Articolo 175 del Codice di procedura civile
Articolo 163 bisArticolo 165
Versione
21 aprile 1942
Art. 175.
(Direzione del procedimento).

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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