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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3674/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Cerbo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( ), in persona del Presidente pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 15/07/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 18004/2024 del 2/05/2024, con cui l gli Controparte_1
ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 17.333,00, per violazione dell'art. 8 comma 1 del Regolamento Forestale n. 3/2018, per avere effettuato un intervento selvicolturale
"in difformità dalle prescrizioni del Regolamento Forestale e dalle prescrizioni imposte dall'Ente competente", sanzionata ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. Emilia-Romagna n.
30/1981 come modificato dall'articolo 3, comma 1, L.R. n. 16/2017.
pagina 1 di 6 - La violazione era emersa a seguito di accertamenti avviati in data 28/12/2023 dalla Regione
Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Nucleo di Zocca-Montese, nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, nel Comune di Guiglia (MO), ove venne accertato che nel terreno censito al foglio 30, particelle 82 e 83, di proprietà del ricorrente, era stato effettuato un taglio di bosco ceduo misto di circa 30-40 anni di età – secondo quanto accertato dagli agenti verbalizzanti
– senza la dovuta autorizzazione;
a conclusione dei suddetti accertamenti, era stato redatto verbale n. 01/2024 del 16/01/2024.
- L'opponente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedeva l'annullamento, per insussistenza della violazione contestata, posto che l'intervento selvicolturale sanzionato era stato effettuato previa regolare richiesta di autorizzazione al taglio e in conformità al nullaosta (doc. 8) e all'autorizzazione (doc. 7) rilasciati dagli enti competenti.
In particolare, deduceva che in data 25/11/2021 aveva presentato all' Controparte_1
regolare richiesta di autorizzazione al taglio del bosco ceduo di sua proprietà, relativamente all'area boschiva di cui alle particelle 82, 83, 86, 88, 171, 184 del foglio catastale n. 30 (pratica n.
48171, doc. 4), e in data 29/11/2021, prima di procedere al taglio delle piante fiancheggianti la strada (Via Castellino), trattandosi di una superficie inferiore a mq. 5.000, aveva presentato la sola comunicazione di taglio (pratica n. 48221, doc. 6), dopo avere rappresentato al responsabile del procedimento dell' , l'esigenza di intervenire non Controparte_2 Testimone_1
solo sulle piante fiancheggianti la strada, ma anche nell'area boschiva retrostante.
Invocava quindi l'esimente della buona fede (ex art. 3 L. n. 689/1981), adducendo di essere incorso in un errore incolpevole;
in via subordinata, chiedeva la rideterminazione e riduzione della sanzione ex art. 11 L. n. 689/1981.
- Si costituiva in giudizio l contestando tutti i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare deduceva che il ricorrente aveva eseguito nell'area di cui alle particelle 82 e 83 del foglio catastale n. 30 del Comune di Guiglia un intervento di taglio boschivo difforme e più impattante rispetto a quello che era stato autorizzato dagli enti competenti a fronte della richiesta di autorizzazione e della comunicazione di taglio presentate in data 25 e 29/11/2021.
Era stato altresì accertato che dal taglio delle piante erano stati ricavati 1.240 quintali di legna da ardere (di cui 1.000 q. ancora presenti all'interno dell'area interessata dalla tagliata e 240 q. portati in altro loco) e così 1.040 quintali non autorizzati, posto che nella richiesta (n. 48171) e pagina 2 di 6 nella comunicazione di taglio (n. 48221) erano stati indicati quali valori/ quantità stimati – e così autorizzati al taglio – rispettivamente 50 e 150 quintali, oltre al fatto che il quantitativo di legna realizzato dal taglio superava di gran lunga l'autoconsumo (fino a 250 q. all'anno), necessitando dunque di diversa autorizzazione.
Il ricorrente non poteva invocare a suo favore uno stato di buona fede soggettiva emergendo per tabulas tali difformità.
Era stata così applicata la sanzione di cui all'art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. Emilia-Romagna n.
30/1981 (i.e. la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate), nella misura di un terzo del massimo edittale (ex art. 16 L. n. 689/1981).
- Sospesa l'efficacia esecutiva dell'o.i. opposta, escussi due testi di parte resistente, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, discussa oralmente la causa, il Giudice ha dato lettura del dispositivo, con riserva di termine di giorni trenta per il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che la violazione contestata in questa sede a abbia trovato Parte_1 fondamento nella documentazione prodotta in atti e nell'istruttoria espletata.
Nel verbale di accertamento n. 1/2024, redatto da Carabinieri della Forestale Emilia Romagna
Nucleo di Zocca-Montese – nella loro qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p. – si dà atto che "Considerando la tipologia di taglio effettuato e la quantità di legna ricavata dallo stesso, i verbalizzanti accertavano la totale difformità fra quanto dichiarato nella documentazione presentata dal Sig. nel novembre 2021 (documentazione sulla base della quale Parte_1
sono stati rilasciati nullaosta dall'ente parco e autorizzazione dell'ente competente) e quanto effettivamente realizzato in bosco. Per quel che concerne il quantitativo di legna da ardere, considerato che nelle due domande erano stati indicati e autorizzati al prelievo 200 q.li (50+150), si contano 1.040 q.li di legname in eccesso che non era stato autorizzato al prelievo".
Le suddette circostanze, le misure rilevate e i conteggi eseguiti dai Carabinieri forestali devono ritenersi, per l'effetto, accertati, dal momento che il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cass. civ. sez. lav., 10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e Cass. civ. sez. lav., 19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pagina 3 di 6 pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (v. Cass. civ. sez. III, 9/09/2008, n.22662).
Alla luce di quanto esposto, sulla base dei rilevamenti effettuati dagli agenti verbalizzanti e riportati nel verbale ispettivo, in assenza di una specifica prova contraria, deve conseguentemente ritenersi accertata la violazione contestata in questa sede a emergendo per Parte_1
tabulas che nella richiesta di autorizzazione (n. 48171, doc. 4 parte ricorrente) e nella comunicazione di taglio (n. 48221, doc. 6 parte ricorrente) erano stati indicati alla voce
"Destinazione del legname": "Uso privato non commerciale, uso familiare" e alla voce "Stima in quintali delle quantità di legname ottenuta dal taglio" rispettivamente "50" e "150" quintali, mentre i carabinieri forestali hanno accertato che dal taglio delle piante erano stati ricavati 1.240 quintali di legna da ardere.
Le suddette circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 26/03/2025, Tes_1
all'epoca responsabile del procedimento dell'
[...] Controparte_2 Controparte_1
e l'agente accertatore , Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di
[...] Persona_1
Zocca Montese;
in particolare, quest'ultimo – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per la sua qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria – ha dichiarato: "Noi non stiamo a contestare differenze non elevate di legna tagliata rispetto alla richiesta;
qui il taglio è stato contestato perché era altra cosa rispetto alla richiesta: nella richiesta di autorizzazione si parlava di taglio di legna per autoconsumo, mentre è stato fatto un taglio per un utilizzo economico del bosco”.
Da parte sua la difesa dell'opponente non ha fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare quanto riferito dagli agenti accertatori nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e le argomentazioni addotte dalla difesa opponente – secondo cui l'intervento di taglio boschivo era stato sollecitato dal , rendendosi necessario il taglio di alberi e Parte_2
arbusti vecchi e pericolanti incombenti su via Castellino;
inoltre, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, era stata rappresentata all'ente competente l'esigenza di intervenire non solo sulle piante fiancheggianti la strada, ma anche nell'area boschiva retrostante, così che ogni conseguente intervento doveva intendersi conosciuto e autorizzato dalle competenti autorità amministrative, tanto più considerando che nell'autorizzazione (doc. 7 all. al ricorso) era indicata quale superficie complessiva interessata dall'intervento una superficie di 2,33,34 ettari (misura agraria corrispondente a mq. 23.334) – non possono esimere da responsabilità il ricorrente.
pagina 4 di 6 Nell'Autorizzazione rilasciata in data 21/12/2021 (doc. 7 parte ricorrente), l Controparte_1
"AUTORIZZA IL al taglio di controllo da eventi climatici negativi e
[...] Controparte_3 pulizia di piante cadute, pendenti, scavezzate, secche o pericolose", così autorizzando un taglio selettivo al fine di eliminare le piante pericolose e tutelare la salute delle piante esistenti, su una superficie complessiva di ha. 2,33,34, ma senza per questo autorizzare un taglio tanto impattante come quello che è stato effettuato.
Il teste all'udienza del 26/03/2025, interrogato sul perché nell'autorizzazione Testimone_1
rilasciata si autorizzasse il sig. al taglio di controllo «per una superficie di ha. 2,33,34», ha Pt_1 dichiarato: "la superficie di intervento non è correlata al tipo di intervento;
l'intervento richiesto e autorizzato mirava a migliorare l'area forestale e non era finalizzato allo sfruttamento del bosco, cioè al ricavo della massima quantità di legname" e riguardo alla circostanza che l'autorizzazione facesse riferimento anche alla «rimodulazione delle piante sane» ha precisato: "Per rimodulazione delle piante sane si intende un taglio selettivo ove vi sia troppa concentrazione/ ammassamento di piante che potrebbe fare crescere le piante sottili, così che le piante potrebbero scavezzarsi, spaccarsi o potrebbero ammalarsi;
quindi il taglio selettivo serve per controllare la salute della compagine delle piante".
Ancora, il teste in risposta al capitolo di prova n. 5 di parte resistente ("Vero che Persona_1
gli alberi tagliati senza la necessaria autorizzazione erano collocati lontano dalla strada"), ha riferito: “Vero, anche 100 metri lontano dalla strada così che non potevano essere pericolosi: se anche una pianta pericolante fosse caduta, era troppo lontana dalla strada per essere pericolosa.
Peraltro, sono state tagliate anche piante su un versante che non dà sulla strada cioè sul pendio non esposto alla strada”.
Inoltre, lo scambio di e-mail intercorso tra il ricorrente e (doc. 5 parte ricorrente) Testimone_1
prova che E. era stato adeguatamente informato sulla normativa vigente e sugli interventi Pt_1
di taglio autorizzati.
Per quanto concerne il rilievo della "buona fede" ex art. 3 L. n. 689/1981, si deve considerare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi pagina 5 di 6 al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso" (cfr., tra le altre, Cass. civile sez. II, ord. n. 11977/2020).
Nella specie, non ricorre alcuno dei presupposti di cui sopra, emergendo per tabulas che l'autorizzazione richiesta e rilasciata ineriva una tipologia di intervento selvicolturale diversa – per estensione ed entità del taglio – dall'intervento poi effettivamente realizzato, così che il ricorrente non può imputare le succitate difformità ad un errore/equivoco e invocare a suo favore la buona fede.
Alla luce di quanto sopra, sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte, devono pertanto condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta l'Amministrazione resistente.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione comminata, in relazione ad una valutazione globale della vicenda, ritiene questo giudice che detta richiesta possa trovare accoglimento e che la sanzione possa essere ridotta e rideterminata nel minimo edittale di € 10.400,00, secondo i criteri di cui all'art. 11 L. n. 689/1981.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata ad € 10.400,00;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Modena, 26/03/2025-28/03/2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3674/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Cerbo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( ), in persona del Presidente pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 15/07/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 18004/2024 del 2/05/2024, con cui l gli Controparte_1
ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 17.333,00, per violazione dell'art. 8 comma 1 del Regolamento Forestale n. 3/2018, per avere effettuato un intervento selvicolturale
"in difformità dalle prescrizioni del Regolamento Forestale e dalle prescrizioni imposte dall'Ente competente", sanzionata ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. Emilia-Romagna n.
30/1981 come modificato dall'articolo 3, comma 1, L.R. n. 16/2017.
pagina 1 di 6 - La violazione era emersa a seguito di accertamenti avviati in data 28/12/2023 dalla Regione
Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Nucleo di Zocca-Montese, nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, nel Comune di Guiglia (MO), ove venne accertato che nel terreno censito al foglio 30, particelle 82 e 83, di proprietà del ricorrente, era stato effettuato un taglio di bosco ceduo misto di circa 30-40 anni di età – secondo quanto accertato dagli agenti verbalizzanti
– senza la dovuta autorizzazione;
a conclusione dei suddetti accertamenti, era stato redatto verbale n. 01/2024 del 16/01/2024.
- L'opponente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedeva l'annullamento, per insussistenza della violazione contestata, posto che l'intervento selvicolturale sanzionato era stato effettuato previa regolare richiesta di autorizzazione al taglio e in conformità al nullaosta (doc. 8) e all'autorizzazione (doc. 7) rilasciati dagli enti competenti.
In particolare, deduceva che in data 25/11/2021 aveva presentato all' Controparte_1
regolare richiesta di autorizzazione al taglio del bosco ceduo di sua proprietà, relativamente all'area boschiva di cui alle particelle 82, 83, 86, 88, 171, 184 del foglio catastale n. 30 (pratica n.
48171, doc. 4), e in data 29/11/2021, prima di procedere al taglio delle piante fiancheggianti la strada (Via Castellino), trattandosi di una superficie inferiore a mq. 5.000, aveva presentato la sola comunicazione di taglio (pratica n. 48221, doc. 6), dopo avere rappresentato al responsabile del procedimento dell' , l'esigenza di intervenire non Controparte_2 Testimone_1
solo sulle piante fiancheggianti la strada, ma anche nell'area boschiva retrostante.
Invocava quindi l'esimente della buona fede (ex art. 3 L. n. 689/1981), adducendo di essere incorso in un errore incolpevole;
in via subordinata, chiedeva la rideterminazione e riduzione della sanzione ex art. 11 L. n. 689/1981.
- Si costituiva in giudizio l contestando tutti i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare deduceva che il ricorrente aveva eseguito nell'area di cui alle particelle 82 e 83 del foglio catastale n. 30 del Comune di Guiglia un intervento di taglio boschivo difforme e più impattante rispetto a quello che era stato autorizzato dagli enti competenti a fronte della richiesta di autorizzazione e della comunicazione di taglio presentate in data 25 e 29/11/2021.
Era stato altresì accertato che dal taglio delle piante erano stati ricavati 1.240 quintali di legna da ardere (di cui 1.000 q. ancora presenti all'interno dell'area interessata dalla tagliata e 240 q. portati in altro loco) e così 1.040 quintali non autorizzati, posto che nella richiesta (n. 48171) e pagina 2 di 6 nella comunicazione di taglio (n. 48221) erano stati indicati quali valori/ quantità stimati – e così autorizzati al taglio – rispettivamente 50 e 150 quintali, oltre al fatto che il quantitativo di legna realizzato dal taglio superava di gran lunga l'autoconsumo (fino a 250 q. all'anno), necessitando dunque di diversa autorizzazione.
Il ricorrente non poteva invocare a suo favore uno stato di buona fede soggettiva emergendo per tabulas tali difformità.
Era stata così applicata la sanzione di cui all'art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. Emilia-Romagna n.
30/1981 (i.e. la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate), nella misura di un terzo del massimo edittale (ex art. 16 L. n. 689/1981).
- Sospesa l'efficacia esecutiva dell'o.i. opposta, escussi due testi di parte resistente, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, discussa oralmente la causa, il Giudice ha dato lettura del dispositivo, con riserva di termine di giorni trenta per il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che la violazione contestata in questa sede a abbia trovato Parte_1 fondamento nella documentazione prodotta in atti e nell'istruttoria espletata.
Nel verbale di accertamento n. 1/2024, redatto da Carabinieri della Forestale Emilia Romagna
Nucleo di Zocca-Montese – nella loro qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p. – si dà atto che "Considerando la tipologia di taglio effettuato e la quantità di legna ricavata dallo stesso, i verbalizzanti accertavano la totale difformità fra quanto dichiarato nella documentazione presentata dal Sig. nel novembre 2021 (documentazione sulla base della quale Parte_1
sono stati rilasciati nullaosta dall'ente parco e autorizzazione dell'ente competente) e quanto effettivamente realizzato in bosco. Per quel che concerne il quantitativo di legna da ardere, considerato che nelle due domande erano stati indicati e autorizzati al prelievo 200 q.li (50+150), si contano 1.040 q.li di legname in eccesso che non era stato autorizzato al prelievo".
Le suddette circostanze, le misure rilevate e i conteggi eseguiti dai Carabinieri forestali devono ritenersi, per l'effetto, accertati, dal momento che il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cass. civ. sez. lav., 10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e Cass. civ. sez. lav., 19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pagina 3 di 6 pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (v. Cass. civ. sez. III, 9/09/2008, n.22662).
Alla luce di quanto esposto, sulla base dei rilevamenti effettuati dagli agenti verbalizzanti e riportati nel verbale ispettivo, in assenza di una specifica prova contraria, deve conseguentemente ritenersi accertata la violazione contestata in questa sede a emergendo per Parte_1
tabulas che nella richiesta di autorizzazione (n. 48171, doc. 4 parte ricorrente) e nella comunicazione di taglio (n. 48221, doc. 6 parte ricorrente) erano stati indicati alla voce
"Destinazione del legname": "Uso privato non commerciale, uso familiare" e alla voce "Stima in quintali delle quantità di legname ottenuta dal taglio" rispettivamente "50" e "150" quintali, mentre i carabinieri forestali hanno accertato che dal taglio delle piante erano stati ricavati 1.240 quintali di legna da ardere.
Le suddette circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 26/03/2025, Tes_1
all'epoca responsabile del procedimento dell'
[...] Controparte_2 Controparte_1
e l'agente accertatore , Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di
[...] Persona_1
Zocca Montese;
in particolare, quest'ultimo – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per la sua qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria – ha dichiarato: "Noi non stiamo a contestare differenze non elevate di legna tagliata rispetto alla richiesta;
qui il taglio è stato contestato perché era altra cosa rispetto alla richiesta: nella richiesta di autorizzazione si parlava di taglio di legna per autoconsumo, mentre è stato fatto un taglio per un utilizzo economico del bosco”.
Da parte sua la difesa dell'opponente non ha fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare quanto riferito dagli agenti accertatori nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e le argomentazioni addotte dalla difesa opponente – secondo cui l'intervento di taglio boschivo era stato sollecitato dal , rendendosi necessario il taglio di alberi e Parte_2
arbusti vecchi e pericolanti incombenti su via Castellino;
inoltre, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, era stata rappresentata all'ente competente l'esigenza di intervenire non solo sulle piante fiancheggianti la strada, ma anche nell'area boschiva retrostante, così che ogni conseguente intervento doveva intendersi conosciuto e autorizzato dalle competenti autorità amministrative, tanto più considerando che nell'autorizzazione (doc. 7 all. al ricorso) era indicata quale superficie complessiva interessata dall'intervento una superficie di 2,33,34 ettari (misura agraria corrispondente a mq. 23.334) – non possono esimere da responsabilità il ricorrente.
pagina 4 di 6 Nell'Autorizzazione rilasciata in data 21/12/2021 (doc. 7 parte ricorrente), l Controparte_1
"AUTORIZZA IL al taglio di controllo da eventi climatici negativi e
[...] Controparte_3 pulizia di piante cadute, pendenti, scavezzate, secche o pericolose", così autorizzando un taglio selettivo al fine di eliminare le piante pericolose e tutelare la salute delle piante esistenti, su una superficie complessiva di ha. 2,33,34, ma senza per questo autorizzare un taglio tanto impattante come quello che è stato effettuato.
Il teste all'udienza del 26/03/2025, interrogato sul perché nell'autorizzazione Testimone_1
rilasciata si autorizzasse il sig. al taglio di controllo «per una superficie di ha. 2,33,34», ha Pt_1 dichiarato: "la superficie di intervento non è correlata al tipo di intervento;
l'intervento richiesto e autorizzato mirava a migliorare l'area forestale e non era finalizzato allo sfruttamento del bosco, cioè al ricavo della massima quantità di legname" e riguardo alla circostanza che l'autorizzazione facesse riferimento anche alla «rimodulazione delle piante sane» ha precisato: "Per rimodulazione delle piante sane si intende un taglio selettivo ove vi sia troppa concentrazione/ ammassamento di piante che potrebbe fare crescere le piante sottili, così che le piante potrebbero scavezzarsi, spaccarsi o potrebbero ammalarsi;
quindi il taglio selettivo serve per controllare la salute della compagine delle piante".
Ancora, il teste in risposta al capitolo di prova n. 5 di parte resistente ("Vero che Persona_1
gli alberi tagliati senza la necessaria autorizzazione erano collocati lontano dalla strada"), ha riferito: “Vero, anche 100 metri lontano dalla strada così che non potevano essere pericolosi: se anche una pianta pericolante fosse caduta, era troppo lontana dalla strada per essere pericolosa.
Peraltro, sono state tagliate anche piante su un versante che non dà sulla strada cioè sul pendio non esposto alla strada”.
Inoltre, lo scambio di e-mail intercorso tra il ricorrente e (doc. 5 parte ricorrente) Testimone_1
prova che E. era stato adeguatamente informato sulla normativa vigente e sugli interventi Pt_1
di taglio autorizzati.
Per quanto concerne il rilievo della "buona fede" ex art. 3 L. n. 689/1981, si deve considerare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi pagina 5 di 6 al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso" (cfr., tra le altre, Cass. civile sez. II, ord. n. 11977/2020).
Nella specie, non ricorre alcuno dei presupposti di cui sopra, emergendo per tabulas che l'autorizzazione richiesta e rilasciata ineriva una tipologia di intervento selvicolturale diversa – per estensione ed entità del taglio – dall'intervento poi effettivamente realizzato, così che il ricorrente non può imputare le succitate difformità ad un errore/equivoco e invocare a suo favore la buona fede.
Alla luce di quanto sopra, sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte, devono pertanto condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta l'Amministrazione resistente.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione comminata, in relazione ad una valutazione globale della vicenda, ritiene questo giudice che detta richiesta possa trovare accoglimento e che la sanzione possa essere ridotta e rideterminata nel minimo edittale di € 10.400,00, secondo i criteri di cui all'art. 11 L. n. 689/1981.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata ad € 10.400,00;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Modena, 26/03/2025-28/03/2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
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