Articolo 247 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 246Articolo 247 bis
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1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
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Versione
1 gennaio 1998
Art. 247.
(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. ((10))
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 3 del presente articolo, sono soppressi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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