Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/1997, n. 4997
CASS
Sentenza 10 dicembre 1997

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Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 cod. proc. pen., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive mod. solo fuori dei casi è consentito.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016

    Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese (materiale di studio della Scuola Superiore della Magistratura, Antonio D'Amato, 2014) Scuola Superiore della Magistratura INCONTRO PER I MAGISTRATI ORDINARI CHE C'È DI NUOVO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI? Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese. Scandicci (FI), 4 Novembre 2014. Relatore: Antonio D'Amato Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, Napoli Sommario Premessa: nozione giuridica di intercettazione. 1. Finalità della normativa sulle intercettazioni. 2. Intercettazioni ambientali: presupposti e limiti di ammissibilità. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/1997, n. 4997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4997
Data del deposito : 10 dicembre 1997

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