Articolo 244 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 243Articolo 245
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 244.
( ((Servizio)) di noleggio con conducente
per trasporto di persone)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)) .
((1.)) Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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