Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 6962
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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Il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 cod. pen., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi C.Cost. 13 febbraio 2002 n.135)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 6962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6962
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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