Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2008, n. 14937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14937 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 778
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026427/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD LE, N. IL 17/08/1968;
avverso ORDINANZA del 20/11/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Ciampoli Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 20 novembre 2006 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, per quanto qui rileva, ha respinto la istanza del condannato ON NU pel riconoscimento della continuazione tra i reati per cui aveva riportato condanna, giusta sentenze 1) 16 gennaio 1989 della Corte di appello di AL (irrevocabile dal 9 giugno 1989), 2) 18 luglio 1991 della Corte di appello di Milano (irrevocabile dal 18 ottobre 1991), 3) 9 luglio 2002 e 4) 4 marzo 2004 della Corte di appello di LT (irrevocabili rispettivamente dal 19 giugno 2003 e dal 24 gennaio 2005), 5) 14 aprile 2003 della Corte di appello di Roma (irrevocabile dal 19 settembre 2003) e 6) 6 aprile 2005 del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma (irrevocabile dal 24 novembre 2005).
Il giudice della esecuzione ha motivato che il giudicato formato medio tempore impediva il riconoscimento della continuazione tra i reati;
con tale argomento, ha escluso la continuazione: a) tra i reati oggetto della propria sentenza 6 aprile 2005 e quelli di cui alle sentenze 16 gennaio 1989, 18 luglio 1991, 9 luglio 2002, 14 aprile 2003; b) tra i reati oggetto delle sentenze 9 luglio 2002, 14 aprile 2003 e 4 marzo 2004 e quelli oggetto delle sentenze 16 gennaio 1989 e 18 luglio 1991; ha, ancora, sostenuto, senza peraltro specificare le relative sentenze di condanna, che tra i reati concernenti gli stupefacenti commessi in Agrigento nel 1997 e in Milano nel 1991; tra il favoreggiamento reale commesso in Roma nel 1997 "ed episodi violenti commessi in Sicilia nell'agosto 1995 e nell'ottobre 1997" non è apprezzabile la continuazione;
ha, infine, rilevato, in relazione alla previsione dell'art. 671 c.p.p., siccome novellato, che difetta la prova della
"tossicodipendenza protrattasi per tutto il periodo 1988-2004". 2. - Ricorre per Cassazione il condannato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 28 novembre 2006, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 671 c.p.p. nonché mancanza della motivazione.
Il ricorrente deduce che affatto erroneamente il giudice della esecuzione ha ritenuto che il giudicato sopravenuto medio tempore ostasse al riconoscimento della continuazione, in quanto questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio della compatibilità tra recidiva e continuazione;
oppone che le certificazioni in atti, rilasciate dalle strutture sanitarie, relativamente al periodo compresso tra l'anno 1987 e l'anno 2006, documentano lo stato di tossicodipendenza del condannato;
lamenta la mancata valutazione delle condotte in relazione alla condizione di tossicodipendente, secondo quanto prescritto dall'art. 671 c.p.p.. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 19 ottobre 2007, sostiene che il giudice della esecuzione ha motivato il proprio convincimento negativo circa la identità del disegno criminoso con ragionamento "corretto e condivisibile".
4. - Il ricorso è nei termini che seguono fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite (17 aprile 1996, n. 9148, Zucca, massima n. 205543) ha fissato il seguente principio di diritto: "non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione la quale può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato".
Alla erronea applicazione della legge da parte del giudice della esecuzione consegue l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, affinché, nella osservanza del principio di diritto testè enunciato, proceda a nuovo esame, accertando - previa verifica, sulla base della documentazione in atti, della consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato, siccome prescritto dall'articolo 671 c.p.p. - se i reati oggetto delle condanne, riportate dal
ON, costituiscano, in tutto o in parte, oggetto della medesima concreta ideazione a volizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione, e rinvia per nuovo esame al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008