Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 29281
CASS
Sentenza 13 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 13 novembre 2024, con numero di registro generale 28209/2020. La Immobiliare Sirena S.r.l. ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, chiedendo l'accertamento dell'estinzione del diritto di credito dei convenuti a seguito dell'escussione di polizze fideiussorie. In particolare, la ricorrente sosteneva che l'escussione delle fideiussioni implicasse la rinuncia all'obbligazione principale e la conseguente estinzione del diritto di credito. La Corte d'Appello aveva rigettato le domande, ritenendo che le fideiussioni avessero natura di garanzia reale generica, consentendo ai beneficiari di agire per l'adempimento del contratto nonostante l'escussione.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che la sostituzione del giudice relatore non ha violato il principio del giudice naturale e che la domanda di nullità del contratto di permuta, sollevata in appello, era inammissibile per tardività. Inoltre, ha chiarito che l'escussione delle fideiussioni non precludeva la possibilità di richiedere l'adempimento del contratto o la risoluzione per inadempimento, sottolineando la natura autonoma della garanzia rispetto all'obbligazione principale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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La c.d. "fideiussio indemnitatis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione; ne consegue che l'escussione della polizza fideiussoria non preclude alla parte non inadempiente di proporre la domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o di risoluzione del contratto, trattandosi di rimedi diversi che, pur avendo in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento), permettono al titolare di conseguire utilità differenti, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, dovrà tenersi conto di quanto ottenuto escutendo la polizza, allo scopo di evitare che il garantito percepisca somme eccedenti la perdita di utilità in concreto riportata o, al contrario, che non ottenga l'intero risarcimento del danno subito.

Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 29281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29281
    Data del deposito : 13 novembre 2024

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