Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Dal testo dell' art. 234 cod. proc. pen. emerge che le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può esser sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 11116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11116 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Giammanco Presidente del 15/6/1999
2. Dott. Olindo Schettino Consigliere SENTENZA
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 2240
4. Dott. Carlo Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Francesco Novarese Consigliere N. 05841/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA IC, n. 18.9.40 Lipari avverso la sentenza 24.11.98 della corte d'appello di Messina;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. B. Ranieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione;
Udito il difensore avv. Giannone, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 24 novembre 1998 la corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto sezione di Lipari, che il 25 novembre 1997 aveva dichiarato IC NO colpevole di costruzione senza concessione, in Lipari il 29 dicembre 1994. Ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci d'arresto e lire venti milioni d'ammenda.
Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Motivi della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo è inattendibile, poiché l'asserita carenza di motivazione della sentenza pretorile è stata comunque sanata dalla decisione di secondo grado, che con la prima s'integra. Il secondo motivo (natura di semplice indizio delle fotografie) è erroneo, poiché il rilievo fotografico aereo dal quale emerge che nel luglio 1994 il fabbricato non esisteva - è stato correttamente valutato dai giudici messinesi, i quali lo hanno apprezzato correttamente come prova.
Va, al riguardo, precisato che la giurisprudenza di questa corte si è occupata del problema con riferimento, però, alla diversa ipotesi della ricognizione di persona effettuata a mezzo fotografia (art. 213 cod. proc. pen.). Dal testo dell'art. 234 cod. proc. pen. emerge che le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell'ambito della categoria delle "cose", che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita. Sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento (conf. Cass. sez. 5 sent. 10309 del 15/11/93 ud. 18/10/93 rv. 195556). Il terzo motivo è del tutto inaccoglibile.
L'ordinanza attinente all'impedimento - ritenuto insussistente - del teste addotto dalla difesa non è impugnabile in questa sede, poiché irrilevante ai fini della pronunzia.
Prospettabile è il mancato esame del medesimo. La superfluità di tale attività istruttoria è stata, però, congruamente argomentata sulla base delle prove già raccolte, dettagliatamente elencate dalla corte territoriale, che ha condiviso pienamente la soluzione accolta dal primo giudice.
Trattasi di apprezzamento di fatto, che, essendo opportunamente motivato, non è censurabile in cassazione.
Correttamente la corte d'appello, a conclusione dell'articolato ragionamento svolto, non ha dichiarato la prescrizione, in quanto il fabbricato nel luglio non esisteva e alla data dell'accertamento (29.12.94) i lavori erano in corso, essendo il fabbricato al rustico. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999