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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Gentilino (CH) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv.
M. RI SM RI (C.F. ), e che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
E
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
Mylius 74, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI SM
RI (C.F. ), e che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
C.F._2
e
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI
SM RI (C.F. ), e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._5 residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI SM RI (C.F. ), e che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
E con l'intervento ex lege del PM;
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso congiuntamente proposto gli ex coniugi e dai figli indicati in epigrafe chiedevano la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1061/2018, resa il 13/04/2018 da questo Tribunale;
i ricorrenti rappresentavano che successivamente alla menzionata sentenza erano intervenute sopravvenienze fattuali che avevano inciso sulla loro situazione personale ed economica;
*** visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1061/2018 del
13/04/2018 del Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
1) il Dott. cesserà di corrispondere l'assegno divorzile a favore della moglie, pari a € 1.350,00 Pt_1
a ottobre 2026;
2) l'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, pari a € 950,00 sarà corrisposto direttamente alla madre per , in quanto Pt_3 convivente;
per sarà corrisposto al figlio che studia fuori Genova nella misura del CP_1
73.68%, mentre per il restante 26,32% sarà corrisposto alla madre a condizione che il figlio torni durante i fine settimana e nelle feste nella ex casa coniugale. Le spese straordinarie per i figli rimangono a carico esclusivo del Dott. Tale criterio generale sarà applicato in caso di Pt_1 cambiamenti nei piani di vita e di studio dei figli;
3) il Dott. nato a [...] in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
a titolo di definizione dei rapporti familiari, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, cede la propria quota di 6/10 di usufrutto vitalizio relativo all'immobile sito in Genova, Corso Mentana, 3/8, acquistato con atto a rogito Notaio in data 18 maggio 2018 n. 63915 del repertorio notarile, trascritto in data 11 giugno Persona_1
2018 alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Genova al registro generale n. 19919, registro particolare n. 15099 - per 3/10 alla figlia , nata a [...] il [...], C.F.: Pt_3
, che accetta, e per la quota dei restanti 3/10 al figlio nato a C.F._4 CP_1
Genova l'8 gennaio 2004, C.F.: , che accetta -, entrambi già nudi proprietari C.F._5 dello stesso immobile per atto a rogito Notaio n. 63915 del repertorio notarile, Persona_1 numero 21583 progressivo dell'atto.
Precisamente, oggetto della cessione della quota del diritto usufrutto è l'appartamento facente parte della casa segnata con il civico numero tre di Corso Mentana, distinto con il numero otto, posto al secondo piano, composto di sei vani utili ed accessori confinante, iniziando da nord e proseguendo in senso orario: con muri perimetrali su Corso Mentana, con muri perimetrali su distacco da due lati, con muri perimetrali su cortile interno, con vano scale e con altro appartamento, iscritto al catasto fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: GeA, foglio 99, mappale 137, sub. 5,
z.c. 1, cat A/2, classe 4, vani 10,5, rendita cat. € 2.277,57.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, si dà atto che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alla planimetria catastale, regolarmente depositata presso il citato catasto fabbricati, conforme allo stato di fatto esistente.
Il Dott. dà atto che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è Pt_1 conforme alle risultanze dei registri immobiliari e che le opere di costruzione della casa di cui fa parte l'immobile infra descritto sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Si dichiara altresì che il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini di regolare i rapporti tra le parti nell'ambito della modifica delle condizioni di divorzio.
4) Si esonera il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dai successivi adempimenti di natura burocratica, economica e fiscale o comunque connessi alle ulteriori formalità di trascrizione e pubblicità immobiliare. Con ampia manleva di responsabilità per il competente Conservatore dei
Registri immobiliari.
Le spese di lite saranno integralmente compensate fra le parti. Manda al competente Cancelliere di per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Gentilino (CH) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv.
M. RI SM RI (C.F. ), e che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
E
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
Mylius 74, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI SM
RI (C.F. ), e che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
C.F._2
e
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI
SM RI (C.F. ), e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._5 residente in [...], Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. M. RI SM RI (C.F. ), e che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti
E con l'intervento ex lege del PM;
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso congiuntamente proposto gli ex coniugi e dai figli indicati in epigrafe chiedevano la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1061/2018, resa il 13/04/2018 da questo Tribunale;
i ricorrenti rappresentavano che successivamente alla menzionata sentenza erano intervenute sopravvenienze fattuali che avevano inciso sulla loro situazione personale ed economica;
*** visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1061/2018 del
13/04/2018 del Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
1) il Dott. cesserà di corrispondere l'assegno divorzile a favore della moglie, pari a € 1.350,00 Pt_1
a ottobre 2026;
2) l'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, pari a € 950,00 sarà corrisposto direttamente alla madre per , in quanto Pt_3 convivente;
per sarà corrisposto al figlio che studia fuori Genova nella misura del CP_1
73.68%, mentre per il restante 26,32% sarà corrisposto alla madre a condizione che il figlio torni durante i fine settimana e nelle feste nella ex casa coniugale. Le spese straordinarie per i figli rimangono a carico esclusivo del Dott. Tale criterio generale sarà applicato in caso di Pt_1 cambiamenti nei piani di vita e di studio dei figli;
3) il Dott. nato a [...] in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
a titolo di definizione dei rapporti familiari, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, cede la propria quota di 6/10 di usufrutto vitalizio relativo all'immobile sito in Genova, Corso Mentana, 3/8, acquistato con atto a rogito Notaio in data 18 maggio 2018 n. 63915 del repertorio notarile, trascritto in data 11 giugno Persona_1
2018 alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Genova al registro generale n. 19919, registro particolare n. 15099 - per 3/10 alla figlia , nata a [...] il [...], C.F.: Pt_3
, che accetta, e per la quota dei restanti 3/10 al figlio nato a C.F._4 CP_1
Genova l'8 gennaio 2004, C.F.: , che accetta -, entrambi già nudi proprietari C.F._5 dello stesso immobile per atto a rogito Notaio n. 63915 del repertorio notarile, Persona_1 numero 21583 progressivo dell'atto.
Precisamente, oggetto della cessione della quota del diritto usufrutto è l'appartamento facente parte della casa segnata con il civico numero tre di Corso Mentana, distinto con il numero otto, posto al secondo piano, composto di sei vani utili ed accessori confinante, iniziando da nord e proseguendo in senso orario: con muri perimetrali su Corso Mentana, con muri perimetrali su distacco da due lati, con muri perimetrali su cortile interno, con vano scale e con altro appartamento, iscritto al catasto fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: GeA, foglio 99, mappale 137, sub. 5,
z.c. 1, cat A/2, classe 4, vani 10,5, rendita cat. € 2.277,57.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, si dà atto che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alla planimetria catastale, regolarmente depositata presso il citato catasto fabbricati, conforme allo stato di fatto esistente.
Il Dott. dà atto che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è Pt_1 conforme alle risultanze dei registri immobiliari e che le opere di costruzione della casa di cui fa parte l'immobile infra descritto sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Si dichiara altresì che il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini di regolare i rapporti tra le parti nell'ambito della modifica delle condizioni di divorzio.
4) Si esonera il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dai successivi adempimenti di natura burocratica, economica e fiscale o comunque connessi alle ulteriori formalità di trascrizione e pubblicità immobiliare. Con ampia manleva di responsabilità per il competente Conservatore dei
Registri immobiliari.
Le spese di lite saranno integralmente compensate fra le parti. Manda al competente Cancelliere di per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini