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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4312/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avvocato MASIERO Luana Parte_1 Pt_2 Pt_3
Ricorrenti
contro
CP_1
Resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia la S.V. Ill.ma Voglia nominare, in via d'urgenza, tutore provvisorio, nella persona del figlio IG.
, che si rende disponibile per l'assunzione dell'incarico con consenso degli altri Parte_1
ricorrenti, attese sia le condizioni di salute della IG.ra , sia la necessità di procedere con tutti CP_1
gli adempimenti e richieste di autorizzazione necessarie per procedere poi alla vendita della quota
immobiliare di previ accordi con i comproprietari e cancellazione dei pregiudizievoli, Pt_4
e, indi, previo espletamento degli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza per l'esame della
beneficiata con strumenti di collegamento audio-video, Voglia procedere alla nomina, per le ragioni
esposte nel presente ricorso, di tutore, nell'interesse della beneficiata IG.ra , per cui si rende CP_1 pagina 1 di 5 disponibile per l'assunzione dell'incarico con consenso degli altri ricorrenti il IG. , Parte_1 affinché possa rappresentarla nel compimento dei seguenti atti, senza necessità di separata, ulteriore,
autorizzazione e di ogni altro eventuale atto che riterrà opportuno/necessario l'adito Giudice:
1) assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del beneficiato, compresa la prestazione del
consenso per eventuali trattamenti chirurgici o sanitari;
2) riscuotere gli emolumenti (pensione ed eventuali indennità) con versamento in un conto corrente, postale
o bancario, intestato al beneficiato e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione ad estinguere il rapporto bancario già esistente e con l'autorizzazione permanente a prelevare ogni mese, anche con utilizzo del bancomat, carta prepagata, home-banking e canali multimediali, le somme necessarie per le
eIGenze del beneficiato (retta RSA, medicine etc.);
3) sottoscrivere ogni contratto e/o modifica di contratto con RSA con autorizzazione permanente a pagare
sia il deposito cauzionale sia le rette mensili;
4) presentare e sottoscrivere istanze ad Uffici della Pubblica Amministrazione per la richiesta di documenti
(es. carta di identità) e/o per prestazioni assistenziali-previdenziali, sanitarie e di sussidi ovvero di pensioni di accompagnamento e di invalidità sottoscrivendo e presentando ogni documentazione all'uopo richiesta
(a titolo esemplificativo Isee, DSU etc.);
5) presentare la dichiarazione dei redditi e/o sottoscrivere ogni altro atto di natura fiscale;
6) gestire pendenze di contratti e/o rapporti di lavoro con eventuali badanti;
7) gestione di tutti i rapporti bancari e/o postali della IG.ra con rendicontazione al Giudice CP_1
Tutelare;
8) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiando, fermo il disposto degli artt. 374 e 411 c.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, i ricorrenti (figlio e nipoti della resistente) hanno chiesto
CP_ dichiararsi l'interdizione di in quanto affetta da “deterioramento cognitivo di grado avanzato CP_1 con disturbi del comportamento e dipendenza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, confusa e disorientata nello spazio e nel tempo, non più autosufficiente”, come da documentazione medica allegata
(docc.5-6). Ella è ricoverata presso la RSA Sereni Orizzonti di Bovolenta dal 2018, è allettata e non riconosce i parenti.
All'udienza da remoto del 6.3.2025 è stato inutilmente tentato l'esame dell'interdicenda (non costituitosi benché regolarmente notificato), collegata dalla struttura e distesa a letto, in quanto, pur apparentemente
Per_ sveglia, non rispondeva neppure al saluto. L'educatrice presente DEL DOTTORE riferiva che la IG.ra non è orientata né nel tempo né nello spazio e non è possibile avere con lei una conversazione. CP_1
pagina 2 di 5 Ripete sempre le medesime parole, risponde alla sola domanda di come sta ma non vi è certezza che ne comprenda il IGnificato.
I ricorrenti si sono quindi riportati agli atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
Il Collegio ritiene che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per dichiarare l'interdizione.
La IG.ra risulta, tanto dalla documentazione medica prodotta quanto dalla valutazione del CP_1
tentativo di colloquio svolto in udienza, soggetto incapace, che necessita certamente di una misura di protezione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440 del 09/12/2005 ha affermato una generale preferenza dell'ordinamento per la figura dell'amministratore di sostegno, in quanto misura meno invasiva e meno lesiva della dignità della persona, nonché maggiormente flessibile e adattabile alle eIGenze del beneficiato.
Il giudice, dice la Corte, ha “il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità […].
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il criterio da adottare al fine di stabilire quale sia la misura più idonea alla protezione del soggetto debole, in particolare tra amministrazione di sostegno e interdizione, non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo” (cioè tenendo conto del quantum della incapacità della quale il soggetto da proteggere è affetto), quanto piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato;
l'amministrazione di sostegno appare l'istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l'apprestamento della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione (cfr. Cass. Civ. n.
13584/2006).
La scelta tra i due istituti non può non essere influenzata anche dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione;
nei casi di soggetti che versino in condizioni fisiche limitanti la capacità di intendere e volere, ove debbano compiersi attività tali da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, sarà certamente idonea l'amministrazione di sostegno, istituto che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più
snelle, ma altresì per quello etico-sociale, garantendo a quest'ultimo maggior rispetto della dignità dell'individuo; i casi in cui la misura dell'ADS si rivela inadeguata sono quelli in cui, in primo luogo il patrimonio del disabile è cospicuo e complesso, cosicché non sarebbe possibile individuare specificamente pagina 3 di 5 nel provvedimento ex art. 407 c.c. i singoli atti o tipologie di atti deferite all'amministratore e, in secondo luogo, quando occorre decidere contro o in assenza della volontà del beneficiario.
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta risulta che nata il CP_1
3.2.1932, è affetta da “deterioramento cognitivo di grado avanzato con disturbi del comportamento e dipendenza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, confusa e disorientata nello spazio e nel tempo”
(doc.5 parte ricorrente), è ricoverata come soggetto non autosufficiente dal 2018 presso una RSA;
nell'udienza da remoto, presentatasi allettata, non sembrava comprendere alcuna domanda, né orientata.
Ella quindi necessita di costante assistenza e di essere sostituita in tutte le attività, anche di ordinaria amministrazione, non apparendo in grado di assumere decisioni sia in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute sia di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi.
La riscontrata infermità per le sue caratteristiche implicanti gravi difetti delle funzioni intellettive e cognitive, non eliminabili con intervento terapeutico, fa ritenere opportuna l'adozione di provvedimenti a sua tutela.
Dal ricorso, peraltro, non emerge alcun elemento che induca a ritenere la necessità di procedere all'applicazione della misura più afflittiva incidente sullo status della persona, attesa l'evidente scarsa consistenza del patrimonio disponibile - gode, come unica entrata, della pensione mensile, dispone di risparmi di poche migliaia di euro, è proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile ove risiedeva in via Pt_4
Manzoni 3 - la semplicità delle operazioni da svolgere e la carenza di un'attitudine del soggetto protetto a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno svolta nei suoi confronti, in ragione delle sue condizioni psicofisiche.
Si deve ritenere, allora, che nella specie non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, così che l'amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza sopra citata, deve preferirsi non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo.
Attesa la carenza di ragioni d'urgenza, non appare nondimeno necessario procedere a norma degli artt. 418
ult. comma, 405 III comma c.c. alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Spese compensate in ragione dell'esito e natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così
provvede:
1. rigetta la richiesta di interdizione pagina 4 di 5 2. dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4312/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avvocato MASIERO Luana Parte_1 Pt_2 Pt_3
Ricorrenti
contro
CP_1
Resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia la S.V. Ill.ma Voglia nominare, in via d'urgenza, tutore provvisorio, nella persona del figlio IG.
, che si rende disponibile per l'assunzione dell'incarico con consenso degli altri Parte_1
ricorrenti, attese sia le condizioni di salute della IG.ra , sia la necessità di procedere con tutti CP_1
gli adempimenti e richieste di autorizzazione necessarie per procedere poi alla vendita della quota
immobiliare di previ accordi con i comproprietari e cancellazione dei pregiudizievoli, Pt_4
e, indi, previo espletamento degli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza per l'esame della
beneficiata con strumenti di collegamento audio-video, Voglia procedere alla nomina, per le ragioni
esposte nel presente ricorso, di tutore, nell'interesse della beneficiata IG.ra , per cui si rende CP_1 pagina 1 di 5 disponibile per l'assunzione dell'incarico con consenso degli altri ricorrenti il IG. , Parte_1 affinché possa rappresentarla nel compimento dei seguenti atti, senza necessità di separata, ulteriore,
autorizzazione e di ogni altro eventuale atto che riterrà opportuno/necessario l'adito Giudice:
1) assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del beneficiato, compresa la prestazione del
consenso per eventuali trattamenti chirurgici o sanitari;
2) riscuotere gli emolumenti (pensione ed eventuali indennità) con versamento in un conto corrente, postale
o bancario, intestato al beneficiato e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione ad estinguere il rapporto bancario già esistente e con l'autorizzazione permanente a prelevare ogni mese, anche con utilizzo del bancomat, carta prepagata, home-banking e canali multimediali, le somme necessarie per le
eIGenze del beneficiato (retta RSA, medicine etc.);
3) sottoscrivere ogni contratto e/o modifica di contratto con RSA con autorizzazione permanente a pagare
sia il deposito cauzionale sia le rette mensili;
4) presentare e sottoscrivere istanze ad Uffici della Pubblica Amministrazione per la richiesta di documenti
(es. carta di identità) e/o per prestazioni assistenziali-previdenziali, sanitarie e di sussidi ovvero di pensioni di accompagnamento e di invalidità sottoscrivendo e presentando ogni documentazione all'uopo richiesta
(a titolo esemplificativo Isee, DSU etc.);
5) presentare la dichiarazione dei redditi e/o sottoscrivere ogni altro atto di natura fiscale;
6) gestire pendenze di contratti e/o rapporti di lavoro con eventuali badanti;
7) gestione di tutti i rapporti bancari e/o postali della IG.ra con rendicontazione al Giudice CP_1
Tutelare;
8) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiando, fermo il disposto degli artt. 374 e 411 c.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, i ricorrenti (figlio e nipoti della resistente) hanno chiesto
CP_ dichiararsi l'interdizione di in quanto affetta da “deterioramento cognitivo di grado avanzato CP_1 con disturbi del comportamento e dipendenza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, confusa e disorientata nello spazio e nel tempo, non più autosufficiente”, come da documentazione medica allegata
(docc.5-6). Ella è ricoverata presso la RSA Sereni Orizzonti di Bovolenta dal 2018, è allettata e non riconosce i parenti.
All'udienza da remoto del 6.3.2025 è stato inutilmente tentato l'esame dell'interdicenda (non costituitosi benché regolarmente notificato), collegata dalla struttura e distesa a letto, in quanto, pur apparentemente
Per_ sveglia, non rispondeva neppure al saluto. L'educatrice presente DEL DOTTORE riferiva che la IG.ra non è orientata né nel tempo né nello spazio e non è possibile avere con lei una conversazione. CP_1
pagina 2 di 5 Ripete sempre le medesime parole, risponde alla sola domanda di come sta ma non vi è certezza che ne comprenda il IGnificato.
I ricorrenti si sono quindi riportati agli atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
Il Collegio ritiene che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per dichiarare l'interdizione.
La IG.ra risulta, tanto dalla documentazione medica prodotta quanto dalla valutazione del CP_1
tentativo di colloquio svolto in udienza, soggetto incapace, che necessita certamente di una misura di protezione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440 del 09/12/2005 ha affermato una generale preferenza dell'ordinamento per la figura dell'amministratore di sostegno, in quanto misura meno invasiva e meno lesiva della dignità della persona, nonché maggiormente flessibile e adattabile alle eIGenze del beneficiato.
Il giudice, dice la Corte, ha “il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità […].
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il criterio da adottare al fine di stabilire quale sia la misura più idonea alla protezione del soggetto debole, in particolare tra amministrazione di sostegno e interdizione, non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo” (cioè tenendo conto del quantum della incapacità della quale il soggetto da proteggere è affetto), quanto piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato;
l'amministrazione di sostegno appare l'istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l'apprestamento della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione (cfr. Cass. Civ. n.
13584/2006).
La scelta tra i due istituti non può non essere influenzata anche dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione;
nei casi di soggetti che versino in condizioni fisiche limitanti la capacità di intendere e volere, ove debbano compiersi attività tali da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, sarà certamente idonea l'amministrazione di sostegno, istituto che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più
snelle, ma altresì per quello etico-sociale, garantendo a quest'ultimo maggior rispetto della dignità dell'individuo; i casi in cui la misura dell'ADS si rivela inadeguata sono quelli in cui, in primo luogo il patrimonio del disabile è cospicuo e complesso, cosicché non sarebbe possibile individuare specificamente pagina 3 di 5 nel provvedimento ex art. 407 c.c. i singoli atti o tipologie di atti deferite all'amministratore e, in secondo luogo, quando occorre decidere contro o in assenza della volontà del beneficiario.
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta risulta che nata il CP_1
3.2.1932, è affetta da “deterioramento cognitivo di grado avanzato con disturbi del comportamento e dipendenza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, confusa e disorientata nello spazio e nel tempo”
(doc.5 parte ricorrente), è ricoverata come soggetto non autosufficiente dal 2018 presso una RSA;
nell'udienza da remoto, presentatasi allettata, non sembrava comprendere alcuna domanda, né orientata.
Ella quindi necessita di costante assistenza e di essere sostituita in tutte le attività, anche di ordinaria amministrazione, non apparendo in grado di assumere decisioni sia in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute sia di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi.
La riscontrata infermità per le sue caratteristiche implicanti gravi difetti delle funzioni intellettive e cognitive, non eliminabili con intervento terapeutico, fa ritenere opportuna l'adozione di provvedimenti a sua tutela.
Dal ricorso, peraltro, non emerge alcun elemento che induca a ritenere la necessità di procedere all'applicazione della misura più afflittiva incidente sullo status della persona, attesa l'evidente scarsa consistenza del patrimonio disponibile - gode, come unica entrata, della pensione mensile, dispone di risparmi di poche migliaia di euro, è proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile ove risiedeva in via Pt_4
Manzoni 3 - la semplicità delle operazioni da svolgere e la carenza di un'attitudine del soggetto protetto a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno svolta nei suoi confronti, in ragione delle sue condizioni psicofisiche.
Si deve ritenere, allora, che nella specie non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, così che l'amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza sopra citata, deve preferirsi non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo.
Attesa la carenza di ragioni d'urgenza, non appare nondimeno necessario procedere a norma degli artt. 418
ult. comma, 405 III comma c.c. alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Spese compensate in ragione dell'esito e natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così
provvede:
1. rigetta la richiesta di interdizione pagina 4 di 5 2. dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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