Sentenza 26 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di formazione della prova, l'acquisizione nella fase delle indagini e la successiva visione nella fase dibattimentale di videocassetta registrata (contenente immagini relative alla condotta dell'imputato) costituisce prova atipica, che, ai sensi dell'art. 189 cod.proc.pen., legittimamente può essere assunta, in quanto idonea a contribuire all'accertamento dei fatti (Fattispecie concernente le riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2001, n. 43491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43491 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 26/10/2001
1. Dott. NICASTRO RA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - N. 1707
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 009132/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) TI RA N. IL 31/01/1948
avverso SENTENZA del 12/10/2000 CORTE APPELLO di TRENTO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIEZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA
udito il Procuratore Generale in perdona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e correzione errore materiale della data di nascita del ricorrente. La Corte d'appello di Trento con sentenza 12/10/2000, in parziale riforma della decisione del tribunale di Rovereto in data 14/11/1997, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., riduceva la pena nei confronti di TI CO, per i delitti di furto manoaggravato e di indebito utilizzo di una tessera "bancomat", alla misura di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 120.000 di multa. Il TI era stato contestato di essersi impossessato di una borsetta contenente un portafogli con 200.000 lire, documenti di identità ed una tessera bancomat sottraendoli dalla vettura di LL SU mediante effrazione del vetro dell'auto e di aver subito dopo utilizzato la tessera bancomat per eseguire un prelievo di lire 500.000.
La responsabilità era stata affermata in base alle dichiarazioni dell'appuntato dei carabinieri IN il quale aveva notato l'imputato (a lui noto) nei pressi del luogo del furto ed inoltre aveva riconosciuto nel tarantino la persona ripresa dalla telecamera - installata presso l'agenzia bancaria dove era stato effettuato l'indebito prelevamento, che utilizzava la tessera bancomat sottratta alla LL.
Ricorre per cassazione l'imputato denunciando nel primo motivo violazione di legge con riguardo all'acquisizione della videocassetta registrata della persona che presso l'istituto bancario stava eseguendo il prelevamento di denaro. Assume, in sostanza, che, essendo una prova illegittimamente acquisita, ai sensi della disposizione di cui all'art. 191 c.p.p., non poteva essere utilizzata.
Deduce nel secondo motivo illogicità di motivazione con riguardo al reato di furto. Sostiene che, relativamente a tale imputazione, l'unica prova era costituita dalla dichiarazione dell'appuntato IN (che aveva notato l'imputato nelle vicinanze del luogo del furto) ma che tale elemento era insufficiente, di per sè, per l'affermazione della responsabilità. Dovendosi quindi espungere l'ulteriore elemento - emergente dalla acquisizione della cassetta registrata, - in quanto prova, illegittimamente acquisita, veniva meno la dimostrazione della colpevolezza.
Va anzitutto disposta, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione dell'errore materiale, circa l'indicazione della data di nascita dell'imputato, risultante, nell'intestazione della sentenza di secondo grado, come avvenuta in Carolei il 31/1/1942. Detta data deve esser rettificata nel senso che deve leggersi 31/1/1948. Ciò premesso deve osservarsi che i motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge. Correttamente il collegio ha tenuto a sottolineare che l'acquisizione della cassetta registrata, poi visionata nella pubblica udienza in primo grado, costituisce prova atipica, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., che legittimamente è stata assunta risultando idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti.
I giudici d'appello quindi con argomentazioni logiche ed adeguate - incensurabili in questa sede - hanno ritenuto che l'individuabilità dell'imputato come autore del furto, oltreché come utilizzatore della tessera bancomat sottratta alla LL, emergeva con sicurezza dal riconoscimento, da parte dell'appuntato IN, del TI come il soggetto ripreso dalla telecamera in occasione dell'indebito prelevamento;
"riconoscimento che, dall'accertamento della precedente sopra menzionata presenza", nelle vicinanze del luogo del furto, "trae ragione di preciso conforto". Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rettifica la data di nascita dell'imputato quale risulta nella sentenza impugnata nel senso che dove si legge "nato il [...] debba leggersi 31/1/1948".
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001