Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del G.I.P., nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di privata dimora la quale, in virtù degli articoli 614 cod. pen. e 266 cod. proc. pen., presuppone un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
Dott. Arturo Cortese Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NI;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 02.07.2002 dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 02.07.2002 il Tribunale di Genova confermava in sede di riesame l'ordinanza con cui in data 14.06.2002 il GIP del Tribunale di La Spezia aveva applicato a ST AM la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di detenzione aggravata a fine di spaccio di sostanza. stupefacente del tipo cocaina.
Propone ricorso l'indagato, deducendo che il Tribunale:
1) ha illegittimamente ritenuto utilizzabili i risultati di intercettazioni ambientali audiovisive che, in quanto effettuate nel bagno di un locale pubblico, da considerarsi luogo di privata dimora, avrebbero dovuto essere autorizzate dal GIP in base all'art.14 della Costituzione;
2) ha dato per scontato che gli involucri sequestrati al ricorrente contenessero cocaina, senza un puntuale riscontro di Narcotest, effettuato solo su uno dei dodici involucri sequestrati nel corso dell'intera operazione;
3) ha illegittimamente omesso di applicare la disciplina di cui al comma 2 bis dell'art. 275 cpp. pur nella riconosciuta incertezza circa la concedibilità dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del dpr 309-90 e della sospensione condizionale della pena. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Relativamente, invero, all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni audiovisive, deve senz'altro escludersi che il bagno di un locale pubblico, pur soddisfacendo, ove adoperato in modo conforme (e non è il caso di specie) alla sua normale destinazione, a legittime esigenze di carattere privato, possa considerarsi, per gli avventori che ne facciano occasionalmente uso, luogo di privata dimora ai fini della problematica in esame, posto che la nozione di "luogo di privata dimora"; di cui agli artt. 614 cp. e 266 cpp., postula il requisito, inconfigurabile nella specie, di un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tate a far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge (cfr. Cass. V sent. n. 35947 cc. 04.06.2001). Per quanto concerne la natura della sostanza sequestrata, deve rilevarsi, da un lato che il ricorrente è stato ritenuto concorrente nella detenzione di tutti gli involucri rinvenuti e, dall'altro che gli involucri erano tutti confezionati nello stesso modo e l'indagato cercò di disfarsi dei suoi: elementi certamente sufficienti, allo stato, per la ritenuta ravvisabilità a carico del ST del grave quadra indiziario contestato.
Circa, infine, le esigenze cautelari, è ovvia, a fronte della ritenuta e argomentata sussistenza di corposi elementi a sostegno del pericolo di reiterazione dei reati anche nei confronti del ricorrente, la chiave di lettura intrinsecamente "negativa" dei dubbi palesati dal Tribunale in ordine alla concedibilità (dell'attenuante del fatto lieve e, per quanto di conseguenza) della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003.