TRIB
Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott.ssa Elisa Pinna , a scioglimento della riserva espressa in data 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CAUTELARE Ex art. 671 c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 1137 dell'anno 2020, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BONOTTI MASSIMO, D'AMICO MATTEO ( ) C.F._1
PIAZZA ARANCI N 18 54100 MASSA;
: c/o Studio legale VIA ALBERICA N. 14 54100 MASSA Parte_2
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. FRUZZETTI ELISA, BENEDETTI FEDERICO ( ) C.F._3
VIALE EUGENIO CHIESA 17 54100 MASSA;
, : c/o Studio legale VIALE EUGENIO CHIESA N. 17 54100 MASSA Parte_2
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Con le conclusioni così precisate: RICORRENTE: come da verbale di udienza del 18/03/2025; RESISTENTE: come da verbale di udienza del 18/03/2025.
1 OSSERVA Con il ricorso cautelare, ex art. 671 c.p.c., depositato in data 27/02/2025,
[...] in qualità di parte creditrice opposta, proponeva domanda di Parte_1 sequestro conservativo, in corso di causa, avente ad oggetto i beni mobili e immobili di proprietà dell'attore debitore opponente, fino alla concorrenza di “pari ad € 41.600,00 per CP_1 sorte capitale o comunque in via meramente subordinata in misura non inferiore alla somma proposta per la conciliazione della causa pari ad € 22.880,00, il tutto oltre interessi e spese”, a titolo di obbligazione di pagamento del prezzo del contratto di appalto di opere edili, rimasta inadempiuta. Deduceva, sotto il profilo del fumus boni iuris, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) di avere eseguito delle opere edili sull'immobile adibito a civile abitazione di proprietà del committente ii) di non avere ottenuto il pagamento del prezzo del contratto di appalto;
iii) di CP_1 avere ottenuto un decreto ingiuntivo n. 217/2020, opposto ex art. 645 c.p.c. dal committente ritenendo che le opere edili fossero state invero eseguite dalla impresa individuale della di CP_1 lui madre di e comunque contestando la quantificazione delle opere edili CP_2 Controparte_3 fondata dalla società opposta su di una consulenza di parte e su di un preventivo non sottoscritto tra le parti in causa. Inoltre, sotto il profilo del periculum in mora, evidenziava: i) come avesse CP_1 alienato il compendio immobiliare di sua proprietà, adibito a civile abitazione, oggetto dei lavori edili dei quali la convenuta aveva domandato il pagamento, con rogito notarile del 31/01/20225 (cfr. visura ipotecaria e catastale– docc.
4-5 ricorrenti); ii) come l'operazione fosse stata compiuta allorquando la causa era stata trattenuta in decisione;
iii) come l'attore opponente fosse rimasto proprietario di una sola unità immobiliare per la quota di 2/18 del diritto di piena proprietà gravato da diritto di abitazione;
iv) come sussistesse anche di una sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio aggredibile della parte opponente debitrice. Con decreto inaudita altera parte veniva accolta la domanda di sequestro conservativo fino all'ammontare di € 40.000,00 (comprensivo di interessi e spese). Costituitosi il resistente depositava memoria difensiva, chiedendo il rigetto CP_1 della domanda cautelare avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del 18/03/2025, le parti discutevano il ricorso e il giudice riservava la decisione.
1. SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C.. La funzione dell'istituto del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., caratterizzandosi per essere un mezzo preventivo volto ad impedire atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare la garanzia generica. Il sequestro conservativo mira, dunque, a cautelare non solo il generico diritto ad una prestazione pecuniaria ma ogni diritto comunque suscettibile di essere convertito in una somma di danaro. Si osserva che l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del "periculum in mora" e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, sia del "fumus boni juris" e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della
2 pretesa in contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o della sua convalida. 1.1. FUMUS BONI JURIS. Ai fini della valutazione del fumus boni juris, non si richiede un accertamento pieno del proprio diritto, circostanza che attiene, per contro, al giudizio di merito, atteso che l'ordinamento, in tale fase, offre tutela ai crediti che appaiono probabili ovvero verosimili. In altri termini, è sufficiente la verosimiglianza, ossia che i fatti allegati dalla parte attrice, in un giudizio di comparazione, siano più probabili di quelli addotti dal convenuto, pur dovendo comunque detti fatti offrire elementi di valutazione in merito all'esistenza di quelle ragioni di credito dell'istante, che supportano la domanda di condanna, circostanza che comporta una particolare relazione con il giudizio di merito. La giurisprudenza assolutamente dominante ritiene, pertanto, che, ai fini della concessione del provvedimento cautelare, sia sufficiente la probabilità dell'esistenza del diritto vantato, da accertare semmai attraverso un'indagine sommaria. Dunque, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, ricorre il requisito del fumus quando sia accertato con una indagine sommaria la probabile esistenza del credito restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare, non essendo invece necessario che il credito sia liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto quindi a termine o condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale (cfr. Trib. Torino ord. 17.12.2014). Nel caso in esame, la verosimiglianza dell'esistenza del preteso diritto di credito appare emergere all'esito della sommaria istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti. Orbene, appare difatti emergere dalle risultanze istruttorie, almeno per una parte delle opere edili così come dettagliate nell'ordinanza pronunciata in data 17/02/2025. Il teste , che ha svolto l'attività di elettricista, ha dichiarato di avere eseguito dei lavori Tes_1 edili sull'immobile per cui è causa, per conto sia della società convenuta, sia direttamente del avendo premesso di avere “lavorato come artigiano per la nel CP_1 Parte_1
2017/2018, [e] lavorato anche per il ma non mi ricordo in quale anno”; segnatamente, ha confermato CP_1 che: “ho realizzato i collegamenti del citofono ed anche l'impianto elettrico del cancello che mi si mostra, come da all. 4 di parte convenuta”; e, vista la fattura da lui emessa (quale doc. 10 attore) “confermo che gli interventi di cui alla fattura mi sono stati commissionati dal padre di con cui CP_1 Persona_1 ho parlato direttamente, la fattura è stata pagata da A.D.R .Nello stesso fabbricato, ossia CP_1 nell'immobile di ho eseguito i lavori di cui alla fattura su incarico del padre, mentre gli atri lavori di cui CP_1 ho detto, sono stati da me effettuati su incarico di da cui sono stato pagato”: dunque, si Parte_1 precisa che la fattura appare fare riferimento a lavori interni all'appartamento in oggetto, commissionati, poi, da un terzo (il padre dell'attore proprietario). Ancora, il teste , imprenditore, così ha riposto “14: Sì, confermo, vista la seconda Testimone_2 foto del doc. 18 parte convenuta, preciso che si è fatta la pavimentazione e anche i cordoli ed il sottofondo di uno o due posti auto, non ricordo di preciso;
a.d.r. vista la terza foto, preciso che la mia impresa non ha fatto il marciapiede che viene ivi raffigurato;
a.d.r. sono stato pagato dall'impresa mi sembra che le opere siamo state Parte_1 fatte intorno alla fine del 2017, inizio 2018, posso precisare comunque che prima abbiamo fatto le opere esterne per il condominio in cui è inserito l'immobile, ossia la parte del parcheggio condominiale e successivamente il lotto interno di cui stiamo parlando che l'impresa vetturini ci aveva sollecitato più volte e che avevamo lasciato indietro visto che era un piccolo lavoro; A.D.R mi ricordo di aver visto il ossia la persona più giovane, che veniva con un'AUDI e fu lui a CP_1
3 darci indicazioni in merito alle dimensioni del posto auto e dove lo voleva esattamente”. Poi, il teste serramentista, ha affermato di avere effettuato i lavori Testimone_3
“fornitura e posa di infissi esterni” per conto della società appaltatrice. Mentre, il teste (lavoratore di ha risposto di avere realizzato, Testimone_4 CP_4 su incarico della società appaltatrice le attività di “fornitura e posa in opera di cappotto termico isolante, rasatura del cappotto termico isolante, fornitura e posa in opera di intonaco colorato dei muri esterni”. Tale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Tes_5 idraulico artigiano, che sul capitolo 1 del a dichiarato “Le fatture che mi si mostrano
[...] CP_1 pertengono alle opere interne dell'appartamento, tutte tranne la fattura n. 18 del 12.12.2017, che è relativa a del cappotto esterno e tutte le rifiniture esterne che sono state eseguite da che è un'impresa che lavora per la Geom. Testimone_4
Ricordo che le opere interne dell'appartamento sono state eseguite dall'impresa dei proprietari, ricordo di aver Parte_1 visto il padre del e il stesso lavorare;
anche io feci la schermatura dell'impianto sanitario, la schermatura CP_1 CP_1 per l'impianto del riscaldamento e la predisposizione dell'impianto di condizionamento. Non conoscevo il nome dell'impresa che eseguiva i lavori interni;
l'appartamento è stato consegnato al grezzo all'interno, c'erano solo le soglie delle finestre;
a.d.r. Anzi, a domanda rispondo che tutto ciò che era pertinente la parte esterna dell'appartamento è stata realizzata dalla società compreso gli infissi e preciso che Parte_1 quando feci le tubazioni di cui ho detto, per conto di l'immobile era già nella Parte_1 proprietà di ; ancora il “cancello, secondo me non poteva esserci in quanto ho fatto le tubazionie CP_1 poi è stato messo il cancello; il vano contatore condominiale era già stato fatto per portare le tubazioni, che sono state fatte dopo, gli scarichi della fognatura sono stati fatti dopo”. Difatti, il teste ha confermato che al momento dell'acquisto dell'immobile erano già Tes_5 state realizzate “a) fornitura e posa in opera dei solai tramite igloo compreso di getto;
b) modifiche interne e apertura interna dei vani finestre esterni comprensivi di marmi e infissi;
tranne l'infisso della cucina”. Tali ultime circostanze sembrano avere trovato conferma nelle dichiarazioni del GEOM. che ha dichiarato “ricordo, infatti, che successivamente [alla compravendita, n.d.r.] abbiamo modificato Per_2 una finestra, sul cui posizionamento c'era stata discussione, in quell'occasione io intervenni per conto di
[...]
[…] la finestra del bagno”. Parte_1
Invece, il teste dipendente fino al 2021 della società convenuta, ha dichiarato che Tes_6
“la pavimentazione in autobloccanti è stata eseguita per la da una ditta di Pisa”. Parte_1
Mentre, il teste muratore, ha riferito “posso riferire che le opere delle finestre e Tes_7 montature marmi alle finestre, nel senso di riadattamento delle stesse e realizzazione di tramezzature e architravi all'interno sono state da me eseguite; la nostra ditta ha fatto anche la fognatura ed i muri di recinzione, il montaggio della rete, il basamento del cancello, i plinti del cancello, la guida dove scorre lo stesso, quando il fabbro è arrivato a posizionarlo, lo abbiamo assistito non ero presente per i solai, anche il cappotto doveva essere eseguito, come a tutto il fabbricato, se ne occupava la ditta Gema;
preciso che il cappotto è stato fatto a tutto il condominio, compresa la porzione del massari;
[…] 3. Tranne gli igloo io ho fatto le altre opere, come già detto;
[…] 4. Io ho partecipato a fare le recinzioni di confine e al montaggio e ricordo di aver realizzato un marciapiede al grezzo davanti all'ingresso dell'immobile, andava poi rifinito;
per gli autobloccanti ricordo che c'era una ditta di Pisa che aveva fatto l'area fuori dal cancello;
[…] confermo ad eccezione della fornitura e posa di igloo, che io non ho fatto;
non so chi ha fornito il marmo, ma ricordo di averli posati; non so dire nulla degli infissi, io non ho partecipato;
per il cappotto e quanto ad esso collegato, come ho detto, è intervenuta l'impresa Gema; per il cancello, mi riporto a quanto già detto.”. Dunque la dichiarazione resa appare avere conferma con quanto riferito dal Tes_4
e dal Tes_6
4 Da altre dichiarazioni si è ricavato che “le pavimentazioni esterne, comprensive di solette e massetti, relative all'immobile del Sig. sono state realizzate dalla ditta ” così ha detto CP_1 CP_2 Tes_8
, idraulico, amico del padre di affermando che “passavo di lì e davo loro una mano, dal
[...] CP_1 momento che ero a casa dal lavoro”; circostanza che appare essere stata confermata dal Sono sicuro Tes_5 che la pavimentazione, ossia le mattonelle, sono state fatte dall'impresa del non sono sicuro del massetto CP_1 sottostante”. Tanto premesso, appare verosimile che la ricorrente possa vedersi riconoscere nei confronti della parte convenuta un credito di importo, oltre interessi e spese maturate, il tutto quantificabile in € 40.000,00 (conteggio fondato sul prezziario della Regione Toscana allegato da parte convenuta opposta creditrice, contestato però dal comprensivo di Iva per il prezzo del contratto di appalto;
CP_1 oltre interessi legali dal deposito del ricorso;
oltre spese legali e di C.T.U., ricordando comunque che all'esito del giudizio sarà valutata l'applicazione del secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c.). 3.1.PERICULUM IN MORA. Il sequestro conservativo mira ad eliminare il pericolo da infruttuosità, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore non può tollerare la possibilità che il suo obbligato renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito a fine giudizio. A tutta evidenza il sequestro ex art. 671 rappresenta la misura cautelare conservativa per eccellenza. Il periculum può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, riferibili ad un comportamento extra-processuale o processuale del debitore dal quale si possa presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile il deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Cass., 13 febbraio 2002 n. 2080). Il legislatore impone una valutazione del periculum in mora riferita esclusivamente al momento della richiesta giudiziale, allorché individua tale presupposto nell'esistenza attuale di una situazione di pericolo. CONCLUSIONI. La presente fattispecie deve, pertanto, essere esaminata alla stregua dei principi illustrati, che il giudice condivide ed ai quali ritiene di dover dare continuità. Risulta come sia stata provata la sproporzione del patrimonio del debitore. Orbene, risulta che il CP_1
a) ha alienato il bene immobile adibito a civile abitazione, di cui era titolare della piena proprietà, oggetto dei lavori edili dei quali è stato domandato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo, in data 31/01/2025, e quindi in pendenza del presente procedimento, per la somma complessiva di € 280.000,00; b) ha versato somme sul conto corrente bancario allo stesso intestato, versandovi due assegni circolari ricevuti dal compratore (in data 31/01 e in data 03/02 – cfr. estratto conto corrente
– doc. resistente) e che sul predetto conto vi è una giacenza al 05/03/2025 di € 237.333,86 (al lordo delle somme oggetto del decreto di sequestro inaudita altera parte); c) ha sottoscritto una scrittura privata in data 09/03/2025 solo un preliminare di compravendita, con il di lui padre e la di lui zia come parte promittente venditrice, per l'acquisto di un immobile adibito a civile abitazione per il prezzo di € 65.000,00: restando allo stato irrilevante che abbia iniziato le pratiche amministrative mesi prima e che abbia versato
5 un acconto di € 40.000,00 a mezzo di assegno circolare, non essendosi ancora il diritto di proprietà trasferito in favore del resistente;
d) ha acquistato una autovettura BMV al prezzo di € 28.800,00 in data 05/02/2025 (cfr. contratto acquisto auto – doc. 5 resistente): si tratta di un bene che perde tuttavia con rapidità valore;
e) svolge attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso l'Ente locale Comune di Massa con un reddito netto mensile di circa € 1.500,00, le cui somme sono accreditate sul medesimo conto corrente bancario summenzionato (cfr. contratto di lavoro dipendente indeterminato – doc. resistente): tuttavia, tale somma può essere pignorata solo per un quinto e quindi per circa € 300,00 al mese;
f) non risulta la prova della titolarità anche di una imbarcazione, posto che il contratto di ormeggio allegato è già giunto a naturale scadenza e non è allegato il contratto di acquisto della imbarcazione riportata in fotografia;
g) sia rimasto proprietario di una quota di 6/18 del diritto di piena proprietà (gravato da diritto di abitazione sull'intero) su di un compendio immobiliare, quale fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Massa, Viale della Repubblica n. 150, composto da 5 (cinque) vani catastali con annessa corte di pertinenza esclusiva (cat. A/3) a seguito di atto di divisione e donazione compiuto in data 23/06/2016 dagli eredi del defunto (cfr. Parte_3 art. 10 ss. atto notarile di divisione e donazione – doc. 4 opposta): il cui valore è stato indicato in € 10.000,00 e non oggetto di contestazione dal resistente, non avendo allegato la documentazione volta a dimostrare un maggior valore di mercato. Deve riconoscersi che vi sia stata una significativa modifica qualitativa del patrimonio appartenente al debitore. Tali circostanze permettono di dedurre una non sufficiente situazione economico-finanziaria, alla luce della valutazione, allo stato degli atti che può essere compiuta in questa sede. Ne deriva una sproporzione tra l'entità del patrimonio costituente la garanzia e l'ammontare del credito asseritamente vantato dalla ricorrente. Si sottolinea, difatti, che il denaro sia facilmente occultabile e comunque consumabile;
l'autovettura è un bene mobile registrato alienabile con semplice scrittura tra privati e che perde velocemente valore di mercato;
non risulta la titolarità di beni immobili di valore sufficiente a coprire l'ammontare del debito del quale si è indicato la verosimile sussistenza (oltre interessi e spese). Il periculum in mora che estrinseca il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito, tutelabile col sequestro conservativo, può essere desunto in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi obiettivi, come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio anche in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito tutelabile, sia in relazione ad elementi subiettivi, come il timore determinato dal comportamento processuale o extraprocessuale del debitore e della conseguente possibilità di un depauperamento del suo patrimonio (Cass. civ., 24/06/1965, n. 1324). Deve, poi, ulteriormente, aggiungersi che i comportamenti e gli atti dispositivi riferibili al ricorrente, summenzionati, sono sintomatici del possibile depauperamento del proprio patrimonio in danno della creditrice, compiuti in pochi recenti mesi. Inoltre, sono stati documentati eventi peggiorativi della situazione patrimoniale successivamente alla stipula del contratto di compravendita dell'unità abitativa oggetto dei lavori di ristrutturazione (al quale il ha partecipato come CP_1 alienante). La ricorrente risulta avere dimostrato che il comportamento del abbia integrato da CP_1
6 tutti quei comportamenti che mirano a depauperare il patrimonio del debitore. Si ritiene dunque che sussista il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, in particolare, per l'incapacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, essendo già intervenuto un significativo assottigliamento della garanzia del credito rispetto al momento in cui questo è sorto, a causa di condotte dispositive della parte debitrice. S'impone, dunque, la conferma del decreto inaudita altera parte.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nel giudizio civile n. 1137 dell'anno 2020, sulla domanda cautelare in corso di causa proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di così provvede: CP_1
visto il combinato disposto degli artt. 671 e 669-bis ss c.p.c., 1. ACCOGLIE il ricorso per sequestro conservativo formulato da
[...] per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte Parte_1 motiva;
e per l'effetto,
2. CONFERMA il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di CP_1 disposto con decreto pronunciato in data 01/03/2025;
3. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Massa, in data 24.03.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
7
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott.ssa Elisa Pinna , a scioglimento della riserva espressa in data 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CAUTELARE Ex art. 671 c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 1137 dell'anno 2020, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BONOTTI MASSIMO, D'AMICO MATTEO ( ) C.F._1
PIAZZA ARANCI N 18 54100 MASSA;
: c/o Studio legale VIA ALBERICA N. 14 54100 MASSA Parte_2
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. FRUZZETTI ELISA, BENEDETTI FEDERICO ( ) C.F._3
VIALE EUGENIO CHIESA 17 54100 MASSA;
, : c/o Studio legale VIALE EUGENIO CHIESA N. 17 54100 MASSA Parte_2
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Con le conclusioni così precisate: RICORRENTE: come da verbale di udienza del 18/03/2025; RESISTENTE: come da verbale di udienza del 18/03/2025.
1 OSSERVA Con il ricorso cautelare, ex art. 671 c.p.c., depositato in data 27/02/2025,
[...] in qualità di parte creditrice opposta, proponeva domanda di Parte_1 sequestro conservativo, in corso di causa, avente ad oggetto i beni mobili e immobili di proprietà dell'attore debitore opponente, fino alla concorrenza di “pari ad € 41.600,00 per CP_1 sorte capitale o comunque in via meramente subordinata in misura non inferiore alla somma proposta per la conciliazione della causa pari ad € 22.880,00, il tutto oltre interessi e spese”, a titolo di obbligazione di pagamento del prezzo del contratto di appalto di opere edili, rimasta inadempiuta. Deduceva, sotto il profilo del fumus boni iuris, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) di avere eseguito delle opere edili sull'immobile adibito a civile abitazione di proprietà del committente ii) di non avere ottenuto il pagamento del prezzo del contratto di appalto;
iii) di CP_1 avere ottenuto un decreto ingiuntivo n. 217/2020, opposto ex art. 645 c.p.c. dal committente ritenendo che le opere edili fossero state invero eseguite dalla impresa individuale della di CP_1 lui madre di e comunque contestando la quantificazione delle opere edili CP_2 Controparte_3 fondata dalla società opposta su di una consulenza di parte e su di un preventivo non sottoscritto tra le parti in causa. Inoltre, sotto il profilo del periculum in mora, evidenziava: i) come avesse CP_1 alienato il compendio immobiliare di sua proprietà, adibito a civile abitazione, oggetto dei lavori edili dei quali la convenuta aveva domandato il pagamento, con rogito notarile del 31/01/20225 (cfr. visura ipotecaria e catastale– docc.
4-5 ricorrenti); ii) come l'operazione fosse stata compiuta allorquando la causa era stata trattenuta in decisione;
iii) come l'attore opponente fosse rimasto proprietario di una sola unità immobiliare per la quota di 2/18 del diritto di piena proprietà gravato da diritto di abitazione;
iv) come sussistesse anche di una sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio aggredibile della parte opponente debitrice. Con decreto inaudita altera parte veniva accolta la domanda di sequestro conservativo fino all'ammontare di € 40.000,00 (comprensivo di interessi e spese). Costituitosi il resistente depositava memoria difensiva, chiedendo il rigetto CP_1 della domanda cautelare avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del 18/03/2025, le parti discutevano il ricorso e il giudice riservava la decisione.
1. SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C.. La funzione dell'istituto del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., caratterizzandosi per essere un mezzo preventivo volto ad impedire atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare la garanzia generica. Il sequestro conservativo mira, dunque, a cautelare non solo il generico diritto ad una prestazione pecuniaria ma ogni diritto comunque suscettibile di essere convertito in una somma di danaro. Si osserva che l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del "periculum in mora" e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, sia del "fumus boni juris" e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della
2 pretesa in contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o della sua convalida. 1.1. FUMUS BONI JURIS. Ai fini della valutazione del fumus boni juris, non si richiede un accertamento pieno del proprio diritto, circostanza che attiene, per contro, al giudizio di merito, atteso che l'ordinamento, in tale fase, offre tutela ai crediti che appaiono probabili ovvero verosimili. In altri termini, è sufficiente la verosimiglianza, ossia che i fatti allegati dalla parte attrice, in un giudizio di comparazione, siano più probabili di quelli addotti dal convenuto, pur dovendo comunque detti fatti offrire elementi di valutazione in merito all'esistenza di quelle ragioni di credito dell'istante, che supportano la domanda di condanna, circostanza che comporta una particolare relazione con il giudizio di merito. La giurisprudenza assolutamente dominante ritiene, pertanto, che, ai fini della concessione del provvedimento cautelare, sia sufficiente la probabilità dell'esistenza del diritto vantato, da accertare semmai attraverso un'indagine sommaria. Dunque, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, ricorre il requisito del fumus quando sia accertato con una indagine sommaria la probabile esistenza del credito restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare, non essendo invece necessario che il credito sia liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto quindi a termine o condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale (cfr. Trib. Torino ord. 17.12.2014). Nel caso in esame, la verosimiglianza dell'esistenza del preteso diritto di credito appare emergere all'esito della sommaria istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti. Orbene, appare difatti emergere dalle risultanze istruttorie, almeno per una parte delle opere edili così come dettagliate nell'ordinanza pronunciata in data 17/02/2025. Il teste , che ha svolto l'attività di elettricista, ha dichiarato di avere eseguito dei lavori Tes_1 edili sull'immobile per cui è causa, per conto sia della società convenuta, sia direttamente del avendo premesso di avere “lavorato come artigiano per la nel CP_1 Parte_1
2017/2018, [e] lavorato anche per il ma non mi ricordo in quale anno”; segnatamente, ha confermato CP_1 che: “ho realizzato i collegamenti del citofono ed anche l'impianto elettrico del cancello che mi si mostra, come da all. 4 di parte convenuta”; e, vista la fattura da lui emessa (quale doc. 10 attore) “confermo che gli interventi di cui alla fattura mi sono stati commissionati dal padre di con cui CP_1 Persona_1 ho parlato direttamente, la fattura è stata pagata da A.D.R .Nello stesso fabbricato, ossia CP_1 nell'immobile di ho eseguito i lavori di cui alla fattura su incarico del padre, mentre gli atri lavori di cui CP_1 ho detto, sono stati da me effettuati su incarico di da cui sono stato pagato”: dunque, si Parte_1 precisa che la fattura appare fare riferimento a lavori interni all'appartamento in oggetto, commissionati, poi, da un terzo (il padre dell'attore proprietario). Ancora, il teste , imprenditore, così ha riposto “14: Sì, confermo, vista la seconda Testimone_2 foto del doc. 18 parte convenuta, preciso che si è fatta la pavimentazione e anche i cordoli ed il sottofondo di uno o due posti auto, non ricordo di preciso;
a.d.r. vista la terza foto, preciso che la mia impresa non ha fatto il marciapiede che viene ivi raffigurato;
a.d.r. sono stato pagato dall'impresa mi sembra che le opere siamo state Parte_1 fatte intorno alla fine del 2017, inizio 2018, posso precisare comunque che prima abbiamo fatto le opere esterne per il condominio in cui è inserito l'immobile, ossia la parte del parcheggio condominiale e successivamente il lotto interno di cui stiamo parlando che l'impresa vetturini ci aveva sollecitato più volte e che avevamo lasciato indietro visto che era un piccolo lavoro; A.D.R mi ricordo di aver visto il ossia la persona più giovane, che veniva con un'AUDI e fu lui a CP_1
3 darci indicazioni in merito alle dimensioni del posto auto e dove lo voleva esattamente”. Poi, il teste serramentista, ha affermato di avere effettuato i lavori Testimone_3
“fornitura e posa di infissi esterni” per conto della società appaltatrice. Mentre, il teste (lavoratore di ha risposto di avere realizzato, Testimone_4 CP_4 su incarico della società appaltatrice le attività di “fornitura e posa in opera di cappotto termico isolante, rasatura del cappotto termico isolante, fornitura e posa in opera di intonaco colorato dei muri esterni”. Tale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Tes_5 idraulico artigiano, che sul capitolo 1 del a dichiarato “Le fatture che mi si mostrano
[...] CP_1 pertengono alle opere interne dell'appartamento, tutte tranne la fattura n. 18 del 12.12.2017, che è relativa a del cappotto esterno e tutte le rifiniture esterne che sono state eseguite da che è un'impresa che lavora per la Geom. Testimone_4
Ricordo che le opere interne dell'appartamento sono state eseguite dall'impresa dei proprietari, ricordo di aver Parte_1 visto il padre del e il stesso lavorare;
anche io feci la schermatura dell'impianto sanitario, la schermatura CP_1 CP_1 per l'impianto del riscaldamento e la predisposizione dell'impianto di condizionamento. Non conoscevo il nome dell'impresa che eseguiva i lavori interni;
l'appartamento è stato consegnato al grezzo all'interno, c'erano solo le soglie delle finestre;
a.d.r. Anzi, a domanda rispondo che tutto ciò che era pertinente la parte esterna dell'appartamento è stata realizzata dalla società compreso gli infissi e preciso che Parte_1 quando feci le tubazioni di cui ho detto, per conto di l'immobile era già nella Parte_1 proprietà di ; ancora il “cancello, secondo me non poteva esserci in quanto ho fatto le tubazionie CP_1 poi è stato messo il cancello; il vano contatore condominiale era già stato fatto per portare le tubazioni, che sono state fatte dopo, gli scarichi della fognatura sono stati fatti dopo”. Difatti, il teste ha confermato che al momento dell'acquisto dell'immobile erano già Tes_5 state realizzate “a) fornitura e posa in opera dei solai tramite igloo compreso di getto;
b) modifiche interne e apertura interna dei vani finestre esterni comprensivi di marmi e infissi;
tranne l'infisso della cucina”. Tali ultime circostanze sembrano avere trovato conferma nelle dichiarazioni del GEOM. che ha dichiarato “ricordo, infatti, che successivamente [alla compravendita, n.d.r.] abbiamo modificato Per_2 una finestra, sul cui posizionamento c'era stata discussione, in quell'occasione io intervenni per conto di
[...]
[…] la finestra del bagno”. Parte_1
Invece, il teste dipendente fino al 2021 della società convenuta, ha dichiarato che Tes_6
“la pavimentazione in autobloccanti è stata eseguita per la da una ditta di Pisa”. Parte_1
Mentre, il teste muratore, ha riferito “posso riferire che le opere delle finestre e Tes_7 montature marmi alle finestre, nel senso di riadattamento delle stesse e realizzazione di tramezzature e architravi all'interno sono state da me eseguite; la nostra ditta ha fatto anche la fognatura ed i muri di recinzione, il montaggio della rete, il basamento del cancello, i plinti del cancello, la guida dove scorre lo stesso, quando il fabbro è arrivato a posizionarlo, lo abbiamo assistito non ero presente per i solai, anche il cappotto doveva essere eseguito, come a tutto il fabbricato, se ne occupava la ditta Gema;
preciso che il cappotto è stato fatto a tutto il condominio, compresa la porzione del massari;
[…] 3. Tranne gli igloo io ho fatto le altre opere, come già detto;
[…] 4. Io ho partecipato a fare le recinzioni di confine e al montaggio e ricordo di aver realizzato un marciapiede al grezzo davanti all'ingresso dell'immobile, andava poi rifinito;
per gli autobloccanti ricordo che c'era una ditta di Pisa che aveva fatto l'area fuori dal cancello;
[…] confermo ad eccezione della fornitura e posa di igloo, che io non ho fatto;
non so chi ha fornito il marmo, ma ricordo di averli posati; non so dire nulla degli infissi, io non ho partecipato;
per il cappotto e quanto ad esso collegato, come ho detto, è intervenuta l'impresa Gema; per il cancello, mi riporto a quanto già detto.”. Dunque la dichiarazione resa appare avere conferma con quanto riferito dal Tes_4
e dal Tes_6
4 Da altre dichiarazioni si è ricavato che “le pavimentazioni esterne, comprensive di solette e massetti, relative all'immobile del Sig. sono state realizzate dalla ditta ” così ha detto CP_1 CP_2 Tes_8
, idraulico, amico del padre di affermando che “passavo di lì e davo loro una mano, dal
[...] CP_1 momento che ero a casa dal lavoro”; circostanza che appare essere stata confermata dal Sono sicuro Tes_5 che la pavimentazione, ossia le mattonelle, sono state fatte dall'impresa del non sono sicuro del massetto CP_1 sottostante”. Tanto premesso, appare verosimile che la ricorrente possa vedersi riconoscere nei confronti della parte convenuta un credito di importo, oltre interessi e spese maturate, il tutto quantificabile in € 40.000,00 (conteggio fondato sul prezziario della Regione Toscana allegato da parte convenuta opposta creditrice, contestato però dal comprensivo di Iva per il prezzo del contratto di appalto;
CP_1 oltre interessi legali dal deposito del ricorso;
oltre spese legali e di C.T.U., ricordando comunque che all'esito del giudizio sarà valutata l'applicazione del secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c.). 3.1.PERICULUM IN MORA. Il sequestro conservativo mira ad eliminare il pericolo da infruttuosità, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore non può tollerare la possibilità che il suo obbligato renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito a fine giudizio. A tutta evidenza il sequestro ex art. 671 rappresenta la misura cautelare conservativa per eccellenza. Il periculum può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, riferibili ad un comportamento extra-processuale o processuale del debitore dal quale si possa presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile il deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Cass., 13 febbraio 2002 n. 2080). Il legislatore impone una valutazione del periculum in mora riferita esclusivamente al momento della richiesta giudiziale, allorché individua tale presupposto nell'esistenza attuale di una situazione di pericolo. CONCLUSIONI. La presente fattispecie deve, pertanto, essere esaminata alla stregua dei principi illustrati, che il giudice condivide ed ai quali ritiene di dover dare continuità. Risulta come sia stata provata la sproporzione del patrimonio del debitore. Orbene, risulta che il CP_1
a) ha alienato il bene immobile adibito a civile abitazione, di cui era titolare della piena proprietà, oggetto dei lavori edili dei quali è stato domandato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo, in data 31/01/2025, e quindi in pendenza del presente procedimento, per la somma complessiva di € 280.000,00; b) ha versato somme sul conto corrente bancario allo stesso intestato, versandovi due assegni circolari ricevuti dal compratore (in data 31/01 e in data 03/02 – cfr. estratto conto corrente
– doc. resistente) e che sul predetto conto vi è una giacenza al 05/03/2025 di € 237.333,86 (al lordo delle somme oggetto del decreto di sequestro inaudita altera parte); c) ha sottoscritto una scrittura privata in data 09/03/2025 solo un preliminare di compravendita, con il di lui padre e la di lui zia come parte promittente venditrice, per l'acquisto di un immobile adibito a civile abitazione per il prezzo di € 65.000,00: restando allo stato irrilevante che abbia iniziato le pratiche amministrative mesi prima e che abbia versato
5 un acconto di € 40.000,00 a mezzo di assegno circolare, non essendosi ancora il diritto di proprietà trasferito in favore del resistente;
d) ha acquistato una autovettura BMV al prezzo di € 28.800,00 in data 05/02/2025 (cfr. contratto acquisto auto – doc. 5 resistente): si tratta di un bene che perde tuttavia con rapidità valore;
e) svolge attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso l'Ente locale Comune di Massa con un reddito netto mensile di circa € 1.500,00, le cui somme sono accreditate sul medesimo conto corrente bancario summenzionato (cfr. contratto di lavoro dipendente indeterminato – doc. resistente): tuttavia, tale somma può essere pignorata solo per un quinto e quindi per circa € 300,00 al mese;
f) non risulta la prova della titolarità anche di una imbarcazione, posto che il contratto di ormeggio allegato è già giunto a naturale scadenza e non è allegato il contratto di acquisto della imbarcazione riportata in fotografia;
g) sia rimasto proprietario di una quota di 6/18 del diritto di piena proprietà (gravato da diritto di abitazione sull'intero) su di un compendio immobiliare, quale fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Massa, Viale della Repubblica n. 150, composto da 5 (cinque) vani catastali con annessa corte di pertinenza esclusiva (cat. A/3) a seguito di atto di divisione e donazione compiuto in data 23/06/2016 dagli eredi del defunto (cfr. Parte_3 art. 10 ss. atto notarile di divisione e donazione – doc. 4 opposta): il cui valore è stato indicato in € 10.000,00 e non oggetto di contestazione dal resistente, non avendo allegato la documentazione volta a dimostrare un maggior valore di mercato. Deve riconoscersi che vi sia stata una significativa modifica qualitativa del patrimonio appartenente al debitore. Tali circostanze permettono di dedurre una non sufficiente situazione economico-finanziaria, alla luce della valutazione, allo stato degli atti che può essere compiuta in questa sede. Ne deriva una sproporzione tra l'entità del patrimonio costituente la garanzia e l'ammontare del credito asseritamente vantato dalla ricorrente. Si sottolinea, difatti, che il denaro sia facilmente occultabile e comunque consumabile;
l'autovettura è un bene mobile registrato alienabile con semplice scrittura tra privati e che perde velocemente valore di mercato;
non risulta la titolarità di beni immobili di valore sufficiente a coprire l'ammontare del debito del quale si è indicato la verosimile sussistenza (oltre interessi e spese). Il periculum in mora che estrinseca il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito, tutelabile col sequestro conservativo, può essere desunto in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi obiettivi, come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio anche in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito tutelabile, sia in relazione ad elementi subiettivi, come il timore determinato dal comportamento processuale o extraprocessuale del debitore e della conseguente possibilità di un depauperamento del suo patrimonio (Cass. civ., 24/06/1965, n. 1324). Deve, poi, ulteriormente, aggiungersi che i comportamenti e gli atti dispositivi riferibili al ricorrente, summenzionati, sono sintomatici del possibile depauperamento del proprio patrimonio in danno della creditrice, compiuti in pochi recenti mesi. Inoltre, sono stati documentati eventi peggiorativi della situazione patrimoniale successivamente alla stipula del contratto di compravendita dell'unità abitativa oggetto dei lavori di ristrutturazione (al quale il ha partecipato come CP_1 alienante). La ricorrente risulta avere dimostrato che il comportamento del abbia integrato da CP_1
6 tutti quei comportamenti che mirano a depauperare il patrimonio del debitore. Si ritiene dunque che sussista il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, in particolare, per l'incapacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, essendo già intervenuto un significativo assottigliamento della garanzia del credito rispetto al momento in cui questo è sorto, a causa di condotte dispositive della parte debitrice. S'impone, dunque, la conferma del decreto inaudita altera parte.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nel giudizio civile n. 1137 dell'anno 2020, sulla domanda cautelare in corso di causa proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di così provvede: CP_1
visto il combinato disposto degli artt. 671 e 669-bis ss c.p.c., 1. ACCOGLIE il ricorso per sequestro conservativo formulato da
[...] per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte Parte_1 motiva;
e per l'effetto,
2. CONFERMA il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di CP_1 disposto con decreto pronunciato in data 01/03/2025;
3. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Massa, in data 24.03.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
7