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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14921/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ELISA DEBERNARDI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 BRICHERASIO il 13/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dall'unione sono nati i figli: in data 02/10/2009 e , in data 25/09/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 300 del 04/02/2025, pubblicata in data 04/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 3 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto. La signora
[...]
si trasferirà dalla casa coniugale non appena avrà reperito una nuova abitazione Controparte_1 per sé e per la figlia della quale fornirà e depositerà l'indirizzo, il rimarrà nella casa già Per_1 CP_2 coniugale, con il figlio . Per_2
ASSEGNA la casa coniugale sita in San Secondo di Pinerolo, via Cardonata n. 32, al signor Pt_1
, con i mobili e gli arredi in essa contenuti, salvo i beni di proprietà della moglie che preleverà al
[...] momento del rilascio.
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e la Per_1 Per_2 dimora prevalente presso il padre e presso la madre, all'indicando indirizzo;
Per_2 Per_1
- i genitori intendono ripartire i tempi di permanenza dei LI presso di sé in misura paritaria e in tale ottica concordano di assumere in via autonoma le decisioni di natura ordinaria in relazione ai periodi in cui i minori rimarranno presso ciascuno
- Ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli: pagina 2 di 3 — a settimane alterne dal venerdì sera alle 18,00 fino al venerdì sera h. 18,00 della settimana successiva, concordando di volta in volta le modalità di trasferimento di entrambi i minori;
- Ciascun genitore trascorrerà inoltre con entrambi i figli:
— metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio);
— metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
— le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) saranno gestite secondo il calendario ordinario, sopra specificato, curando comunque di mantenere alternanza e/o una equa ripartizione tra loro delle giornate di vacanza;
— durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
— ciascun genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con il genitore che non ha i figli con sé.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando li ha con sé.
DISPONE che i genitori partecipino nella misura del 50% a tutte le spese per i figli, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per i buoni pasto e di abbigliamento, nonché le spese di natura medica, scolastica o ludico/sportiva nel rigoroso rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che dichiarano di ben conoscere ed accettare.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore per la quota di competenza e nella misura prevista ex-lege.
DA' ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento e/o a richieste di natura alimentare, essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, disponendo di redditi propri.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro pendente e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca pretesa al riguardo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14921/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ELISA DEBERNARDI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 BRICHERASIO il 13/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dall'unione sono nati i figli: in data 02/10/2009 e , in data 25/09/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 300 del 04/02/2025, pubblicata in data 04/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 3 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto. La signora
[...]
si trasferirà dalla casa coniugale non appena avrà reperito una nuova abitazione Controparte_1 per sé e per la figlia della quale fornirà e depositerà l'indirizzo, il rimarrà nella casa già Per_1 CP_2 coniugale, con il figlio . Per_2
ASSEGNA la casa coniugale sita in San Secondo di Pinerolo, via Cardonata n. 32, al signor Pt_1
, con i mobili e gli arredi in essa contenuti, salvo i beni di proprietà della moglie che preleverà al
[...] momento del rilascio.
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e la Per_1 Per_2 dimora prevalente presso il padre e presso la madre, all'indicando indirizzo;
Per_2 Per_1
- i genitori intendono ripartire i tempi di permanenza dei LI presso di sé in misura paritaria e in tale ottica concordano di assumere in via autonoma le decisioni di natura ordinaria in relazione ai periodi in cui i minori rimarranno presso ciascuno
- Ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli: pagina 2 di 3 — a settimane alterne dal venerdì sera alle 18,00 fino al venerdì sera h. 18,00 della settimana successiva, concordando di volta in volta le modalità di trasferimento di entrambi i minori;
- Ciascun genitore trascorrerà inoltre con entrambi i figli:
— metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio);
— metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
— le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) saranno gestite secondo il calendario ordinario, sopra specificato, curando comunque di mantenere alternanza e/o una equa ripartizione tra loro delle giornate di vacanza;
— durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
— ciascun genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con il genitore che non ha i figli con sé.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando li ha con sé.
DISPONE che i genitori partecipino nella misura del 50% a tutte le spese per i figli, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per i buoni pasto e di abbigliamento, nonché le spese di natura medica, scolastica o ludico/sportiva nel rigoroso rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che dichiarano di ben conoscere ed accettare.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore per la quota di competenza e nella misura prevista ex-lege.
DA' ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento e/o a richieste di natura alimentare, essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, disponendo di redditi propri.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro pendente e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca pretesa al riguardo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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