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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice NT AR, nella causa iscritta al N. 552/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
Per ___________________
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIACCONE
Parte_1
OS ed elettivamente domiciliata in C.so Finocchiaro Aprile n. 40
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
Il Cancelliere domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell' art.127-ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.01.2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a Parte_1 causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida nella misura del 80% a partire dalla data della domanda amministrativa (17.04.2023), rilevando tuttavia l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è invalida nella misura del 80%, con Parte_1 decorrenza dalla domanda amministrativa (17.04.2023) ma non possiede i requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992.
Stante il limitato riconoscimento della domanda appare equo compensare per metà le spese di lite fra la parte ricorrente e l' e condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1 restante metà, liquidata come in dispositivo, in favore dello Stato.
Devono inoltre essere poste a carico dell'Erario le spese di difesa sostenute da parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio dello stato, liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 80% a decorrere dal 17.04.2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore dello Stato della restante metà, liquidandola in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali iva e cpa.
Pone a carico dell'erario le spese di difesa sostenute da parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio dello stato, liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 21/10/2025 IL GIUDICE
NT AR
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice NT AR, nella causa iscritta al N. 552/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
Per ___________________
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIACCONE
Parte_1
OS ed elettivamente domiciliata in C.so Finocchiaro Aprile n. 40
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
Il Cancelliere domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell' art.127-ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.01.2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a Parte_1 causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida nella misura del 80% a partire dalla data della domanda amministrativa (17.04.2023), rilevando tuttavia l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è invalida nella misura del 80%, con Parte_1 decorrenza dalla domanda amministrativa (17.04.2023) ma non possiede i requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992.
Stante il limitato riconoscimento della domanda appare equo compensare per metà le spese di lite fra la parte ricorrente e l' e condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1 restante metà, liquidata come in dispositivo, in favore dello Stato.
Devono inoltre essere poste a carico dell'Erario le spese di difesa sostenute da parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio dello stato, liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 80% a decorrere dal 17.04.2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna l' alla rifusione in CP_1 favore dello Stato della restante metà, liquidandola in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali iva e cpa.
Pone a carico dell'erario le spese di difesa sostenute da parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio dello stato, liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 21/10/2025 IL GIUDICE
NT AR