Art. 116.
Salvo le maggiori penalita' stabilite dal Codice penale , i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo e' un impiegato dell'archivio, potra' essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
Salvo le maggiori penalita' stabilite dal Codice penale , i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo e' un impiegato dell'archivio, potra' essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.