Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra - fatti salvi i casi di operatività obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. - nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 46452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46452 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3797
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 022102/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RB RE LI, N. IL 16/01/1977;
avverso SENTENZA del 19/02/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione CA ET IA - agli arresti domiciliari per questa causa - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 19 febbraio 2008 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata ribadita la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato di concorso in furto aggravato, posto in essere l'8 giugno 2007, con attenuazione del regime sanzionatorio.
Il CA è stato accusato di essersi introdotto, con la complicità di altri due soggetti, nella sede della ditta di tal Mondonico operante nel settore del recupero rottami. Forzata la porta di ingresso e manomesso l'impianto di allarme esterno, il prevenuto era stato tuttavia costretto a fuggire dall'attivarsi dell'impianto di allarme interno. Era riuscito a portare con sè soltanto alcuni attrezzi e una confezione di sei birre. Tratto in arresto a seguito dell'immediato intervento della PG, il ricorrente aveva ammesso gli addebiti ed aveva optato per il rito abbreviato.
Deduce:
1) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato, a parere del ricorrente, in modo erroneo e illegittimo, sul giudizio di negativa personalità, a sua volta basato sul fatto che in occasione di precedenti controlli di polizia il ricorrente aveva declinato false generalità. Non era stato considerato che il prevenuto è divenuto, in seguito, cittadino comunitario e quindi persona non più nella necessità di ricorrere agli "alias" per nascondere la qualità di clandestino;
egli inoltre ha contratto matrimonio con una cittadina italiana e tali elementi erano stati sottoposti al vaglio del giudice dell'appello, senza ricevere una adeguata replica.
La motivazione sul punto oltre che carente sarebbe comunque manifestamente illogica poiché i giudici hanno ritenuto anche che la confessione non fosse indicativa di una effettiva resipiscenza solo per la sinteticità della medesima e senza tenere conto che tale sinteticità è qualità della verbalizzazione e non della affermazione stessa;
2) la mancanza di motivazione sul disposto aumento della pena per effetto della recidiva nonostante che il corrispondente potere, essendo discrezionale, necessita di apposita e adeguata motivazione. Il difensore avv. Pucillo ha fatto pervenire, per l'odierna udienza, dichiarazione di rinuncia al mandato.
Il ricorso è inammissibile.
In ordine alla comunicazione del difensore si sottolinea che nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (rv 234698).
Sul primo motivo di ricorso occorre ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte osserva che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (rv 230691).
Pertanto il mancato esame di ogni particolare situazione prospettata dall'imputato non da luogo, necessariamente, carenza di motivazione, (rv 89023).
La concessione o meno delle attenuanti generiche, d'altro canto, è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (rv 230591).
Nella specie, il giudizio negativo della Corte si è fondato sul rilievo, in primo luogo, di tre precedenti condanne per furto ed una per ricettazione, con la evidenziazione del fatto che due di tali condanne riguardano, l'una, cinque episodi di furto riuniti in continuazione e, l'altra, due episodi di ricettazione pure riuniti nel cumulo giuridico della pena.
Sul punto, in altri termini, la Corte di merito ha fatto uso del pacifico orientamento giurisprudenziale che legittima la valorizzazione, ai fini che qui interessano, dei precedenti penali dell'imputato in quanto indice di pericolosità sociale (v. rv 191074; rv 203146; rv 214770; rv 217918).
Quanto al giudizio sul ricorso agli "alias", la Corte ha sviluppato un ragionamento completo e logico che si sottrae all'ulteriore sindacato di questa Corte anche in considerazione del fatto che le censure rivolte contro di esso da ricorrente si dispiegano sul terreno della alternativa ricostruzione e valutazione delle emergenze stesse, come tale non consentita al giudice della legittimità il quale non è deputato a sostituire la propria valutazione a quella, razionale e plausibile, del giudice del merito.
Identica osservazione deve formularsi con riferimento alla valutazione operata dalla Corte di merito in ordine alla significatività della confessione resa dall'imputato. Non risponde al vero, oltretutto, che i giudici si siano limitati alla laconicità della ammissione degli addebiti posto invece che dalla lettura della sentenza si evince una ulteriore valutazione negativa a proposito del tentativo, effettuato contestualmente dall'arrestato, di minimizzare il proprio contributo adducendo un incontro casuale con due connazionali che, a sua insaputa l'avrebbero condotto sul luogo del furto.
Del tutto destituito di fondamento è poi il motivo riguardante la motivazione sull'aumento di pena derivante dalla recidiva. Se è vero infatti che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva contestata attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice - fatti salvi i casi di operatività obbligatoria di cui all'art. 99 c.p.p., comma 5 - è anche vero che l'esercizio di tale potere va motivato soffermandosi in particolare sulla capacità, della nuova azione costituente reato, di manifestare una maggiore capacità a delinquere del colpevole, che giustifica l'aumento di pena.
In pratica, come già osservato da questa Corte, il giudice e tenuto a stabilire volta per volta se effettivamente la recidiva sia espressione di insensibilità etica e pericolosità, e giustifichi perciò la maggiore punizione del reo;
o se, invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinano, per il lungo intervallo di tempo tra il precedente reato e il nuovo, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali, per la condotta in genere tenuta dal reo, eccetera, quella pericolosità non sia riscontrabile (rv 129837).
Nella specie tale giudizio non è mancante nella motivazione della sentenza posto che il giudice si è espresso inequivocabilmente per la evidente gravità del fatto, capace di suscitare allarme sociale e per la personalità del CA fortemente incline alla violazione del precetto penale, insensibile all'effetto deterrente della pena. Entrambi tali giudizi trovano conforto in logiche e concrete considerazioni in punto di fatto, non ulteriormente censurabili in questa sede.
La inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008