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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 323 e 599 R.G.A. 2023, promosse in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SORGI Parte_1
ROBERTA
- Appellante/appellato nel proc. n. 599/2023 -
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNOCCHI GIUSEPPE e DI Pt_2
GLORIA MARCO
- Appellato/appellante nel proc. n. 323/2023 -
All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 22/11/2021 innanzi al Tribunale di Palermo esponeva di essere titolare di assegno sociale cat. AS n. Parte_1
04032772 aggiungendo che, a seguito di istanza di ricostituzione reddituale, l' Pt_2 con provvedimento del 7.04.2021, gli aveva comunicato di aver ricalcolato l'assegno dal 1° dicembre 2020, per “variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità, concessione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001, finanziaria 2002 (cd. aumento al milione)”; a seguito del ricalcolo era stato determinato, fino alla data del 30.04.2021, un credito a favore del pensionato pari a € 3.740,94 che, tuttavia, non gli era stato erogato in quanto conguagliato con un asserito maggior indebito, come
1 precisato con altra contestuale comunicazione del seguente tenore: “a seguito di verifiche è emerso che ha ricevuto, per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. As n. 04032772 per un importo complessivo di € 4.459.15 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo comune di residenza”. Chiedeva, dunque, accertarsi l'illegittimità della comunicazione di indebito, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione della prestazione in argomento;
contestava, in particolare, la condizione di irreperibilità, sostenendo che la normativa sull'assegno sociale richiede, ai fini del suo riconoscimento, esclusivamente una “relazione di fatto” con la propria dimora/residenza e che il semplice allontanamento per brevi periodi non possa determinare la sospensione della prestazione;
rilevava, peraltro, di non essersi affatto allontanato dal territorio italiano, come intendeva dimostrare mediante documentazione medica, versata in atti. In subordine, considerato che la prestazione era stata ripristinata a decorrere dal mese di maggio 2021 e che, invece, era pacifico che lo stesso fosse residente in [...]quanto meno sin dal mese di febbraio, chiedeva altresì il ripristino della prestazione con la medesima decorrenza e la condanna dell' al pagamento Pt_2 delle rate di assegno sociale per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2021. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;
Pt_2 precisava di aver sospeso l'erogazione dell'assegno sociale sulla base della comunicazione di irreperibilità per il periodo da febbraio 2020 a gennaio 2021, come risultante dalla visura dell'archivio NE (condiviso con il Comune di Palermo), periodo al quale si riferiva l'indebito calcolato in € 8.200,03, successivamente ridotto per compensazione con il credito di € 3.740,00, relativo ai ratei per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2021. Con la sentenza n. 4144/2022 del 19.12.2022 il Tribunale, dopo aver richiamato l'art. 11 lett. c) del d.p.r. n. 223/1989 che dispone la cancellazione dall'anagrafe quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona risulti irreperibile, ha ritenuto che il avesse dimostrato la propria presenza sul Parte_1 territorio nazionale (mediante deposito di documentazione medica) limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, dichiarando entro tali limiti l'irripetibilità dell'indebito; ha rigettato, per il resto, il ricorso, non avendo il fornito analoga prova (come sarebbe stato suo onere) della propria Parte_1 presenza sul territorio nazionale nei mesi correnti tra febbraio e agosto 2020. Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambe le parti con separati ricorsi, successivamente riuniti.
2 Con il primo motivo, si duole dell'omessa Parte_1 pronuncia sulla domanda di pagamento dei ratei di febbraio, marzo e aprile 2021, essendo risultata pacifica la sua residenza in Palermo a partire da dicembre 2020 ed avendo, invece, l' ricostituito la prestazione solo a Pt_2 decorrere dal mese di maggio 2021. Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione, da parte dell' del procedimento previsto dalle stesse sue Pt_2 circolari per il caso di irreperibilità dei beneficiari di prestazioni assistenziali (secondo cui “a seguito di comunicazione dell'irreperibilità di un soggetto effettuata dai comuni, l' sarebbe tenuta alla sospensione della prestazione da comunicare all'interessato e, in caso di Pt_2 mancati chiarimenti, alla revoca della prestazione”), ed inoltre per non aver accertato la sua presenza in Italia sin dal febbraio del 2020, epoca in cui allo stesso era stata notificata brevi manu una convocazione presso l' di Palermo;
soggiunge che tale reperibilità non avrebbe subito mutamenti nel periodo immediatamente successivo, caratterizzato dal c.d. lock down per l'emergenza Covid-19. A questi motivi di appello l' oppone di non essere obbligato alla Pt_2 osservanza della sequenza procedimentale indicata dal primo giudice (ricavata da un mero messaggio interno all'Istituto, non vincolante) e rileva che, a seguito del ripristino dell'assegno, le somme a credito da dicembre 2020 ad aprile 2021 erano state regolarmente liquidate ma portate in compensazione del precedente indebito, come comprovato dalla comunicazione di ricostituzione, in atti (v. mod. TR/150 – doc. n. 4 fascicolo primo grado . Pt_2
Appellando a sua volta la sentenza di primo grado, ne chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato irripetibili le somme erogate per i mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, sostenendo che la documentazione prodotta dal non dimostrerebbe “né la sua Parte_1 residenza sul territorio dello Stato, né, soprattutto, la sua reperibilità”, informazioni sulle quali fa fede unicamente quanto accertato dal Comune di riferimento. ha resistito al gravame dell'istituto. Parte_1
All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello di è fondato. Parte_1
La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal
3 01.01.2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Nell'estendere ai cittadini stranieri la possibilità di fruire di tale prestazione, l'articolo 20, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008 ne àncora il riconoscimento all'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale ("A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale"). Nel confermare la legittimità della scelta del legislatore di richiedere, ai fini della fruizione dell'assegno sociale, requisiti diversi ai cittadini Italiani e UE rispetto ai cittadini extracomunitari, la Corte Costituzionale ha di recente (sent. n. 50/2019) affermato che tale differenziazione appare ragionevole in considerazione della ratio che sostiene la prestazione in argomento, riservata a coloro che, privi di reddito adeguato e di pensione, abbiano raggiunto un'età in linea di massima non più idonea alla ricerca di un'attività lavorativa e che mantengano comunque la effettiva residenza in Italia;
trattasi di persone che ottengono, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato, che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.). Alla luce di tale ratio ben si comprende il principio di inesportabilità delle prestazioni assistenziali, per cui le stesse sono legate alla residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato Italiano, pur declinata diversamente a seconda del possesso o meno del requisito della cittadinanza italiana. Ai fini della verifica della permanenza di tale requisito in capo ai cittadini l' fa riferimento agli accertamenti anagrafici di competenza dei Comuni. Pt_2
In particolare, con proprio messaggio n. 2935 del 20.07.2018, l'Istituto ha fornito delle istruzioni operative concernenti l'eventuale accertamento di irreperibilità del beneficiario di prestazioni assistenziali. Ha dunque precisato che “Nel caso in cui i Comuni accertino l'irreperibilità di cittadini italiani o stranieri presso il loro indirizzo di residenza o dimora abituale per oltre un anno (e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente), il Regolamento anagrafico della popolazione residente prevede la cancellazione dall'Anagrafe comunale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.. La cancellazione comporta la perdita del diritto al voto, l'impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall'assistenza sanitaria.
4 L'elenco dei nominativi delle persone irreperibili viene trasmesso dai Comuni all'Istituto tramite il flusso telematico INA SAIA, gestito dal Ministero e attivo dal 2007 e, per i CP_2
Comuni che vi hanno già aderito, tramite il flusso ANPR assicurato da per conto del Pt_3
Ministero dell'Interno. Per effetto delle recenti implementazioni procedurali, di cui si è dato conto con il recente messaggio n. 2702 del 4 luglio 2018, tali informazioni sono adesso disponibili sull'Archivio Unico Anagrafico ARCA.” Inoltre, aggiunge l' nel messaggio citato, “al fine di evitare pagamenti non Pt_2 dovuti, prima di ogni estrazione dei pagamenti delle prestazioni assistenziali (categoria 044, 077 e 078) sarà attivata un'interrogazione automatica di verifica dello status registrato su ARCA. Qualora sia restituita l'informazione di irreperibilità, la prestazione in pagamento sarà automaticamente posta in sospensione dalla data di inizio della irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza …I soggetti interessati dal provvedimento di sospensione riceveranno formale comunicazione all'ultimo indirizzo conosciuto, con modello “TE08ind”, contenente le motivazioni della sospensione e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla data di irreperibilità indicata dal Comune fino all'ultima rata estratta e posta in pagamento.” Ebbene, ribadito, per quanto si è detto in premessa, che ciò che rileva è l'accertamento effettivo (comunque eseguito) della permanenza del cittadino sul territorio italiano, valendo le procedure sopra richiamate quali mere prassi funzionali alla facilitazione dei controlli, va in ogni caso rilevato che, nel caso che occupa, non si rinviene in atti alcun documento che giustifichi la dichiarata irreperibilità del posta dall a fondamento della revoca Parte_1 Pt_2 dell'assegno sociale per il periodo da febbraio a dicembre 2020. Dall'estratto informatico del sito NE, prodotto dall' (ed al Pt_2 quale l'Istituto fa esplicito riferimento), si evince piuttosto che, a maggio 2018, il risultasse residente a [...] Parte_1
e che l'annotazione “irreperibilità comunicata dal Comune” reca unicamente le date del 17 e del 21 dicembre 2020, epoca a partire dalla quale lo stesso Istituto ha -peraltro - riconosciuto la permanenza del presso il Parte_1 suindicato luogo di residenza.
Non si comprende, pertanto, a quale altra comunicazione del Comune l' abbia fatto riferimento nell'accertare l'allontanamento del Pt_2 Parte_1 dal luogo di residenza abituale, allontanamento che, peraltro, per essere ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale, avrebbe dovuto presentare i caratteri della stabilità, non potendo un allontanamento solo accidentale o temporaneo elidere il diritto alla prestazione in argomento, neppure per il periodo
5 in cui si è realizzato tale allontanamento;
infatti, ciò che occorre è che il beneficiario permanga residente in Italia, dovendosi ricordare che “la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)” (Cass. n. 17397/2016). Solo per completezza può aggiungersi che nel caso che occupa la perdurante presenza del in Italia appare, in ogni caso, confermata dalle sopra Parte_1 riportate annotazioni anagrafiche, dalla circostanza che il Comune non abbia provveduto alla sua cancellazione dall'Anagrafe comunale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii. e dalla sua fruizione, durante il 2020, di prestazioni da parte del servizio sanitario nazionale. In definitiva, nella pacifica ricorrenza di tutti gli altri requisiti di legge, deve dichiararsi che aveva diritto alla percezione dell'assegno Parte_1 sociale cat. AS n. 04032772 anche per il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2020 (epoca della sua ricostituzione) e che, dunque, non deve restituire all' i ratei a Pt_2 tale titolo riscossi;
per l'effetto, non giustificandosi il conguaglio operato dall' Pt_2 con la ricostituzione a credito del 7.04.2021, lo stesso va condannato a pagare a l'importo di € 3.740,94, a titolo di arretrati maturati sino al Parte_1 mese di aprile 2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4144/2022 resa il 19.12.2022 dal Tribunale di Palermo, dichiara irripetibili anche le somme relative ai mesi da febbraio ad agosto 2020, richieste dall' con provvedimento del 7.04.2021; Pt_2 condanna l' a corrispondere a gli arretrati maturati sino Pt_2 Parte_1 al mese di aprile 2021, pari a € 3.740,94, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' a rifondere a le spese processuali che Pt_2 Parte_1 liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo
6 grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza, a carico dell' dei presupposti di cui all'art. 13, Pt_2 comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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