Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2011, n. 12898
CASS
Sentenza 13 giugno 2011

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Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 cod. proc. civ., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2011, n. 12898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12898
Data del deposito : 13 giugno 2011

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