Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
Nel reato continuato il riconoscimento di una circostanza attenuante per un reato satellite incide sull'entità dell'aumento di pena da stabilire, in relazione ad esso, a titolo di continuazione, anche se si tratta di circostanza incompatibile con la violazione più grave. (Fattispecie concernente vari episodi di falso ideologico e di abuso d'ufficio, uniti dal vincolo della continuazione, per i quali il giudice di merito aveva negato agli imputati, con decisione ritenuta erronea dalla Corte, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., sul rilievo che essa, applicandosi solo ai delitti contro la p.A., non poteva essere riconosciuta per il delitto di falso, costituente la violazione più grave).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 33758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33758 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NT MORGIGNI - Presidente - del 10/08/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 925
3. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere - N. 14890/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AR MA n. VE LI (CZ) 14/10/1942;
2) IC NT TO n. Torino 03/07/1962;
3) TI IM n. Torino 09/10/1959;
4) SI AR n. Lanciano 26/05/1940;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 5/12/2000, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese
Udito, per la parte civile, l'avv. Manfredo Rossi del foro di Roma Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. NI Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AL ed il rigetto degli altri ricorsi
OSSERVA
La Corte d'appello di Torino con sentenza 5/12/2000 in parziale riforma della decisione del tribunale della stessa città in data 7/10/1999 - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. che, unitamente alle già accordate attenuanti generiche, veniva valutata prevalente - rideterminava la pena nei confronti di AL SI, RD MA, IL CA e CE NI RO nella misura di legge.
Agli imputati, tutti appartenenti alla polizia municipale di Settimo Torinese, erano state contestate distinte ipotesi di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed abuso d'ufficio.
La vicenda - che aveva preso le mosse da indagini della polizia giudiziaria in ordine ad uno specifico episodio (reato di cui al capo n. 1 della rubrica) - aveva poi portato al sequestro, presso il Comando di polizia municipale di Settimo Torinese, di documentazione costituita prevalentemente da una serie di preavvisi di verbale per violazioni di disposizioni del codice stradale e delle relative proposte di archiviazione.
Successivamente tre appartenenti al comando (NI, LA e PO) rendevano, prima alla polizia giudiziaria e poi al P.M., dichiarazioni dalle quali emergeva l'esistenza, presso la polizia municipale di Settimo, di un diffuso malcostume per il quale colleghi ed amici dei vigili urbani riuscivano, attraverso procedure irregolari, a non corrispondere l'importo delle sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni stradali effettivamente commesse.
Le procedure viziate erano sostanzialmente di tre tipi:
a) Accantonamento del verbale relativo alla violazione che non veniva affatto notificato ovvero si faceva notificare oltre il termine di legge;
b) Alterazione, sul verbale, del numero di targa del veicolo che aveva commesso l'infrazione: di tal che - evidenziando il successivo accertamento al P.R.A. un contrasto tra le risultanze della targa ed il tipo di veicolo indicato - risultava impossibile procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo;
c) Predisposizione, a fronte della violazione accertata, di una sollecita proposta di archiviazione, fondata su una motivazione pretestuosa che rappresentava falsamente l'esistenza di un errore nell'accertamento, operato in precedenza, e la conseguente esigenza di porvi rimedio.
Con riguardo poi ai c.d. "prevvisi di verbale" gli abusi venivano realizzati con diverse modalità. È noto che, quando non sì rende possibile l'immediata contestazione della violazione rilevata, l'accertatore soprattutto relativamente all'inosservanza del divieto di sosta - lascia sul parabrezza un preavviso di verbale con l'indicazione degli estremi della violazione e dell'avvenuto accertamento. Nella specie il preavviso constava di tre esemplari:
uno, di colore bianco, da inserire sotto il tergicristallo;
uno, rosa, da trattenere in ufficio come originale ed un terzo, verde, da trasmettere alla prefettura.
Va subito rilevato che lo stato di conservazione dell'esemplare bianco e la sua esistenza o meno agli atti d'ufficio sono elementi che i giudici di merito hanno sottoposto ad attenta analisi al fine di verificare, nei singoli casi, la consumazione degli illeciti. Ciò premesso deve osservarsi che la Corte territoriale ha tenuto a sottolineare che le dichiarazioni rese dai coimputati NI, LA e PO risultavano intrinsecamente attendibili, rivelandosi precise, articolate, costanti e concordanti fra loro. Le stesse inoltre apparivano scevre da ogni animosità verso l'ambiente di lavoro ed i colleghi, mentre doveva puntualizzarsi che quanto riferito concerneva solo la descrizione generale delle procedure tramite le quali si perfezionavano gli illeciti, ma senza indicazioni specifiche di singoli episodi.
Il collegio, quindi, passava ad esaminare, nei limiti delle doglianze, le distinte imputazioni, concludendo, quindi, che la prova della responsabilità doveva ritenersi acquisita.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati che denunciano, con distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. Il AL - cui erano state addebitate un'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico ed un'ipotesi di abuso d'ufficio - ripropone doglianze già avanzate in appello e motivatamente disattese.
Deduce che egli - dopo aver accertato che l'autovettura intestata a DI IO era in sosta vietata - aveva consegnato i verbali al competente ufficio del Comune, disinteressandosi del successivo iter burocratico. Aggiunge, quindi, che non era stato lui a redigere la proposta di archiviazione, disconoscendone la grafia. Sostiene, infine, che illegittimamente la Corte gli ha addebitato il fatto di non aver chiesto apposita perizia grafica.
Il RD - che risponde di più episodi di falso e di abuso nella qualità di soggetto interessato, essendo state rilevate a suo carico alcune violazioni alla disciplina della circolazione stradale, poi modificate, con procedure illecite, dai colleghi - denuncia nel primo motivo illogicità di motivazione.
Deduce che la Corte territoriale ha, contraddittoriamente, mandato assolto il coimputato D'CE LU che rivestiva una posizione processuale e sostanziale del tutto identica.
Lamenta, nel secondo motivo, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis C.P., ricorrendone nella specie tutte le condizioni.
Assume, nel terzo motivo, che ingiustificatamente il pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 C.P.P.. Nel primo motivo di ricorso il IL denuncia violazione del precetto di cui all'art. 192 co. 2^ C.P.P.. Premette che la Corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei coimputati LA, NI e PO che sarebbero confermate, per un verso, dall'inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato e, per altro verso, dalla circostanza che, per buona parte degli episodi contestati, tra gli atti sequestrati dalla Polizia giudiziaria non erano stati rinvenuti gli esemplari bianchi dei preavvisi di verbale. Sostiene quindi che le propalazioni dei coimputati, privi di valenza accusatoria verso il IL, non sono fornite dei requisiti dettati dalla legge, mentre gli elementi ritenuti di riscontro si presentano quantomeno equivoci, dal momento che il mancato reperimento della copia bianca dei verbali può spiegarsi con il semplice smarrimento dell'esemplare. Conclude poi che la decisione d'appello si fonda su "circostanze indiziarie del tutto inconsistenti, inattendibili ed equivoche". Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis C.P. ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 63 C.P.. Assume, nel terzo motivo, che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che il diniego del P.M. alla definizione del processo con giudizio abbreviato era privo di giustificazione, applicando quindi, essa stessa, la riduzione di cui all'art. 442 C.P.P.. Lamenta infine, nel quarto motivo, carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata.
Anche il CE nel primo motivo denuncia violazione della disposizione di cui all'art. 192 co. 2^ C.P.P. con considerazioni analoghe a quelle del IL. Deduce quindi - con riferimento alla sua posizione ed allo specifico episodio contestatogli ai capi 46 e 47 della rubrica - che le valutazioni operate dalla Corte circa le piegature della copia bianca del verbale sono del tutto arbitrarie. Nel secondo motivo sostiene che parimenti illogica è la motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli ai capi 20), 21), 48) e 49).
Nel terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 323 bis C.P.. E nel quarto motivo lamenta carenza motivazionale con riguardo al trattamento sanzionatorio adottato.
Motivi della decisione
I motivi proposti dal AL sono manifestamente infondati ed il ricorso deve esser dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Il predetto aveva accertato che una vettura intestata a DI NA - moglie del comandante della stazione carabinieri di Settimo Torinese - era parcheggiata in zona di divieto di sosta fino alle ore 9 e pertanto, alle ore 8,50, aveva compilato il relativo preavviso di verbale, in calce al quale, sia nella copia rosa che in quella bianca, risultava una proposta di archiviazione, giustificata dall'affermazione di aver constatato che il proprio orologio era fermo ed era quindi errata l'ora dell'intervento.
La Corte di merito ha affermato la responsabilità sulla base dell'accertamento che il AL, immediatamente prima e subito dopo quella incriminata, aveva contestato altre due infrazioni - rispettivamente alle ore 8,50 ed 8,52 - le cui sanzioni erano state regolarmente corrisposte e ciò impediva di ritenere veritiera la motivazione della proposta di archiviazione, fondata sul mancato funzionamento dell'orologio dell'accertatore. Inoltre la grafia con la quale era stilata la proposta risultava "molto simile a quella del preavviso di verbale", donde appariva inutile una perizia grafica, neppure sollecitata dal AL, il quale peraltro, nell'interrogatorio davanti al P.M. "aveva ammesso di aver sottoscritto la proposta di archiviazione".
Trattasi di argomentazioni adeguate ed esaustive, per nulla vulnerate dalle affermazioni del ricorrente che si limita ad una generica protesta di innocenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere del pagamento delle spese del processo nonché del versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende che si fissa in lire 1.000.000. Il ricorrente resta tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. Il primo motivo di ricorso del RD è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto si assume, la posizione del coimputato D'CE LU - che non è appartenente alla polizia municipale di Settimo Torinese ma è figlio di D'CE RO, già vice comandante del corpo - è diversa da quella del ricorrente e la Corte ha fornito adeguate giustificazioni delle ragioni per le quali non riteneva raggiunta la prova della responsabilità del predetto nelle condotte criminose addebitategli.
I restanti motivi di questo imputato saranno esaminati più avanti, concernendo doglianze comuni ad altri ricorrenti.
Il primo motivo di ricorso del IL in parte è manifestamente infondato ed in parte configura censure in punto di fatto della decisione impugnata.
Anzitutto la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei coimputati LA, NI e PO pervenendo, sulla base di persuasivi apprezzamenti, al motivato convincimento circa la loro affidabilità. Le censure mosse al riguardo al ragionamento dei Giudici d'appello si rivelano, quindi, del tutto inconsistenti.
Va inoltre rilevato che le considerazioni della Corte in ordine alla mancanza in atti della copia bianca del preavviso di verbale non possono ritenersi arbitrarie.
Il collegio ha infatti argomentato che il mancato reperimento dell'esemplare bianco tra gli atti dell'ufficio costituisce una circostanza del tutto incompatibile con la tesi dell'errore in buona fede.
Se l'agente, infatti, si era reso conto di aver compilato erroneamente il preavviso, si sarebbe premurato di ritirare la copia bianca, inserita sotto il tergicristallo e tale copia doveva, poi, trovarsi all'interno della pratica.
Trattasi di conclusione logica e pertinente che si sottrae alle censure del ricorrente, tese, in sostanza, ad una differente interpretazione degli elementi acquisiti, che dovrebbe risolversi in un diverso apprezzamento del fatto.
Anche per il IL i restanti motivi di ricorso saranno esaminati in prosieguo involgendo censure comuni ad altro ricorrente. Quanto al ricorso del CE va premesso che - con riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni del LA, del NI e del PO - si rinvia a quanto esposto relativamente all'analogo motivo del ricorrente IL.
Configura, poi, semplice censura di merito la doglianza che fa riferimento alla piegatura della copia bianca del verbale. I giudici di secondo grado hanno, infatti, esaustivamente argomentato che le piegature risultanti su tale esemplare, rinvenuto il atti, erano tali da far fondatamente ritenere che lo stesso, lungi dall'esser stato ritirato dall'accertatore, resosi conto di aver commesso un errore in buona fede, dimostrava che la copia era stata ricevuta dal contravventore e successivamente riconsegnata per far seguire l'illecito procedimento di archiviazione.
Parimenti costituiscono censure in punto di fatto quelle sollevate nel secondo motivo di ricorso dove - a fronte delle ragionate conclusioni della sentenza impugnata - ci si limita a prospettare interpretazioni alternative dei fatti accertati.
La doglianza concernente la mancata applicazione della riduzione di pena - in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato - per l'asserito ingiustificato dissenso del P.M., formulata dal IL e dal RD è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha - con esauriente valutazione - sottolineato che nella specie l'istruzione dibattimentale risultava "assolutamente necessaria" per chiarire, nei particolari, i singoli episodi contestati agli imputati, donde un giudizio allo stato degli atti si rivelava "del tutto improponibile".
È invece fondata la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 323 bis C.P. e, di conseguenza, quella attinente al trattamento sanzionatorio adottato.
La Corte territoriale - pur rilevando che astrattamente apparivano "sussistenti..... le condizioni per riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 323 bis C.P....." - osservava che la questione non veniva affrontata apparendo "superflua".
L'attenuante infatti, a giudizio della Corte, era, in ogni caso, inapplicabile dal momento che, per tutti gli imputati, il reato più grave era costituito dall'imputazione di falso che non è un delitto contro la pubblica amministrazione.
L'affermazione è erronea.
Se la circostanza in questione - applicabile solo ai delitti contro la pubblica amministrazione - non poteva spiegare influenza sulle imputazioni di falso, delitto contro la fede pubblica, che, essendo il reato più grave, è quello sul quale è stata determinata la pena base, la Corte avrebbe, però, dovuto valutare la ricorrenza dell'attenuante con riguardo ai reati satelliti di abuso di ufficio, facendone, poi, eventualmente, concreta applicazione. Le circostanze infatti vanno apprezzate con riferimento a ciascuna singola violazione e nel reato continuato il riconoscimento di una attenuante, per una violazione meno grave, deve essere valutato con riguardo all'aumento di pena da stabilire, in relazione a quella violazione, a titolo di continuazione.
Va aggiunto che, nella specie, l'errore della Corte non è rimasto privo di conseguenze dal momento che, per ciascuna imputazione di abuso, è stato determinato, a titolo di continuazione, un aumento di pena di giorni 15 di reclusione.
La sentenza, nei confronti del RD, del CE e del IL, deve, quindi, esser annullata, sul punto, con rinvio per nuovo esame. Il giudice di rinvio - alla stregua del principio indicato - dovrà valutare la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis C.P. ed in caso positivo farne concreta applicazione, con riguardo all'aumento di pena, per la continuazione, in ordine ai singoli episodi di abuso di ufficio. Nel resto - per le ragioni esposte in precedenza - i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame dell'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 323 bis C.P. nei confronti di RD, CE e IL con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e quello di AL e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila) oltre lire 40.000 per spese, I.V.A. e C.p.a.
Così deciso in Roma, il 10 agosto 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001