Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2005, n. 11181
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Sentenza 19 gennaio 2005

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Giovanni Silvio Coco, il 19 gennaio 2005. Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di Genova che confermava la custodia cautelare in carcere, sostenendo l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate in un luogo di privata dimora, in violazione dell'art. 266, comma 2, c.p.p. Le pretese giuridiche del ricorrente si fondavano sull'asserita violazione del diritto alla riservatezza e sull'interpretazione restrittiva delle intercettazioni, sostenendo che le videoregistrazioni non avessero carattere di comunicazione intenzionale.

Il giudice, tuttavia, ha rigettato il ricorso, affermando che le videoregistrazioni in questione rientrano nella disciplina delle intercettazioni ambientali, legittimandone l'utilizzabilità processuale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che la captazione di immagini in luoghi privati può configurarsi come intercettazione di comunicazioni, purché riguardi messaggi intenzionalmente trasmessi. Sebbene il provvedimento impugnato presentasse un'impropria motivazione, la Corte ha confermato la legittimità della decisione, correggendo la motivazione senza alterarne il contenuto sostanziale. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art. 266, comma secondo, l'intercettazione delle comunicazioni, e non delle sole conversazioni tra presenti, comprende nel proprio ambito, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale. (La Corte ha osservato che la disciplina processuale delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche se effettuate mediante videoregistrazioni, non contrasta con gli art. 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonchè l'ordine e la prevenzione dei reati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2005, n. 11181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11181
Data del deposito : 19 gennaio 2005

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