Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 cod. pen., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi C.Cost. 13 febbraio 2002 n.135)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Ilario MARTELLA Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Francesco P. GRAMENDOLA "
dott. Arturo CORTESE "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI HM nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza 2/7/02 Tribunale Riesame Genova;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco paolo;
udito il P.G. in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
Con ordinanza in data 2/7/02 il Tribunale del Riesame di Genova, adito in sede di riesame dell'ordinanza in data 14/6/2002 con la quale il G.I.P. del Tribunale di La Spezia aveva disposto la misura dellacustodia in carcere nei confronti del cittadino marocchino RI HM per il reato di cui all'art. 73 - 80 co. 1 lett. g) D.P.R. 309/1990, confermava il provvedimento impositivo. Secondo la prospettazione accusatoria l'indacato era stato sorpreso, all'esito di un servizio di osservazione di p.g. e di una ripresa audio - visiva tramite telecamera installata in un locale pubblico, mentre si recava nel bagno del locale, dove nel lavabo e nel wc rigurgitava alcuni involucri, nascosti nella cavità orale, e, fermato nell'antibagno, veniva trovato in possesso di sei involucri, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. Avverso tale ordinanza propone ricorso personalmente l'indagato, chiedendone l'annullamento e denunziando con il primo motivo la violazione della legge penale in relazione all'art. 14 Cost. essendo stato il provvedimento restrittivo fondato su di una ripresa video effettuata all'interno di un bagno di un locale pubblico, senza l'intervenot autorizzativo dell'A.G. ed in violazione della citata norma costituzionale, che tutela l'inviolabilità di tutti i luoghi di privata dimora, e quindi anche l'interno di un bagno, sia esso situato in un locale pubblico;
con il secondo motivo il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 192 c.p.p., avendo il Tribunale fondato la prova della natura della sostanza stupefacente su un narcotest effettuato in relazione ad un solo degli involucri;
con il terzo motivo il difetto di motivazione in relazione alla valutazione del quadro cautelare, dovendo il dubbio espresso dal Tribunale non solo in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di cui al co. 5 del cit. art. 73, ma anche in ordine alla concessione del beneficio della sospensione della pena, essere interpretato a favore e non contro l'imputato ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 275 co. 2 c.p.p.. Il primo motivo è destituito di fondamento. Ed invero è risaputo per giurisprudenza di legittimità che, ai fini delle individuazioni delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che perciò siano destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago. Ma accanto a questi requisiti, che si compendiano nel diritto alla riservatezza e nello "ius escludendi alios", non può essere sottaciuto quello della stabilità, inteso come rapporto duraturo tra il luogo di privata dimora e la persona che lo frequenta. E se nell'abitazione permanente tale ulteriore requisito non si pone in dubbio, in un bagno annesso ad un locale pubblico, caratterizzato dalla frequena, assolutamente temporanea degli avventori, condizionata unicamente alla soddisfazione del bisogno peronale, viene a mancare quel minimo di stabilità, che deve invece qualificare, ai fini che qui interessano, il luogo di privata dimora. Un tale principio si adegua peraltro alla precedente giurisprudenza della se. 5^, che in caso analogo ha escluso che il bagno di un locale pubblico possa costituire luogo di privata dimora (Cass. n. 35947 cc. 4/6/2001). il secondo motivo contrasta con quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata, lladdove si riferisce che i sei involucri, trovati in possesso dell'indagato e del complice MI, fermati nell'antibagno, contenevano sostanza,risultata al narcotest cocaina. Infine il terzo motivo non ha pregio, essendo la prognosi di adeguatezza della misura imposta, espressa dal Tribunale, sorretta da adeguata motivazione, correttamente fondata sul dubbio sulla sussistenza dell'ipotesi attenuata e sulla meritevolezza del beneficio della sospensione della pena, come tale, incensurabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi poi di indagato detenuto, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter disp. att. c.p.c..
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 FEBBRAIO 2003 .