2026
Art. 38. Richiesta di copie e notificazione della sentenza 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti ((a norma dell'articolo 16)) depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ((ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento)) nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. (12)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del codice di procedura civile . Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L' articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all' articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile , vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che ha disposto l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell' art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 )".
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti ((a norma dell'articolo 16)) depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ((ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento)) nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. (12)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del codice di procedura civile . Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L' articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all' articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile , vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che ha disposto l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell' art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 )".
Commentari • 196
- 1. Lo Statuto e i condoni 2003https://www.fiscooggi.it/ · 1
le disposizioni della legge n. 212/2000, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali (articolo 1, primo comma) eventuali norme interpretative in materia tributaria possono essere introdotte soltanto: - in casi eccezionali - con legge ordinaria - qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (articolo 1, secondo comma). La recente sentenza n. 17576/2002 della Corte di cassazione - Sezione tributaria è intervenuta in modo chiaro e preciso sulla valenza ermeneutica dello Statuto, in relazione, soprattutto, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6439Provvedimento: Numero registro generale 16878/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 41/2025 Numero di raccolta generale 6439/2025 Data pubblicazione 11/03/2025 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto MARGHERITA CASSANO Prima Presidente DISCIPLINARE AVVOCATO ANTONIO MANNA Presidente di Sezione ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente di Sezione MARIO BERTUZZI Consigliere TO GIUSTI Presidente di Sezione Ud. 04/02/2025 P.U. Cron. R.G. n. 16878/2024 IU RI Rel. Consigliere ANTONELLA PAGETTA Consigliere SE GRASSO Consigliere SE CH LI …Leggi di più...
- comportamenti della vita privata·
- configurabilità·
- fattispecie·
- rilevanza disciplinare·
- obblighi deontologici ex art. 3, comma 3, della l. n. 274 del 2012·
- sanzioni disciplinari·
- giudizi disciplinari·
- avvocato e procuratore