Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 2
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non può essere riconosciuta la sostituzione della pena detentiva a chi abbia riportato due condanne per reati della stessa indole del reato per cui si procede commessi nell'ultimo decennio anteriore.
In ordine all'ammissibilità della prova documentale sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento. Sicché deve ritenersi utilizzabile come prova documentale la lettera di comunicazione della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni bancari, in quanto si tratta di un documento che, non solo è formato fuori del procedimento, ma è anche rappresentativo di un atto meramente esecutivo, di un fatto, l'intervenuta revoca, rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1999, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 16/3/1999
Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
" Angelo Di Popolo " N.567
" Paolo Bruno " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.45472/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di CO NN, n. a Cerda il 22 novembre 1968
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 25 settembre 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo confermò la dichiarazione di colpevolezza di NN Di CO in ordine al delitto continuato di abusiva emissione di assegni bancari, disattendendo, in ragione dei precedenti dell'imputato, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva irrogata nella misura di due mesi e quindici giorni di reclusione. Ricorre per cassazione Di CO, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art.234 e 431 c.p.p., lamentando che sia stata utilizzata come prova a suo carico la lettera di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, illegittimamente inserita nel fascicolo per il dibattimento pretorile in sua assenza e prima dell'instaurazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.9 della legge n. 386 del 1990, lamentando che sia stata affermata la sua responsabilità senza accertare che gli fosse nota l'intervenuta revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta che gli sia stata ingiustificatamente negata la sanzione sostitutiva e che la pena sia stata, comunque, determinata in misura eccessiva.
2. Il primo motivo del ricorso pone innanzitutto il problema dei criteri e dei limiti di ammissibilità della prova documentale. L'art. 234 comma 1 c.p.p. offre una definizione di documento, che comprende non soltanto le scritture, ma qualsiasi rappresentazione di fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Benché esiga che ne sia accertata la provenienza, eventualmente mediante il riconoscimento dei testimoni o delle parti(art. 239), il legislatore include, quindi, tra i documenti, non soltanto gli scritti rappresentativi di dichiarazioni descrittive (la narrazione di un avvenimento) o esecutive (un ordine o la promessa di cui consista un contratto), bensì, qualsiasi oggetto idoneo a rappresentare "fatti, persone o cose" (la fotografia dei mezzi coinvolti in un incidente stradale o la registrazione audiovisiva di una rissa).
Riconosciuto che può definirsi documento qualsiasi oggetto rappresentativo (art. 234 comma 1 c.p.p.), occorre individuare, però, anche i requisiti che ne condizionano l'ammissibilità come prova, sia con riferimento all'oggetto rappresentativo sia con riferimento all'oggetto della rappresentazione.
Quanto all'oggetto rappresentativo, va subito ricordato come nella Relazione al progetto preliminare si affermi che il codice vigente considera documenti soltanto quelli formati fuori del procedimento, mentre definisce "atti" le dichiarazioni e le operazioni documentate nell'ambito del procedimento (Rel.prog.prel.p. 66).
In realtà, quando oggetto di rappresentazione è un comportamento umano, la distinzione tra l'atto e il documento che lo rappresenta riguarda qualsiasi documento: sia quelli formati all'interno sia quelli formati all'esterno del procedimento. I termini "atto" e "documento" assumono, quindi, nel codice un significato convenzionale particolare, che allude alla distinzione tra il processo, come attività cognitiva, e il mondo dei fatti che, in quanto controversi, sono oggetto di quella conoscenza. Sicché, la documentazione degli atti del procedimento non è trattata come strumento di prova, ma e considerata essa stessa parte di un'attività cognitiva di cui solo i documenti formati fuori del procedimento sono strumento.
Il tema della definizione del documento e della sua distinzione dall'atto si collega, così, a quello dei limiti di ammissibilità della prova documentale;
tanto che il legislatore estende la qualifica e la disciplina degli "atti" del procedimento anche ad atti compiuti prima dell'inizio del procedimento, quando indizi di reato emergano nel corso di "attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti" (art. 220 e 223 disp.att. c.p.p.). Non sarebbero, invero, ammissibili come prove documentali i verbali o le annotazioni di atti compiuti nello stesso procedimento;
non si potrebbe, ad esempio, fare assumere pieno valore probatorio in dibattimento a un atto delle indagini preliminari, acquisendone il verbale quale prova documentale. E, analogamente, gli art. 220 e 223 disp.att. c.p.p. escludono che possano farsi entrare nel procedimento come prove documentali attività amministrative, che, pur essendo già finalizzate all'accertamento del reato, venissero compiute senza osservare la garanzie del procedimento penale.
Sicché, queste disposizioni di attuazione (art. 220 e 223 c.p.p.), piuttosto che disciplinare l'ammissione di una prova documentale, come ritiene una parte. della dottrina, prevedono l'estensione della disciplina degli atti del procedimento anche ad atti formati prima del suo inizio.
Quanto agli oggetti della rappresentazione documentale utilizzabile a fini di prova, l'art. 234 comma 1 li individua analiticamente in "fatti, persone o cose", escludendo dall'elencazione gli atti.
Ciò vuol dire che, quando rappresenti un atto descrittivo o narrativo, il documento può fungere da prova solo in quanto la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, cioè, che andrebbe acquisita e documentata nelle forme del processo. Come ora si desume anche dall'art. 38 comma 2 ter disp,att. c.p.p. (introdotto dall'art.22 della legge 8 agosto 1995, n.332), in relazione all'art. 500 c.p.p., la dichiarazione rilasciata ai fini del procedimento da un possibile testimone è ammissibile come prova documentale solo per accertare il fatto che quella dichiarazione vi è stata;
non è ammissibile quando interessa accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza, vale a dire come "atto", non come "documento".
Al contrario, potrebbe essere acquisita come documento la lettera scritta prima del delitto da un possibile testimone, perché potrebbe assumere rilevanza il fatto stesso che quelle dichiarazioni fossero intervenute in un determinato contesto. Come sarebbe ammissibile il documento rappresentativo di un qualsiasi atto esecutivo (promessa, ordine, etc..), che, non avendo a sua volta un contenuto rappresentativo, potrebbe assumere rilevanza come un mero fatto.
Si può dire, quindi, che i documenti sono ammissibili come prove quando ne risulti rilevante innanzitutto la rappresentazione documentale (vale a dire il rapporto di rappresentazione intercorrente tra il documento e l'atto documentato) e non quando risulti rilevante solo la rappresentazione eventualmente in essi documentata (vale a dire il rapporto di rappresentazione tra l'atto e ciò che esso eventualmente descriva).
Solo nel primo caso, infatti, il documento può essere definito "cosa pertinente al reato", destinata, come il corpo del reato, a essere inserita nel fascicolo per il dibattimento anche se acquisita nella fase delle indagini preliminari, secondo la previsione dell'art. 431 lettera f) c.p.p. Questo concetto viene talora espresso affermando che sono acquisibili come prove soltanto i documenti "precostituiti" rispetto al procedimento.
È da ritenere, però, che tale definizione comporti una generalizzata e ingiustificata esclusione, dall'ambito della prova documentale acquisibile, per alcuni documenti formati fuori del procedimento, ma durante la sua pendenza, che devono considerarsi, invece, acquisibili, perché rappresentativi di avvenimenti naturali o di atti esecutivi, che, in quanto tali, possano essere ricompresi nel mondo dei fatti oggetto dell'accertamento giudiziale. Si pensi al documento rappresentativo della quietanza liberatoria rilasciata dal danneggiato risarcito. Non potrebbe certo escludersi l'ammissibilità come prova di tale documento sol perché formato in pendenza del procedimento. Quel documento, infatti, sarebbe prodotto per provare il fatto stesso dell'intervenuta prestazione della quietanza, che è un atto dispositivo. A questa tesi si è obiettato che comporta un'eccessiva riduzione dell'ambito di ammissibilità della prova documentale, mentre non vi sono norme che escludano l'ammissibilità anche di documenti contenenti dichiarazioni, ma si rinvengono, al contrario, disposizioni che implicitamente ne riconoscono l'ammissibilità, come quella che ne vieta l'utilizzazione quando sono anonimi o come l'art. 238, che disciplina l'acquisizione di atti di altro procedimento. Rimane, peraltro, secondo la dottrina prevalente, l'esigenza di limitare l'ammissibilità della prova documentale, a garanzia del principio di oralità.
Secondo alcuni autori, il riferimento appunto al principio di oralità consentirebbe di ammettere la prova documentale solo "quando non sia possibile (in linea di fatto oppure giuridica) la formazione di contenutisticamente e strutturalmente eguali elementi di prova utili alla ricerca della verità attraverso l'assunzione di un mezzo di prova costituenda in fase dibattimentale". Ma si è obiettato che "le caratteristiche di un sistema devono essere dedotte dalle norme che lo compongono, e non da generiche aspirazioni che poi lo stesso legislatore più volte smentisce, quando le concretizza nel sistema". Si è proposto, allora, di applicare analogicamente le norme che disciplinano la testimonianza indiretta, pervenendo alla conclusione di consentire l'utilizzazione del documento contenente dichiarazioni solo quando non sia possibile escutere come teste il dichiarante. Ma si è sostenuto che l'analogia non sarebbe applicabile alle norme che disciplinano la prova documentale, in quanto eccezionali rispetto al principio di oralità.
D'altro canto, non mancano autori che rinunciano a individuare un qualsiasi limite normativo all'ammissibilità della prova documentale, sebbene affidandosi alla prudenza pragmatica del giudice. E a questa tesi sembra essersi ispirata anche la Corte costituzionale, quando, volendo consentire l'acquisizione del verbale di protesto degli assegni bancari, ha sostenuto che l'art. 234 c.p.p. identifica e definisce il documento in ragione della sua attitudine a rappresentare, senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate e, in particolare, senza operare una distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni (C. cost., 30 marzo 1992, n. 142). In realtà queste impostazioni non considerano che si può parlare di prova documentale solo con riferimento al rapporto di rappresentazione intercorrente tra il documento e il fatto documentato. Sicché, se è vero che il codice non distingue tra rappresentazione documentale di fatti e rappresentazione documentale di dichiarazioni, non meno vero è che prova documentale è quella offerta appunto dalla rappresentazione documentale, non quella offerta dalla rappresentazione documentata.
Certo, dalla prova documentale di un'attestazione il giudice può anche desumere argomenti per affermare che effettivamente si verificò anche il fatto attestato. Ma occorre che il contesto della dichiarazione (dell'attestazione) abbia di per sè un particolare significato probatorio (come nel caso del verbale di protesto dell'assegno); altrimenti la prova del fatto attestato deriva dalla dichiarazione documentata, non deriva dal documento. E se la dichiarazione è ab origine destinata al processo, non si vede come il giudice possa considerarla ammissibile pur non avendola assunta nelle forme prescritte.
L'analogia con la disciplina della testimonianza indiretta è utile, appunto, perché mostra la necessità di distinguere la rappresentazione documentale dalla rappresentazione documentata. Ma non può essere spinta sino a recepirne le eccezioni al principio del contraddittorio, perché quelle eccezioni sono specifiche della testimonianza, che si forma nel processo, e non sono trasferibili al documento, che per definizione è di formazione extraprocessuale. In conclusione, dunque, pare si debba ribadire che per l'ammissione della prova documentale sono necessarie due condizioni:
a)che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b)che lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.
Sicché deve ritenersi che certamente sia utilizzabile come prova documentale la lettera di comunicazione della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni bancari, in quanto si tratta di un documento che, non solo è formato fuori del procedimento, ma è anche rappresentativo di un atto meramente esecutivo, di un fatto, l'intervenuta revoca, rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.
A questa conclusione in ordine all'ammissibilità come prova documentale del documento consegue che fu corretto il suo inserimento nel fascicolo per il dibattimento.
Secondo quanto prevede l'art. 431 lettere e) e f) c.p.p., infatti, il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all'inizio del procedimento o appartengano, comunque, al contesto del fatto oggetto di accertamento.
Risultano esistenti indipendentemente e sovente prima del procedimento, invero, e vanno, pertanto, inseriti immediatamente nel fascicolo per il dibattimento, "il corpo del reato e le cose pertinenti al reato" (art. 431, lett. f c.p.p.). Secondo la definizione che ne dà l'art. 253 comma 2 c.p.p., "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".
Per la definizione della nozione di "cose pertinenti al reato", il legislatore si affida alla giurisprudenza (Rel.prog.prel., p.68), la quale, secondo un orientamento consolidato, vi ricomprende tutte le cose "che costituiscono la prova del reato o delle conseguenze di esso" (Cass., sez.I, 20 febbraio 1986, Fiorentino;
Cass., sez. VI, 6 agosto 1992, Liotti, Cass., sez. I, 1 marzo 1993, Verdoliva). Sicché, come del resto si desume dalle stesse disposizioni in tema di sequestro(art. 253 e s.), deve ritenersi che il concetto di "pertinenza al reato" si riferisce alla cosa come quello di rilevanza si riferisce alla prova che da quella cosa si può desumere. E ciò consente di inserire nel fascicolo del dibattimento qualsiasi oggetto significativo ai fini della prova, anche quando non sia stato acquisito per mezzo di un provvedimento di sequestro, ma in seguito a una produzione di parte.
Tra questi oggetti una parte della dottrina comprende correttamente anche i documenti, anche perché espressamente lo prevede l'art. 466 c.p.p.. Dall'equiparazione della "pertinenza al reato" con la rilevanza probatoria del documento sembra prescindere chi distingue tra i documenti costituenti "cose pertinenti al reato", che sarebbero inseribili nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431, e gli altri documenti, che potrebbero essere ammessi come prova solo nella fase dibattimentale.
Ma un'interpretazione restrittiva della formula "cose pertinenti al reato", oltre a contraddire una tradizione giurisprudenziale e dottrinale consolidata, limiterebbe inaccettabilmente la praticabilità del sequestro probatorio.
Deve, pertanto, ritenersi che fu legittimo l'inserimento del documento nel fascicolo per il dibattimento da parte del pubblico ministero, cui l'art. 558 comma 1 c.p.p. demanda appunto la formazione di tale fascicolo già prima dell'instaurarsi del contraddittorio, pur rimanendo salvo il potere del giudice di escluderne gli atti o i documenti illegittimamente inseritivi. Risulta, così, infondato il primo motivo del ricorso.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, perché, fondandosi appunto sul documento legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento, i giudici del merito ritennero provata la consapevolezza della revoca della convenzione di cheque al momento dell'emissione degli assegni.
Quanto al terzo motivo del ricorso, infine, esso è
manifestamente infondato, perché nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che non può essere riconosciuta la sostituzione della pena detentiva a chi abbia riportato due condanne per reati della stessa indole del reato per cui si procede commessi nell'ultimo decennio anteriore (Cass., sez. un., 13 gennaio 1995, Saccomanno, m. 200043).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999