Articolo 253 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 253.
(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato prima del 1 luglio 1989.
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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