Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 1
Le riprese video filmate (nella fattispecie, videoregistrazioni di rapporti sessuali effettuate nell'ambito di un indagine in tema di sfruttamento della prostituzione) vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen., e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del codice di rito, ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 della Costituzione e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova. (C. cost., sent. n. 135 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2003, n. 44484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44484 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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