Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12294 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15173 del 2023, proposto da
Immobiliare Apus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AZ, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Caterina Egeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 27 luglio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 61 del 1° agosto 2023 con cui si è provveduto ad adottare, in esecuzione della Sentenza del TAR AZ-Roma, Sezione Seconda Quater dell'8 agosto 2022, n. 11097, il vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 comma 1 lett. b) e all'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice, sul terreno di proprietà della ricorrente distinto al catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173 particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168, ivi inclusa la tavola B n. 35 del foglio 400;
2) dell'elaborato grafico “Stralcio Tavola B 35 - 400” allegato alla d.g.r. n. 402/2023, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) della nota della Regione AZ prot. n. 862555 del 1° agosto 2023 recante comunicazione della d.g.r. n. 402 del 27 luglio 2023;
4) del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione AZ, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021 n. 5 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, come modificato dalla d.g.r. n. 402/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente contestato nel presente ricorso, ivi inclusi:
5) la nota prot. 0244354 del 03.03.2023 da cui risulta la condivisione tra Regione AZ e Ministero della Cultura circa la apposizione del suddetto vincolo boschivo, al momento ignota e con riserva di motivi aggiunti;
6) il verbale del Tavolo tecnico MIC-Regione AZ del 01.03.2023 con cui si è condivisa l'apposizione del suddetto vincolo boschivo al momento ignoto e con riserva di motivi aggiunti;
7) ove esistenti e con riserva di motivi aggiunti a seguito della loro acquisizione, gli ignoti atti del Comune di Latina con i quali è stato richiesto il vincolo a bosco sul terreno della ricorrente, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29 luglio 2008 ad oggetto “Osservazioni P.T.P.R.”, con cui sono state inviate alla Regione AZ le osservazioni al PTPR presentate dai soggetti interessati e quelle istituzionali del Comune medesimo;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AZ e del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 11097/2022, depositata in data 8 agosto 2022, questa Sezione ha annullato la Deliberazione del Consiglio Regionale del AZ n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 213, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)”, nella parte in cui ha approvato la tavola B n. 35 del foglio 400 (anch’essa parimenti annullata) e identificato il vincolo di “area boscata” di cui all’art. 142, co. 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004 a carico del terreno di proprietà della società Immobiliare Apus S.r.l., distinto al Catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173, particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168, della superficie complessiva di circa 29.000 mq.
Segnatamente, il giudice amministrativo ha riscontrato la “ violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali di cui all’art. 23 comma 3 L.R. n. 24/98 ”: rilevato che il vincolo di area boscata (di tipo ricognitivo) non emergeva dalla tavola B n. 35 del foglio 400 allegata al P.T.P.R. adottato nel 2007, atteso che “ Soltanto in sede di approvazione del P.T.P.R. da parte del Consiglio Regionale, giusta delibera n. 5/2021, (nel)la tavola B n. 35 del foglio 400 ivi allegata, il terreno in parola è stato chiaramente campito con il colore verde, così evidenziando la sussistenza in loco di un’area boscata, con conseguente efficacia ricognitiva del relativo vincolo ”, e che pertanto la ricorrente “ preso cognizione della cartografia di cui alla Tavola B n. 35 del foglio 400, allegata al P.T.P.R. adottato dalla Regione (2007) non ha riscontrato, per fatti alla stessa non addebitabili, la sussistenza di quel vincolo boschivo successivamente dichiarato in sede di approvazione del Piano (2021) ”, la citata pronuncia ha rilevato che “ Tale circostanza le ha evidentemente impedito di attivare tempestivamente quel contraddittorio con il Comune di Latina e con la Regione AZ, contemplato dai commi 4 e 5 del sopra citato art. 23 che, ove azionato, avrebbe potuto meglio orientare l’agere pubblico, così da escludere ex ante la ricognizione del vincolo in parola da parte del Piano Paesaggistico e, quindi, scongiurare la necessità di azionare, ex post, la complessa procedura di correzione delle erronee perimetrazioni di cui all’art. 26 L.R. n. 24/98, analoga a quella di approvazione dello stesso Piano (sia pure a termini dimezzati) ”.
In via conformativa la pronuncia ha statuito l’“ obbligo della p.a. di riattivare il procedimento di approvazione del P.T.P.R., previo contraddittorio con la ricorrente ”.
2. In esecuzione della prefata sentenza la Giunta Regionale del AZ ha emesso la deliberazione n. 402 del 27 luglio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 61 del 1° agosto 2023, con cui si è provveduto ad adottare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, il vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134, co. 1, lett. b) e 142, co. 1, lett. g) del d. lgs. n. 42/2004 sul terreno di proprietà della ricorrente, secondo quanto delimitato e rappresentato nell’allegato elaborato grafico “Stralcio Tavola B 35 - 400”, disponendo l’affissione della medesima deliberazione presso l’albo pretorio del Comune di Latina e della Provincia di Latina, con facoltà per gli interessati di presentare osservazioni, nonché la sua trasmissione a fini conoscitivi ai legali rappresentanti della società Immobiliare Apus.
3. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2023 e depositato il 15 novembre 2023 la Società è insorta avverso detta deliberazione, sollevando le seguenti censure:
I . “ INAPPLICABILITÀ DEL VINCOLO A BOSCO NELLE ZONE B DI PRG: Violazione degli articoli 9 c. 2, PTPR e 142 c. 2, d. lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria ”.
Ai sensi dell’art. 142, co. 2 d.lgs. n. 42/2004, attuato dall’art. 9, co. 2 delle N.T.A. del P.T.P.R., i vincoli cd ricognitivi di legge (tra di cui quello di area boscata di cui alla lett. g del precedente comma 1) non troverebbero applicazione per le “ aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (…) ”: nel caso di specie, il vigente P.R.G. del Comune di Latina, approvato nel 1972, include l’area della ricorrente nel comprensorio denominato “R6”, compreso in una più ampia zona avente destinazione urbanistica “R di ridimensionamento viario ed edilizio”, che corrisponderebbe in tesi alla zona B del D.I. n. 1444/1968, trattandosi di “ parti di territorio totalmente o parzialmente edificate ”, trovando dunque applicazione l’esclusione legale dal vincolo paesaggistico in considerazione delle effettive caratteristiche dell’area, al di là dei profili formalistici;
II . “ Violazione dell’art. 6, l. n. 241/1990 per carenza d’istruttoria e omissione dei necessari accertamenti tecnici. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione ”.
Con tale motivo si lamenta difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo la Regione eseguito alcuna istruttoria, con accertamenti tecnici in loco , per giungere alla conclusione che l’area in questione fosse effettivamente coperta da un “bosco”, così come definito dall’articolo 39 delle N.T.A. del P.T.P.R., essendosi essa limitata a ribadire l’erronea graficizzazione contenuta nel P.T.P.R. approvato nel 2021 (annullato in parte qua dal giudice amministrativo);
III . “ MANCATO COINVOLGIMENTO DEL COMUNE: Violazione dell’art. 23 l.r. n. 24/1998. Eccesso di potere per contraddittorietà ”.
Con tale mezzo si lamenta la violazione dell’art. 23 della l.r. n. 24/1998, per non avere la Regione consultato il Comune di Latina prima di riadottare il vincolo a bosco sull’area della ricorrente, omissione ulteriormente aggravata dalla circostanza che, nel giudizio conclusosi con la prefata sentenza n. 11097/2022, la Società aveva documentato l’inesistenza del bosco anche sulla base di apposita relazione tecnica, mentre l’amministrazione regionale aveva impiegato un anno per dare esecuzione al giudicato;
IV . “ VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 11097/2022 PER MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA RICORRENTE ”.
Come statuito con la più volte citata sentenza n. 11097/2022, la Regione aveva l’obbligo, disatteso, di comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento di esecuzione della stessa pronuncia al fine di consentirle la partecipazione al procedimento di adozione del P.T.P.R., attivando il doveroso contraddittorio procedimentale “ che indubbiamente avrebbe potuto condurre alla non apposizione del vincolo . Né può sostenersi l’equipollenza delle osservazioni postume da rendere sul piano adottato che avrebbero costituito uno strumento ulteriore ma non certo sostitutivo del contraddittorio preliminare all’adozione ”;
V . “ INESISTENZA DEL BOSCO: Violazione e falsa applicazione degli articoli: - 142 comma 1 lett. g), d. lgs. n. 42/2004; - 3, 4 e 5, d. lgs. n. 34/2018; - 39 del P.T.P.R. Violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 e 156 del d. lgs. n. 42/2004 e 21, 22, 23 e 36 quater, comma 1 quater l.r. AZ n. 24/1998. Violazione degli articoli 3 e 6, l. n. 241/1990 per motivazione carente e incoerente conseguente anche al difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti ”.
La delibera sarebbe inficiata da grave carenza di istruttoria e violazione delle norme rassegnate in rubrica, alla luce delle conclusioni della Relazione tecnica precedentemente prodotta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 11097/2022, da cui si evincerebbe che l’area difetta delle caratteristiche richieste dall’art. 39 delle N.T.A. del piano paesaggistico per poter essere definita “boscata” (segnatamente perché la proiezione sul suolo delle chiome degli alberi occupa una superficie inferiore al 50% del totale dell’area, come invece richiesto dalla normativa), ed è connotata dalla presenza di piante di origine artificiale (esclusivamente di eucalipto) che facevano parte di un impianto artificiale di più vasta estensione, ridottosi nel tempo e utilizzato per la produzione di legna e per prodotti correlati alla presenza di tali piante, sicché essa ricadrebbe nella previsione (di esclusione dal vincolo paesaggistico) dettata dal citato art. 39, co. 4, lett. a). Inoltre, troverebbe applicazione anche l’esclusione prevista dall’art. 5, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 34/2018, perché trattasi di “gruppi di piante arboree”;
VI . “ Violazione applicazione dell’art. 16, l.r. AZ n. 38/1999 per omessa acquisizione del parere del Comitato regionale per il territorio ”.
Anche in sede di riadozione in parte qua della tavola B avrebbe dovuto essere acquisito il parere (obbligatorio) del Comitato Regionale per il Territorio (CRpT), come previsto ai fini dell’approvazione del piano paesaggistico regionale.
3.1. Con il medesimo ricorso è stata altresì formulata istanza risarcitoria in relazione al pregiudizio arrecato all’interesse economico della Società, con espressa riserva di quantificazione del danno in corso di causa.
4. Si è costituita in giudizio la Regione AZ con atto di stile depositato in data 29 novembre 2023.
5. Anche il Comune di Latina si è costituito con memoria prodotta in data 29 dicembre 2023, con cui conclude per il rigetto del ricorso, rappresentando “ per quanto di stretto interesse e di competenza del Comune di Latina ” che: l’intero iter procedimentale era stato istruito dalla Regione AZ; la delibera n. 402/2023 era stata pubblicata dal 1° agosto 2023 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Latina (n. di Registro 3207) e non risultavano pervenute osservazioni, come accertato con la nota della competente struttura regionale prot. n. 197464 del 1 dicembre 2023, prodotta in allegato; come appurato con la nota da ultimo citata, l’interessata Apus non aveva mai presentato al Comune alcuna istanza di accertamento e di certificazione dell’inesistenza del vincolo a bosco, secondo la procedura prevista dall’art. 39, co. 5 delle N.T.A. del P.T.P.R.
6. Il Ministero della cultura, evocato anch’esso in giudizio, non si è costituito.
7. In data 26 marzo 2025 il Comune ha depositato documentazione (trattasi di uno stralcio del Geoportale incendi 2021 e della nota comunale del Servizio Pianificazione prot. n. 64585 del 20 marzo 2025).
Il 2 aprile 2025 anche la ricorrente e la Regione AZ hanno depositato documentazione.
8. In data 11 aprile 2025 sia la Regione sia il Comune di Latina hanno prodotto memorie illustrative, insistendo entrambe per il rigetto del ricorso, atteso che: a) la Società non si era mai attivata per conseguire la certificazione comunale (attestante la mancata presenza del bosco) prevista dall’art. 39, co. 5 delle norme attuative del P.T.P.R., ed era stato pienamente rispettato l’iter procedurale previsto dall’art. 23 della l.r. n. 24/1998 per l’adozione e approvazione del piano paesaggistico, congegnato in misura tale da assicurare le garanzie partecipative degli interessati; b) l’area risultava gravata da vincolo boschivo già con il Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.) ambito territoriale n. 10, adottato con Delibera di G.R. 28/04/1987 n. 2277 e approvato con Leggi Regionali del AZ nn. 24 e 25 del 06/07/1998 (versato in atti), ed era stata classificata sul Geoportale dell’Arma dei Carabinieri come “ percorsa dal fuoco causa incendio occorso in data 22/09/2021 ” (circostanza che comproverebbe l’esistenza del bosco).
9. In data 22 aprile 2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica, prendendo posizione in merito alle difese spiegate dalle controparti e dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risarcitoria (anche alla luce della sentenza del T.A.R. del AZ, sezione staccata di Latina n. 836 del 6 dicembre 2023, con cui è stata respinta “ per motivi di tipo urbanistico e non paesaggistico ” la sua proposta di piano di lottizzazione per il terreno di cui trattasi).
9. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale occorre scrutinare il profilo in rito dell’ammissibilità del presente ricorso in punto di sussistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., alla luce di quanto adombrato dalle difese degli Enti resistenti nelle proprie memorie ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm., in cui si legge che “ non risulta una lesione attuale in quanto la delibera di Giunta impugnata risulta soltanto adottata e la valutazione è stata rimessa al Comitato regionale per il territorio ” (cfr. pag. 8 della memoria della Regione) e che l’“ interesse della ricorrente (…) appare peraltro solo ipotetico e non attale e concreto ” (cfr. pag. 8 della memoria del Comune).
Il Collegio ritiene che sussiste, in capo alla parte, un interesse concreto e attuale a ricorrere avverso la deliberazione di Giunta regionale n. 402/2023.
È incontestato che con tale provvedimento è stato adottato il vincolo paesaggistico (di area boscata) a carico del terreno della ricorrente, secondo quanto graficizzato nell’allegato elaborato grafico denominato “Stralcio Tavola B 35 - 400”, fatta salva la successiva approvazione secondo la procedura delineata dall’art. 23 l.r. n. 24/1998 in tema di approvazione del P.T.P.R. (invero, è lo stesso provvedimento impugnato, in premessa, a dare atto della necessità di “ dare esecuzione alla sentenza n. 11097/2022, reiterando il procedimento di adozione e approvazione del PTPR, limitatamente al vincolo boschivo a carico dei terreni della ricorrente come risultante dalla Tavola B 35 – 400 annullata in parte qua ”): risulta, dunque, ancora in itinere il complessivo iter procedimentale (articolato nei due distinti, successivi e consequenziali momenti della “adozione” e “approvazione”) delineato dalla normativa regionale che disciplina la formazione del piano paesaggistico regionale (in cui il vincolo de quo è destinato a confluire).
Purtuttavia, è parimenti assodato che la delibera di Giunta, a decorrere già dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (pubblicazione avvenuta in data 1° agosto 2023), produce gli effetti di cui agli art. 143, comma 9, d. lgs. n. 42/2004 e 23- bis l.r. n. 24/1998, che vietano, a decorrere dalla semplice adozione del piano paesaggistico, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del Codice: essa, dunque, comporta l’assoggettamento alle misure di salvaguardia, come del resto espressamente precisato al punto 7 della sua parte dispositiva (in cui si puntualizza che l’avvenuta adozione del vincolo determina, come conseguenza, l’“ assoggettamento all’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice e l’applicazione delle disposizioni di tutela del PTPR approvato ”).
In altri termini, il provvedimento impugnato in questa sede dispiega un’immediata efficacia lesiva ai danni della ricorrente.
2. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
3. Risulta fondato, e assorbente, il primo motivo di censura, con cui la ricorrente lamenta che, per espressa disposizione di legge, riprodotta peraltro anche nel corpus delle norme attuative del P.T.P.R., il terreno di sua proprietà, in ragione della destinazione impressa dallo strumento urbanistico comunale all’area in cui il medesimo lotto è ubicato, sarebbe escluso dal vincolo paesaggistico ex lege di area boscata.
4. Giova preliminarmente rappresentare, in punto di diritto, che ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. b) d. lgs. n. 42/2004, sono beni paesaggistici “ le aree di cui all'articolo 142 ”.
Il richiamato art. 142 a sua volta delinea, al comma 1, l’elenco delle “ aree tutelate per legge ”, intendendo come tali le realtà territoriali che, per presunzione legale di portata generale e astratta, rivestono “ comunque ” (v. formulazione testuale del medesimo comma 1) un interesse paesaggistico, assoggettandole di default al regime di tutela delineato dal Codice del 2004, dunque indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di vincolo (di tipo dichiarativo) ad opera della competente autorità tutoria.
Nel novero dei ridetti beni paesaggistici cd ex lege rientrano, giusta il disposto della lett. g) , “ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ”.
Il successivo comma 2, come modificato ad opera dell’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, prevede che “ La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (…) ”.
Le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 sono state recepite dalle Norme Tecniche Attuative (N.T.A.) del P.T.P.R. della Regione AZ, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del AZ n. 5 del 21 aprile 2021: segnatamente, l’art. 9, co. 2 prevede che “ Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B ”.
Il legislatore, dunque, ha riservato a determinate tipologie di aree, assoggettate a monte al vincolo cd ricognitivo di legge - tra cui, per quanto qui specificamente rileva, le aree boscate di cui alla lett. g) del precedente comma 1 – un regime derogatorio, con conseguente loro sottrazione alla tutela paesaggistica. La deroga opera in presenza di due specifici presupposti cumulativi, ovvero: i) la destinazione urbanistica impressa all’area dallo strumento urbanistico comunale, e precisamente la sua inclusione in zona territoriale omogenea “A” o “B” ai sensi delle previsioni del D.I. n. 1444/1968 (si rammenta che il ridetto decreto interministeriale all’art. 2 definisce rispettivamente come tali “ A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi ” e “ B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq ”. Le ulteriori zone territoriali omogenee contemplate dalla richiamata disposizione sono contrassegnate con le lettere C, D, E e F); ii) la sussistenza di tale qualificazione urbanistica già alla data del 6 settembre 1985 (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2022 n. 7226, secondo cui tale discrimine temporale segna “ la data di entrata in vigore della disposizione, (…) l’art. 1 della l. n. 431 del 1985, che ha modellato il definitivo perimetro della deroga che le disposizioni intendono confermare ”).
5. La questione che solleva la Società con il primo motivo di ricorso è rappresentata dall’applicabilità o meno della deroga di cui trattasi al terreno di sua proprietà, sul quale la delibera regionale oggi gravata ha apposto il vincolo paesaggistico (di tipo ricognitivo) di area boscata.
Ciò in quanto è pacifico che le previsioni del P.R.G. del Comune di Latina, adottato in data 23 febbraio 1968 e approvato con decreto ministeriale del 1972, non risultano allineate alla nomenclatura uniforme prevista dal sopra citato Decreto interministeriale.
In tal senso è illuminante la Relazione predisposta dall’Assessorato Governo del Territorio Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio del medesimo Comune in data 9 novembre 2020 (versata in atti dalla ricorrente in data 2 aprile 2025 al doc. 38), che appunto contiene chiarimenti in tema di “ Corrispondenza tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale ( Titolo II° delle NTA del vigente PRG) con le zone territoriali omogenee A e B previste dal DM 1444/68 ”, illustrando “ il quadro di riferimento per definire i criteri di analogia tra la suddivisione in zone del territorio comunale (Titolo II delle NTA del vigente PRG) con le zone territoriali omogenee previste dall’art. 2 del DiM 1444/1968 ”, nel presupposto ivi espressamente riconosciuto che “ seppur il PRG vigente sia stato approvato con DM 6476 del 13.01.1972, ben 4 anni oltre l’approvazione del DiM 1444/1968, le norme tecniche di attuazione pur recependo i contenuti sui rapporti tra zone omogenee e standard, non sono mai state adeguate alla nomenclatura prevista dal DiM stesso (…) ”.
La rilevata difformità è stata accertata anche dal giudice amministrativo: cfr. ad es. T.A.R. del AZ, sede staccata di Latina, 7 maggio 2024, n. 329, in cui, premesso che “ l’art. 2, d.m. n. 1444 cit. definisce le zone territoriali omogenee B come le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e diverse dalle zone A (…) ”, è stato precisato che “ è altrettanto noto che la prassi della pianificazione urbanistica si sia evoluta nel senso di adottare nomenclature differenti rispetto a quelle proposte dal suddetto d.m. n. 1444 ”.
6. Ciò assodato, la difforme nomenclatura utilizzata dallo strumento urbanistico comunale non può, di per sé sola, precludere l’applicazione della deroga prevista dal comma 2 dell’art. 142 d. lgs. n. 42/2004: diversamente opinando, infatti, si avallerebbe, nella sostanza e in maniera del tutto illegittima, un’interpretazione abrogatrice della citata norma di legge, o comunque la creazione di “zone grigie” sottratte al relativo ambito di applicazione, laddove vi siano piani regolatori (e dunque fonti normative di livello comunale) non allineati alle definizioni uniformi (di zona A, B ecc.) contenute nella fonte sovra-ordinata nazionale, operando una diversa qualificazione delle zone in cui è suddiviso il territorio municipale.
In presenza di una difformità di tal genere, occorre, dunque, considerare la situazione di fatto esistente, al fine di appurare se, al di là del nomen utilizzato dallo strumento urbanistico vigente in ambito locale, l’area, per la sua ubicazione e le sue concrete e oggettive caratteristiche, effettivamente rientri nel novero delle zone “A – centro storico” o “B – completamento”, come definite dall’art. 2 del D.I. n. 1444/1968, e per ciò stesso sia destinata ad essere esclusa dall’ambito di applicazione della tutela paesaggistica ex lege .
Tale interpretazione risulta in linea con la ratio della deroga sancita dal comma 2 dell’art. 142, che è quella di “ temperare la previsione generale del vincolo al fine di evitarne l’incidenza su aree fortemente urbanizzate e antropizzate ”, col risultato che “ conformemente a tale ratio, deve essere considerata l’effettiva situazione esistente al 6 settembre 1985 ” (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2015, n. 1957; conf. Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2935).
Non può pertanto condividersi quanto sostenuto dalla difesa regionale, che in relazione al primo mezzo di ricorso si è limitata genericamente a controbattere che “ In considerazione del fatto che nel PRG del 1972 l’area in oggetto è stata classificata come zona R6, non si ritiene applicabile quanto disciplinato dall’art. 9 comma 2 delle Norme del PTPR, ai sensi della quale «non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B» ” (cfr. pag. 3 della memoria dell’11 aprile 2025).
Viceversa, il Collegio reputa del tutto corretto l’assunto affermato dal T.A.R. del AZ nella citata pronuncia n. 329/2024, peraltro particolarmente significativa ai fini che oggi occupano in quanto resa su fattispecie analoga a quella odierna (nella cartografia del P.T.P.R. approvato nel 2021, infatti, l’appezzamento della parte ricorrente risultava “ perimetrato come area su cui insiste un vincolo paesaggistico posto a protezione di un’area boscata ”, e gli interessati avevo poi presentato al Comune di Latina istanza di segnalazione di errata perimetrazione del vincolo nel presupposto che “ il fondo in parola ricade in zona L di completamento del vigente PRG, approvato con d.m. 13 gennaio 1972 n. 6476, assimilabile a una zona B di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e che, pertanto, alla data del 6 settembre 1985 era da ritenere incluso in una zona di completamento, con susseguente applicazione di un regime legale derogatorio dei vincoli paesaggistici ”, istanza poi dichiarata non procedibile): in tale frangente il giudice ha argomentato che “ ai fini del diniego di applicazione dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR approvato, è necessario motivare in ordine al fatto che, di là della differente nomenclatura utilizzata dal PRG di Latina, le caratteristiche della zona L di completamento in cui, alla data del 6 settembre 1985, era inserito il terreno di proprietà dei ricorrenti, sono diverse da quelle di una zona B di completamento ex art. 2, d.m. n. 1444 cit ”.
7. Tanto premesso, l’odierno contenzioso interessa un lotto ricadente in area che il P.R.G. del Comune di Latina approvato nel 1972 denomina come “comprensorio” o “quartiere di ridimensionamento R6”, incluso in una più ampia Zona avente destinazione urbanistica “R - ridimensionamento viario ed edilizio”.
Ebbene, il T.A.R. del AZ, sezione di Latina, nel pronunciarsi sul diniego reso dall’amministrazione comunale in merito all’istanza di piano di lottizzazione avanzata dalla Soc. Apus in relazione al medesimo terreno, con sentenza del 6 dicembre 2023, n. 836, passata in giudicato, si è già pronunciato nel senso della corrispondenza tra la zona R e la zona territoriale omogenea B, così argomentando: “ è condivisibile anche l’ulteriore rilievo della ricorrente secondo cui il vincolo non sarebbe potuto farsi discendere dall’articolo 142, lettera g) del d.lg. n. 42 del 2004, dato che: a) tale vincolo – come del resto confermato dall’articolo 9 delle n.t.a. del P.T.P.R. - non si applica ai suoli che alla data del 6 settembre 1985 fossero delimitati dagli strumenti urbanistici come zone B; b) il P.R.G. del comune di Latina, approvato nel 1972, classifica l’area in cui insistono i suoli della ricorrente come zona R e le zone R corrispondono alle zone B del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ciò risulta non solo dalla relazione invocata dalla ricorrente e allegata al ricorso ma è agevolmente desumibile anche dalla relazione al P.R.G. e dalle n.t.a. di quest’ultimo depositate dalla ricorrente il 5 ottobre 2023. Da questi ultimi documenti risulta chiaramente che le zone di ridimensionamento viario e edilizio (cioè le zone R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7) corrispondono alle zone A e B del D.M. del 1968 ”.
Trattasi di precedente destinato a fare stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche nei confronti della Regione AZ, che figura quale parte del relativo giudizio e che riveste, oggi, la qualifica di amministrazione resistente.
8. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale dirimente rilievo, le conclusioni cui è giunta la Sezione di Latina sono del tutto condivisibili alla luce della documentazione versata agli atti dell’odierno giudizio.
In particolare, la ricorrente ha prodotto la Relazione ufficiale alle norme di attuazione del P.R.G. adottato nel 1968 (depositata in data 2 aprile 2025, al doc. 37), ove si legge: “ La città è stata divisa in quartieri da ristrutturare (…) contraddistinti dalla lettera R (…) Il Quartiere R6 si impernia attorno ad una chiesa di nuova costruzione e ad alcun intensivi (sic) già costruiti e altri in costruzione. Questo quartiere, e l’analogo R2, non erano previsti nello studio di Piano presentato nel 1963, perché al momento dell’incarico non esistevano. Ma le licenze rilasciate subito dopo hanno reso necessario il loro completamento, poiché le costruzioni relative non potevano essere lasciate fuori del tessuto urbano, e gli abitanti residenti in essi non forniti delle attrezzature necessarie ” (cfr. capitolo “2 – Ristrutturazione urbanistica”).
La recente relazione dell’Assessorato Urbanistica del 9 novembre 2020 (sopra citata), nell’illustrare i contenuti del P.R.G., richiama la prefata Relazione (definendola come “ documento descrittivo che illustra lo stato di fatto all’epoca vigente e le motivazioni delle scelte effettuate ”), e, con particolare riferimento ai contenuti del cap. 2, ribadisce che “ la città è stata divisa in quartieri da ristrutturare contraddistinti con la lettera R, indicando con RO il nucleo originario e gli altri con un numero progressivo ”, precisando significativamente che “ La caratteristica di queste zone è che erano già costruite e abitate (in alcuni casi anche completamente) e che vi era la necessità di reperire le aree a standard e servizi di quartiere. Tutte le aree erano, quindi, sottoposte a piano attuativo ”.
Ancora oltre tale documento, richiamate le N.T.A. del P.R.G. e la suddivisione del territorio comunale in zone ivi contenuta al titolo II (vedasi art. 4 - Zona R – Ridimensionamento viario ed edilizio; art. 5 – Zona C – Centro direzionale; art. 6 – Zona di espansione; ecc.), offre una disamina delle singole zone: in particolare, per quanto qui specificamente rileva, la “ Zona R - ridimensionamento viario ed edilizio ” è definita come “ Suddivisa in 10 comprensori fa riferimento a zone prevalentemente residenziali già totalmente o parzialmente interessate da costruzioni e servizi, nelle quali si dovrà procedere con piani esecutivi per operazioni di parziale ristrutturazione o per il completamento dei comprensori dovendosi tenere conto anche delle volumetrie già realizzate ” (la tabella 1 illustra poi, nello specifico, l’estensione e gli standard per ciascuno dei 10 comprensori della zona R).
Pertanto, dalle previsioni dello stesso strumento urbanistico emerge che quella avente destinazione di zona “R di ridimensionamento viario ed edilizio”, comprensiva anche del comprensorio R6, è una porzione di territorio comunale edificata (quantomeno in parte) e abitata.
Né vale a scalfire tale conclusione l’assunto, sostenuto dalla difesa civica nella memoria illustrativa dell’11 aprile 2025, secondo cui “ l’intero comprensorio di piano risultava in buona parte non edificato all’epoca di approvazione del PRG ”, in quanto trattasi di affermazione generica, apodittica e non supportata da elementi di prova, dunque sguarnita di concreti riscontri.
8. Da quanto sopra deriva che il comprensorio R6, per le sue effettive caratteristiche (così come emergenti da documentazione di provenienza comunale), è assimilabile alla zona territoriale omogenea B, come definita dall’art. 2 del D.I. n. 1444/1968, in quanto include porzioni di territorio “ totalmente o parzialmente edificate ”.
Peraltro, in questi esatti termini si esprime la citata Relazione del 2020, in cui, dopo aver precisato che “ La zona RO del vigente Prg, che fa riferimento alla conformazione originariamente pianificata della città di Fondazione «Littoria» è corrispondente con la zona A, su cui continua a valere il vigente piano attuativo ”, espressamente riconosce che “ Le altre zone R – ridimensionamento viario ed edilizio, e precisamente i comprensori R1 – R2 – R3 – R4 – R5 – R6 – R7 – R8 borghi – R10 – R11 trattandosi come indicato dal Prg vigente di zone «costruite» di ridimensionamento viario ed edilizio, e che sono parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, sono corrispondenti alla zona B ”.
A tal proposito non assume rilievo dirimente la circostanza che i chiarimenti contenuti in tale documento valgono “ esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi 219 – 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, cosiddetto bonus facciate (leggi di bilancio 2020 )”, come ivi testualmente puntualizzato (al dichiarato “ fine di dare una risposta esauriente alle richieste dei cittadini in materia e, anche, per ridurre i casi di discrezionalità ”): invero, assodata la non corrispondenza tra la nomenclatura adottata dal P.R.G. del Comune di Latina e quella uniforme contenuta nella normativa di livello statale di cui al D.I. n. 1444/1968, la Relazione contiene elementi significativi e dirimenti anche ai fini che oggi occupano, in quanto descrive lo stato di fatto della cittadina al momento dell’adozione dello strumento urbanistico (anno 1968), e dunque offre un quadro oggettivo, esaustivo e attendibile (in considerazione della fonte da cui essa deriva, trattandosi di documento ufficiale elaborato da organi dello stesso Comune) delle caratteristiche che, a quella data, contrassegnavano le singole zone in cui era stato suddiviso il territorio comunale.
Del resto, anche tale specifico profilo è stato esaminato dal T.A.R. AZ, sez. Latina, nella citata sent. n. 836/2023, in cui si legge che “ la relazione del 2020 può essere utilizzata al fine di confermare la equiparazione delle zone R alle zone B; e infatti la stessa relazione afferma che il P.R.G. del comune di Latina approvato nel 1972 non è perfettamente in linea con la nomenclatura del D.M. 2 aprile 1968 e che la zona R “ridimensionamento viario e edilizio” suddivisa in 10 comprensori (tra cui il comprensorio R6 che interessa il ricorso all’esame) comprende “zone prevalentemente residenziali già totalmente o parzialmente interessate da costruzioni e servizi nelle quali si dovrà procedere con piani esecutivi per operazioni di parziale ristrutturazione o per il completamento dei comprensori dovendosi tenere conto anche delle volumetrie già realizzate”; è quindi evidente che i comprensori classificati nella zona R corrispondono alle zone di completamento previste dall’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 e a nulla vale opporre che il documento del 2020 fosse stato redatto ai fini dell’applicazione di disposizioni a carattere fiscale per le detrazioni su interventi edilizi; i caratteri delle zone infatti hanno natura oggettiva e non possono ritenersi variabili in dipendenza dei fini per cui è operata la loro ricognizione; insomma la circostanza che la relazione del 2020 sia stata occasionata dalla esigenza di stabilire i caratteri delle zone ai fini dell’applicazione di detrazioni fiscali non esclude che tale documento si basi sull’analisi oggettiva dei caratteri delle singole zone e quindi possa essere utilizzata quale riferimento anche a fini diversi. Del resto – lo si ribadisce – la equivalenza tra la zona R e la zona B si desume agevolmente dalla lettura della relazione al P.R.G. e dalle relative norme tecniche di attuazione ”.
Ne deriva che se la zona R, ivi compreso anche il comprensorio R6, figurava all’epoca dell’adozione del P.R.G. come edificata (in tutto o in parte) e dunque assimilabile alla zona B di completamento ex art. 2 D.I. n. 1444/1968, risulta giocoforza rispettato il presupposto temporale (destinazione urbanistica di zona A o B già vigente alla data del 6 settembre 1985) di cui all’art. 142, co. 2 d. lgs. n. 42/2004.
9. Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato deve ritenersi operante, in relazione al terreno di proprietà della ricorrente oggetto del gravato provvedimento, l’esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege di area boscata dettata dal citato art. 142, co. 2 d.lgs. n. 42/2004, e riprodotta all’art. 9, co. 2 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato nel 2021.
10. In conclusione, l’impugnativa va accolta per quanto di ragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate dalla parte, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 27 luglio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 61 del 1° agosto 2023, e dell’allegato elaborato grafico “Stralcio Tavola B 35 - 400”, che ne costituisce parte integrante.
11. Tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente nella memoria di replica, la domanda risarcitoria veicolata con il ricorso va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente e a carico della Regione AZ nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle ulteriori amministrazioni evocate in giudizio (Comune di Latina e Ministero della cultura).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi di quanto precisato in parte motiva;
- dichiara la domanda risarcitoria improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Regione AZ al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero della cultura e del Comune di Latina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO