Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 1
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 cod. proc. pen., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive mod. solo fuori dei casi è consentito.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/1997, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 10.12.1997
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi SCELFO " N. 4997
3. " Bruno OLIVA " REGISTRO GENERALE
4. " TI AR " N. 29063/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AN MA, nato a [...] il [...]
AN NE, nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza 18.6.97 del Tribunale di Cagliari che, in sede di riesame, confermava quelle del GIP presso lo stesso Tribunale, emesse in data 2.6.97, dispositiva nei confronti di essi AN MA e NE la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 73 dpr n.309/90 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con le conseguenze di legge;
osserva in
Fatto e diritto
Con i motivi addotti a sostegno dei rispettivi ricorsi AN MA e AN NE contestano, in pratica, le valutazioni ed i giudizi formulati dal Tribunale in ordine all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ravvisati a loro carico, alla sussistenza delle prescritte esigenze cautelari e alla valutazione delle prove. In particolare deducono:
1) difetto della motivazione relativa alle eccezioni di nullità ed inutilizzabilità delle videocassette riproducenti solo gli accadimenti utili all'accusa, nonché relativa alle prospettazioni difensive, non essendo state spiegate le ragioni per cui non furono filmati i prelievi di droga ne' i presunti contatti con il Carbone e, ancora, per non aver fatto discendere conseguenze di sorta dalle perquisizioni negative effettuate nei loro confronti;
2) violazione degli artt. 358 c.p.p., 38 e 49 disp. att. c.p.p. per illegittimo uso di immagini parziali che nulla dimostrassero, tanto che la P.G. aveva fatto ricorso ad una relazione che veniva integrata dalla videocassetta la quale, oltre tutto, perché non rigettata era priva di originalità e integrità;
3) illogicità della motivazione sulla non riconosciuta possibilità di estrarre copia dalla cassetta, il che aveva convertito violazione o compromissione dei diritti di difesa;
4) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 49 disp. att. c.p.p., nonché degli artt. 266 bis e segg. c.p.p. sulle intercettazioni telefoniche in relazione agli artt. 3, 13,15 e 24 Cost. con conseguente "eccezione di illegittimità dei predetti articoli per contrasto con i principi ??? nelle norme costituzionali richiamate laddove non equiparano le intercettazioni di immagini effettuate con mezzi meccanici con le altre forme di intercettazioni di comunicazioni".
A parere di essi ricorrenti, infatti, la ripresa di momenti della vita privata dovrebbe ritenersi illegittima, ove non venga successivamente autorizzata dall'A.G. qualora la registrazione non sia integrale e essa non sia accompagnata dalla redazione di apposito verbale.
5) Difetto di motivazione nelle eccezioni suddette, pure formulate nella fase di merito, nonché nella reale sussistenza delle esigenze cautelari e sull'osservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure applicate.
Tali doglianze sono, però, prova di qualsiasi pregio. Ed invero, quanto alle prime tre, che vanno trattate congiuntamente perché ripetitive degli stessi concetti e intimamente connesse, ne va rilevata l'assoluta inconsistenza, evidenziandosi che nella specie siamo in presenza di un'attività di indagine della p.g. diretta, ai sensi degli artt. 55 e 348 cpp, all'assicurazione delle fonti di prova la quale può svolgersi anche prima dell'intervento del magistrato (art. 357, 1^ comma sub f c.p.p.) e può comportare anche riprese filmate espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p. che le annovera tra le prove documentali: legittimo quindi, nella specie, l'operato dei verbalizzanti anche perché, trattandosi di riprese svolte in luogo pubblico non incidenti minimamente sui diritti personali dei cittadini, quali ad esempio una perquisizione personale o locale, le stesse non erano soggette a condizionamenti di sorta: e ciò neanche sotto l'aspetto di una violazione del diritto all'immagine, in quanto, indipendentemente dal fine di giustizia che è un interesse generale che prevale su quelli personali, il divieto di riproduzione di immagini altrui (oltre quelli di esposizione e pubblicazione) sussiste, ai sensi della L. 22.4.41, n. 633, e succ. mod., "fuori dei casi in cui è dalla legge consentito" il che è proprio quanto previsto nel caso in esame al quale, per quanto già esposto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art.234 c.p.p. che espressamente ne consente l'acquisizione.
Nè, d'altra parte, maggior pregio hanno le altre deduzioni dei ricorrenti relative al contenuto parziale delle riprese, che avrebbero trascurato atteggiamenti favorevoli ad essi indagati, e ancora al difetto di motivazione in proposito da parte del Tribunale. Ed invero, a parte il fatto che in tali deduzioni il citato giudice ha dato convincenti ed esaurienti risposte, va ribadito che - come sostenuto dal giudice del riesame - i lamentati vizi sono del tutto insussistenti o comunque inconferenti.
In primo luogo, infatti, dalla lamentata limitazione delle immagini a singole fasi dell'episodio per cui è causa non è possibile far discendere conseguenze di sorta, anche perché dette immagini, proprio perché parziali, ??? e sono state integrate dalla relazione dei verbalizzanti sottoposta, a sua volta, ad approfondita valutazione. Le limitazioni in argomento, poi, non si vede come possano costituire violazioni del diritto alla prova in danno degli indagati. Ed invero, a parte il fatto che è evidente che gli operanti hanno filmato - nei limiti consentiti dalle difficoltà conseguente al mimetizzamento e alla segretezza delle indagini - ciò che era possibile riprendere e che il materiale così requisito è stato poi trasmesso al giudice, senza che risulti che sia stato occultato qualcosa, va ancora rilevato che in materia di misure cautelari non sono sempre applicabili le norme sulla mancata assunzione di una prova nel corso di indagini di p.g. e sul diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico, posto che tali diritti sono previsti soltanto in sede di indagini preliminari e dibattimentali, sempre su sollecitazione della parte, il che certo non era possibile nei confronti dei miliari operanti in considerazione della natura dell'attività svolta e della sua segretezza.
Irrilevante, poi, e comunque certamente non concretante nullità di sorta, è la circostanza che il plico contenente la videocassetta registrata fu trasmessa al GIP senza che ne fosse garantita l'assoluta integrità mediante l'apposizione dei relativi sigilli. Ed invero, indipendentemente dal fatto che nessuna manomissione del plico è stata denunciata, per cui la relativa doglianza ha un contenuto soltanto formale, devesi rilevare che - come emerge dal contenuto dell'impugnata ordinanza - gli stessi indagati si sono riconosciuti nelle persone riprodotte nel filmato, superando quindi con ciò qualsiasi contestazione sul punto, a nulla rilevando inoltre la parzialità delle immagini perché integrate da quanto emerso nel corso dell'operazione di p.g. formante oggetto di apposita relazione. Sempre con riferimento alla videocassetta, infine, è del pari priva di qualsiasi pregio l'asserita violazione del diritto di difesa in conseguenza dell'omesso rilascio, da parte del Tribunale del riesame, di copia della medesima. Ed invero, indipendentemente dal fatto che detto documento fu visionato dal difensore degli indagati in data 17.6.97, essendosi a tanto provveduto a cura del personale della Cancelleria, per cui non già sotto tale aspetto è da escludersi la rilevanza della lamentata violazione, devesi ancora rilevare - e su ciò è pacifica la giurisprudenza di questa Corte - che la previsione normativa del deposito di atti processuali a disposizione delle parti implica, ex art. 309/8^ comma c.p.p., il diritto di queste ultime di procedere al loro esame, ma non quello di ottenerne copie o estratti che molto spesso è incompatibile con i tempi brevi stabiliti per il riesame o con i mezzi a disposizione dell'ufficio. Del tutto inconsistente, poi, è la questione di legittimità costituzionale elencata sub 4).
Ed invero, a parte la genericità della denuncia ed il richiamo ad articoli della Costituzione che nulla hanno a che vedere con la riproduzione di immagini, va rilevato che l'eccezione si riferisce a norme che, comunque interpretate, non regolano la fattispecie, in quanto si riferiscono ad intercettazioni nell'ambito di private dimore, mentre quelle in esame sono state eseguite in luogo pubblico, per cui, stante tale particolarità, è evidente l'assoluta irrilevanza della questione.
Del tutto infondate, infine, sono le doglianze riportate nei motivi di ricorso elencati sub 5).
Il Tribunale, infatti, è pervenuto del tutto correttamente a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, avendo all'uopo effettuato un acuto vaglio critico degli elementi di accusa che, apprezzati non già isolatamente, ma nel loro complessivo significato, denotavano chiaramente la congruità e serietà degli stessi, posto che le dirette constatazioni dei verbalizzanti circa il concorso dei predetti nell'attività di spaccio organizzata dal Carboni avevano trovato ampia conferma nel contenuto delle registrazioni effettuate - comprovanti il ruolo assunto da ciascun indagato e i rapporti tra loro esistenti - nel quantitativo di denaro rinvenuto sulle loro persone e nelle dichiarazioni di IU NO e AS RC, acquirenti di dosi di stupefacente.
La valutazione, perché logica e corretta, non si presta quindi a censure, come ne va esente quella relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Ed infatti i giudici di merito, accertata la sussistenza di un concreto pericolo di ricaduta degli indagati in reati della stessa specie, quale emergente dalle modalità dei fatti, sintomo di certo collegamento con individui ruotanti nel campo dello smercio di stupefacenti, dalla personalità piuttosto allarmante degli stessi e dai loro gravi e reiterati precedenti penali, tra cui due specifici per AN NE, hanno poi espresso correttamente un giudizio di non adeguatezza di ogni altra misura.
Esistente, pertanto, l'infondatezza dei motivi dei ricorsi che vanno perciò rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1998