Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
In ipotesi di recidiva semplice, sebbene qualificata ai sensi del comma quinto dell'art. 99 cod.pen., non opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dal comma quarto dell'art. 69 cod.pen., in quanto la prima disposizione non individua una nuova forma di recidiva ma una particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro precedenti commi ed ha l'unica funzione di superare la facoltatività che le connota rendendone obbligatoria l'applicazione con riferimento al "quantum".
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2012, n. 48655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48655 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2741
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 9245/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO WI N. IL 27/02/1983;
avverso la sentenza n. 354/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato RUSSO Domenico, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT WI è stato condannato dal tribunale di Milano alla pena di anni sette e mesi uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, per reati di spaccio e partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'appello di Milano, su impugnazione della difesa e del Procuratore Generale della Repubblica, riteneva le attenuanti equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e per l'effetto rideterminava la pena in anni 10 e mesi 4 di reclusione. La decisione era giustificata con riferimento al combinato disposto degli artt. 99 e 69 cod. pen., che secondo la Corte territoriale non consentiva di effettuare il bilanciamento delle aggravanti di cui all'art. 99, comma 5, se non, al massimo, con giudizio di equivalenza.
2. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per i seguenti motivi:
a. violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 43 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Secondo il ricorrente a fronte di un atto di appello pervaso da una puntuale disamina della problematica afferente la carenza dell'elemento psicologico del reato associativo, totalmente immotivata nella sentenza di primo grado, la Corte, nel richiamare la motivazione del primo giudice, fornisce delle argomentazioni disarticolate e inconcilianti con il tema di discussione. In particolare non si comprenderebbe quale sia il collante logico che lega l'adesione consapevole ad una organizzazione criminale con l'avvalersi, da parte dei capi del sodalizio, di una moltitudine di giovani tra loro sostituibili in caso di intoppi;
svelare l'organigramma di una consorteria criminale, infatti, non ha come conseguenza diretta l'attribuzione di responsabilità nei confronti di ogni singolo consociato, la cui condotta deve essere autonomamente espressione di partecipazione consapevole al sodalizio. Il dato notorio che il territorio era controllato dalla famiglia LI non può - secondo la difesa avere alcuna incidenza dimostrativa sull'adesione consapevole di AT al sodalizio in questione, trattandosi di circostanza venuta alla ribalta delle cronache solo successivamente all'esecuzione delle ordinanze di custodia del 26/06/2008. Nemmeno la richiesta di lavoro avanzata dal ricorrente al CA sarebbe elemento sufficiente, posto che non fu accertata la consapevolezza dell'AT circa il ruolo primario di CA nell'associazione.
b. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 99, 62 bis e 69 cod. pen.. Sotto tale profilo si lamenta la decisione della Corte d'appello, secondo cui la recidiva contemplata dall'art. 99 cod. pen., comma 5, consentirebbe il solo giudizio di prevalenza od equivalenza con le attenuanti generiche, essendo preclusa la subvalenza dell'aggravante. Secondo il ricorrente il giudice di appello avrebbe confuso l'obbligatorietà dell'aumento di pena con il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, previsto solo per i casi di cui al comma quattro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato;
con riferimento al ruolo della famiglia LI, il ricorrente svolge affermazioni di merito apodittiche e non suffragate da alcun elemento di prova. Quanto alla rilevanza della richiesta di lavoro avanzata dal ricorrente al CA, di nuovo si tratta di censura di merito, relativa ad una valutazione in fatto correttamente compiuta dal giudice di secondo grado. Ad ogni modo, il motivo di ricorso è infondato;
la consapevolezza dell'AT circa l'esistenza dell'associazione ed il suo legame con essa non è dedotto unicamente dalla struttura e dalle modalità operative del sodalizio, ma è desunto dalla Corte da numerosi altri elementi sintomatici, tra cui: la notorietà del clan, la reiterazione della condotta, la richiesta di lavoro al luogotenente di LI, l'utilizzo di spazi fisici ed orari ben definiti ed infine la collaborazione prestata agli inquirenti, che implica una conoscenza dell'organizzazione non compatibile con la posizione difensiva di estraneità soggettiva (cfr. pagina 26 della sentenza di appello). Il motivo di ricorso va dunque rigettato per esservi in sentenza motivazione idonea, congrua e logica, e non potendo questa Corte di legittimità sostituirsi alle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello.
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato;
non si sconosce la precedente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando per la tipologia del reato ascritto l'aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell'art. 99 cod. pen., comma 5, non è precluso il giudizio di bilanciamento, ma solo quello di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva (sez. 1, n. 173X 3 del 15/04/2008 - dep. 24/04/2008, Giglio, Rv. 239620; conf. Sez. 2, n. 46243 del 05/12/2007 - dep. 11/12/2007, Cavazza, Rv. 238521). Ed invero, come si dirà più avanti, la sentenza del 2008 contiene una motivazione tutt'altro che appagante, mentre quella del 2007 si riferisce ad un caso in cui erano applicabili sia il comma quarto che l'art. 99 cod. pen., comma 5, il che determina evidentemente sia l'obbligatorietà
dell'aumento, sia l'applicabilità dell'art. 69, comma 4, che vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti. Anche la massima, se letta attentamente, rivela l'irrilevanza della pronuncia per il caso oggi in esame, perché afferma semplicemente che il divieto (parziale) di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, agisce sia quando il Giudice ritenga in concreto di operare l'aumento ex art. 99, comma 4, sia quando tale aumento sia obbligatorio per essere la recidiva reiterata caratterizzata anche ai sensi del comma 5 (sia relativa, cioè, ad uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a). Vi è poi una sentenza delle sezioni unite, citata dalla Corte d'appello, che però è inconferente perché aveva all'esame un caso di cui all'art. 99, comma 4.
3. La questione oggi in discussione è diversa, perché si tratta di valutare se in caso di recidiva semplice, ma connotata ex art. 99, comma 5, sia possibile operare il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Ciò implica la valutazione del significato dell'aggettivo "obbligatorio" riferito, nel comma 5, all'aumento di pena, nonché i rapporti tra la recidiva di cui al suddetto comma e l'art. 69 cod. pen.. 4. Orbene, la prima precisazione che occorre fare, al fine di avere ben chiari i termini della questione, è che l'art. 69 disciplina e regola il concorso di circostanze, mentre l'art. 99 si occupa esclusivamente dell'applicazione di una determinata aggravante. All'art. 99, dunque, resta estranea ogni questione relativa alle modalità di determinazione della pena in caso di concorso di più circostanze. Altra considerazione preliminare importante è che mentre l'art. 69 contiene un precetto di carattere generale (cfr. Corte cost. n. 251 del 5.11.2012, dep. 15.11.2012), applicabile in ogni caso in cui non vi è espressa eccezione, l'art. 99 è invece norma "spedate", nel senso che si occupa esclusivamente di disciplinare una circostanza specifica. La conseguenza è che una volta ritenuta sussistente un'aggravante ex art. 99, ed in caso di concomitante sussistenza di altre circostanze, andranno poi applicate le norme sul concorso contenute nell'art. 69.
5. Fatte queste premesse, occorre soffermarsi brevemente sul testo delle norme in questione. L'art. 99 regolamenta l'operatività della recidiva, oggi a tutti gli effetti considerata come una circostanza aggravante;
per quanto qui interessa, nel comma 4 si prende in esame la recidiva reiterata, mentre il comma 5 disciplina la recidiva semplice, ma caratterizzata dalla riconducibilità del secondo reato ad una tipologia ben definita (elencata nell'art. 407 cod. proc. pen., comma 2, lett. a). È chiaro, dunque, che le due ipotesi sono di per sè ben distinte, sebbene possano accavallarsi quando la recidiva reiterata è connotata dalla tipologia del reato caratteristica del comma 5 (caso preso in esame dalla sentenza Cavazza del 2007, citata in precedenza).
6. Dall'esame comparativo dei due commi si evince che, a prescindere dalla quantità dell'aumento, la differenza fondamentale è data dalla obbligatorietà di detto aumento per la recidiva "qualificata" del comma 5, mentre nulla si dice per il comma 4. Logico corollario di questa differenza lessicale è che il Giudice, posto di fronte ad una recidiva "qualificata", deve tenerne conto ai fini dell'aumento di pena, mentre per quanto riguarda la recidiva reiterata può, anche ove ritenuta, non far luogo ad alcun aggravamento della pena base (Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012 - dep. 09/02/2012, Doku, Rv. 251809). La recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen. , comma 4, è, cioè, facoltativa (Sez. 5, n. 22871 del 15/05/2009 - dep. 03/06/2009, Held, Rv. 244209; conff. N. 16750 del 2007 Rv. 236412, N. 26412 del 2007 Rv. 236835, N. 29228 del 2007 Rv. 236910, N. 32876 del 2007 Rv. 237144, N. 37549 del 2007 Rv. 237272, N. 39134 del 2007 Rv. 237271, N. 40446 del 2007 Rv. 237273, N. 46243 del 2007 Rv. 238521, N. 4221 del 2008 Rv. 242946, N. 10405 del 2008 Rv. 239018, N. 19557 del 2008 Rv. 240404, N. 37169 del 2008 Rv. 241192, N. 45065 del 2008 Rv. 241779, N. 5488 del 2009 Rv. 243441, N. 13658 del 2009 Rv. 243600) e tale è rimasta anche dopo l'inserimento dell'art. 99, comma 5 (cfr. Corte cost. n. 409 del 7/11/2007; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 - dep. 05/10/2010, Calibe, Rv. 247839).
7. È chiaro, allora, che se il Giudice ritiene sussistente la recidiva reiterata può decidere se operare o meno l'aumento (nel primo caso deve operarlo in misura fissa: 1/2 o 2/3, a seconda che si ricada nella previsione dell'art. 99, commi 1 o 2); se, invece, riscontra un recidiva semplice, ma qualificata dal tipo di reato ex comma 5, allora il Giudice non può verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità sociale dell'imputato, ma deve per forza procedere all'aumento di pena. Questo, però, è ciò che succede in caso di sussistenza di una sola aggravante (la recidiva, appunto), perché è di ciò che si occupa l'art. 99 cod. pen.. 8. Con l'introduzione, nel 2005, del nuovo all'art. 99, comma 5, cioè, il legislatore non ha voluto disciplinare il concorso tra circostanze, ma ha unicamente inteso elidere gli spazi di discrezionalità giudiziale a favore di un vero e proprio ritorno all'inderogabilità della recidiva, prevedendo un regime vincolato per una serie di delitti (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 - dep. 05/10/2010, Calibe, Rv. 247839).
9. Ma cosa succede se insieme all'aggravante concorrono altre circostanze. In questo caso si deve far riferimento ai principi generali contenuti nell'art. 69; tale norma impone al Giudice di confrontare le opposte circostanze e poi di effettuare una scelta sulla loro rilevanza, applicando solo quella che ritiene prevalente (oppure non effettuando alcun aumento se il "peso" delle circostanze è ritenuto equivalente).
10. Questi principi generali trovano una deroga espressa all'art. 69, comma 4, che in casi tassativi (art. 99, comma 4; art. 111 e art. 112, comma 1, n. 4) non consente al giudice di operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.
11. Se ne può dedurre che in caso di concorso tra attenuanti e recidiva reiterata, quest'ultima, ove in concreto applicata dal Giudice (si ricorda che è facoltativa), deve per forza prevalere oppure essere ritenuta equivalente. Analoga eccezione non è rinvenibile, nella norma, per la recidiva semplice "qualificata" di cui all'art. 99, comma 5.
12. La decisione della Corte d'appello di Milano ha ritenuto non possibile operare, con riferimento alla recidiva di cui al comma 5, il giudizio di prevalenza delle attenuanti, applicando al giudizio di bilanciamento le limitazioni espressamente previste dall'art. 69 per la recidiva reiterata. Orbene, una tale opzione interpretativa può essere il frutto di due diversi percorsi argomentativi;
il primo prevede una valorizzazione dell'aggettivo "obbligatorio" - riferito all'aumento di pena - contenuto nel comma 5 (sembra il percorso scelto dal Giudice di merito), mentre altro possibile iter ermeneutico prevede una applicazione dell'art. 69, comma 4, oltre i limiti in esso previsti.
13. IPOTESI A. L'utilizzo dell'aggettivo "obbligatorio" è stato giustificato dalla giurisprudenza di questa Corte con la necessità di differenziare la disciplina della recidiva qualificata da quella reiterata, con riferimento ai vincoli per il Giudice nell'operare l'aumento. Nel primo caso, infatti, il Giudice è obbligato a considerare l'aggravante, ai fini dell'aumento, mentre nel caso di recidiva reiterata il Giudice può, anche se ritiene sussistente l'aggravante, non tenerne conto in concreto. Si potrebbe dire, come ha fatto la Corte di Milano, che non ha senso prevedere l'aumento obbligatorio, se poi con il giudizio di bilanciamento tale aumento può essere posto nel nulla. Si tratta di un'interpretazione apparentemente ragionevole, ma che si scontra contro un duplice ordine di argomentazioni.
14. Innanzitutto, se "aumento obbligatorio" significasse che il giudice deve in ogni caso aggravare la pena, allora del tutto incongrue con la premessa sono le conclusioni che ne trae la Corte, perché perviene ad un giudizio di bilanciamento. E bilanciamento significa in concreto mancato aumento della pena. Dunque, l'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale, per essere logica e coerente, dovrebbe vietare anche il giudizio di equivalenza e, quindi, in toto la possibilità di bilanciamento, con prevalenza in ogni caso dell'aggravante ex art. 99, comma 5. Operare un giudizio di equivalenza significherebbe, dunque, violare l'obbligo di aumento (perché aumento non c'è).
15. La seconda considerazione, per la quale si ritiene non percorribile la via seguita dalla Corte d'appello, è di ordine sistematico;
accogliendo la tesi qui stigmatizzata, si dovrebbe ritenere che il legislatore sia pervenuto a due regolamentazioni identiche (divieto parziale di bilanciamento limitatamente alla prevalenza delle attenuanti, vietata) attraverso due percorsi completamente diversi. Per l'art. 99 comma 4, attraverso una deroga espressa, contenuta nell'art. 69, al principio generale di "libero bilanciamento"; per l'art. 99, comma 5, attraverso l'introduzione di un aggettivo ("obbligatorio") contenuto in una norma esprimente una disciplina speciale. Si dovrebbe ritenere, cioè, che la regolamentazione specifica di una circostanza sia equivalente alla eccezione espressa e tassativa ad un principio generale. Orbene, pur essendo il legislatore libero di operare come meglio crede nella regolamentazione degli istituti in oggetto (le norme in esame sono tutte fonti primarie di pari livello), tuttavia non pare logico e ragionevole utilizzare due percorsi completamente diversi per raggiungere lo stesso risultato e per disciplinare due fattispecie così vicine (anche fisicamente, nel corpo dei codice). Ci si passi il paragone, sarebbe come ritenere coerente che due fratelli, che devono raggiungere Milano da Roma, non solo viaggino su due auto diverse, ma scelgano anche percorsi differenti. Scelta legittima, lo si ripete, ma certamente poco ragionevole. E tale irragionevolezza appare vieppiù manifesta ove si consideri che le norme in esame non sono il frutto di attività legislative scoordinate o susseguitesi in tempi diversi, ma sono invece espressione di scelte contestuali. Se è vero che il comma 5 dell'art. 99 è stato inserito solo nel 2005, è altrettanto vero che la stesse legge LL (legge 5 dicembre 2005, n. 251) ha anche modificato l'art. 69, comma 4, per cui non si può attribuire il diverso percorso legislativo ad un difetto di coordinamento;
vero è, al contrario, che essendo l'art. 69, comma 4, il frutto di una modifica contestuale all'inserimento della nuova ipotesi di recidiva obbligatoria (art. 99, comma 5), ove il legislatore avesse voluto estendere anche a questa recidiva il regime limitativo del bilanciamento, lo avrebbe detto espressamente. Avrebbe detto, cioè, che le disposizioni generali contenute nei primi tre commi dell'art. 69 non si applicano ai casi previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 99 (non limitando il riferimento espresso al comma 4). 16. IPOTESI B. Per giungere alla soluzione individuata dalla Corte d'appello di Milano si potrebbe seguire un'altra strada;
assumendo che l'aggettivo "obbligatorio" di cui all'art. 99, comma 5, significhi solamente applicazione obbligatoria della recidiva (che non esclude l'operatività dei principi generali in tema di bilanciamento), si potrebbe, cioè, ritenere di applicare in via analogica od estensiva l'art. 69, comma 4, anche alla recidiva qualificata di cui al comma 5.
17. Quanto all'applicazione analogica, va subito detto che essa comporterebbe per l'imputato una condizione più gravosa, imponendo sempre un aumento di pena, quando invece potrebbe esservi in concreto un bilanciamento a lui favorevole. Si tratta dunque di analogia vietata, in quanto operante in malam partem (ex multis, Sez. U, n. 21833 del 22/02/2007 - dep. 05/06/2007, lordache, Rv. 236372). 18. Ma nemmeno potrebbe percorrersi la stretta via dell'interpretazione estensiva. In primo luogo si osserva che non è consentita l'applicazione in via estensiva delle norme di stretta interpretazione, che fanno eccezione ai principi generali (Sez. 5, n. 2517 del 28/04/2000 - dep. 11/05/2000, Salemi, Rv. 216109); e che l'eccezione di cui all'art. 69, comma 4, sia norma derogatoria di un principio generale lo ha ribadito di recente anche la Consulta (cfr. Corte cost. n. 251 del 5.11.2012, dep. 15.11.2012, la quale avverte che le deroghe al bilanciamento devono essere attuate con particolare prudenza, potendo astrattamente determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale).
19. In secondo luogo, l'interpretazione estensiva non consente di applicare una norma esistente ad una fattispecie diversa, ma solo di estendere il significato della norma per ricomprendervi casi che apparentemente ne sono esclusi;
ma ciò non è consentito, nel caso di specie, per i motivi già espressi in precedenza, posto che deve ritenersi che il legislatore, modificando contestualmente l'art. 99 e l'art. 69, abbia volutamente escluso l'art. 99, comma 5, dalla disciplina derogatoria delle regole sul bilanciamento. 20. In terzo luogo, non si può interpretare estensivamente una norma che contenga una elencazione tassativa dei casi di sua applicabilità (Sez. 3, n. 837 del 31/10/1968 - dep. 31/12/1968, SACCONI, Rv. 109828), perché è la stessa formulazione letterale ad impedire una estensione del significato normativo.
21. La verità è che la recidiva qualificata di cui al comma 5 non introduce affatto una nuova ipotesi di aggravante, che si sottrae alle norme generali in tema di bilanciamento, quanto piuttosto una forma di recidiva obbligatoria che si contrappone a quella facoltativa che caratterizza i primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen.; a ciascuna delle forme di recidiva facoltativa (semplice,
aggravata, reiterata), dunque, si affiancano altrettante forme di recidiva obbligatoria, ove l'ultimo reato commesso sia ricompreso nell'elenco di cui all'art. 407 cod. proc. pen., comma 2, lett. a). La disposizione di cui all'art. 99, comma 5, non individua, dunque, una nuova ipotesi di recidiva, quanto piuttosto una particolare qualificazione delle ipotesi classiche di recidiva ed ha l'unica funzione di superare la facoltatività che le connota. Non bisogna, dunque, confondere l'obbligatorietà di applicazione della recidiva (art. 99, comma 5), con l'impossibilità del giudizio di bilanciamento (art. 69, comma 4); si tratta, infatti, di due piani distinti. Uno agisce sulla disciplina della singola aggravante, l'altro sui principi generali in materia di bilanciamento. Solo combinando entrambe le ipotesi (commi quattro e cinque dell'articolo 99), si ottiene l'effetto di applicazione obbligatoria della recidiva e di giudizio di bilanciamento limitato all'equivalenza od alla prevalenza dell'aggravante.
22. In conclusione, dunque, la recidiva reiterata è una circostanza facoltativa nell'an e vincolata nel quantum, mentre, invece, obbligatorie nell'an e vincolate nel quantum sono le ipotesi previste dall'art. 99, comma quinto, cod. pen (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011 - dep. 24/05/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. 5, n. 13658 del 30/01/2009, dep. 27/3/2009, Maggiani, Rv. 243600; Sez. 3, n. 45065 del 25/09/2008, dep. 04/12/2008, Pellegrino, Rv. 241779/241780; Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, dep. 05/09/2008, Ambesi, Rv. 240706; Sez. 4, n. 16750 dell'11/04/2007, dep. 03/05/2007, Serra, Rv. 236412), che peraltro non si sottraggono ad un pieno giudizio di bilanciamento, con l'effetto che l'aumento può in concreto mancare nella determinazione finale della pena.
23. La sentenza contraria di questa Corte, citata in apertura (17313/2008, Giglio), così motiva: "La tipologia del reato ascritta al Giglio - incluso tra quelli previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. b) - comporta l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5; ma in presenza di attenuanti, l'art. 69 c.p., comma 4, contrariamente a quanto afferma la Corte distrettuale, non impone il divieto di giudizio di bilanciamento rispetto alla recidiva, disponendo solo che non si affermi la prevalenza delle attenuanti e consentendo, quindi, una valutazione di equivalenza"; trattasi di motivazione che (da per scontato ma) non da conto del perché si ritiene applicabile l'art.69, comma 4, del codice penale alla recidiva di cui al comma cinque dell'art. 99. Quanto alla sentenza del 2007 ( 46243/2007, Cavazza), si è già detto che la stessa non afferma affatto un principio conforme a quello adottato nella sentenza impugnata.
24. La Corte d'appello di Milano ha fatto, dunque, erronea applicazione della legge penale, ritenendo non possibile un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99 cod. pen., comma 5. Poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è stato determinato non da una valutazione di merito, ma si è fondato sull'unica considerazione derivante dalla erronea interpretazione della norma, ne risulta viziato l'iter argomentativo della sentenza impugnata.
25. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata nei soli punti relativi al giudizio di comparazione fra circostanze del reato ed al trattamento sanzionatolo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
26. Il Giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto - "La recidiva obbligatoria di cui all'art. 99 cod. pen., comma 5, non incontra le limitazioni di cui all'articolo 69, comma 4, secondo periodo del medesimo codice e pertanto non si sottrae al giudizio di bilanciamento (salvo che si tratti di recidiva reiterata)". 27. Il giudice di rinvio sarà naturalmente libero di effettuare il giudizio di bilanciamento senza alcun vincolo e quindi potrà anche confermare il giudizio di equivalenza, purché ne fornisca adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei soli punti relativi al giudizio di comparazione fra circostanze del reato ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su di essi ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2012