Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1503/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1503/2024 r.g.a.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PANICO FABIO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
FGVS, c.f.: in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in VIA DELLA REPUBBLICA, 8 TORRE DEL GRECO, presso lo studio dell'Avv.
SALLUSTIO ANNALISA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._3
virtù di procura in atti
- Appellato
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di tratta- zione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
4241/2023, emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa Sandra Scotti, in data
18.04.2023 e depositata in Cancelleria in data 28.06.2023, non notificata, pronunciata
1
sussistono motivi per compensare le spese di lite;
le spese di CTU restano a carico di parte attrice”.
Invero con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado veniva dedotto che:
a) in data 24.11.2016, alle ore 19.30 circa in Boscoreale (NA), la sig.ra Parte_2
passeggiava lungo la via Armando Diaz ed era intenta ad attraversare la strada
[...]
diretta verso la pasticceria “Di BE”;
b) in tali circostanze di tempo e di luogo, nel mentre la sig.ra attraversava Pt_1
la predetta strada, il conducente di un'auto, procedendo ad alta velocità, non si avvedeva dell'attrice e la investiva;
c) immediatamente dopo l'urto, il conducente dell'auto scappava via, direzione Piaz- za Vargas, omettendo il dovuto soccorso alla sig.ra e non consentendo ai Pt_1
presenti di annotare il numero di targa;
d) in conseguenza dell'investimento, la IG riportava lesioni alla perso- Pt_1
na per le quali si rendeva necessario il ricorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Ospeda- le Riuniti Golfo Vesuviano” dove veniva trasportata a mezzo servizio “118”.
e) al predetto P.S. le venivano prestate le prime cure, come da documentazione me- dica versata in atti;
f) a mezzo racc.ta a.r. ai sensi dell'art. 19 lettera a) e dell'art. 22 legge 990/1969, nonché dell'art. 5 legge 57/01 e disp. successive veniva costituita in mora la
[...]
, n.q. di Impresa Designata per la Campania per la Gestione Controparte_2
del Fondo Vittime di Garanzia Vittime della Strada, ed alla Consap.
Risultando vani i tentativi stragiudiziali esperiti, l'odierno appellante proponeva per- tanto domanda giudiziale volta al riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del conducente pirata nella causazione del sinistro e per l'effetto alla condanna della
Società nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alle Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al giusto risarcimento delle lesioni personali subite, quantificate complessivamente nella somma di €
17.254,37 (30 giorni di ITT per euro 1.406,40, 60 giorni di ITP al 75% per euro 2.109,60,
2
90 giorni di ITP al 50% per euro 2.109,60, 120 giorni di ITP al 25% per euro 1.406,40, 6% di danno biologico per euro 5.534,09 ed euro 4.188,28 per danno morale ed euro
500,00 per spese mediche) o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, il tutto nei limiti di competenza del Giudice e comunque di € 20.000,00.
La causa veniva iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Barra, rubricata con il numero di R.G. 12333/2018 e affidata alle cure della
Dott.ssa Sandra Scotti.
Si costituiva in giudizio la Società nella qualità di impre- Controparte_2
designata per la Regione Campania alle Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, la quale contestava la proponibilità e fondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum;
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, nonché disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, il giudice rinviava la causa all'udienza del 18.04.2023, per la preci- sazione delle conclusioni.
La causa veniva, poi, decisa con la gravata sentenza n. 4241/23 che, pur nella obiet- tiva laconicità e genericità della motivazione, rigettava la domanda attorea ritenendo, di fatto, non provato il fatto storico (investimento dell'attrice da parte di auto rimasta non identificata) in ragione di quanto dichiarato dalla parte in sede di accesso al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero, avuto particolare riguardo all'assenza di responsabili- tà di terzi nella produzione delle lesioni e di omissione di soccorso (entrambe le voci del referto recavano l'indicazione “no”).
L'appellante ha inteso dolersi di tale statuizione, lamentando l'omessa e/o erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito in corso di causa.
Ha, in primo luogo, svolto contestazioni in ordine al valore probatorio fidefacente del richiamato referto di Pronto Soccorso, tale da non precludere la possibilità di provare aliunde il fatto storico dedotto;
ha, in particolare, affermato che “non rivestono perciò contenuto fidefaciente le annotazioni, contenute nel referto di p.s., relative all'omissione di soccorso ed alla responsabilità di terzi giacchè, con le stesse, non fu trasfuso alcun accertamento diretto del medico, bensì solo espresse delle valutazioni e giudizi sulla dinamica degli eventi sulla scorta di quanto appreso dal paziente il quale
3
ben avrebbe potuto fornire dichiarazioni errate circa la modalità di verificazione del sinistro. Pertanto la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese in p.s. ben potranno essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, non essendo all'uopo necessario proporre querela di falso”.
A supporto, invece, del soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, ha, invece, invocato “la correzione di errore materiale depositata presso il nosocomio
”, a mezzo della quale la parte “dichiarava, invece, incontro- Controparte_3
vertibilmente che dopo l'impatto il conducente il veicolo investitore si dileguava rapida- mente, dandosi alla fuga, in direzione Piazza Vargas, anziché fermarsi per ottemperare all'obbligo giuridico di soccorrerlo”.
Ha, inoltre, invocato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa e delle risultanze della ctu medico legale.
Si è costituita l'appellata che, oltre a rivendicare la correttezza della statui- CP_2
zione resa dal giudice di prime cure, ha lamentato l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, anche alla luce dell'omessa denunzia del fatto alle autorità di Polizia.
Nel corso del giudizio di appello questo Giudice ha disposto l'acquisizione di infor- mazioni presso il servizio 118; in particolare è stata acquisita la scheda di intervento ed il file audio relativo alla telefonata con cui si provvide ad allertare i soccorsi in favore della IG . Pt_1
All'esito di tale integrazione istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c. per scritti conclusionali.
****
L'appello è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
In merito al valore fidefacente del referto di P.S., va richiamato quanto affermato ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione in merito alle dichiarazioni rese dal paziente ai sanitari in ordine alle modalità di verificazione del sinistro;
con l'ordinanza n.16030 del 2020 nell'ambito di una fattispecie obiettivamente sovrapponibile alla presente (contestazione del valore probatorio di quanto emergente dal referto di pronto soccorso nella parte relativa alle dichiarazioni rese dal soggetto assistito in ordine all'eziologia dell'evento), si ha modo di evidenziare che il certificato medico è
4
atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesi- mo rese.
Venendo al caso di specie, in assenza di querela di falso in danno del medico certifi- catore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che nel contenuto fidefacente dell'atto pubblico rientra, pertanto, la circostanza che la IG , in Parte_1
occasione dell'accesso al Pronto Soccorso ed a fronte delle domande espressamente poste dal personale sanitario che ebbe a redigere il referto,:
a) escluse espressamente la responsabilità di terzi nella produzione del sini- stro;
b) escluse la configurabilità di una fattispecie di omissione di soccorso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20879, Rv. 671837 - 01) ha, inol- tre, chiarito che “in tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha conferma- to la pronuncia con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimen- to circa l'origine dell'evento dannoso)”.
Inoltre va rammentato che “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva” (in tal senso Cass. Sez. L., 25/08/2003, n. 12463, Rv. 566236 - 01).
I principi appena chiariti, sebbene non espressamente richiamati dal Giudice di Pace nella impugnata sentenza, valgono in ogni caso a legittimamente fondare la statuizione di rigetto della domanda per difetto di prova della riconducibilità delle lesioni patite dall'attrice all'investimento da parte di un veicolo non identificato, atteso che tale ricostruzione è stata espressamente negata dall'attrice in sede di accesso al Pronto
Soccorso.
5
Obiettivamente tardiva e scarsamente credibile appare, peraltro, la rettifica opera- ta a distanza di oltre tre mesi dall'evento, come opportunamente segnalato dal Giudice di Pace in sentenza;
peraltro in tale dichiarazione la IG si è limitata ad evidenziare la discordanza tra quanto emergente dal referto e la ricostruzione postuma della eziologia del sinistro, senza fornire alcuna valida giustificazione delle diverse dichiara- zioni rese in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso.
Ne deriva che tale rettifica non appare del tutto inidonea a scalfire il valore proba- torio dell'originario referto di P.S..
Decisive appaiono, peraltro, le risultanze delle informazioni acquisite dalla parte presso il Servizio 118, all'esito dell'ordinanza resa da questo Giudice in data 23 maggio
2024.
Invero nel report redatto dal Servizio 118 l'eziologia dell'infortunio viene espressa- mente ricondotta ad una “caduta accidentale per strada”, senza alcun riferimento o richiamo ad un presunto investimento da parte di un'auto pirata.
Identiche conclusioni si traggono dall'ascolto del file audio relativo alla telefonata con cui si provvide ad attivare i soccorsi;
invero il chiamante ebbe ad espressamente riferire all'operatore sanitario che la IG si era infortunata in quanto Pt_1
“caduta per strada”; lo stesso, peraltro, dichiara che il sinistro ebbe a verificarsi in
Boscoreale alla via Gramsci n.94 (cfr. file audio), laddove, invece, in atto di citazione il luogo del presunto investimento viene indicato in Boscoreale alla via Diaz, luogo che dista oltre 1 km da via Gramsci n.94.
Tutti gli elementi probatori convergono, pertanto, nel senso di confermare la pre- detta dinamica, sconfessando la ricostruzione operata in citazione.
Tale poderoso quadro probatorio non può non influire sulla valutazione della depo- sizione testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, conducendo ad una valutazione di assoluta inattendibilità e non credibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ovvero i signori:
1. (identificato a mano carta identità numero Parte_4 NumeroD_1
rilasciata dal Comune di Boscoreale il 21/07/2010; nato a [...] il
2/10/63 e residente a[...] Boscoreale Napoli), genero della
6
IG;
Pt_1
2. identificato a mezzo di carta d'identità numero Parte_5 Numero_2
rilasciata dal Comune di Terzigno il 27/02/2015; nato a [...] il [...] re- sidente in Terzigno alla via Carpititi 54), figlio della IG . Pt_1
Il teste ha, invero, dichiarato: “Sono il genero della IG di- Pt_4 Pt_1
pendente di Trenitalia. Era il 24/11/2016 verso le ore 19:30 circa ed io mi trovavo in
Bosco Reale alla via Armando Diaz insieme a mio cognato e ci trova- Parte_5
vamo fuori la pasticceria dove attendevamo mia suocera per acquistare dei dolci per il compleanno di mio figlio;
preciso che la via Armando Diaz è una strada a senso unico.
Ad un certo punto nel mentre mia suocera attraversava la strada diretta verso la pasticceria veniva investita da un'auto che procedeva ad andatura veloce e non si avvedeva dell'attraversamento di mia suocera e l'ha investiva. Dopo l'impatto ci siamo avvicinati a mia suocera per soccorrerla e non riusciti ad arrivare ad avvistare il numero di targa dell'auto investitrice per la reperibilità dell'auto preciso che l'auto fuggì verso
Piazza Verga. L'auto investì mia suocera alla gamba destra, alcuni passanti che si sono fermati chiamarono l'ambulanza che dopo poco sopraggiunse e trasportò mia suocera all'ospedale di Boscotrecase. Ricordo che all'epoca le strisce erano poco visibili nonché molto sbiadite ricordo che l'auto investiva la IG con la parte anteriore la IG aveva già finito l'attraversamento e l'auto investiva la IG con la sua parte anteriore destra;
ho testimoniato altre due volte negli ultimi anni”.
Il teste ha dichiarato: “Sono e mi chiamo . Disoccupato Pt_5 Testimone_1
figlio della IG , ho testimoniato altre volte negli ultimi anni. Era il Pt_1
24/11/2016 verso le ore 19:30 circa ed io mi trovavo in Boscoreale alla via Armando
Diaz. Mi trovavo in compagnia di mio cognato fuori la pasticceria BE. Eravamo in attesa di mia mamma per acquistare i dolci per il compleanno di mio nipote. Ad un certo punto mia madre nel mentre attraversava la strada per raggiungermi veniva investita da un'auto di medie dimensioni di colore scuro che rispetto all'attraversamento di mia mamma veniva da destra l'auto colpiva mia mamma con la parte anteriore destra alla gamba destra. Dopo l'impatto l'auto fuggì via Direzione Piazza Verga ci siamo avvicinati per soccorrerla e ricordo che lamentava forti dolori su vari punti alla
7
gamba destra. Non riuscì ad avvistare la targa del veicolo investitore. All'epoca dei fatti le strisce erano asfaltate sbiadite non si vedevano l'auto correva ad alta velocità e proveniva dal cimitero e preciso che la strada via Diaz è una strada a senso unico alcuni passanti chiamarono l'ambulanza che trasportò mia mamma all'ospedale. Preciso che la parte di via Armando Diaz dove mia mamma fu investita e ha senso unico ma l'attraver- samento parte e a doppio senso”.
La falsità delle dichiarazioni in esame emerge in maniera palese, oltrechè da quan- to dichiarato dalla IG al Pronto Soccorso e dal soccorritore al Servizio 118 Pt_1
(caduta per strada), dall'aver collocato il verificarsi del sinistro in Boscoreale alla via
Armando Diaz, laddove, come già chiarito, il soccorritore che ebbe ad attivare telefoni- camente i soccorsi del Servizio 118 collocò univocamente il luogo dell'infortunio in
Boscoreale alla via Gramsci in corrispondenza del civico n.94, luogo che si pone a notevole distanza dalla via Diaz, di cui riferiscono i testimoni;
per la precisione la
CE BE (di cui riferiscono i testimoni) si trova a circa 1 km dal civico n.94 di via Gramsci.
Identica annotazione in ordine al luogo del sinistro (Boscoreale Via Gramsci n.94) si rinviene nel report di intervento acquisito dall'appellante presso il Servizio 118 e depositato in data 12 luglio 2024.
Inoltre la consultazione dei luoghi a mezzo dell'applicazione Google Maps lascia chiaramente intendere che il civico n.94 di via Gramsci si trova lungo una modesta arteria viaria secondaria (un vicolo cieco ed in prossimità della fine della strada) ove è assolutamente inverosimile che i veicoli possano procedere ad elevata velocità.
Non va, inoltre, trascurata la circostanza riferita dagli stessi testimoni, secondo cui essi avrebbero reso in passati già altre deposizioni testimoniali, circostanza quanto mai inverosimile sul piano statistico e che getta ulteriori ombre sugli stessi.
Anche le lesioni patite dalla IG appaiono obiettivamente incompatibi- Pt_1
li con il presunto investimento da parte di un'autovettura che procedeva ad alta velocità
e che sarebbe andata ad impattare contro la gamba destra della stessa;
appaiono, invece, decisamente compatibili con una caduta accidentale avvenuta mentre Per_1
nava lungo la strada.
8
Conclusivamente l'appello proposto va rigettato, confermandosi la statuizione di primo grado, seppur alla luce delle ulteriori ed assorbenti considerazioni svolte nella presente sede giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da di- spositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione corrispondente al valore della domanda (circa 17.000,00 euro) e dei valori tra i medi ed i minimi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Al fine dell'accertamento di eventuali fattispecie di reato (art.372 “falsa testimo- nianza” e reato di cui all'art.642 c.p., ove intervenga querela di parte) manda, infine, la cancelleria per la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di copia:
1. della presente sentenza;
2. del file audio e del documento (Report intervento 118) depositati da parte appellante in data 12 luglio 2024;
3. del verbale di prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Barra nel procedimento recante 12333/2018 r.g.a.c., de- positato da parte appellante in data 5 giugno 2025;
4. della produzione di primo grado di parte appellante e della sentenza di primo grado (resa all'esito del procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace di
Barra recante 12333/2018 r.g.a.c.), depositate dall'appellante in occasione della costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
FGVS, in persona del l.r.p.t., ed avverso la sentenza n. 4241/2023,
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa Sandra Scotti, in data 18.04.2023
e depositata in Cancelleria in data 28.06.2023;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell'appellata spese che si liquidano in euro Controparte_1
9
4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misu- ra del 15%, iva e cpa;
3. ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Pt_6
), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contribu- Parte_1
to unificato, pari a quello dovuto per il presente appello;
4. dispone la trasmissione, a mezzo della cancelleria, della documentazione in- dicata in parte motiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Na- poli.
Così deciso in Napoli, il 13/06/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
10