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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3274/2022 R.G.A.C.L., cui è riunito il procedimento n.
3277/2022 entrambi aventi ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
5713/2022 pubblicata in data 15 giugno 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. Francesco
Spadafora, in virtù di procura per atto del notaio di Roma rep. n. 8759 Per_1 racc. n. 2993, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Rosario Salonia PEC
e Stefano Taddei PEC;
Email_1 Email_2
-APPELLANTE nel procedimento n.3274/2022 ed APPELLATO nel proc
3277/2022-
E
c. f. ), rappresentato e difeso , per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Andrea Circi pec , e Email_3
Carlo de Marchis Gómez pec , Filippo Email_4
Aiello pec: Maria Matilde Bidetti pec: Email_5
e Giacomo Summa pec: Email_6
; Email_7
-APPELLATO nel proc 3274/2022 ed APPELLANTE nel proc. 3277/2022 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati entrambi in data 15 dicembre 2022, la
[...]
e hanno impugnato la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale Gl di Roma n. 5713/2022 pubblicata il 15 giugno 2022.
Il Tribunale, fra le numerose domande proposte dall' ha accolto CP_1 unicamente quella, formulata in estrema subordinazione, relativa al pagamento del saldo del compenso di 80,00 euro per le prestazioni lavorative rese, rigettando il resto delle domande formulate in via principale e condannando l' alla rifusione CP_1 delle spese del grado.
Avverso tale decisione sono stati proposti, da entrambe le parti, gli appelli di cui dirà meglio nel prosieguo.
Nel due gravami ciascuna delle controparti appellate si è costituta avversando le pretese del rispettivo appellante e chiedendo la riunione dei due giudizi.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, previa riunione e discussone orale, all'esito della stessa e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinnanzi al GL di Roma, conveniva in Controparte_1 giudizio la deducendo che, con una serie di contratti Parte_1
(otto), formalmente configurati come autonomi, succedutisi dal 26 giugno 2018 al 26 giugno 2020, era stato assunto come “claqueur” in relazione ad alcune trasmissioni/programmi televisivi e chiedeva che tali rapporti venissero qualificati come subordinati, ovvero, in via gradata, come lavoro etero-organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, e ritenuti un unico rapporto di lavoro a tempo
Pag. 2 di 23 indeterminato per abuso del contratto a termine dovuto assenza delle temporaneità delle esigenze sottese all'assunzione nei rinnovi successivi al primo.
Domandava conseguentemente la condanna della controparte al ripristino del rapporto ovvero, in subordine, alla corresponsione di un indennizzo nella misura pari alla retribuzione spettante ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 81/2015, ovvero al compenso percepito, nella misura massima di giustizia, oltre che alle differenze retributive che ne derivavano.
Articolava, altresì, domande via via gradate, chiedendo l'accertamento di un rapporto economicamente dipendente e l'applicazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 3 della legge 81/2017, ovvero, in subordine, l'affermazione dell'esistenza di una pratica illecita ai sensi dell'art.9 della legge 18 giugno 1998 n. 192 consistente nel condizionare la stipula ovvero la prosecuzione del rapporto alla sottoscrizione di un atto di rinuncia nei confronti della società convenuta e che venisse ordinato alla
[...] di rinnovare il contratto del ricorrente e comunque Controparte_2 di astenersi dall'imporre una conciliazione per proseguire il rapporto negoziale condannando la stessa al risarcimento del danno nella misura da determinarsi in separato giudizio.
Chiedeva, infine, che, in ogni caso, la controparte fosse condannata al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di saldo dovuto per le prestazioni lavorative rese dal ricorrente in forza dei contratti di lavoro descritti nel ricorso. Part La si costituiva e contrastava le domande del lavoratore con articolate difese sostenendo che il rapporto di lavoro, in coerenza con l'assetto indicato nei singoli contratti individuali costituisse un rapporto autonomo assoggettato all'art.2222 cc e seguenti.
Il Tribunale rigettava pressoché integralmente le domande dell' CP_1
Part condannando la al pagamento dell'importo di euro 80,00 (oggetto della più ridotta domanda subordinata) corrispondente al residuo ancora dovuto al lavoratore in relazione all'ultimo contratto quantificato dalla stessa impresa con la lettera del 7 agosto 2020.
Nella motivazione escludeva, in primo luogo, la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma riteneva che, piuttosto, il rapporto di lavoro, per le sue
Pag. 3 di 23 caratteristiche, fosse riconducibile ad un rapporto etero-organizzato, purtuttavia negava l'invocata tutela ex art.19 del dlgs n.81/2015 ritenendo che la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato fosse incompatibile con tale ipotesi, e, per altro, affermava la maturazione della decadenza ex art.28 del dl 81/2015 in riferimento a tutti contratti tranne che per quello stipulato il 9 settembre 2019 e con cessazione prevista al 26 giugno 2020, limitando ad esso il vaglio delle condizioni di legittimità fissate dal dlgs n.81/2018 nel testo vigente ratione temporis e ritenendo che operando il solo limite temporale dei 12 mesi, il termine, valutato in relazione a tale contratto, non fosse stato superato.
Escludeva, altresì, che potesse procedersi all'accertamento ai fini della mera condanna generica in relazione alle pretese economiche in difetto dell'allegazione della categoria cui sussumere l'attività dell' CP_1
Avverso detta statuizione hanno proposto autonome impugnazioni, successivamente riunite, le due parti, entrambe depositate dinnanzi a questa Corte il 15 dicembre 2022.
La ha, con il proprio gravame, inteso escludere anche la Parte_1 configurabilità di un rapporto eterodiretto, mentre il lavoratore, dal suo canto, ha criticato la decisione punto per punto, a partire dalla negazione della natura subordinata del rapporto intercorso, esaminando poi la questione delle tutele operanti anche in caso di contratto eterodiretto, e, infine, l'operatività della decadenza e l'ammissibilità della condanna generica.
Per una ordinata esposizione appare opportuno partire dall'esame dell'impugnazione proposta dall' il cui accoglimento, nei termini di cui si dirà, determina CP_1
l'assorbimento dell'impugnazione promossa dalla (per essere Parte_1 necessariamente disattesa).
Assume l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente proceduto alla qualificazione del rapporto dando rilievo preminente ad elementi del tutto neutri o non decisivi e, viceversa, disattendendo quelli più rilevanti, desumibili e dai documenti e dalle deposizioni testimoniali.
In particolare, erroneamente si sarebbe ritenuto determinante la discontinuità della prestazione, essendo tale modalità ben compatibile con il rapporto subordinato come
Pag. 4 di 23 dimostrerebbero il rapporto di lavoro agricolo o quello intermittente che, non per tale ragione, perderebbero la connotazione di subordinazione.
Inoltre, il rapporto sarebbe stato caratterizzato dall'eterodirezione ( esercitata tramite gli ispettori di produzione) e dallo stesso potere disciplinare che si sarebbe estrinsecato con modalità peculiari dovute all'estrema precarietà del rapporto, essendo il lavoratore assoggettato a richiami verbali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli ispettori di produzione, fino alla possibilità che, per effetto della comunicazione all'Ufficio Figuranti di tali mancanze, l'impresa si determinasse in seguito a non stipulare un nuovo contratto.
Nello specifico, l'appellante, nell'esaminare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che il Tribunale per accertare la natura del rapporto, ha affermato che la molteplicità dei casi concreti potesse ricondursi a tre ipotesi di massima:<1) quella di un unico rapporto di lavoro che si protrae nel tempo in forza di un unico originario accordo tra le parti e in forza del quale il lavoratore mette continuativamente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative;
2) quella di un accordo a monte, con cui le parti stabiliscono che l'una richiederà le energie dell'altra per singoli incarichi e che quest'ultima sarà di libera di volta in volta di accettare o rifiutare;
3) quella in cui manca un accordo a monte, ma si diano in concreto una pluralità di singole chiamate lavorative e l'espletamento di singole prestazioni lavorative”>>, concludendo che il rapporto in questione era riconducibile al caso in cui tra le parti vi è un accordo a monte in cui il lavoratore è libero di accettare o meno i singoli e specifici incarichi che vengano affidati a valle dal committente, e che laddove il lavoratore << sia libero di rifiutare la prestazione, senza incorrere in procedimento disciplinare e sanzioni, né subire alcuna altra conseguenza diretta o indiretta, non è un lavoratore subordinato>>.
In relazione a tale argomentare, l' ha osservato che non solo la tripartizione CP_1 proposta non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, ma che tale prospettiva non è in grado di esaurire e rappresentare il variegato e multiforme ventaglio di ipotesi dei rapporti di lavoro.
In tale ragionare, il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad una regola di giudizio estranea alle decisioni della Suprema Corte. Dunque, non solo il primo giudice
Pag. 5 di 23 sarebbe incorso in una non corretta valutazione delle prove documentali e testimoniali, ma le stesse premesse del ragionamento sarebbero state erronee e, comunque, non rispondenti ai principi valorizzati dalla Corte di legittimità.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe attributo rilievo dirimente al momento genetico del rapporto, affermando che fosse decisiva, ai fini qualificatori, la possibilità di rifiuto della prestazione da parte del soggetto incaricato dell'attività lavorativa.
Viceversa, di per sé l'esistenza di un accordo formalizzato delle parti prima dell'inizio della prestazione, non avrebbe potuto essere considerato dirimente per la valutazione sulla natura del rapporto, essendo possibile una discrepanza tra le previsioni contrattuali astratte e l'effettivo svolgimento del rapporto, nel qual caso, avrebbe dovuto attribuirsi preminenza, secondo il criterio della concretezza ed effettività, al concreto atteggiarsi del rapporto .
La disciplina convenzionalmente adottata dalle parti avrebbe avuto, al più, il ruolo di indice sussidiario o confermativo, ma non tale da escludere il concreto atteggiarsi del rapporto.
Anche il rilievo attribuito alla facoltà di rifiuto della prestazione sarebbe stato erroneo ed in contrasto con gli approdi interpretativi giurisprudenziali sia nazionali che euro unitari.
La facoltà di rifiuto, infatti, non sarebbe stata decisiva nel senso indicato dal
Tribunale essendo presente anche nei rapporti di natura pacificamente subordinata, come il rapporto di lavori intermittente 13 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 o del lavoro agricolo a giornata secondo le disponibilità del lavoratore, come del resto riconosciuto anche a livello eurounitario.
Il Tribunale avrebbe omesso di attribuire il giusto rilievo ad altri parametri, che, se adeguatamente considerati, avrebbero dovuto indurlo ad accogliere le domande proposte. Fra di essi, la cd teoria della c.d. doppia alienità, l'elementarità e ripetitività delle mansioni assegnate;
quest'ultimo, in particolare, sarebbe stato un elemento che consentirebbe di qualificare come subordinato un rapporto anche prescindendo dalla sussistenza dell'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pag. 6 di 23 Erroneo sarebbe stato l'assunto che il lavoratore avesse, nei successivi contratti, dato unicamente una disponibilità di massima ad eseguire la prestazione di claqueur/figurante nelle singole trasmissioni televisive e nei periodi ivi indicati, senza assumere l'obbligo di partecipare a tutte le puntate, essendo libero, di volta in volta, di accettare l'incarico e recarsi in trasmissione oppure no, poiché, viceversa, i testi avrebbero confermato l'obbligo di presenziare nelle giornate fissate e di comunicare alcuni giorni prima l'assenza e fornire le motivazioni di essa.
Le giornate lavorative sarebbero state prevalentemente consecutive, e comunque calibrate sui giorni di messa in onda delle trasmissioni. In nessun contratto sarebbe stato prevista una disponibilità di massima, né modalità “elastiche” della prestazione assegnata.
Al contrario di quanto affermato dal primo giudice, la corretta lettura dei contratti avrebbe messo in evidenza un impegno lavorativo continuativo, in un lasso di tempo predeterminato, perfettamente inquadrabile in uno schema di prestazione lavorativa subordinata part – time, in alcuni casi di tipo verticale, incentrata esclusivamente sulle esigenze organizzative della Gli stessi testi avrebbero fornito Parte_1 indicazioni circa la necessità della presenza, in mancanza della quale era necessaria tempestiva comunicazione dell'assenza e della motivazione. Ciò avrebbe trovato conforto in un preciso sistema di controllo dell'Ufficio Figuranti, pronto a reagire in caso di assenze ingiustificate o comunicate con scarso anticipo.
L'appellante ha sostenuto che nei rapporti subordinati dissimulati da contratti formalmente autonomi non sarebbe mai stato possibile individuare l'esercizio di un potere disciplinare che si esprima in maniera tipica e diretta, purtuttavia alcuni elementi avrebbero potuto denunciarne l'esistenza in forma atipica o indiretta.
Dunque, il Tribunale, piuttosto che valutare in maniera frammentata ogni singolo elemento, avrebbe dovuto procedere alla valutazione in maniera unitaria ed interconnessa per affermare l'esistenza di un potere disciplinare.
Ciò si sarebbe dovuto desumere dal tenore dei messaggi telefonici valutati unitamente alle testimonianze rese dai testimoni, avrebbero dimostrato <una pressione di tipo conformativo che poteva sfociare in una decisione di carattere disciplinare, che si concretizzava in ammonizioni verbali o nel mancato rinnovo contrattuale>>.
Pag. 7 di 23 Dalle deposizioni sarebbe emerso non solo che le sanzioni sarebbero consistite nelle ammonizioni verbali per i casi meno gravi e nei più gravi nel mancato rinnovo o la mancata proroga del contratto d'opera; queste ultime sarebbero state delle iniziative largamente utilizzate, nei settori caratterizzati da elevata precarizzazione, come quello in esame, come riferito dal teste che avrebbe affermato di avere Tes_1 avuto contezza sul fatto che di eventuali violazioni se ne sarebbe tenuto conto per un futuro rinnovo del contratto.
L'istruttoria, in ogni caso, avrebbe fatto emergere l'attività di controllo esercitata dagli ispettori di produzione, che provvedevano a stilare una lista quotidiana dei presenti ed a controllare che nessuno si allontanasse dallo studio durante l'orario lavorativo, il rispetto di un orario, mentre sarebbe stato pacifico il pagamento della una retribuzione fissa e predeterminata, che non sarebbe stata contrastata dal fatto che la retribuzione fosse corrisposta in corrispondenza alle giornate lavorate, poiché
l'obbligazione retributiva sarebbe stata collegata alla effettiva prestazione lavorativa.
In ogni caso, sarebbe stata erronea l'affermazione del Tribunale che, pur ritenendo che si ricadesse nell'ipotesi prevista dall'art. 2 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, negava la possibilità di riconoscere un rapporto a tempo indeterminato affermando che fosse incompatibile l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 e ss. d.lgs. 81/2015.
Del pari sarebbe stata erronea l'affermazione che, poiché il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza delineata all'art. 28 del D.lgs 81/2015, non avendo tempestivamente impugnato i contratti terminati nel 2018 e nel 2019: “Ne discende che l'omessa impugnazione dei contratti di lavoro a termine stipulati nel 2018 e nel 2019 preclude definitivamente al ricorrente di far valere nella presente sede doglianze che abbiano ad oggetto vizi che li inficino e che tali contratti debbano pertanto esser considerati, per quel che qui rileva, legittimi sotto ogni aspetto”.
Sotto il primo profilo, la Cassazione nella sentenza n. 1663/20 avrebbe statuito che la norma di disciplina contenuta nella disposizione che regola il rapporto di lavoro dei lavoratori etero organizzati non consente alcuna distinzione nell'estensione degli istituti contrattuali propri del lavoro subordinato, pertanto, le medesime conseguenze derivanti dalla illegittima apposizione di un termine ad un rapporto di lavoro
Pag. 8 di 23 riconducibile all'art. 2094 c.c. avrebbero dovuto essere applicate anche in caso di configurabilità di un rapporto etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15.
Inoltre, le previsioni, fra cui quelle dei termini decadenziali, contenute nel D.lgs
81/2015, come quelle della L. 183/2010, non sarebbero state riferibili ai rapporti di lavoro autonomo così formalmente configurati.
Infine, il Tribunale avrebbe errato nel disattendere la richiesta di condanna generica in quanto l'interesse al riconoscimento del diritto, sarebbe stato legato all'esigenza di stabilizzazione del rapporto con possibilità futura di quantificazione e richiesta delle eventuali differenze retributive maturate.
Con gli ulteriori motivi ha contrastato il rigetto della domanda subordinata proposta nella premessa dell'abuso della posizione dominante, con richiesta di condanna della controparte e la regolamentazione delle spese del primo grado a suo carico.
L'appello è fondato nei limiti e nei termini appresso specificati.
Va premesso che fra le parti sono stati stipulati otto contratti intervenuti nel periodo dal 26 giugno 2018 al 26 giugno 2020.
In particolare, si è trattato dei seguenti contratti documentati dal lavoratore sin dal primo grado del giudizio:
1)del 26.6.2018 contratto n. 7184210900/00 con durata dal 26 giugno 2018 al 7 settembre 2018 in relazione alla trasmissione televisiva Agorà Estate per 49 giornate di presenza,
2) 8 settembre 2018 contratto n. 71842515/00 con durata dall'8 settembre al 19 dicembre 2018 per 45 giorni per la trasmissione Mi manda Rai Tre 2018 2019
3)del contratto n.7194200081/00 del 3 gennaio 2019 con durata dal 7 gennaio 2019 al 26 giugno 2019 per 73 giornate di presenza per il programma televisivo Mi manda
Rai Tre 2018 2019,
4) del contratto del 26 giugno 2019 n. 7194207358/00 dal 29 giugno al 29 giugno
2019 una giornata per la trasmissione Agorà Estate
5) del contratto n. 7194208391 del primo agosto 2019 con durata dal 5 agosto al 6 settembre 2019 per il programma Agorà Estate 2019 per 20 giornate;
6) del contratto del 5 settembre 2019 n.7194210441/00 dal 5 settembre 2019 al 5 settembre 2019 per un giorno per la trasmissione Agorà 2019 2020.
Pag. 9 di 23 7) del contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00 dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 per 195 giornate in relazione al programma Agorà 2019 2020 Pt_2
195 giornate sempre dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 e Agorà dal 1°
[...] novembre 2019 al 2 giugno 2020 per due giornate,
8) del contratto del 23 dicembre 2019 n. 7204200003/00 dal 23 dicembre 2019 al 23 dicembre 2019 in relazione al programma per una giornata, Parte_2
I contratti in esame sono stati configurati formalmente come contratti d'opera ex art.2222 cc senza vincolo di subordinazione e recano l'indicazione della durata del contratto, del numero dei giorni lavorati previsto, del programma televisivo
(<>) in cui il lavoratore sarà impegnato, delle mansioni ( claqueur), delle singole giornate lavorative e del luogo della prestazione, del compenso orario (che varia, a seconda dei casi, consistendo in 18, 24 o 37 euro) con rinvio alle condizioni generali presenti sul sito internet della rai.
Il ricorrente in primo grado aveva pure allegato (a pagina 10 del ricorso) che <per il periodo dal 9 settembre 2019 al 4 marzo del 2020, data di sospensione del rapporto
a causa della nota emergenza sanitaria, il ricorrente, come sopra specificato, ha lavorato anche alla trasmissione , dal lunedì al venerdì delle ore 11.00 Parte_2 alle ore 12.00, senza alcuna copertura contrattuale>> senza che, per altro, tale allegazione venisse fatta oggetto di contestazione della parte resistente.
In ordine alla configurazione del rapporto come subordinato si osserva quanto segue.
I testi ascoltati, hanno descritto il contenuto della prestazione affermando che essa consisteva nello svolgere un'attività a comando, consistente nell'applaudire, e che il lavoratore doveva recarsi agli orari prestabiliti presso lo studio televisivo, posizionarsi nei posti definiti dalla convenuta (assegnati dagli ispettori di produzione che controllavano l'esatto adempimento verificando anche il corretto posizionamento) e svolgere le attività prescritte a richiesta degli ispettori di produzione.
Hanno, poi, affermato che il lavoratore era tenuto a recarsi quotidianamente presso il centro di produzione per l'entrata si avvaleva di un badge di ingresso Parte_3 rilasciato dall'addetto alla sicurezza che era quello utilizzato per gli ingressi del pubblico, tale badge valeva a verificare l'orario di ingresso.
Pag. 10 di 23 Alcuni testi hanno affermato che vi era un obbligo a presentarsi in corrispondenza alle giornate fissate nel singolo contratto a meno che non fosse stata comunicata l'assenza in via preveniva specificando le ragioni (<<. Dovevamo spedire, qualche giorno prima, una mail all'indirizzo che ci aveva dato l'operatrice che ci aveva assunto per comunicare la data di assenza insieme a una motivazione valida.)
Nel caso di ritardo rispetto all'orario di presentazione o nel caso di assenza non comunicata, come nel caso di altre infrazioni constatate dagli ispettori e dovute alla mancata osservanza delle prescrizioni circa le modalità della prestazione, erano destinatari di richiamo verbale.
Il ricorrente, come gli altri claqueurs posizionati nel pubblico, durante le riprese e la programmazione non poteva allontanarsi se non appositamente autorizzato e non poteva svolgere la propria attività con un sostituto. Solo nella pausa tra la fine di un programma televisivo e l'inizio di un altro poteva recarsi al bagno o consumare un pasto veloce.
Da tali deposizioni, dalla considerazione delle difese della resistente e dal contraddittorio fra le parti in ordine al contenuto dei compiti si ricava:
-che le mansioni sono di tipo assolutamente elementare (battere le mani a comando)
e già di per sé, non richiedendo alcuna professionalizzazione, e sono di contenuto meramente esecutivo,
- che esclude anche un margine di autonomia puramente esecutiva la circostanza che esse fossero oggetto della direzione e del controllo stringente esercitato nell'arco della giornata lavorata ad opera dell'impresa radiotelevisiva che, attraverso gli ispettori di produzione, definiva esattamente dove i claqueurs dovessero posizionarsi nella platea riservata al pubblico della singola trasmissione e quando dovessero applaudire, senza che restasse alcun margine di apprezzamento in ordine al se, al quomodo ed al quando della prestazione (applaudire) per il prestatore di lavoro;
- che il prestatore di lavoro esegue una prestazione con assoluta assenza di rischio e con inserimento nella struttura produttiva della convenuta;
che, per altro profilo, l'emittente si avvale <> di tali figure professionali caratterizzate da un contenuto professionale minimo ( nel senso della
Pag. 11 di 23 più bassa professionalizzazione) rientranti nella categoria dei cd “generici” in tutti programmi televisivi che vedono l'intervento di un “pubblico”-
- che e la stessa frequenza dei contratti che sono stati stipulati con l' in CP_1 relazione ad alcune trasmissioni televisive (“Mi manda Rai Tre”, “Agorà Salute”,
“ ”) denota il necessario ricorso a tali figure professionali per svolgere Parte_2 compiti, che per quanto elementari, si rivelano essenziali al fine di realizzare il programma televisivo allorché nello stesso sia prevista la presenza del “pubblico”.
Dunque, sia il contenuto della prestazione ( che il Tribunale ha in buona sostante ritenuto blandamente artistiche) di tali lavoratori dello spettacolo, che le modalità della stessa definite in via unilaterale dalla impresa, unita alla pervasività del controllo oltremodo penetrante ( e che non lascia alcun margine di apprezzamento) e costante durante la prestazione sono forti indici sintomatici dell'eterodizione che connota la subordinazione, mentre la circostanza che il potere disciplinare non si sia mai spinto oltre il richiamo verbale non pare di per sé significativo.
E' anche vero che la connotazione dei rapporti fra le parti e quindi anche le modalità di estrinsecazione della posizione di forza di una parte rispetto all'altra, risente, come evidenziato dall'appellante, innegabilmente della “precarietà” del rapporto stante la facoltà, che possiede l'emittente, nel decidere se proporre o meno un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Sicché, in sostanza, l'emittente non ha la necessità di mettere in atto misure disciplinari più intense del richiamo, posto che gli inadempimenti reiterati e gravi possono essere presi in considerazione in occasione dell'esame delle successive candidature per i successivi contratti.
Senza dubbio le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo si caratterizzano per una specificità che fra l'altro risulta presa in considerazione dal legislatore nel dettare il più recente testo normativo (non applicabile ratione temporis) della legge n.106/2022 contenente una delega al governo per il riordino della disciplina del settore laddove dà atto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro >>.
Detto ciò, è pure innegabile che tali attività possano, al pari di tutte le attività umane, essere sussunte al paradigma del lavoro subordinato o autonomo a seconda del
Pag. 12 di 23 concreto atteggiarsi del rapporto e che, nel caso specifico, la natura della prestazione, del tutto elementare e ripetitiva, deponga fortemente per caratterizzazione come subordinata della stessa. Del pari la frequenza e la sostanziale continuatività delle prestazioni che si protraevano anche per intere settimane tutti i giorni nell'arco degli anni oggetto di domanda è ulteriormente suggestiva.
Ad ogni modo, l'accertamento della subordinazione diviene in realtà superfluo nella presente controversia atteso che il medesimo risultato perseguito dal lavoratore può essere ottenuto anche se si ritenga di ricondurre rapporti nelle “Collaborazioni organizzate dal committente” di cui all'art.2 comma 1 del dlgs n.81 2015, i cui caratteri sono indubbiamente riconoscibili nel caso in esame.
Ritiene infatti il Collegio che il legislatore abbia apprestato tale previsione, proprio nella consapevolezza di situazioni ibride, in cui siano presenti connotazioni di più modelli ed al fine di agevolare il lavoratore nella prova della sussistenza della subordinazione che in tali casi diventa eccezionalmente difficile con la possibilità di una seria incertezza anche degli approdi giurisprudenziali.
Orbene, la Cassazione nella sentenza n.1663/2020 nel chiarire l'intentio legis sottesa al disposto dell'art.2 comma 1 del dlgs n.81 2015 rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”, che ha previsto <A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali>> ha affermato che : <Essa si inserisce in una serie di interventi normativi con i quali il legislatore ha cercato di far fronte, approntando discipline il più possibile adeguate, alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, trasformazioni che hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici>>.
Pag. 13 di 23 In tali casi, il legislatore è intervenuto <nell'ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per l'evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice>>
Il rapporto in esame, protrattosi con i contratti di cui si è detto, è sicuramente rientrante nel novero delle prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sicché rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art.2 comma 2 succitato, in quanto, pur ammettendo un'autonomia nella fase genetica del rapporto, ossia al momento della stipula dei singoli contratti o nel rendere la prestazione per la singola giornata, Part come osservato dalla difesa della tali elementi << non valgono a revocare in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, determinante per la sua riconduzione alla fattispecie astratta di cui al
D.lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1.>> (così Cass. 1663/2020).
Ma se è vero che al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal
D.lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina che il legislatore accorda al lavoro subordinato, tale disciplina deve ritenersi applicabile nella sua totalità ed essere necessariamente inclusiva anche dei limiti (temporali o di causale ove sussistenti) apprestati per i contratti a termine dall'art.19 del d.lgs. n. 81/2015, limiti che sono funzionali a garantirne la strutturale temporaneità.
In ciò il Collegio dissente rispetto a quanto affermato dal Tribunale che ha escluso l'applicazione dall'art.19 succitato.
Depone nel senso qui propugnato il chiaro dettato normativo (< si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato>>), come del resto affermato anche dalla Cassazione: <... la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici. In passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovevano trovare applicazione. In effetti, la tecnica dell'assimilazione o dell'equiparazione è stata più volte utilizzata dal legislatore, ad esempio con il R.D. n. 1955 del 1923, art. 2, con la L. n. 370 del 1934,
Pag. 14 di 23 art. 2 e con la L. n. 1204 del 1971, art. 1, comma 1, con cui il legislatore aveva disposto
l'applicazione al socio di cooperativa di alcuni istituti dettati per il lavoratore subordinato, nonché con il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1 e il D.lgs. n. 81 del
2008, art. 2, comma 1, lett. a), in tema di estensione delle norme a tutela della salute
e della sicurezza, e con il D.lgs. n. 151 del 2001, art. 64, come successivamente modificato, che ha disposto l'applicazione alle lavoratrici iscritte alla Gestione
Separata dell' alcune tutele previste per le lavoratrici subordinate.>>. CP_3
Ciò significa che deve trovare applicazione anche la disciplina dell'art.19 del d.lgs.
n.81/2015.
Opinare diversamente significa optare per una interpretatio abrogans rispetto al chiaro dettato normativo che sancisce in termini generali che <si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato>>, e non di una parte di essa o eccettuando alcune previsioni, la cui esclusione avrebbe dovuto essere espressamente prevista dal legislatore (<ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit>>).
Al fine del vaglio dei limiti di operatività del contratto occorre dare atto che l'art.19 ha subìto nel tempo modifiche tali che fino all'undici agosto 2018 era vigente il limite temporale di 36 mesi ma già con il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, era stata introdotta la previsione <<Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.>>.
Con l'art.21, rubricato proroghe e rinnovi, come scaturente dalle modifiche del dl
87/2018 conv. in l. n.96/98 è stato previsto che < Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del
Pag. 15 di 23 presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1>> .
Soggiacciono a tale disciplina scaturita dal dl 87/2018 conv. in l. n.96/98 e sostanzialmente immutata -nelle parti che qui interessano- anche a seguito dei successivi interventi normativi che ricadono nel periodo in cui sono stati sottoscritti i successivi contratti, tutti i contratti intervenuti fra le parti, tranne il primo stipulato il 26 giugno 2018 e durato fino al 7 settembre 2018, che invece soggiace alla disciplina previgente ed al limite di durata dei 36 mesi.
È in relazione ai successivi contratti intervenuti a partire dalla vigenza del dl 87/2018,
e dunque a cominciare da quello sottoscritto il giorno 8 settembre 2018 contratto n.
71842515/00 con durata dall'8 settembre al 19 dicembre 2018, che va verificata l'osservanza della previsione che impone per i rinnovi che determinino una durata complessiva oltre i 12 mesi la necessità che ricorrano determinate condizioni
(causali).
Nel caso, i contratti che seguivano nel tempo a partire dal giorno 8 settembre 2018 incorrevano nel superamento dei 12 mesi nel corso dell'ultimo contratto risalente al
9 settembre 2019 n. 7194210742/00 con durata prevista dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020, sicché, in relazione a tale contratto, la sua stipula avrebbe dovuto essere disposta nella ricorrenza delle condizioni prefigurate dal combinato disposto dell'art.21 e dell'art.19 comma 1 del d.lgs. n.81/2015 che non solo non risultano enunciate nel suddetto contratto individuale, ma neppure mai allegate dalla parte appellata.
È vero pure, per le ragioni già in precedenza esposte, che l'attività demandata ai
“ non possa ritenersi dovuta ad esigenze temporanee o connessa ad attività Parte_4
< estranee all'ordinaria attività>> della impresa televisiva appellata, , atteso che è Parte notorio che nel palinsesto delle emittenti nazionali quali la sono giornalmente presenti plurime trasmissioni che si caratterizzano per la presenza del pubblico in studio, nell'ambito delle quali, i sono chiamati ad integrare con la loro Parte_4 presenza (ed il loro contributo di applausi che scattano “al momento giusto”)
l'apparato scenico (e “sonoro”) divenendo parte integrante e sostanziale della medesima trasmissione.
Pag. 16 di 23 Devesi pure rilevare che mai la Radio Televisione italiana ha allegato l'esistenza di una disciplina contrattuale (si intende la contrattazione collettiva di settore) che escluda i lavoratori del settore dalla specifica disciplina apprestata dal dlgs n.81/2015 all'art.19. Questione che avrebbe dovuto, come fatto ostativo/impeditivo, essere Parte eccepita dalla resistente
Invero, ritiene il Collegio, in consonanza con l'orientamento espresso dalla
Cassazione e dalla Corte Cedu in tema e di abuso di contratti a termine e di somministrazione nella vigenza dei limiti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del
2001, ( 36 mesi) di cui alla previgente disciplina, che debbano essere utilizzati, anche nel caso in esame, i criteri enunciati dal giudice di legittimità in relazione all'abuso del contratto a termine nel senso che i contratti che nell'ambito della sequenza contrattuale siano colpiti dalla decadenza, restino comunque valutabili come fatto storico idoneo a ricostruire la violazione (dovuta al superamento dei limiti di durata previsti dalla legge) perpetrata dal datore di lavoro alla disciplina imperativa.
Si è infatti affermato che<La sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del
2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva
1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione
Pag. 17 di 23 del diritto comunitario» (CGUE, causa C1C-53/04, )>> (v. fra le Persona_2 tante : Sez. L, Ordinanza n. 4960/2023).
Ciò importa che, nonostante la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine
(180 giorni dalla scadenza del contratto in base all'art.28 del dlgs 81/2015) stipulati anteriormente a quello cessato il 26 giugno 2020 affermata dal Tribunale ( va qui incidentalmente precisato che non è condivisibile l'assunto dell'appellante che la disciplina delle decadenze operi esclusivamente in relazione ai contratti subordinati che sia configurati formalmente come tali dalle parti e non anche per quelli che dissimulino tale natura o per gli altri contratti), resta tuttavia il fatto che ciò non implica che la sequenza dei precedenti contratti non debba essere presa in esame ai fini della valutazione dell'abuso del contratto che si verifica allorché siano superati i limiti temporali previsti dalla normativa nazionale vigente ratione temporis.
Nel caso, la disciplina vigente di cui si è detto, autorizzava, al di là di specifiche ipotesi eccettuative definite dalla legge ( <a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria>>), che consentivano una protrazione per un maggiore durata, che comunque si è detto debbano essere escluse nel caso in esame, la durata nel limite di
12 mesi.
Va da sé che debba ritenersi la trasformazione del contratto del 9 settembre 2019 n.
7194210742/00 in contratto a tempo indeterminato posto che già dal dicembre 2019 era superata, nel complesso, considerati i successivi rinnovi a partire dalla vigenza del dl 87/2018, (il primo contratto della serie da prendere in considerazione) è quello sottoscritto il giorno 8 settembre 2018) la durata di dodici mesi, per effetto dei successivi contratti (v.art.21 dlgs 81/2015 che prevede: < In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi>>).
La ha eccepito che in relazione alla conversione Parte_1 debba trovare applicazione l'art.2 comma 2 del d.lgs. n.23/2015.
Pag. 18 di 23 Invero, l'art.1 comma 2 di tale testo normativo prevede < Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato>>.
L'art.2 comma 2 prevede :< Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La previsione ha piena applicazione posto che i contratti di cui si discute soggiacciono alla disciplina del dlgs n.23/2015 essendo stati stipulati nella sua vigenza (vedasi sull'applicabilità di tale disciplina in riferimento al tempo di stipula del contratto cui
è illegittimamente apposto il termine (Sez. L, Sentenza n.823/ 2020 ).
Va, pertanto, dichiarata la nullità del termine apposto al contratto e la sua conversione a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno della cessazione del rapporto ( 26 giugno 2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ultimo, quanto all'affermazione del primo giudice che la richiesta di condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive maturate nella operatività dei contratti a termine non possa neppure essa avere seguito per essere incerta la categoria in relazione alla quale la parte chiede l'accertamento, la stessa va
Pag. 19 di 23 pure riformata, considerato che tale statuizione non tiene conto di quanto emerso nel contraddittorio fra le parti in primo grado. Parte Infatti, la dopo avere contestato la configurazione del rapporto come subordinato o la ravvisabilità di una collaborazione eterodiretta aveva comunque affermato che le mansioni svolte dall' erano riconducibili al nono livello, CP_1
Parte asserto non contestato dall'originario ricorrente (nella memoria si legge:<tenuto conto del limitato spessore dell'attività espletata dedotta dall'avversa difesa, potrà vantare non più del 9^ livello di inquadramento, riconosciuto invero a lavoratori che svolgono attività semplici per cui non occorrono specifiche conoscenze professionali.>>).
Sicché su tale fatto si era formata la non contestazione (art.115 cpc) che imponeva al
Giudice di tenerne conto ed esimersi da ogni ulteriore indagine che si discostasse da tale profilo fattuale pacifico.
Va pertanto, accolta la domanda prospettata nell'originario ricorso come affermazione del << diritto a percepire la retribuzione sulla base della contrattazione collettiva >> in tanto trattasi di disciplina che è applicabile anche nel caso del rapporti etero organizzati ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/15.cd
“Collaborazioni organizzate dal committente” sicché trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato dalla RAI, oltre alla disciplina civilistica prevista per il contratto di lavoro subordinato.
Quanto alla richiesta connessa di condanna al pagamento in favore del ricorrente.
<delle ferie maturate e del TFR oltre che delle mensilità supplementari di ogni istituto previsto dal CCNL nella misura da determinarsi in separato giudizio.>>, la domanda relativa alla cd indennità sostitutiva va intesa come richiesta di accertamento dell'applicazione della relativa disciplina sicché può essere in tal senso compiuta, essendo dovute le ferie in proporzione ai singoli periodi lavorati, nonché la tredicesima ( istituto di fonte legislativa), mentre quella del TFR può avere seguito in relazione ai singoli contratti diversi da quello oggetto di conversione, per i quali il relativo diritto è maturato ed è esigibile, mentre in riferimento al contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00, il rapporto, alla stregua della nullità del termine
Pag. 20 di 23 e della conversione operata in questa sede, deve ritenersi ancora in essere e non ancora cessato.
Risulta indeterminato il contenuto della domanda relativa alle < supplementari>> ( diverse dalla tredicesima che ha fonte legale) riferite a competenze previste dal contratto collettivo che avrebbero dovuto essere specificate, così pure è generica la richiesta di condanna alla corresponsione di emolumenti traenti titolo
<da ogni istituto previsto dal CCNL>>.
L'accoglimento dell'appello dell' nei termini sopra specificati, importa il CP_1
Part rigetto di quello formulato dalla
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in favore dell' in applicazione del CP_1 quarto scaglione del DM 147/2002 e nel rispetto dei minimi tariffari per la fase introduttiva, di studio e decisionale in entrambi i gradi, cui si aggiunge la fase istruttoria per il primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Si dà atto che per mero errore materiale è stato indicato nel dispositivo l'ottavo livello del CCNL RAI in luogo del nono, indicazione la cui correttezza è desumibile dagli atti e dalla stessa motivazione, sicché il tenore del dispositivo deve intendersi in tal senso emendato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 nei confronti di e sull'autonomo appello proposto da Controparte_1 quest'ultimo nella stessa data, entrambi in riferimento alla sentenza n. 1513/2022 emessa il giorno 15 giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: Parte 1) Rigettato l'appello proposto da , ed in Parte_1
Pag. 21 di 23 accoglimento dell'appello proposto da , dichiara la nullità del Controparte_1 termine apposto al contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00 con durata prevista dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 e la sua conversione a tempo indeterminato, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno della cessazione del rapporto (26 giugno 2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione.
2) Dichiara l'assoggettamento dei contratti intervenuti fra le parti alla disciplina del contratto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione degli istituti normativi della contrattazione collettiva che disciplinano tale rapporto e per l'effetto, condanna la all'adeguamento dei compensi alla Controparte_2 retribuzione prevista dal CCNL RAI per il livello ottavo (recte nono) comprensivi della tredicesima mensilità, alla corresponsione delle somme a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate in relazione a ciascun contratto e del TRF in corrispondenza alla cessazione di ciascuno di essi (tranne quello settembre 2019 n. 7194210742/00 da ritenersi in essere), mentre rigetta le ulteriori domande perché indeterminate.
3) Condanna, altresì, la alla rifusione delle spese del primo Controparte_4 grado che liquida in euro 4.700,00 oltre Iva cpa e spese generali e di quelle del presente grado che liquida in euro 3.500,00 oltre iva cpa e spese generali, distraendole, in entrambi i casi, in favore degli Avvocati Andrea Circi, Carlo de Marchis Gómez, Filippo
Aiello, Maria Matilde Bidetti e Giacomo Summa
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 22 di 23 Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3274/2022 R.G.A.C.L., cui è riunito il procedimento n.
3277/2022 entrambi aventi ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
5713/2022 pubblicata in data 15 giugno 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. Francesco
Spadafora, in virtù di procura per atto del notaio di Roma rep. n. 8759 Per_1 racc. n. 2993, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Rosario Salonia PEC
e Stefano Taddei PEC;
Email_1 Email_2
-APPELLANTE nel procedimento n.3274/2022 ed APPELLATO nel proc
3277/2022-
E
c. f. ), rappresentato e difeso , per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Andrea Circi pec , e Email_3
Carlo de Marchis Gómez pec , Filippo Email_4
Aiello pec: Maria Matilde Bidetti pec: Email_5
e Giacomo Summa pec: Email_6
; Email_7
-APPELLATO nel proc 3274/2022 ed APPELLANTE nel proc. 3277/2022 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati entrambi in data 15 dicembre 2022, la
[...]
e hanno impugnato la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale Gl di Roma n. 5713/2022 pubblicata il 15 giugno 2022.
Il Tribunale, fra le numerose domande proposte dall' ha accolto CP_1 unicamente quella, formulata in estrema subordinazione, relativa al pagamento del saldo del compenso di 80,00 euro per le prestazioni lavorative rese, rigettando il resto delle domande formulate in via principale e condannando l' alla rifusione CP_1 delle spese del grado.
Avverso tale decisione sono stati proposti, da entrambe le parti, gli appelli di cui dirà meglio nel prosieguo.
Nel due gravami ciascuna delle controparti appellate si è costituta avversando le pretese del rispettivo appellante e chiedendo la riunione dei due giudizi.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, previa riunione e discussone orale, all'esito della stessa e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinnanzi al GL di Roma, conveniva in Controparte_1 giudizio la deducendo che, con una serie di contratti Parte_1
(otto), formalmente configurati come autonomi, succedutisi dal 26 giugno 2018 al 26 giugno 2020, era stato assunto come “claqueur” in relazione ad alcune trasmissioni/programmi televisivi e chiedeva che tali rapporti venissero qualificati come subordinati, ovvero, in via gradata, come lavoro etero-organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, e ritenuti un unico rapporto di lavoro a tempo
Pag. 2 di 23 indeterminato per abuso del contratto a termine dovuto assenza delle temporaneità delle esigenze sottese all'assunzione nei rinnovi successivi al primo.
Domandava conseguentemente la condanna della controparte al ripristino del rapporto ovvero, in subordine, alla corresponsione di un indennizzo nella misura pari alla retribuzione spettante ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 81/2015, ovvero al compenso percepito, nella misura massima di giustizia, oltre che alle differenze retributive che ne derivavano.
Articolava, altresì, domande via via gradate, chiedendo l'accertamento di un rapporto economicamente dipendente e l'applicazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 3 della legge 81/2017, ovvero, in subordine, l'affermazione dell'esistenza di una pratica illecita ai sensi dell'art.9 della legge 18 giugno 1998 n. 192 consistente nel condizionare la stipula ovvero la prosecuzione del rapporto alla sottoscrizione di un atto di rinuncia nei confronti della società convenuta e che venisse ordinato alla
[...] di rinnovare il contratto del ricorrente e comunque Controparte_2 di astenersi dall'imporre una conciliazione per proseguire il rapporto negoziale condannando la stessa al risarcimento del danno nella misura da determinarsi in separato giudizio.
Chiedeva, infine, che, in ogni caso, la controparte fosse condannata al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di saldo dovuto per le prestazioni lavorative rese dal ricorrente in forza dei contratti di lavoro descritti nel ricorso. Part La si costituiva e contrastava le domande del lavoratore con articolate difese sostenendo che il rapporto di lavoro, in coerenza con l'assetto indicato nei singoli contratti individuali costituisse un rapporto autonomo assoggettato all'art.2222 cc e seguenti.
Il Tribunale rigettava pressoché integralmente le domande dell' CP_1
Part condannando la al pagamento dell'importo di euro 80,00 (oggetto della più ridotta domanda subordinata) corrispondente al residuo ancora dovuto al lavoratore in relazione all'ultimo contratto quantificato dalla stessa impresa con la lettera del 7 agosto 2020.
Nella motivazione escludeva, in primo luogo, la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma riteneva che, piuttosto, il rapporto di lavoro, per le sue
Pag. 3 di 23 caratteristiche, fosse riconducibile ad un rapporto etero-organizzato, purtuttavia negava l'invocata tutela ex art.19 del dlgs n.81/2015 ritenendo che la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato fosse incompatibile con tale ipotesi, e, per altro, affermava la maturazione della decadenza ex art.28 del dl 81/2015 in riferimento a tutti contratti tranne che per quello stipulato il 9 settembre 2019 e con cessazione prevista al 26 giugno 2020, limitando ad esso il vaglio delle condizioni di legittimità fissate dal dlgs n.81/2018 nel testo vigente ratione temporis e ritenendo che operando il solo limite temporale dei 12 mesi, il termine, valutato in relazione a tale contratto, non fosse stato superato.
Escludeva, altresì, che potesse procedersi all'accertamento ai fini della mera condanna generica in relazione alle pretese economiche in difetto dell'allegazione della categoria cui sussumere l'attività dell' CP_1
Avverso detta statuizione hanno proposto autonome impugnazioni, successivamente riunite, le due parti, entrambe depositate dinnanzi a questa Corte il 15 dicembre 2022.
La ha, con il proprio gravame, inteso escludere anche la Parte_1 configurabilità di un rapporto eterodiretto, mentre il lavoratore, dal suo canto, ha criticato la decisione punto per punto, a partire dalla negazione della natura subordinata del rapporto intercorso, esaminando poi la questione delle tutele operanti anche in caso di contratto eterodiretto, e, infine, l'operatività della decadenza e l'ammissibilità della condanna generica.
Per una ordinata esposizione appare opportuno partire dall'esame dell'impugnazione proposta dall' il cui accoglimento, nei termini di cui si dirà, determina CP_1
l'assorbimento dell'impugnazione promossa dalla (per essere Parte_1 necessariamente disattesa).
Assume l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente proceduto alla qualificazione del rapporto dando rilievo preminente ad elementi del tutto neutri o non decisivi e, viceversa, disattendendo quelli più rilevanti, desumibili e dai documenti e dalle deposizioni testimoniali.
In particolare, erroneamente si sarebbe ritenuto determinante la discontinuità della prestazione, essendo tale modalità ben compatibile con il rapporto subordinato come
Pag. 4 di 23 dimostrerebbero il rapporto di lavoro agricolo o quello intermittente che, non per tale ragione, perderebbero la connotazione di subordinazione.
Inoltre, il rapporto sarebbe stato caratterizzato dall'eterodirezione ( esercitata tramite gli ispettori di produzione) e dallo stesso potere disciplinare che si sarebbe estrinsecato con modalità peculiari dovute all'estrema precarietà del rapporto, essendo il lavoratore assoggettato a richiami verbali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli ispettori di produzione, fino alla possibilità che, per effetto della comunicazione all'Ufficio Figuranti di tali mancanze, l'impresa si determinasse in seguito a non stipulare un nuovo contratto.
Nello specifico, l'appellante, nell'esaminare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che il Tribunale per accertare la natura del rapporto, ha affermato che la molteplicità dei casi concreti potesse ricondursi a tre ipotesi di massima:<1) quella di un unico rapporto di lavoro che si protrae nel tempo in forza di un unico originario accordo tra le parti e in forza del quale il lavoratore mette continuativamente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative;
2) quella di un accordo a monte, con cui le parti stabiliscono che l'una richiederà le energie dell'altra per singoli incarichi e che quest'ultima sarà di libera di volta in volta di accettare o rifiutare;
3) quella in cui manca un accordo a monte, ma si diano in concreto una pluralità di singole chiamate lavorative e l'espletamento di singole prestazioni lavorative”>>, concludendo che il rapporto in questione era riconducibile al caso in cui tra le parti vi è un accordo a monte in cui il lavoratore è libero di accettare o meno i singoli e specifici incarichi che vengano affidati a valle dal committente, e che laddove il lavoratore << sia libero di rifiutare la prestazione, senza incorrere in procedimento disciplinare e sanzioni, né subire alcuna altra conseguenza diretta o indiretta, non è un lavoratore subordinato>>.
In relazione a tale argomentare, l' ha osservato che non solo la tripartizione CP_1 proposta non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, ma che tale prospettiva non è in grado di esaurire e rappresentare il variegato e multiforme ventaglio di ipotesi dei rapporti di lavoro.
In tale ragionare, il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad una regola di giudizio estranea alle decisioni della Suprema Corte. Dunque, non solo il primo giudice
Pag. 5 di 23 sarebbe incorso in una non corretta valutazione delle prove documentali e testimoniali, ma le stesse premesse del ragionamento sarebbero state erronee e, comunque, non rispondenti ai principi valorizzati dalla Corte di legittimità.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe attributo rilievo dirimente al momento genetico del rapporto, affermando che fosse decisiva, ai fini qualificatori, la possibilità di rifiuto della prestazione da parte del soggetto incaricato dell'attività lavorativa.
Viceversa, di per sé l'esistenza di un accordo formalizzato delle parti prima dell'inizio della prestazione, non avrebbe potuto essere considerato dirimente per la valutazione sulla natura del rapporto, essendo possibile una discrepanza tra le previsioni contrattuali astratte e l'effettivo svolgimento del rapporto, nel qual caso, avrebbe dovuto attribuirsi preminenza, secondo il criterio della concretezza ed effettività, al concreto atteggiarsi del rapporto .
La disciplina convenzionalmente adottata dalle parti avrebbe avuto, al più, il ruolo di indice sussidiario o confermativo, ma non tale da escludere il concreto atteggiarsi del rapporto.
Anche il rilievo attribuito alla facoltà di rifiuto della prestazione sarebbe stato erroneo ed in contrasto con gli approdi interpretativi giurisprudenziali sia nazionali che euro unitari.
La facoltà di rifiuto, infatti, non sarebbe stata decisiva nel senso indicato dal
Tribunale essendo presente anche nei rapporti di natura pacificamente subordinata, come il rapporto di lavori intermittente 13 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 o del lavoro agricolo a giornata secondo le disponibilità del lavoratore, come del resto riconosciuto anche a livello eurounitario.
Il Tribunale avrebbe omesso di attribuire il giusto rilievo ad altri parametri, che, se adeguatamente considerati, avrebbero dovuto indurlo ad accogliere le domande proposte. Fra di essi, la cd teoria della c.d. doppia alienità, l'elementarità e ripetitività delle mansioni assegnate;
quest'ultimo, in particolare, sarebbe stato un elemento che consentirebbe di qualificare come subordinato un rapporto anche prescindendo dalla sussistenza dell'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pag. 6 di 23 Erroneo sarebbe stato l'assunto che il lavoratore avesse, nei successivi contratti, dato unicamente una disponibilità di massima ad eseguire la prestazione di claqueur/figurante nelle singole trasmissioni televisive e nei periodi ivi indicati, senza assumere l'obbligo di partecipare a tutte le puntate, essendo libero, di volta in volta, di accettare l'incarico e recarsi in trasmissione oppure no, poiché, viceversa, i testi avrebbero confermato l'obbligo di presenziare nelle giornate fissate e di comunicare alcuni giorni prima l'assenza e fornire le motivazioni di essa.
Le giornate lavorative sarebbero state prevalentemente consecutive, e comunque calibrate sui giorni di messa in onda delle trasmissioni. In nessun contratto sarebbe stato prevista una disponibilità di massima, né modalità “elastiche” della prestazione assegnata.
Al contrario di quanto affermato dal primo giudice, la corretta lettura dei contratti avrebbe messo in evidenza un impegno lavorativo continuativo, in un lasso di tempo predeterminato, perfettamente inquadrabile in uno schema di prestazione lavorativa subordinata part – time, in alcuni casi di tipo verticale, incentrata esclusivamente sulle esigenze organizzative della Gli stessi testi avrebbero fornito Parte_1 indicazioni circa la necessità della presenza, in mancanza della quale era necessaria tempestiva comunicazione dell'assenza e della motivazione. Ciò avrebbe trovato conforto in un preciso sistema di controllo dell'Ufficio Figuranti, pronto a reagire in caso di assenze ingiustificate o comunicate con scarso anticipo.
L'appellante ha sostenuto che nei rapporti subordinati dissimulati da contratti formalmente autonomi non sarebbe mai stato possibile individuare l'esercizio di un potere disciplinare che si esprima in maniera tipica e diretta, purtuttavia alcuni elementi avrebbero potuto denunciarne l'esistenza in forma atipica o indiretta.
Dunque, il Tribunale, piuttosto che valutare in maniera frammentata ogni singolo elemento, avrebbe dovuto procedere alla valutazione in maniera unitaria ed interconnessa per affermare l'esistenza di un potere disciplinare.
Ciò si sarebbe dovuto desumere dal tenore dei messaggi telefonici valutati unitamente alle testimonianze rese dai testimoni, avrebbero dimostrato <una pressione di tipo conformativo che poteva sfociare in una decisione di carattere disciplinare, che si concretizzava in ammonizioni verbali o nel mancato rinnovo contrattuale>>.
Pag. 7 di 23 Dalle deposizioni sarebbe emerso non solo che le sanzioni sarebbero consistite nelle ammonizioni verbali per i casi meno gravi e nei più gravi nel mancato rinnovo o la mancata proroga del contratto d'opera; queste ultime sarebbero state delle iniziative largamente utilizzate, nei settori caratterizzati da elevata precarizzazione, come quello in esame, come riferito dal teste che avrebbe affermato di avere Tes_1 avuto contezza sul fatto che di eventuali violazioni se ne sarebbe tenuto conto per un futuro rinnovo del contratto.
L'istruttoria, in ogni caso, avrebbe fatto emergere l'attività di controllo esercitata dagli ispettori di produzione, che provvedevano a stilare una lista quotidiana dei presenti ed a controllare che nessuno si allontanasse dallo studio durante l'orario lavorativo, il rispetto di un orario, mentre sarebbe stato pacifico il pagamento della una retribuzione fissa e predeterminata, che non sarebbe stata contrastata dal fatto che la retribuzione fosse corrisposta in corrispondenza alle giornate lavorate, poiché
l'obbligazione retributiva sarebbe stata collegata alla effettiva prestazione lavorativa.
In ogni caso, sarebbe stata erronea l'affermazione del Tribunale che, pur ritenendo che si ricadesse nell'ipotesi prevista dall'art. 2 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, negava la possibilità di riconoscere un rapporto a tempo indeterminato affermando che fosse incompatibile l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 e ss. d.lgs. 81/2015.
Del pari sarebbe stata erronea l'affermazione che, poiché il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza delineata all'art. 28 del D.lgs 81/2015, non avendo tempestivamente impugnato i contratti terminati nel 2018 e nel 2019: “Ne discende che l'omessa impugnazione dei contratti di lavoro a termine stipulati nel 2018 e nel 2019 preclude definitivamente al ricorrente di far valere nella presente sede doglianze che abbiano ad oggetto vizi che li inficino e che tali contratti debbano pertanto esser considerati, per quel che qui rileva, legittimi sotto ogni aspetto”.
Sotto il primo profilo, la Cassazione nella sentenza n. 1663/20 avrebbe statuito che la norma di disciplina contenuta nella disposizione che regola il rapporto di lavoro dei lavoratori etero organizzati non consente alcuna distinzione nell'estensione degli istituti contrattuali propri del lavoro subordinato, pertanto, le medesime conseguenze derivanti dalla illegittima apposizione di un termine ad un rapporto di lavoro
Pag. 8 di 23 riconducibile all'art. 2094 c.c. avrebbero dovuto essere applicate anche in caso di configurabilità di un rapporto etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15.
Inoltre, le previsioni, fra cui quelle dei termini decadenziali, contenute nel D.lgs
81/2015, come quelle della L. 183/2010, non sarebbero state riferibili ai rapporti di lavoro autonomo così formalmente configurati.
Infine, il Tribunale avrebbe errato nel disattendere la richiesta di condanna generica in quanto l'interesse al riconoscimento del diritto, sarebbe stato legato all'esigenza di stabilizzazione del rapporto con possibilità futura di quantificazione e richiesta delle eventuali differenze retributive maturate.
Con gli ulteriori motivi ha contrastato il rigetto della domanda subordinata proposta nella premessa dell'abuso della posizione dominante, con richiesta di condanna della controparte e la regolamentazione delle spese del primo grado a suo carico.
L'appello è fondato nei limiti e nei termini appresso specificati.
Va premesso che fra le parti sono stati stipulati otto contratti intervenuti nel periodo dal 26 giugno 2018 al 26 giugno 2020.
In particolare, si è trattato dei seguenti contratti documentati dal lavoratore sin dal primo grado del giudizio:
1)del 26.6.2018 contratto n. 7184210900/00 con durata dal 26 giugno 2018 al 7 settembre 2018 in relazione alla trasmissione televisiva Agorà Estate per 49 giornate di presenza,
2) 8 settembre 2018 contratto n. 71842515/00 con durata dall'8 settembre al 19 dicembre 2018 per 45 giorni per la trasmissione Mi manda Rai Tre 2018 2019
3)del contratto n.7194200081/00 del 3 gennaio 2019 con durata dal 7 gennaio 2019 al 26 giugno 2019 per 73 giornate di presenza per il programma televisivo Mi manda
Rai Tre 2018 2019,
4) del contratto del 26 giugno 2019 n. 7194207358/00 dal 29 giugno al 29 giugno
2019 una giornata per la trasmissione Agorà Estate
5) del contratto n. 7194208391 del primo agosto 2019 con durata dal 5 agosto al 6 settembre 2019 per il programma Agorà Estate 2019 per 20 giornate;
6) del contratto del 5 settembre 2019 n.7194210441/00 dal 5 settembre 2019 al 5 settembre 2019 per un giorno per la trasmissione Agorà 2019 2020.
Pag. 9 di 23 7) del contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00 dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 per 195 giornate in relazione al programma Agorà 2019 2020 Pt_2
195 giornate sempre dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 e Agorà dal 1°
[...] novembre 2019 al 2 giugno 2020 per due giornate,
8) del contratto del 23 dicembre 2019 n. 7204200003/00 dal 23 dicembre 2019 al 23 dicembre 2019 in relazione al programma per una giornata, Parte_2
I contratti in esame sono stati configurati formalmente come contratti d'opera ex art.2222 cc senza vincolo di subordinazione e recano l'indicazione della durata del contratto, del numero dei giorni lavorati previsto, del programma televisivo
(<>) in cui il lavoratore sarà impegnato, delle mansioni ( claqueur), delle singole giornate lavorative e del luogo della prestazione, del compenso orario (che varia, a seconda dei casi, consistendo in 18, 24 o 37 euro) con rinvio alle condizioni generali presenti sul sito internet della rai.
Il ricorrente in primo grado aveva pure allegato (a pagina 10 del ricorso) che <per il periodo dal 9 settembre 2019 al 4 marzo del 2020, data di sospensione del rapporto
a causa della nota emergenza sanitaria, il ricorrente, come sopra specificato, ha lavorato anche alla trasmissione , dal lunedì al venerdì delle ore 11.00 Parte_2 alle ore 12.00, senza alcuna copertura contrattuale>> senza che, per altro, tale allegazione venisse fatta oggetto di contestazione della parte resistente.
In ordine alla configurazione del rapporto come subordinato si osserva quanto segue.
I testi ascoltati, hanno descritto il contenuto della prestazione affermando che essa consisteva nello svolgere un'attività a comando, consistente nell'applaudire, e che il lavoratore doveva recarsi agli orari prestabiliti presso lo studio televisivo, posizionarsi nei posti definiti dalla convenuta (assegnati dagli ispettori di produzione che controllavano l'esatto adempimento verificando anche il corretto posizionamento) e svolgere le attività prescritte a richiesta degli ispettori di produzione.
Hanno, poi, affermato che il lavoratore era tenuto a recarsi quotidianamente presso il centro di produzione per l'entrata si avvaleva di un badge di ingresso Parte_3 rilasciato dall'addetto alla sicurezza che era quello utilizzato per gli ingressi del pubblico, tale badge valeva a verificare l'orario di ingresso.
Pag. 10 di 23 Alcuni testi hanno affermato che vi era un obbligo a presentarsi in corrispondenza alle giornate fissate nel singolo contratto a meno che non fosse stata comunicata l'assenza in via preveniva specificando le ragioni (<<. Dovevamo spedire, qualche giorno prima, una mail all'indirizzo che ci aveva dato l'operatrice che ci aveva assunto per comunicare la data di assenza insieme a una motivazione valida.)
Nel caso di ritardo rispetto all'orario di presentazione o nel caso di assenza non comunicata, come nel caso di altre infrazioni constatate dagli ispettori e dovute alla mancata osservanza delle prescrizioni circa le modalità della prestazione, erano destinatari di richiamo verbale.
Il ricorrente, come gli altri claqueurs posizionati nel pubblico, durante le riprese e la programmazione non poteva allontanarsi se non appositamente autorizzato e non poteva svolgere la propria attività con un sostituto. Solo nella pausa tra la fine di un programma televisivo e l'inizio di un altro poteva recarsi al bagno o consumare un pasto veloce.
Da tali deposizioni, dalla considerazione delle difese della resistente e dal contraddittorio fra le parti in ordine al contenuto dei compiti si ricava:
-che le mansioni sono di tipo assolutamente elementare (battere le mani a comando)
e già di per sé, non richiedendo alcuna professionalizzazione, e sono di contenuto meramente esecutivo,
- che esclude anche un margine di autonomia puramente esecutiva la circostanza che esse fossero oggetto della direzione e del controllo stringente esercitato nell'arco della giornata lavorata ad opera dell'impresa radiotelevisiva che, attraverso gli ispettori di produzione, definiva esattamente dove i claqueurs dovessero posizionarsi nella platea riservata al pubblico della singola trasmissione e quando dovessero applaudire, senza che restasse alcun margine di apprezzamento in ordine al se, al quomodo ed al quando della prestazione (applaudire) per il prestatore di lavoro;
- che il prestatore di lavoro esegue una prestazione con assoluta assenza di rischio e con inserimento nella struttura produttiva della convenuta;
che, per altro profilo, l'emittente si avvale <> di tali figure professionali caratterizzate da un contenuto professionale minimo ( nel senso della
Pag. 11 di 23 più bassa professionalizzazione) rientranti nella categoria dei cd “generici” in tutti programmi televisivi che vedono l'intervento di un “pubblico”-
- che e la stessa frequenza dei contratti che sono stati stipulati con l' in CP_1 relazione ad alcune trasmissioni televisive (“Mi manda Rai Tre”, “Agorà Salute”,
“ ”) denota il necessario ricorso a tali figure professionali per svolgere Parte_2 compiti, che per quanto elementari, si rivelano essenziali al fine di realizzare il programma televisivo allorché nello stesso sia prevista la presenza del “pubblico”.
Dunque, sia il contenuto della prestazione ( che il Tribunale ha in buona sostante ritenuto blandamente artistiche) di tali lavoratori dello spettacolo, che le modalità della stessa definite in via unilaterale dalla impresa, unita alla pervasività del controllo oltremodo penetrante ( e che non lascia alcun margine di apprezzamento) e costante durante la prestazione sono forti indici sintomatici dell'eterodizione che connota la subordinazione, mentre la circostanza che il potere disciplinare non si sia mai spinto oltre il richiamo verbale non pare di per sé significativo.
E' anche vero che la connotazione dei rapporti fra le parti e quindi anche le modalità di estrinsecazione della posizione di forza di una parte rispetto all'altra, risente, come evidenziato dall'appellante, innegabilmente della “precarietà” del rapporto stante la facoltà, che possiede l'emittente, nel decidere se proporre o meno un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Sicché, in sostanza, l'emittente non ha la necessità di mettere in atto misure disciplinari più intense del richiamo, posto che gli inadempimenti reiterati e gravi possono essere presi in considerazione in occasione dell'esame delle successive candidature per i successivi contratti.
Senza dubbio le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo si caratterizzano per una specificità che fra l'altro risulta presa in considerazione dal legislatore nel dettare il più recente testo normativo (non applicabile ratione temporis) della legge n.106/2022 contenente una delega al governo per il riordino della disciplina del settore laddove dà atto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro >>.
Detto ciò, è pure innegabile che tali attività possano, al pari di tutte le attività umane, essere sussunte al paradigma del lavoro subordinato o autonomo a seconda del
Pag. 12 di 23 concreto atteggiarsi del rapporto e che, nel caso specifico, la natura della prestazione, del tutto elementare e ripetitiva, deponga fortemente per caratterizzazione come subordinata della stessa. Del pari la frequenza e la sostanziale continuatività delle prestazioni che si protraevano anche per intere settimane tutti i giorni nell'arco degli anni oggetto di domanda è ulteriormente suggestiva.
Ad ogni modo, l'accertamento della subordinazione diviene in realtà superfluo nella presente controversia atteso che il medesimo risultato perseguito dal lavoratore può essere ottenuto anche se si ritenga di ricondurre rapporti nelle “Collaborazioni organizzate dal committente” di cui all'art.2 comma 1 del dlgs n.81 2015, i cui caratteri sono indubbiamente riconoscibili nel caso in esame.
Ritiene infatti il Collegio che il legislatore abbia apprestato tale previsione, proprio nella consapevolezza di situazioni ibride, in cui siano presenti connotazioni di più modelli ed al fine di agevolare il lavoratore nella prova della sussistenza della subordinazione che in tali casi diventa eccezionalmente difficile con la possibilità di una seria incertezza anche degli approdi giurisprudenziali.
Orbene, la Cassazione nella sentenza n.1663/2020 nel chiarire l'intentio legis sottesa al disposto dell'art.2 comma 1 del dlgs n.81 2015 rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”, che ha previsto <A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali>> ha affermato che : <Essa si inserisce in una serie di interventi normativi con i quali il legislatore ha cercato di far fronte, approntando discipline il più possibile adeguate, alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, trasformazioni che hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici>>.
Pag. 13 di 23 In tali casi, il legislatore è intervenuto <nell'ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per l'evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice>>
Il rapporto in esame, protrattosi con i contratti di cui si è detto, è sicuramente rientrante nel novero delle prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sicché rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art.2 comma 2 succitato, in quanto, pur ammettendo un'autonomia nella fase genetica del rapporto, ossia al momento della stipula dei singoli contratti o nel rendere la prestazione per la singola giornata, Part come osservato dalla difesa della tali elementi << non valgono a revocare in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, determinante per la sua riconduzione alla fattispecie astratta di cui al
D.lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1.>> (così Cass. 1663/2020).
Ma se è vero che al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal
D.lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina che il legislatore accorda al lavoro subordinato, tale disciplina deve ritenersi applicabile nella sua totalità ed essere necessariamente inclusiva anche dei limiti (temporali o di causale ove sussistenti) apprestati per i contratti a termine dall'art.19 del d.lgs. n. 81/2015, limiti che sono funzionali a garantirne la strutturale temporaneità.
In ciò il Collegio dissente rispetto a quanto affermato dal Tribunale che ha escluso l'applicazione dall'art.19 succitato.
Depone nel senso qui propugnato il chiaro dettato normativo (< si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato>>), come del resto affermato anche dalla Cassazione: <... la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici. In passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovevano trovare applicazione. In effetti, la tecnica dell'assimilazione o dell'equiparazione è stata più volte utilizzata dal legislatore, ad esempio con il R.D. n. 1955 del 1923, art. 2, con la L. n. 370 del 1934,
Pag. 14 di 23 art. 2 e con la L. n. 1204 del 1971, art. 1, comma 1, con cui il legislatore aveva disposto
l'applicazione al socio di cooperativa di alcuni istituti dettati per il lavoratore subordinato, nonché con il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1 e il D.lgs. n. 81 del
2008, art. 2, comma 1, lett. a), in tema di estensione delle norme a tutela della salute
e della sicurezza, e con il D.lgs. n. 151 del 2001, art. 64, come successivamente modificato, che ha disposto l'applicazione alle lavoratrici iscritte alla Gestione
Separata dell' alcune tutele previste per le lavoratrici subordinate.>>. CP_3
Ciò significa che deve trovare applicazione anche la disciplina dell'art.19 del d.lgs.
n.81/2015.
Opinare diversamente significa optare per una interpretatio abrogans rispetto al chiaro dettato normativo che sancisce in termini generali che <si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato>>, e non di una parte di essa o eccettuando alcune previsioni, la cui esclusione avrebbe dovuto essere espressamente prevista dal legislatore (<ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit>>).
Al fine del vaglio dei limiti di operatività del contratto occorre dare atto che l'art.19 ha subìto nel tempo modifiche tali che fino all'undici agosto 2018 era vigente il limite temporale di 36 mesi ma già con il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, era stata introdotta la previsione <<Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.>>.
Con l'art.21, rubricato proroghe e rinnovi, come scaturente dalle modifiche del dl
87/2018 conv. in l. n.96/98 è stato previsto che < Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del
Pag. 15 di 23 presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1>> .
Soggiacciono a tale disciplina scaturita dal dl 87/2018 conv. in l. n.96/98 e sostanzialmente immutata -nelle parti che qui interessano- anche a seguito dei successivi interventi normativi che ricadono nel periodo in cui sono stati sottoscritti i successivi contratti, tutti i contratti intervenuti fra le parti, tranne il primo stipulato il 26 giugno 2018 e durato fino al 7 settembre 2018, che invece soggiace alla disciplina previgente ed al limite di durata dei 36 mesi.
È in relazione ai successivi contratti intervenuti a partire dalla vigenza del dl 87/2018,
e dunque a cominciare da quello sottoscritto il giorno 8 settembre 2018 contratto n.
71842515/00 con durata dall'8 settembre al 19 dicembre 2018, che va verificata l'osservanza della previsione che impone per i rinnovi che determinino una durata complessiva oltre i 12 mesi la necessità che ricorrano determinate condizioni
(causali).
Nel caso, i contratti che seguivano nel tempo a partire dal giorno 8 settembre 2018 incorrevano nel superamento dei 12 mesi nel corso dell'ultimo contratto risalente al
9 settembre 2019 n. 7194210742/00 con durata prevista dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020, sicché, in relazione a tale contratto, la sua stipula avrebbe dovuto essere disposta nella ricorrenza delle condizioni prefigurate dal combinato disposto dell'art.21 e dell'art.19 comma 1 del d.lgs. n.81/2015 che non solo non risultano enunciate nel suddetto contratto individuale, ma neppure mai allegate dalla parte appellata.
È vero pure, per le ragioni già in precedenza esposte, che l'attività demandata ai
“ non possa ritenersi dovuta ad esigenze temporanee o connessa ad attività Parte_4
< estranee all'ordinaria attività>> della impresa televisiva appellata, , atteso che è Parte notorio che nel palinsesto delle emittenti nazionali quali la sono giornalmente presenti plurime trasmissioni che si caratterizzano per la presenza del pubblico in studio, nell'ambito delle quali, i sono chiamati ad integrare con la loro Parte_4 presenza (ed il loro contributo di applausi che scattano “al momento giusto”)
l'apparato scenico (e “sonoro”) divenendo parte integrante e sostanziale della medesima trasmissione.
Pag. 16 di 23 Devesi pure rilevare che mai la Radio Televisione italiana ha allegato l'esistenza di una disciplina contrattuale (si intende la contrattazione collettiva di settore) che escluda i lavoratori del settore dalla specifica disciplina apprestata dal dlgs n.81/2015 all'art.19. Questione che avrebbe dovuto, come fatto ostativo/impeditivo, essere Parte eccepita dalla resistente
Invero, ritiene il Collegio, in consonanza con l'orientamento espresso dalla
Cassazione e dalla Corte Cedu in tema e di abuso di contratti a termine e di somministrazione nella vigenza dei limiti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del
2001, ( 36 mesi) di cui alla previgente disciplina, che debbano essere utilizzati, anche nel caso in esame, i criteri enunciati dal giudice di legittimità in relazione all'abuso del contratto a termine nel senso che i contratti che nell'ambito della sequenza contrattuale siano colpiti dalla decadenza, restino comunque valutabili come fatto storico idoneo a ricostruire la violazione (dovuta al superamento dei limiti di durata previsti dalla legge) perpetrata dal datore di lavoro alla disciplina imperativa.
Si è infatti affermato che<La sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del
2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva
1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione
Pag. 17 di 23 del diritto comunitario» (CGUE, causa C1C-53/04, )>> (v. fra le Persona_2 tante : Sez. L, Ordinanza n. 4960/2023).
Ciò importa che, nonostante la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine
(180 giorni dalla scadenza del contratto in base all'art.28 del dlgs 81/2015) stipulati anteriormente a quello cessato il 26 giugno 2020 affermata dal Tribunale ( va qui incidentalmente precisato che non è condivisibile l'assunto dell'appellante che la disciplina delle decadenze operi esclusivamente in relazione ai contratti subordinati che sia configurati formalmente come tali dalle parti e non anche per quelli che dissimulino tale natura o per gli altri contratti), resta tuttavia il fatto che ciò non implica che la sequenza dei precedenti contratti non debba essere presa in esame ai fini della valutazione dell'abuso del contratto che si verifica allorché siano superati i limiti temporali previsti dalla normativa nazionale vigente ratione temporis.
Nel caso, la disciplina vigente di cui si è detto, autorizzava, al di là di specifiche ipotesi eccettuative definite dalla legge ( <a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria>>), che consentivano una protrazione per un maggiore durata, che comunque si è detto debbano essere escluse nel caso in esame, la durata nel limite di
12 mesi.
Va da sé che debba ritenersi la trasformazione del contratto del 9 settembre 2019 n.
7194210742/00 in contratto a tempo indeterminato posto che già dal dicembre 2019 era superata, nel complesso, considerati i successivi rinnovi a partire dalla vigenza del dl 87/2018, (il primo contratto della serie da prendere in considerazione) è quello sottoscritto il giorno 8 settembre 2018) la durata di dodici mesi, per effetto dei successivi contratti (v.art.21 dlgs 81/2015 che prevede: < In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi>>).
La ha eccepito che in relazione alla conversione Parte_1 debba trovare applicazione l'art.2 comma 2 del d.lgs. n.23/2015.
Pag. 18 di 23 Invero, l'art.1 comma 2 di tale testo normativo prevede < Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato>>.
L'art.2 comma 2 prevede :< Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La previsione ha piena applicazione posto che i contratti di cui si discute soggiacciono alla disciplina del dlgs n.23/2015 essendo stati stipulati nella sua vigenza (vedasi sull'applicabilità di tale disciplina in riferimento al tempo di stipula del contratto cui
è illegittimamente apposto il termine (Sez. L, Sentenza n.823/ 2020 ).
Va, pertanto, dichiarata la nullità del termine apposto al contratto e la sua conversione a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno della cessazione del rapporto ( 26 giugno 2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ultimo, quanto all'affermazione del primo giudice che la richiesta di condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive maturate nella operatività dei contratti a termine non possa neppure essa avere seguito per essere incerta la categoria in relazione alla quale la parte chiede l'accertamento, la stessa va
Pag. 19 di 23 pure riformata, considerato che tale statuizione non tiene conto di quanto emerso nel contraddittorio fra le parti in primo grado. Parte Infatti, la dopo avere contestato la configurazione del rapporto come subordinato o la ravvisabilità di una collaborazione eterodiretta aveva comunque affermato che le mansioni svolte dall' erano riconducibili al nono livello, CP_1
Parte asserto non contestato dall'originario ricorrente (nella memoria si legge:<tenuto conto del limitato spessore dell'attività espletata dedotta dall'avversa difesa, potrà vantare non più del 9^ livello di inquadramento, riconosciuto invero a lavoratori che svolgono attività semplici per cui non occorrono specifiche conoscenze professionali.>>).
Sicché su tale fatto si era formata la non contestazione (art.115 cpc) che imponeva al
Giudice di tenerne conto ed esimersi da ogni ulteriore indagine che si discostasse da tale profilo fattuale pacifico.
Va pertanto, accolta la domanda prospettata nell'originario ricorso come affermazione del << diritto a percepire la retribuzione sulla base della contrattazione collettiva >> in tanto trattasi di disciplina che è applicabile anche nel caso del rapporti etero organizzati ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/15.cd
“Collaborazioni organizzate dal committente” sicché trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato dalla RAI, oltre alla disciplina civilistica prevista per il contratto di lavoro subordinato.
Quanto alla richiesta connessa di condanna al pagamento in favore del ricorrente.
<delle ferie maturate e del TFR oltre che delle mensilità supplementari di ogni istituto previsto dal CCNL nella misura da determinarsi in separato giudizio.>>, la domanda relativa alla cd indennità sostitutiva va intesa come richiesta di accertamento dell'applicazione della relativa disciplina sicché può essere in tal senso compiuta, essendo dovute le ferie in proporzione ai singoli periodi lavorati, nonché la tredicesima ( istituto di fonte legislativa), mentre quella del TFR può avere seguito in relazione ai singoli contratti diversi da quello oggetto di conversione, per i quali il relativo diritto è maturato ed è esigibile, mentre in riferimento al contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00, il rapporto, alla stregua della nullità del termine
Pag. 20 di 23 e della conversione operata in questa sede, deve ritenersi ancora in essere e non ancora cessato.
Risulta indeterminato il contenuto della domanda relativa alle < supplementari>> ( diverse dalla tredicesima che ha fonte legale) riferite a competenze previste dal contratto collettivo che avrebbero dovuto essere specificate, così pure è generica la richiesta di condanna alla corresponsione di emolumenti traenti titolo
<da ogni istituto previsto dal CCNL>>.
L'accoglimento dell'appello dell' nei termini sopra specificati, importa il CP_1
Part rigetto di quello formulato dalla
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in favore dell' in applicazione del CP_1 quarto scaglione del DM 147/2002 e nel rispetto dei minimi tariffari per la fase introduttiva, di studio e decisionale in entrambi i gradi, cui si aggiunge la fase istruttoria per il primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Si dà atto che per mero errore materiale è stato indicato nel dispositivo l'ottavo livello del CCNL RAI in luogo del nono, indicazione la cui correttezza è desumibile dagli atti e dalla stessa motivazione, sicché il tenore del dispositivo deve intendersi in tal senso emendato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 nei confronti di e sull'autonomo appello proposto da Controparte_1 quest'ultimo nella stessa data, entrambi in riferimento alla sentenza n. 1513/2022 emessa il giorno 15 giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: Parte 1) Rigettato l'appello proposto da , ed in Parte_1
Pag. 21 di 23 accoglimento dell'appello proposto da , dichiara la nullità del Controparte_1 termine apposto al contratto del 9 settembre 2019 n. 7194210742/00 con durata prevista dal 9 settembre 2019 al 26 settembre 2020 e la sua conversione a tempo indeterminato, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno della cessazione del rapporto (26 giugno 2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione.
2) Dichiara l'assoggettamento dei contratti intervenuti fra le parti alla disciplina del contratto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione degli istituti normativi della contrattazione collettiva che disciplinano tale rapporto e per l'effetto, condanna la all'adeguamento dei compensi alla Controparte_2 retribuzione prevista dal CCNL RAI per il livello ottavo (recte nono) comprensivi della tredicesima mensilità, alla corresponsione delle somme a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate in relazione a ciascun contratto e del TRF in corrispondenza alla cessazione di ciascuno di essi (tranne quello settembre 2019 n. 7194210742/00 da ritenersi in essere), mentre rigetta le ulteriori domande perché indeterminate.
3) Condanna, altresì, la alla rifusione delle spese del primo Controparte_4 grado che liquida in euro 4.700,00 oltre Iva cpa e spese generali e di quelle del presente grado che liquida in euro 3.500,00 oltre iva cpa e spese generali, distraendole, in entrambi i casi, in favore degli Avvocati Andrea Circi, Carlo de Marchis Gómez, Filippo
Aiello, Maria Matilde Bidetti e Giacomo Summa
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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