Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
Le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono un mezzo atipico di ricerca della prova e non necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall'art. 14 Cost. si applicano solo per quelle captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice del riesame che aveva considerato il piazzale antistante l'abitazione dell'imputato non rientrante nella nozione di privata dimora).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 37561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37561 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 578
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 000998/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AT N. IL 30/03/1976;
avverso ORDINANZA del 02/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco con la richiesta di rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Giovanni Zagarese;
La Corte:
RILEVA
1. Quale indagato in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, detenzione illegale di armi, ricettazione e violazioni della normativa in materia di stupefacenti, AL GA era raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16 settembre 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Avverso tale provvedimento l'indagato proponeva istanza di riesame.
Il giudice del riesame, con l'ordinanza in epigrafe, non ravvisando peraltro la sussistenza di gravi indizi in ordine alla ipotesi associativa, ha confermato il provvedimento impositivo per quanto riguarda due episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente e gli altri reati contestati.
2. Con il ricorso, proposto tramite il difensore, il GA deduce quattro mezzi di annullamento.
2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle condizioni previste dall'art. 268 comma 3 c.p.p. per il compimento delle avvenute operazioni di intercettazione telefonica mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. La doglianza non è fondata. Invero nel decreto, con il quale il p.m. ha disposto che le intercettazioni avvenissero a mezzo delle strutture esistenti appunto presso la polizia giudiziaria, si sottolinea, da un lato, che gli impianti installati presso gli uffici della Procura della Repubblica erano al momento occupati per altre operazioni e, dall'altro, che le eccezionali ragioni di urgenza, necessarie per giustificare il provvedimento, erano da ravvisare nell'oggetto dell'attività investigativa (riguardante un tentato omicidio nel corso di contrasti fra associazioni malavitose). Orbene tale decreto appare sufficientemente e correttamente motivato nel rispetto della normativa interessata e degli orientamenti giurisprudenziali sul punto (SS.UU. 26/11/2003, Gatto;
31/10/2001, Policastro), a nulla rilevando che gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria fossero stati acquisiti mediante un contratto di locazione.
2.2 Con la seconda deduzione ci si duole del fatto che il giudice del riesame abbia escluso dal concetto di privata dimora il piazzale antistante l'abitazione dell'indagato, ritenendo quindi non necessario un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria per le captazioni visive operate dalla polizia giudiziaria. Anche tale doglianza non ha fondamento. Invero il Tribunale, con un giudizio di fatto congruamente motivato, ha ritenuto che l'attività captativa di tipo visivo, svolta con riferimento al piazzale antistante l'abitazione dell'indagato, abbia riguardato un luogo non facente parte della privata dimora dell'interessato, giacché la recinzione esistente non appariva idonea a sottrarre concretamente, a chi osservasse dall'esterno, la visibilità dell'area in questione. E da tale premessa è stata tratta la corretta conclusione che quella in parola fosse una consentita prova atipica, per la quale non erano necessarie autorizzazioni dell'autorità giudiziaria.
2.3 Con il terzo e quarto motivo si prospetta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per quanto riguarda il reato di detenzione illegale di armi nonché alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura. Il motivo relativo ai gravi indizi, articolato com'è essenzialmente in fatto, è inammissibile. Invero il parere del deducente, secondo cui gli elementi in atti appaiono di dubbia concludenza, si contrappone al diverso giudizio del Tribunale, il quale invece ha provveduto a individuare le fonti del suo convincimento, valutarne il peso probatorio e trarne le conseguenze in ordine al giudizio chiamato ad esprimere. In particolare è stato evidenziato dal giudice del riesame, con logico argomentare, che il rinvenimento delle armi era avvenuto nelle adiacenze dell'abitazione dell'indagato (nei pressi della quale non vi sono altri edifici) e in particolare nei medesimi luoghi dove lo stesso indagato era solito nascondere la sostanza stupefacente.
Con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura deve rilevarsi poi che il vizio dedotto non sussiste. Infatti il Tribunale della libertà ha fornito al riguardo adeguata motivazione, sottolineando, quanto al giudizio di pericolosità del soggetto, la gravità dei fatti contestati e, circa la ritenuta inidoneità di misure meno afflittive a garantire le esigenze di cautela sociale, la personalità dell'indagato alla luce delle modalità di realizzazione della condotta e dei gravi e specifici precedenti penali.
4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere alla comunicazione di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte visti gli artt 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004