Articolo 174 del Codice di procedura civile
Articolo 163Articolo 164
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21 aprile 1942
Art. 174.
(Immutabilita' del giudice istruttore).

Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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