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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE MA, TO
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8294/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7133/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio , per l'anno d'imposta 2017 , ha rilevato dallo “ET” che Ricorrente_1 , esercente attività di riparazione e sostituzione pneumatici , aveva comunicato operazioni in qualità di cedente pari ad Euro
37.000 ed in qualità di cessionario pari ad Euro 171.665 , e che , dalla ricostruzione operata in base ai dati comunicati dalle controparti , le cessioni erano in realtà pari ad Euro 67.008,00 e le operazioni quale cessionario erano pari ad Euro 403.604,00 ; inoltre ha rilevato che risultava dichiarato un reddito di Euro
3.652,00 , che non era stato presentato lo studio di settore , che non erano stati barrati alcuni righi della dichiarazione su dati contabili e rimanenze , che risultava un reddito di impresa nullo . L'Ufficio , allora , a fronte del cospicuo ammontare delle operazioni quale cessionario , ha concluso per una omessa fatturazione di ricavi e ha proceduto ad accertamento induttivo ex art. 39 2^ comma lett. a) Dpr 600/73 , stante l'omessa indicazione del reddito di impresa , risultando dalla precedente dichiarazione – anno
2016 una incidenza del costo del venduto e produzione servizi sui ricavi pari ad 80% , e rimanenze di
Euro 63,770,00 . I ricavi sono stati determinati in Euro 584.217,00 ( costi da ET 403.504,00 + rimanenze iniziali 63.770,00 , quali componenti negativi incidenti per l'80% sui ricavi ) , con il riconoscimento di costi pari ad Euro 467.374,00 , e , così , determinazione del reddito di impresa in Euro
116.843,00 .
La Cgt di primo grado di Avellino , con sentenza n. 1123/03/2024 , ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ricorrente_1 in quanto tardivo .
Propone appello la parte ,deducendo 1 ) che il ricorso era tempestivo in quanto l'accertamento era stato notificato presso indirizzo p.e.c. attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio , di cui alla parte non era stata data comunicazione;
2 ) che si era verificata la decadenza quinquennale dall'accertamento , in quanto la conoscenza legale dell'atto era avvenuta dopo tale termine;
3 ) che l'accertamento era viziato per difetto di contraddittorio preventivo;
4 ) che era illegittimo il riferimento ad un indice di normalità economica dell'anno precedente e a costi non specificati;
5 ) che era stato violato il principio di proporzionalità delle sanzioni .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'accertamento è stato notificato in data 28.11.2023 all'indirizzo p.e.c. “ pec 1…. pec 1 “ attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio in quanto la ditta interessata non aveva provveduto a depositare di propria iniziativa il proprio indirizzo di posta elettronica .
La parte adduce di avere avuto conoscenza di tale indirizzo p.e.c. solo in data 14.6.2024 a seguito di istanza ad Agenzia Entrate Riscossione relativamente ad alcuni atti di riscossione dai quali era interessata , ed ha proposto ricorso avverso l'accertamento con atto notificato in data 15.7.2024 .
E' rilevante , al riguardo , che , con provvedimento in data 19.11.2024 ( confermato in sede di reclamo con ordinanza in data 10.4.2025 ) , a seguito di ricorso del Ricorrente_1 , il giudice del registro di Avellino ha annullato il provvedimento della Camera di Commercio di iscrizione del richiamato domicilio digitale , ritenendo che della iscrizione d'ufficio non fosse stata data comunicazione al Ricorrente_1 , e che , in ogni caso , non era stata dimostrata l'adozione di adeguata pubblicità della avvenuta iscrizione d'ufficio .
L'accertamento , in effetti , è stato notificato ad un indirizzo p.e.c. invalido , sicchè il ricorso avverso tale accertamento deve reputarsi tempestivo ( sanando , peraltro , il difetto di notifica ) .
Non sussiste , peraltro , la decadenza dell'Ufficio dall'accertamento per mancato rispetto del termine quinquennale , in quanto l'accertamento è stato correttamente notificato dall'ufficio all'unico indirizzo p.e.
c. risultante dai pubblici registri , esternando nel termine di legge la volontà impositiva . D'altra parte la normativa emergenziale pandemica , con la proroga di 85 gg. , e successivamente di 120 gg . , determinava la decadenza del predetto accertamento al 25.7.2024 .
Né l'accertamento può ritenersi invalido per mancata instaurazione del contraddittorio ( poiché il relativo invito era stato comunicato all'indirizzo p.e.c. invalido ) , in quanto la parte non ha addotto valide ragioni che in caso di contraddittorio sarebbero state idonee ad elidere la contestazione .
Nel merito va osservato che correttamente l'Ufficio , in presenza della pluralità di omissioni nella dichiarazione sopra richiamate , e delle vistose risultanze dello ET , specie con riferimento ai reali acquisti effettuati , ha concluso per una omissione di ricavi e ha proceduto alla determinazione induttiva di essi e del reddito . In proposito è plausibile il riferimento alla incidenza dell'80% dei costi sui ricavi , indicata dalla parte stessa nella dichiarazione dell'anno precedente a quello in esame , e ai costi reali per acquisti per Euro 403.604,00 risultanti dallo ET , oltre altri costi , rendendo plausibile la determinazione del reddito di impresa ( non indicato in dichiarazione ) in Euro 116.843,00 . Su tali dati l'Ufficio ha applicato la maggiore RP ( Euro 43.213,00 ) , la maggiore IR , e la maggiore VA ( Euro
122.976,00 , non essendo detraibile l'VA per gli acquisti ricostruiti da ET in mancanza delle fatture ) .
Il gravame , allora , va disatteso .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE MA, TO
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8294/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK01030134/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7133/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio , per l'anno d'imposta 2017 , ha rilevato dallo “ET” che Ricorrente_1 , esercente attività di riparazione e sostituzione pneumatici , aveva comunicato operazioni in qualità di cedente pari ad Euro
37.000 ed in qualità di cessionario pari ad Euro 171.665 , e che , dalla ricostruzione operata in base ai dati comunicati dalle controparti , le cessioni erano in realtà pari ad Euro 67.008,00 e le operazioni quale cessionario erano pari ad Euro 403.604,00 ; inoltre ha rilevato che risultava dichiarato un reddito di Euro
3.652,00 , che non era stato presentato lo studio di settore , che non erano stati barrati alcuni righi della dichiarazione su dati contabili e rimanenze , che risultava un reddito di impresa nullo . L'Ufficio , allora , a fronte del cospicuo ammontare delle operazioni quale cessionario , ha concluso per una omessa fatturazione di ricavi e ha proceduto ad accertamento induttivo ex art. 39 2^ comma lett. a) Dpr 600/73 , stante l'omessa indicazione del reddito di impresa , risultando dalla precedente dichiarazione – anno
2016 una incidenza del costo del venduto e produzione servizi sui ricavi pari ad 80% , e rimanenze di
Euro 63,770,00 . I ricavi sono stati determinati in Euro 584.217,00 ( costi da ET 403.504,00 + rimanenze iniziali 63.770,00 , quali componenti negativi incidenti per l'80% sui ricavi ) , con il riconoscimento di costi pari ad Euro 467.374,00 , e , così , determinazione del reddito di impresa in Euro
116.843,00 .
La Cgt di primo grado di Avellino , con sentenza n. 1123/03/2024 , ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ricorrente_1 in quanto tardivo .
Propone appello la parte ,deducendo 1 ) che il ricorso era tempestivo in quanto l'accertamento era stato notificato presso indirizzo p.e.c. attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio , di cui alla parte non era stata data comunicazione;
2 ) che si era verificata la decadenza quinquennale dall'accertamento , in quanto la conoscenza legale dell'atto era avvenuta dopo tale termine;
3 ) che l'accertamento era viziato per difetto di contraddittorio preventivo;
4 ) che era illegittimo il riferimento ad un indice di normalità economica dell'anno precedente e a costi non specificati;
5 ) che era stato violato il principio di proporzionalità delle sanzioni .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'accertamento è stato notificato in data 28.11.2023 all'indirizzo p.e.c. “ pec 1…. pec 1 “ attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio in quanto la ditta interessata non aveva provveduto a depositare di propria iniziativa il proprio indirizzo di posta elettronica .
La parte adduce di avere avuto conoscenza di tale indirizzo p.e.c. solo in data 14.6.2024 a seguito di istanza ad Agenzia Entrate Riscossione relativamente ad alcuni atti di riscossione dai quali era interessata , ed ha proposto ricorso avverso l'accertamento con atto notificato in data 15.7.2024 .
E' rilevante , al riguardo , che , con provvedimento in data 19.11.2024 ( confermato in sede di reclamo con ordinanza in data 10.4.2025 ) , a seguito di ricorso del Ricorrente_1 , il giudice del registro di Avellino ha annullato il provvedimento della Camera di Commercio di iscrizione del richiamato domicilio digitale , ritenendo che della iscrizione d'ufficio non fosse stata data comunicazione al Ricorrente_1 , e che , in ogni caso , non era stata dimostrata l'adozione di adeguata pubblicità della avvenuta iscrizione d'ufficio .
L'accertamento , in effetti , è stato notificato ad un indirizzo p.e.c. invalido , sicchè il ricorso avverso tale accertamento deve reputarsi tempestivo ( sanando , peraltro , il difetto di notifica ) .
Non sussiste , peraltro , la decadenza dell'Ufficio dall'accertamento per mancato rispetto del termine quinquennale , in quanto l'accertamento è stato correttamente notificato dall'ufficio all'unico indirizzo p.e.
c. risultante dai pubblici registri , esternando nel termine di legge la volontà impositiva . D'altra parte la normativa emergenziale pandemica , con la proroga di 85 gg. , e successivamente di 120 gg . , determinava la decadenza del predetto accertamento al 25.7.2024 .
Né l'accertamento può ritenersi invalido per mancata instaurazione del contraddittorio ( poiché il relativo invito era stato comunicato all'indirizzo p.e.c. invalido ) , in quanto la parte non ha addotto valide ragioni che in caso di contraddittorio sarebbero state idonee ad elidere la contestazione .
Nel merito va osservato che correttamente l'Ufficio , in presenza della pluralità di omissioni nella dichiarazione sopra richiamate , e delle vistose risultanze dello ET , specie con riferimento ai reali acquisti effettuati , ha concluso per una omissione di ricavi e ha proceduto alla determinazione induttiva di essi e del reddito . In proposito è plausibile il riferimento alla incidenza dell'80% dei costi sui ricavi , indicata dalla parte stessa nella dichiarazione dell'anno precedente a quello in esame , e ai costi reali per acquisti per Euro 403.604,00 risultanti dallo ET , oltre altri costi , rendendo plausibile la determinazione del reddito di impresa ( non indicato in dichiarazione ) in Euro 116.843,00 . Su tali dati l'Ufficio ha applicato la maggiore RP ( Euro 43.213,00 ) , la maggiore IR , e la maggiore VA ( Euro
122.976,00 , non essendo detraibile l'VA per gli acquisti ricostruiti da ET in mancanza delle fatture ) .
Il gravame , allora , va disatteso .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.