Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2003, n. 44484
CASS
Sentenza 18 giugno 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le riprese video filmate (nella fattispecie, videoregistrazioni di rapporti sessuali effettuate nell'ambito di un indagine in tema di sfruttamento della prostituzione) vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen., e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del codice di rito, ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 della Costituzione e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova. (C. cost., sent. n. 135 del 2002).

Commentari3

  • 1Prove - riprese video filmate - comportamenti non comunicativi - ambito domiciliare - prova atipica - esclusione
    Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006

  • 2Videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliareAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2006

  • 3Cassazione SU Penali: le riprese nei privés devono essere autorizzate
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 agosto 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2003, n. 44484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44484
Data del deposito : 18 giugno 2003

Testo completo