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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1344/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1344/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del rappresentante legale con sede in Roma via Ciro il Grande, contumace;
CP_1
- Resistente –
E
, in persona del procuratore speciale, a Controparte_2
cio' autorizzato per procura speciale, , autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,rilasciata da Controparte_2 [...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita
[...]
IVA n. ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Brusca (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di C.F._2
costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 6/3/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 e 618 bis cpc l'intimazione di pagamento n. 09720249028744789000 del 6/2/2024, notificata al ricorrente il 5/3/2024, che il ricorrente impugnava in questa sede limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati:
2.Il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia
l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.L' restava contumace in giudizio. CP_1
4. A seguito di ordine di integrazione del contradditorio del Giudice reso all'udienza dell'8/10/2024, si costituiva l' con memoria Controparte_3 dell'8/11/2024 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “- disporre l'integrazione CP_ del contraddittorio nei confronti dell'
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa, con particolare riferimento alla corretta notifica degli atti presupposti;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
-in via subordinata , in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse eccezione tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole , tenendo conto che ogni CP_4
adempimento in ordine alla formazione del ruolo e alla notifica degli avvisi di addebito sono
a carico dell'ente impositore;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Antonio
Brusca ” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno l'8/10/2024; a tale udienza il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di seguiva l'udienza del 13/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con CP_4
motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6.Preliminarmente si osserva che gli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249028744789000 impugnati in questa sede erano già stati notificati al ricorrente come segue:
3 -gli AVA di cui sopra dal n. 3 al 7 con l' intimazione di pagamento n. 0972023
9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in Parte_2
data 13/3/2023;
-l'AVA di cui sopra al n 1 con l'intimazione di pagamento n. 901832488400 del 5/4/2022 notificata al ricorrente a mani della madre ” il 6/6/2022. Parte_2
7. Solo per l'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 di 2714,51 non vi è prova della notifica antecedentemente alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 0972023
9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in Parte_2
data 13/3/2023.
8. Tuttavia anche per l'AVA n. 39720160027903284000 risulta interrotta la prescrizione con la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata , come risulta dalla comunicazione delle somme dovute inviata dall' dell' Controparte_2
08.06.2017, ma dall'8/6/2017 alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720249028744789000 del 6/2/2024, notificata al ricorrente il 5/3/2024 anche considerato il periodo di sospensione c.d. Covid, la prescrizione quinquennale risulta già maturata.
9. Ciò posto i crediti impugnati in questa sede – ad eccezione di quello portato dall'AVA n.
39720160027903284000 del 17/11/2016 - sono ormai cristallizzati a prescindere dal merito della causa, essendo l'odierna opposizione tardiva;
ne consegue l'inammissibilità del ricorso per gli AVA impugnati in questa sede ad eccezione di quello n. 39720160027903284000 del
17/11/2016.
10. Per l'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 deve invece dichiararsi l'intervenuta prescrizione anteriormente alla notifica alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in data 13/3/2023 e limitatamente al predetto Avviso di Addebito Parte_2 annulla l'intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023
11. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
4
3. Le spese di lite.
12. Atteso l'esito della lite, compensa le spese di lite nella misura di 1/4 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
nella misura di 3/4 che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 31735,00 euro, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 € di cui 3/4 pari ad € 2467,50
13. Per l'effetto, compensa le spese di lite nei confronti di nella misura di ¼ e CP_4 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' nella misura CP_4 di ¾ che liquida in € 2467,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
14. In via cautelare revoca la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede e disposta con il decreto fissazione udienza dell'11/3/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in via cautelare revoca la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
5 - annulla l'intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023 limitatamente all'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 pari ad € 2714,51;
- dichiara nel resto l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite nei confronti di nella misura di 1/4 e condanna il CP_4 ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' nella misura di 3/4 CP_4 che liquida in € 2467,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1344/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del rappresentante legale con sede in Roma via Ciro il Grande, contumace;
CP_1
- Resistente –
E
, in persona del procuratore speciale, a Controparte_2
cio' autorizzato per procura speciale, , autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,rilasciata da Controparte_2 [...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita
[...]
IVA n. ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Brusca (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di C.F._2
costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 6/3/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 e 618 bis cpc l'intimazione di pagamento n. 09720249028744789000 del 6/2/2024, notificata al ricorrente il 5/3/2024, che il ricorrente impugnava in questa sede limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati:
2.Il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia
l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.L' restava contumace in giudizio. CP_1
4. A seguito di ordine di integrazione del contradditorio del Giudice reso all'udienza dell'8/10/2024, si costituiva l' con memoria Controparte_3 dell'8/11/2024 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “- disporre l'integrazione CP_ del contraddittorio nei confronti dell'
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa, con particolare riferimento alla corretta notifica degli atti presupposti;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
-in via subordinata , in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse eccezione tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole , tenendo conto che ogni CP_4
adempimento in ordine alla formazione del ruolo e alla notifica degli avvisi di addebito sono
a carico dell'ente impositore;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Antonio
Brusca ” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno l'8/10/2024; a tale udienza il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di seguiva l'udienza del 13/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con CP_4
motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6.Preliminarmente si osserva che gli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249028744789000 impugnati in questa sede erano già stati notificati al ricorrente come segue:
3 -gli AVA di cui sopra dal n. 3 al 7 con l' intimazione di pagamento n. 0972023
9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in Parte_2
data 13/3/2023;
-l'AVA di cui sopra al n 1 con l'intimazione di pagamento n. 901832488400 del 5/4/2022 notificata al ricorrente a mani della madre ” il 6/6/2022. Parte_2
7. Solo per l'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 di 2714,51 non vi è prova della notifica antecedentemente alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 0972023
9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in Parte_2
data 13/3/2023.
8. Tuttavia anche per l'AVA n. 39720160027903284000 risulta interrotta la prescrizione con la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata , come risulta dalla comunicazione delle somme dovute inviata dall' dell' Controparte_2
08.06.2017, ma dall'8/6/2017 alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720249028744789000 del 6/2/2024, notificata al ricorrente il 5/3/2024 anche considerato il periodo di sospensione c.d. Covid, la prescrizione quinquennale risulta già maturata.
9. Ciò posto i crediti impugnati in questa sede – ad eccezione di quello portato dall'AVA n.
39720160027903284000 del 17/11/2016 - sono ormai cristallizzati a prescindere dal merito della causa, essendo l'odierna opposizione tardiva;
ne consegue l'inammissibilità del ricorso per gli AVA impugnati in questa sede ad eccezione di quello n. 39720160027903284000 del
17/11/2016.
10. Per l'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 deve invece dichiararsi l'intervenuta prescrizione anteriormente alla notifica alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023 notificata a mani della madre del ricorrente ” in data 13/3/2023 e limitatamente al predetto Avviso di Addebito Parte_2 annulla l'intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023
11. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
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3. Le spese di lite.
12. Atteso l'esito della lite, compensa le spese di lite nella misura di 1/4 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
nella misura di 3/4 che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 31735,00 euro, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 € di cui 3/4 pari ad € 2467,50
13. Per l'effetto, compensa le spese di lite nei confronti di nella misura di ¼ e CP_4 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' nella misura CP_4 di ¾ che liquida in € 2467,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
14. In via cautelare revoca la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede e disposta con il decreto fissazione udienza dell'11/3/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in via cautelare revoca la sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
5 - annulla l'intimazione di pagamento n. 0972023 9027790449000 del 24/2/2023 limitatamente all'AVA n. 39720160027903284000 del 17/11/2016 pari ad € 2714,51;
- dichiara nel resto l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite nei confronti di nella misura di 1/4 e condanna il CP_4 ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' nella misura di 3/4 CP_4 che liquida in € 2467,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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