Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 33758
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Sentenza 10 agosto 2001

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Nel reato continuato il riconoscimento di una circostanza attenuante per un reato satellite incide sull'entità dell'aumento di pena da stabilire, in relazione ad esso, a titolo di continuazione, anche se si tratta di circostanza incompatibile con la violazione più grave. (Fattispecie concernente vari episodi di falso ideologico e di abuso d'ufficio, uniti dal vincolo della continuazione, per i quali il giudice di merito aveva negato agli imputati, con decisione ritenuta erronea dalla Corte, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., sul rilievo che essa, applicandosi solo ai delitti contro la p.A., non poteva essere riconosciuta per il delitto di falso, costituente la violazione più grave).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 33758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33758
    Data del deposito : 10 agosto 2001

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