Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.SA Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.SA Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1961/2023 R.G. promoSA da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente con il patrocinio dell'avv. Bertozzi Filippo del Foro di Novara
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
c.c. in considerazione del comportamento dallo stesso tenuto. 2) Affidare il figlio minore in via esclusiva con modalità rafforzata alla madre sig.ra Persona_1
ex art. 337 quater c.c., collocandolo presso la medesima. Parte_1
3) Disporre che le modalità di visita del padre vengano determinate come da indicazioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio attesa la attuale situazione del sig. e preso atto dei CP_1 provvedimenti già assunti dal Tribunale per i Minorenni di Torino del 10/11.11.2023 e 27.11.2023.
4) Concedere il godimento della casa coniugale sita in Vercelli via Derna n. 14 alla sig.ra Pt_1 di proprietà esclusiva della steSA, con tutti i mobili ed arredi nella steSA presenti, ove abiterà
[...] con il figlio minore Persona_1
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1
con la corresponsione, a decorrere dalla data della presente domanda, della somma mensile Per_1 di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre ai buoni pasto, da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli e comunque ed in ogni caso respingersi tutte le altre e diverse domande come formulate dal sig. in quanto CP_1 infondate e contestate per i motivi in atti. 6) Porre a carico del sig. tutte le spese dei nominati Consulenti Tecnici d'Ufficio CP_1 dott.SA e dott. (già liquidate a titolo di acconto e liquidande a Persona_2 Persona_3 saldo) ivi comprese quella della valutazione psicodinamica svolta dalla dott.SA Persona_4 nonché quelle della dott.SA , consulente di parte come in atti della sig.ra Persona_5 Pt_1 per Euro 2.950,00.
[...]
Con il favore delle competenze. In via istruttoria Se ritenuto, disporre ogni ulteriore ed utile accertamento attese le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata, in merito alle modalità di visita e frequentazione del sig.
[...] al figlio minorenne tenutosi conto della vigenza delle ordinanze del CP_1 Persona_1
Tribunale dei Minori. Si insta altresì per l'acquisizione nel presente procedimento degli atti del procedimento penale a carico del sig. avanti la Corte d'Appello di Torino. CP_1
Si insta altresì affinché venga disposta l'acquisizione degli atti e documenti presso i Servizi Sociali del Comune di Vercelli - nonché ogni utile informazione oltre alla già depositate relazioni nel presente procedimento- che hanno seguito la vicenda anche su incarico del Tribunale di Minori di Torino nonché ogni ulteriore valutazione in merito agli incontri da fiSAre tra padre/figlio. Si chiede altresì l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che la sig.ra conosce dal 1995 la sig.ra con la quale è un Parte_2 Parte_1 rapporto di amicizia e con la quel la sig.ra ha sempre raccontato delle violenze fisiche e morali che Pt_1 il marito le infliggeva?
2. Vero che nel mese di ottobre 2023 la sig.ra contattata sovente telefonicamente ed a mezzo di Pt_1 meSAggi wathsapp la sig.ra manifestando il crescere delle tensioni con il marito e la paura che Pt_2 potessero nuovamente accadere episodi di violenza fisica?
pagina 2 di 9 3. Vero che in data 29.10.2023 la sig.ra contattava telefonicamente la sig.ra Parte_1 Parte_2
chiedendo aiuto in quanto il marito, sig. l'aveva aggredita e colpita diverse
[...] CP_1 volte sulla schiena con una chiave inglese?
4. Vero che la sig.ra raccontò alla sig.ra i seguenti episodi di Parte_1 Parte_2 violenza fisica da parte nel marito:
- nell'anno 2012 il sig. colpì la moglie con un pugno al viso causandole CP_1 Parte_1 una rottura al setto nasale
- nel corso del 2012 il sig. a seguito di incomprensioni con la moglie la spintonava, la buttava CP_1 a terra e la colpiva con calci sul corpo e le tirava i capelli
- nel mese di novembre 2021 a causa di una lite, il sig. spintonava e buttava a terra la moglie CP_1
e la colpiva con il manico di un cacciavite sotto entrambi gli occhi
- nel mese di gennaio 2022 butta a terra la moglie e le tirava una bottiglia vuota sulla testa causandole una ferita alla nuca che necessitava del ricovero al Pronto Soccorso con la sutura della ferita con tre punti
- nel maggio 2022 il colpiva la moglie con un pugno al viso causandole lividi sotto gli occhi CP_1
5. Vero che verso la fine del giugno 2022 la sig.ra venne colpita al volto con una sberla da marito Pt_1 ed avendo la sig.ra gli occhiali il colpo le causò un livido sotto l'occhio destro circostanza, livido Pt_1 che venne constatato dalla sig.ra come da foto prodotta sub. 15) che si rammostra alla Parte_2 teste?
6. Vero che il sig. durante tutto il periodo del matrimonio ha sempre umiliato la figura CP_1 della moglie con violenze verbali, svilendo la sua figura sia come insegnante, poi come madre e moglie?
Si indica a teste:
- sig.ra residente in [...] Parte_2
- sig.ra residente in [...] Testimone_1
Sulle istanze istruttorie del sig. CP_1
Vero che la sig.ra conosce dal 1995 la sig.ra con la quale è un rapporto Parte_2 Parte_1 di amicizia e con la quel la sig.ra ha sempre raccontato delle violenze fisiche e morali che il marito Pt_1 le infliggeva?
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia il Tribunale
- previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
-contrariis reiectis;
In via principale e nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Vercelli via Derna n. 14.
- La casa coniugale di proprietà della sig.ra rimane alla steSA assegnata, con i mobili che la Pt_1 arredano, sita in Vercelli Via Derna n. 14, autorizzando il sig. a ritirare i propri effetti CP_1 personali, compresi tutti i quadri di proprietà del ricorrente come da allegato inventario.
- Porre a carico del sig. il versamento mensile di una somma pari ad Euro 200,00 CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore da versarsi su un Libretto postale, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli. In via istruttoria:
- Valutare la rinnovazione della CTU o la sua integrazione al fine di meglio valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e determinare nel corso del giudizio le modalità di visita del padre sulla base del superiore interesse del minore e in considerazione dalla presa in carico dei servizi sociali. pagina 3 di 9 - In ogni caso, autorizzare chiamate e/o videochiamate tra padre e figlio.
- Ordinare alla sig.ra di esibire in giudizio la documentazione del sig. relativa alla Pt_1 CP_1 sua iscrizione nelle agenzie di lavoro indicate in narrativa e al Centro per l'impiego.
- Ammettere prove per interrogatorio e testi, anche in prova contraria, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la sig.ra in costanza di matrimonio ha sempre trascurato la pulizia della casa Pt_1
2) Vero che la sig.ra ha provveduto alla pulizia della casa solo dopo l'intervento del Tribunale Pt_1 dei minorenni di Torino e che è stata trasferita a casa del fratello perché la casa era inadatta Per_6 per accogliere un minore
3) Vero che i Servizi sociali hanno verificato le condizioni della casa coniugale prima che la signora potesse farvi ritorno con il figlio Pt_1
4) Vero che la sig.ra ha ammaSAto nel corso degli anni di matrimonio vecchi Pt_1 mobili, vestiti, cianfrusaglie di ogni tipo che hanno impedito di utilizzare degnamente la casa coniugale
5) Vero che durante il corso della vita matrimoniale e soprattutto dopo che il sig. è stato CP_1 arrestato nel 2022 la sig.ra insultava giornalmente il marito 6) Vero che il sig. per il Pt_1 CP_1 suo rapporto di conoscenza personale, è sempre stato una persona pacifica e serena: si chieda altresì al teste se ha mai assistito ad episodi violenti tra i coniugi (teste ) Tes_2
7) Vero che la sig.ra si vergognava di invitare parenti e amici a casa per le pessime condizioni Pt_1 della steSA: si chieda altresì al teste quante volte ha frequentato la casa della sorella
8) Vero che il sig. ha richiesto alla sig.ra un aiuto al fine di parlare CP_1 Testimone_1 con la moglie per le discussioni che avevano in casa negli ultimi tre anni.
9) Vero che il fratello della sig.ra , è stato interpellato dal sig durante il periodo Pt_1 Per_6 CP_1
Covid, per convincere la sorella a vaccinarsi
10) Vero che dopo il periodo del Covid, quando la sig.ra è rientrata a scuola ha avuto problemi Pt_1 con le colleghe ed è stata trasferita in un altro istituto scolastico
11) Vero che il sig. si è sempre occupato del figlio compatibilmente con i suoi impegni di CP_1 lavoro e anche durante l'anno in cui era agli arresti domiciliari Si indicano a testi, oltre a quelli già indicati in memoria di costituzione: Dr.SA , presso Servizio Politiche Sociali Vercelli Testimone_3
Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte in quanto i capitoli sono generici, valutativi e aventi ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente o riferite de relato. In caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati. Ci si oppone alla richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale di appello a carico del sig. attesa l'irrilevanza nel presente procedimento posto che i fatti sono pacifici e CP_1 conosciuti;
inoltre, la sentenza di condanna è definitiva e il sig. ha scontato la sua pena. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 la sig.ra domandava al Tribunale di Vercelli Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal marito sig. con richiesta di addebito CP_1 nei confronti di quest'ultimo, nonché l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” a sé medesima del figlio minore -nato l'[...]-, che il regime di incontri padre-figlio venisse determinato CP_1
pagina 4 di 9 prendendo “atto degli attuali provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Torino del 10/11.11.2023 e 27.11.2023”, l'assegnazione della casa coniugale ad eSA attrice ed infine che venisse posto a carico del sig. un contributo per il mantenimento del figlio di Euro 600,00 mensili CP_1 oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli. I coniugi hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) in data 13.06.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 25, Parte II - Serie A, anno 2009. Si costituiva in giudizio il sig. non opponendosi alla pronuncia di separazione CP_1 né alla assegnazione della casa coniugale alla sig. -richiedendo peraltro l'autorizzazione “a Pt_1 ritirare i propri effetti personali, compresi tutti i quadri di proprietà del ricorrente come da allegato inventario” - ma domandando l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre, che venisse posto a proprio carico un contributo mensile di euro 200,00 per il mantenimento dello stesso e, in punto regime di incontri, di “ Disporre CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e determinare nel corso del giudizio le modalità di visita del padre sulla base del superiore interesse del minore e in considerazione dalla presa in carico dei servizi sociali” ed infine
“In ogni caso, autorizzare chiamate e/o videochiamate tra padre e figlio”. Depositate le rituali memorie ex art. art 473bis.17 c.p.c., si teneva la prima udienza laddove comparivano le parti rendendo le dichiarazioni di cui al verbale in atti;
il Presidente Relatore riservava i provvedimenti. Veniva emeSA ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., con cui, premesso che “ alla luce della particolarità della attuale situazione, che ha visto l'instaurazione di un procedimento penale per maltrattamenti in capo al sig. nonché un significativo intervento del Tribunale per i Minorenni, debba CP_1 allo stato -prudenzialmente ed in attesa degli opportuni approfondimenti da espletarsi anche mediante CTU, nonché agli esiti dell'evolversi della situazione in riferimento al rapporto padre-figlio
- disporsi l'affidamento del minore alla madre, ex art. 337 quater c.c.”, nonché previe Per_1 valutazioni sulle condizioni economiche delle parti, veniva così disposto a titolo di provvedimenti provvisori: “Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a Affida Parte_1 il figlio alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio, ex art. 337 Per_1 ter c.c., siano adottate da salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di Parte_1 vigilare sulla istruzione ed educazione della prole. Dispone che il sig. poSA incontrare il CP_1 figlio allo stato -auspicabilmente con avvio a breve termine- in luogo neutro inizialmente una Per_1 volta la settimana, e con facoltà per i SS di ampliarne la frequenza, nonché eventualmente di liberalizzarli nell'ipotesi di buon andamento degli stessi. Dispone che il signor CP_1 contribuisca al mantenimento del figlio , versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli”. Il Relatore valutati i capi di prova dedotti dalle parti respingeva gli stessi in quanto inammissibili e disponeva CTU sulle loro capacità genitoriali. Depositato l'elaborato, all'udienza dell'11.12.2024 entrambi i legali delle parti chiedevano fiSArsi udienza di precisazione delle conclusioni, fiSAta dal Relatore al 26.03.2025 mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Durante il decorso dei termini suddetti, in data 09.01.2025 il legale del sig. faceva pervenire CP_1 dichiarazione di rinuncia al mandato, ed in data 23.01.2025 si costituiva nuovo difensore.
pagina 5 di 9 Si premette che ad avviso del Collegio la causa risulta matura per la decisione, né si ravvisano gli estremi per ulteriori approfondimenti da espletarsi mediante supplemento di CTU -l'elaborato peritale depositato risultando esaustivo e congruamente argomentato in ogni sua parte- come, pure , non si ravvisano gli estremi per procedere ad istruttoria testimoniale, i fatti dedotti nei capi di prova di entrambe le parti concernendo fatti su cui il teste dovrebbe riferire de relato, ovvero generici, o ancora valutativi o infine irrilevanti ai fini della decisione (in particolare: i capi dedotti da parte attrice essendo generici (capi 1-6), o trattandosi di testimonianza de relato (capi 2-3-4-5), ed i capi dedotti da parte convenuta essendo generici (capi 1-5-8-9-11), valutativi (capi 4-6-7) , concernenti fatti irrilevanti ai fini della decisione (capi 2-3-10).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE Nulla quaestio sulla pronuncia di separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c., domandata da entrambe le parti, il che palesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le stesse.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO Ritiene il Tribunale che nel caso di specie occorra non discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte -e recentemente confermato nella pronuncia 5171/2024- secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016). Nel caso di specie al di là della sentenza di patteggiamento -come è noto, non avente valore vincolante in questa sede- la sig.ra ha prodotto altresì nel ricorso introduttivo denuncia-querela del Pt_1
30.10.2023 presentata alle Forze dell'Ordine, nonché verbale di Pronto Soccorso nella steSA data: il complesso di detti elementi, pur liberamente valutabili in questa sede ex art. 116 c.c. trattandosi di prove atipiche, unitariamente valutato, costituisce un compendio probatorio idoneo a ritenere che il sig. abbia violato i doveri discendenti dal matrimonio, ed in particolare quello di assistenza CP_1 morale verso il coniuge. D'altronde, non risulta condivisibile l'assunto di parte convenuta nella comparsa conclusionale (pag. 5) laddove egli afferma che “la personalità compleSA non è soltanto quella del sig. come CP_1 la CTU pare voler ritenere: la sig.ra in costanza di matrimonio , specie negli ultimi anni, non Pt_1
è stata esente da condotte di aggressività verbale e fisica nei confronti del coniuge, di greve ed inescusabile trascuratezza nella pulizia della casa, stigmatizzata dallo stesso Tribunale per i minorenni di Torino”. Infatti, come insegna ancora la Suprema Corte, “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepaSAndo quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque neceSAria e doverosa per la personalità del partner- essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla pagina 6 di 9 comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (cfr. Cass. 27 maggio 2008, п. 13827). Ritiene pertanto il Tribunale che nel caso di specie la separazione personale debba essere addebitata al sig. . CP_1
SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE DR E SUL REGIME DI INCONTRI Ritiene il Tribunale, non senza evidenziare come non si ravvisi elemento alcuno che induca a ritenere neceSArio rinnovare od integrare l'esaustiva ed esauriente CTU espletata in corso di causa - comprensiva di valutazione psichiatrica delle parti- che le conclusioni cui la Consulenza perviene poSAno essere pressoché integralmente accolte. Ed invero, al di là del rilievo del dott. , secondo cui “Il funzionamento psichico per cui (il Per_3 sig. legge qualsiasi evento della realtà in senso persecutorio fanno propendere per la CP_1 presenza di un Disturbo paranoide di Personalità in attuale scompenso e con uno scarso funzionamento in ambito relazionale e professionale”; la CTU evidenzia altresì come “le capacità genitoriali del sig. siano compromesse”, tanto per “insufficiente capacità di assunzione CP_1 delle proprie responsabilità concrete ed affettive” quanto per “difficoltà nel riconoscimento dei bisogni più profondi del minore” quanto ancora per “carenza nella qualità e stabilità di relazioni interpersonali”. Né, ad avviso del Tribunale, può essere condivisibile l'assunto del legale di parte convenuta laddove (pag. 10 comparsa conclusionale) afferma che “i meSAggi sui social, le offese al legale di parte ricorrente, le incomprensioni con gli assistenti sociali, l'atteggiamento vittimista tenuto con i periti in sede di CTU (…) possono trovare giustificazione nel forte stato di stress emotivo cui il sig. è stato ed è sottoposto”: invero, la Consulenza ha diversamente evidenziato come il sig. CP_1 sia “per nulla consapevole dei propri limiti e delle importanti fragilità che lo CP_1 caratterizzano, orientato a sminuire qualsiasi comportamento non adeguato tenuto nel paSAto, ma anche ne presente”, con assenza di “qualsiasi forma di coscienza di malattia e capacità di critica rispetto ai propri comportamenti”. D'altronde, l'assenza di consapevolezza in riferimento alla propria situazione è ancora evidenziata dal dato evidenziato nella Consulenza per cui “Rispetto alla frequentazione con il CSM, il signore si disconferma, dapprima riportando la sua non fiducia rispetto al Servizio poi, in ultimo, riferendo di esservisi recato, ma, da un colloquio telefonico con la psichiatra curante, si apprende che si è recato esclusivamente a chiedere una attestazione di presa in carico”. L'approfondito esame espletato in sede di Consulenza, in conclusione, evidenzia come il sig.
“non mostra alcuna coscienza di malattia, tende alla minimizzazione ed alla negazione, CP_1 appare impermeabile a qualsiasi suggerimento, non mostra alcuna motivazione al cambiamento (…)”. Per contro, la valutazione della CTU rispetto alla sig.ra -non senza sottolineare come ella Pt_1 abbia comunque una personalità di tipo “dipendente, non così profonda da assurgere a vero e proprio disturbo di personalità”- sottolinea come ella abbia “effettuato un adeguato lavoro su di sé e sui comportamenti tenuti, fidandosi ed affidandosi agli esperti e cercando di modificare il proprio stile di vita, avendo compreso le priorità per lei, ma avendo anche considerato la necessità di mantenere il figlio in protezione, tutelandolo e divenendo per lui il genitore rassicurante”.
pagina 7 di 9 In tale situazione non può che trovare accoglimento la conclusione cui perviene la CTU, vale a dire che “al momento, l'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre, sig.ra , sia la Pt_1 condizione più tutelante e che rispecchi maggiormente l'interesse del minore”, ed il Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo, disponendo altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e disponendo che il minore intraprenda un percorso di psicomotricità e logopedia. Parimenti, invita la sig.ra a proseguire il percorso di psicologico e di sostegno alla Pt_1 genitorialità, come pure si invita il sig. a proseguire la presa in carico da parte del CP_1 competente Centro di Salute Mentale. Diversamente dalle conclusioni cui perviene la Consulenza, tuttavia, ritiene il Tribunale che gli incontri padre- figlio non poSAno “essere subordinati all'andamento positivo del percorso presso il CMS da parte del sig. : invero, il Tribunale da un lato non può imporre situazioni di cura CP_1 alle parti in questa sede e, d'altro canto, appare corretto disporre che il sig. poSA incontrare CP_1 il figlio in luogo neutro, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ed i tempi disposti dai competenti SS, evidentemente con facoltà per questi ultimi tanto di sospenderli nell'ipotesi di comportamenti inappropriati del sig. quanto con facoltà di ampliarli nella ipotesi in cui CP_1
l'andamento degli incontri appaia soddisfacente per il minore.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale andrà assegnata alla madre affidataria, non sussistendo del resto alcuna domanda sul punto del convenuto. Il Tribunale evidenzia come, qualora non sia stato raggiunto un accordo in punto restituzione beni personali del sig. la riconsegna di questi ultimi dovrà essere oggetto di controversia in altra CP_1 sede.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE Ritiene il Collegio che, non essendo emersi significativi elementi che inducano a modificarne l'ammontare -come richiesto da entrambe le parti- poSA essere confermato il contributo per il mantenimento del figlio posto a carico del sig. in sede di provvedimenti provvisori. Il CP_1
Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo.
SULLE SPESE DI LITE La prevalente soccombenza del sig. in riferimento alle domande formulate, impone di CP_1 porre a carico di questi il 70% delle spese di lite -liquidate nel loro intero ammontare in dispositivo alla luce delle tabelle vigenti -DL 147/2022, valore indeterminabile, complessità media, con riduzione per l'assenza di questioni rilevanti di diritto- come pure il 70% delle spese di CTU -parimenti liquidate nel loro intero ammontare in dispositivo- per il restante 30% da intendersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1961/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 8 di 9 1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. tra le parti e Parte_1 che si sono unite in matrimonio con rito concordatario in Vercelli (VC) CP_1 in data 13.06.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 25, Parte II - Serie A, anno 2009, con pronuncia di addebito a carico del sig. CP_1
[...]
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA il figlio minore alla madre sig.ra disponendo che le decisioni Per_1 Parte_1 di maggiore importanza per il figlio vengano assunte dalla madre;
4. DISPONE che il sig. poSA incontrare il figlio minore in luogo CP_1 Per_1 neutro, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ed i tempi disposti dai competenti Servizi Sociali, demandando a questi ultimi di ampliarli qualora il loro andamento sia soddisfacente per il minore, ovvero di sospenderli nel caso in cui eventuali comportamenti appaiano pregiudizievoli per il minore;
5. INVITA la sig.ra a proseguire il percorso di psicologico e di sostegno alla Parte_1 genitorialità;
6. INVITA il sig. a proseguire la presa in carico da parte del competente CP_1
Centro di Salute Mentale;
7. DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore CP_1 versando alla madre assegno mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabile secondo Per_1
l'indice ISTAT, oltre al 50% delle c.d. spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
8. PONE a carico del sig. il 70% delle spese di lite del presente CP_1 procedimento, liquidate nel loro intero ammontare, in euro 6.000,00 -per il 30% da intendersi compensate- e parimenti il 70% delle spese di CTU, già liquidate in corso di causa -per il 30% da intendersi compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Michela Tamagnone
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