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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2390/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019462407000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 27.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato all'Economia – Dipartimento delle Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio, in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti avverso la cartella di pagamento n. 297 2021 00194624 07 000, notificata in data 26.1.2023, portante un carico di € 290,92, a titolo di tassa auto anno 2016, comprensiva di accessori, relativa al veicolo targato Targa_2
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto di accertamento richiamato, nonché per mancata allegazione dello stesso atto.
Lamentava la nullità assoluta della cartella impugnata per inesistenza della sua notifica in quanto effettuata a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Eccepiva la prescrizione triennale delle somme reclamate a titolo di tassa auto 2016 nonché l'intervenuta decadenza, del credito azionata.
Riteneva viziata la cartella impugnata per difetto di sottoscrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito che si dichiarava antistatario.
Con memoria depositata il 10.9.2025 il ricorrente ribadiva i motivi di gravame ed insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 19.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della l.r. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_1, data a Raffadali, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_2, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, sosteneva di avere inviato, quale atto di interruzione per l'allora termine di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 651034941426/2016, spedito tramite raccomandata 61790252941-0 per il veicolo targato Targa_2 e regolarmente notificato in data 05/11/2019 con consegna a casa del destinatario.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato di 24 mesi, con conseguente tempestività della cartella impugnata, notificata entro il termine così prorogato.
Riteneva la notifica della cartella impugnata pienamente valida e non necessaria la sottoscrizione della stessa che riportava l'indicazione dei nominativi dei responsabili dei procedimenti.
Segnalava dal prospetto relativo alla cartella impugnata si poteva evincere un pagamento parziale di euro
102,55, lasciando supporre l'adesione del ricorrente alla rottamazione quater. Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con brevi memorie di replica depositate il 2.10.2025 il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale della Regione Sicilia per violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 32 del D.Lgs.
n° 546/1992 ed insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo il 27.3.2023.
Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità della produzione documentale depositata in data
19.10.2025 dalla Regione Sicilia Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, in violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. e 32 del D.Lgs. n° 546/1992 rispetto all'udienza di trattazione dell'8.10.2025.
Dispone il suddetto articolo che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.”
La citata noma è stata giustamente interpretata nel senso che “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo citato) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. sent. 11/12/2006 n. 26345 ed anche Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n.2787, Cass. civ., n.1915/2007 e Cass. Civ., ord. n° 12396/2009 e da ultimo Cassazione civile sez. trib. n°
20530 del 17/07/2023).
“Va ribadito che "Nell'ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. n. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva" (Sez. 5 -, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276 - 01; conf. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 - 01)." (Corte di Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 20530 del 17/07/2023)
“Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006)." (Cassazione civile sez. Trib. Sent. n° 29087 del 13.11.2018)
“Dal carattere di obbligatorietà dei termini di cui al citato art. 32 e dalla riconosciuta perentorietà degli stessi, deriva che il mancato rispetto del termine assegnato dalla legge al fine del deposito di documenti nel giudizio tributario incide sulla legittimità e sulla ritualità della produzione.
Ovviamente, la ulteriore conseguenza è che una produzione documentale illegittimamente ed irritualmente effettuata non può assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori” (Comm. Trib. Reg, di Palermo sez. staccata di Catania sentenza n° 262/17/12 depositata il 29/9/12).
Alla luce delle superiori considerazioni resta assolutamente inibito alla Corte l'esame della documentazione depositata tardivamente e in particolare quella relativa alla notifica del prodromico avviso di accertamento, con la conseguente delibazione positiva dell'eccezione di prescrizione formulata in ricorso.
Prevede il comma 51 del D.L. n° 953/1982, convertito in L. n° 53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986, che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per avviare, con la notifica di atti formali, l'azione di recupero della tassa auto 2016, va individuato nel 31.12.2019. Ne consegue che la cartella impugnata, notificata, in data 26.1.2023 è abbondantemente tardiva.
Il ricorrente ha espressamente dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata. A fronte di tale affermazione era preciso onere di parte resistente dimostrare il contrario.
Nella fattispecie in esame tale onere non è stato ottemperato in quanto la documentazione allegata alle controdeduzioni non è esaminabile a causa della sua tardiva produzione. Né risulta pertinente la richiesta di applicazione al fine della sospensione del termine prescrizionale delle norme introdotte dall'art. 68 del D.
L. n° 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, in quanto entrate in vigore quando l'eccepita prescrizione, in relazione alle somme richieste per l'anno 2016, era già maturata il 31.12.2019.
Per il principio dell'assorbimento non si rende necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della Regione Sicilia unica responsabile della maturata prescrizione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 380,00, di cui € 30,00 per spese vive e € 350,00 per onorario, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Ragusa 8/10/2025
IL GIUDICE
EP TA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2390/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019462407000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 27.3.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato all'Economia – Dipartimento delle Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio, in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti avverso la cartella di pagamento n. 297 2021 00194624 07 000, notificata in data 26.1.2023, portante un carico di € 290,92, a titolo di tassa auto anno 2016, comprensiva di accessori, relativa al veicolo targato Targa_2
Il ricorrente rilevava la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto di accertamento richiamato, nonché per mancata allegazione dello stesso atto.
Lamentava la nullità assoluta della cartella impugnata per inesistenza della sua notifica in quanto effettuata a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Eccepiva la prescrizione triennale delle somme reclamate a titolo di tassa auto 2016 nonché l'intervenuta decadenza, del credito azionata.
Riteneva viziata la cartella impugnata per difetto di sottoscrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito che si dichiarava antistatario.
Con memoria depositata il 10.9.2025 il ricorrente ribadiva i motivi di gravame ed insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 19.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della l.r. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_1, data a Raffadali, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_2, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, sosteneva di avere inviato, quale atto di interruzione per l'allora termine di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 651034941426/2016, spedito tramite raccomandata 61790252941-0 per il veicolo targato Targa_2 e regolarmente notificato in data 05/11/2019 con consegna a casa del destinatario.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato di 24 mesi, con conseguente tempestività della cartella impugnata, notificata entro il termine così prorogato.
Riteneva la notifica della cartella impugnata pienamente valida e non necessaria la sottoscrizione della stessa che riportava l'indicazione dei nominativi dei responsabili dei procedimenti.
Segnalava dal prospetto relativo alla cartella impugnata si poteva evincere un pagamento parziale di euro
102,55, lasciando supporre l'adesione del ricorrente alla rottamazione quater. Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con brevi memorie di replica depositate il 2.10.2025 il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale della Regione Sicilia per violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 32 del D.Lgs.
n° 546/1992 ed insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo il 27.3.2023.
Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità della produzione documentale depositata in data
19.10.2025 dalla Regione Sicilia Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e
Credito, in violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. e 32 del D.Lgs. n° 546/1992 rispetto all'udienza di trattazione dell'8.10.2025.
Dispone il suddetto articolo che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.”
La citata noma è stata giustamente interpretata nel senso che “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo citato) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. sent. 11/12/2006 n. 26345 ed anche Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n.2787, Cass. civ., n.1915/2007 e Cass. Civ., ord. n° 12396/2009 e da ultimo Cassazione civile sez. trib. n°
20530 del 17/07/2023).
“Va ribadito che "Nell'ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. n. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva" (Sez. 5 -, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276 - 01; conf. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 - 01)." (Corte di Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 20530 del 17/07/2023)
“Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006)." (Cassazione civile sez. Trib. Sent. n° 29087 del 13.11.2018)
“Dal carattere di obbligatorietà dei termini di cui al citato art. 32 e dalla riconosciuta perentorietà degli stessi, deriva che il mancato rispetto del termine assegnato dalla legge al fine del deposito di documenti nel giudizio tributario incide sulla legittimità e sulla ritualità della produzione.
Ovviamente, la ulteriore conseguenza è che una produzione documentale illegittimamente ed irritualmente effettuata non può assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori” (Comm. Trib. Reg, di Palermo sez. staccata di Catania sentenza n° 262/17/12 depositata il 29/9/12).
Alla luce delle superiori considerazioni resta assolutamente inibito alla Corte l'esame della documentazione depositata tardivamente e in particolare quella relativa alla notifica del prodromico avviso di accertamento, con la conseguente delibazione positiva dell'eccezione di prescrizione formulata in ricorso.
Prevede il comma 51 del D.L. n° 953/1982, convertito in L. n° 53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986, che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per avviare, con la notifica di atti formali, l'azione di recupero della tassa auto 2016, va individuato nel 31.12.2019. Ne consegue che la cartella impugnata, notificata, in data 26.1.2023 è abbondantemente tardiva.
Il ricorrente ha espressamente dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata. A fronte di tale affermazione era preciso onere di parte resistente dimostrare il contrario.
Nella fattispecie in esame tale onere non è stato ottemperato in quanto la documentazione allegata alle controdeduzioni non è esaminabile a causa della sua tardiva produzione. Né risulta pertinente la richiesta di applicazione al fine della sospensione del termine prescrizionale delle norme introdotte dall'art. 68 del D.
L. n° 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, in quanto entrate in vigore quando l'eccepita prescrizione, in relazione alle somme richieste per l'anno 2016, era già maturata il 31.12.2019.
Per il principio dell'assorbimento non si rende necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della Regione Sicilia unica responsabile della maturata prescrizione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 380,00, di cui € 30,00 per spese vive e € 350,00 per onorario, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Ragusa 8/10/2025
IL GIUDICE
EP TA