Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art. 266, comma secondo, l'intercettazione delle comunicazioni, e non delle sole conversazioni tra presenti, comprende nel proprio ambito, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale. (La Corte ha osservato che la disciplina processuale delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche se effettuate mediante videoregistrazioni, non contrasta con gli art. 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonchè l'ordine e la prevenzione dei reati).
Commentari • 3
- 1. Le videoriprese in domicilio privatoPietro D'Urso · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
Abstract Il seguente contributo si propone di svolgere una breve disamina sul tema delle videoriprese in domicilio privato e sul luogo di lavoro, nonché sulla loro utilizzabilità nel processo penale. The following contribution aims to carry out a brief examination on the subject of video recordings in private homes and in the workplace also on their usability in criminal proceedings. Un breve focus sulle videoriprese in domicilio privato Quello delle video-riprese rappresenta uno degli argomenti più delicati e complessi del diritto processuale penale: delicati, perché tali operazioni, al pari delle intercettazioni, incidono sul diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, …
Leggi di più… - 2. Videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliareAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2005, n. 11181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11181 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 121
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29442/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU NI n. il 17.8. 1979, ai sensi dell'art. 311 c.p.p.;
avverso l'ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. in data 12.7.2004 dal Tribunale del riesame di Genova, che confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Savona del 21.6.2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. FOTI Antonio del Foro di Torino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
UT NI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Savona del 21.6.2004 impositiva della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato previsto dall'art. 73 DPR 309/90. Con un unico motivo, si prospetta la violazione dell'art. 266, comma 2^, c.p.p. lamentando che i giudici avevano erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite all'interno di un luogo di privata dimora, asseritamente in uso al ricorrente, facendo riferimento al principio della libertà di prova nel processo penale sancito dall'art. 189 c.p.p. Tale conclusione, secondo l'assunto difensivo, non avrebbe tenuto conto che la prova in questione era stata assunta in violazione di un generale divieto di intromissione nel domicilio, tutelato dalla carta costituzionale e dell'orientamento giurisprudenziale citato anche nel provvedimento impugnato (in sostanza, Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2002 n. 135 e Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 2003, Augugliaro), secondo il quale l'intercettazione delle comunicazioni ex art. 266, comma 2^, c.p.p. comprende, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagine non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro. Da queste premesse, il ricorrente, sul rilievo che attività riprese dalle video registrazioni avrebbero riguardato condotte prive di qualunque significato comunicativo, conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è infondato, siccome basato su una inesatta interpretazione della disciplina applicabile e su una non corretta lettura della giurisprudenza invocata.
È vero, invece, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza 24 aprile 2002 n. 135, intervenendo sulla controversa problematica della disciplina applicabile alla captazione di immagini in luoghi di privata dimora (se cioè tale captazione possa considerarsi legittima e, nel caso, a quali condizioni), ha recepito in proposito un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ha così affermato che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora può configurarsi come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento. A tale fattispecie deve quindi applicarsi, in via interpretativa, la disciplina legislativa dell'intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Dovrebbe invece ritenersi illecita solo l'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni;
questa, semmai, secondo la Corte, meriterebbe un intervento positivo del legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 della Costituzione. Ed è altresì vero che la decisione della Corte costituzionale fa richiamo al "diritto vivente" rappresentato dai pregressi arresti interpretativi di questa Corte di legittimità.
Questa, in particolare, affrontando la tematica della legittimità delle video-riprese in luoghi di privata dimora ne ha affermata la legittimità, con conseguente utilizzabilità processuale dei relativi esiti, nei limiti e con gli effetti stabiliti dall'art. 266, comma 2, c.p.p., che, nel consentire, alle condizioni ivi descritte,
le intercettazioni ambientali ricomprende nel proprio ambito previsionale non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale. In una tale prospettiva, non sarebbero consentite, e, quindi, nel caso, sarebbero inutilizzabili i relativi esiti, solo le captazioni di immagini non aventi ad oggetto messaggi intenzionalmente trasmessi da un soggetto ad un altro (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 2003, Augugliaro;
in termini, anche Cass., Sez. 6^, 10 novembre 1997, Greco). In altri termini, le video-riprese in luoghi privati sarebbero legittime se ed in quanto ricomprese nell'ambito della disciplina delle intercettazioni ambientali, riguardando queste ultime la captazione delle conversazioni tra presenti vuoi espresse a parole, vuoi espresse a gesti.
Questa Corte ritiene di aderire alla suddetta impostazione ermeneutica.
Da ciò conseguendone la piena legittimità, con conseguente utilizzabilità processuale (per quanto interessa, ai fini cautelari) degli esiti delle disposte video-riprese: emerge, infatti, dalla motivazione del provvedimento impugnato che le video-riprese di cui qui si eccepisce l'inutilizzabilità risultano "incluse" nell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni tra presenti di cui al decreto del G.i.p..
Piuttosto, giova in questa sede evidenziare come il provvedimento impugnato, pur dovendo essere confermato, per le ragioni suesposte, appare qualificato da un'impropria motivazione, laddove ha inteso respingere la doglianza dell'imputato affermando che le video-riprese in questione (quindi quelle in luoghi privati) sarebbero disciplinate dall'art. 189 c.p.p., che codifica il principio di libertà della prova nel processo penale. È assunto inesatto, che non inficia la correttezza sostanziale della decisione, dovendo essere questa Corte ha correggere la motivazione ex art. 619 c.p.p. nei sensi di cui si è detto.
L'affermazione resa dal giudicante di merito può valere, come ampiamente e chiaramente già sostenuto da questa Corte, allorché si verta in ipotesi di video-riprese in luoghi diversi da quelli privati. In tal caso, non sussistono le esigenze di tutela del domicilio e della riservatezza, che impongono il rispetto della disciplina di garanzia in materia di intercettazione e, per l'effetto, può invocarsi il disposto dell'art. 189 c.p.p. (in termini, da ultimo, Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2004, Massa, secondo la quale, in una fattispecie in cui la telecamera era stata collocata in un corridoio del garage condominiale, area ricadente nell'utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera della privata dimora, le riprese video-filmate effettuate dalla polizia giudiziaria aventi ad oggetto le condotte e/o gli spostamenti di un determinato soggetto sono da considerare prove documentali non disciplinate dalla legge ex art. 189 c.p.p., e non già siccome appartenenti al genus delle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni: con la conseguenza che alle medesime non si applica la disciplina di garanzia prevista dagli articoli 266 e segg. c.p.p., fermo restando il limite della tutela della libertà
domiciliare di cui all'articolo 14 della Costituzione da valutarsi di volta in volta;
v., altresì, Cass., Sez. 4^, 18 giugno 2003, Kazazi).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005