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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in M. Parte_1 C.F._1
BOSSI N°27 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. PORCU ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Controparte_1 C.F._2
Dante Alighieri n. 17 23900 Lecco presso lo studio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO avente ad oggetto: Affitto di azienda sulle seguenti conclusioni. Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 2718/2023 del 29/09/2023 - RG n. 4829/2023 del Tribunale di Monza e/o comunque respingere in quanto infondata la richiesta di pagamento avanzata dal convenuto opposto. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 IN SUBORDINE Riformare la sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese riferite a tale grado di giudizio sussistendo soccombenza reciproca e comunque giustificati motivi attesa la soccombenza virtuale in ordine alla domanda riconvenzionale. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1-Vero che con il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 27/01/2016 il sig.
ha concesso al sig. esclusivamente il diritto d'utilizzare la Licenza di Attività di CP_1 Pt_1 commercio su aree pubbliche di tipo “B” itinerante di carattere permanente, autorizzazione n. 115 rilasciata dal Comune di Lecco.
2-Vero che il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa finalizzata all'esercizio del commercio ambulante è sempre stato del sig. 3- Parte_1
Vero che i sig.ri e affittuari – prima del RIVA – della Licenza di Parte_2 Parte_3
Attività di commercio su aree pubbliche di tipo “B” itinerante di carattere permanente, autorizzazione n. 115 rilasciata dal Comune di Lecco vendevano prodotti etnici;
4-Vero che nel mese di marzo del 2020 in concomitanza con la scadenza del primo rateo trimestrale dell'affitto di tale anno, essendo sopravvenuta la pandemia da COVID19 e la relativa normativa emergenziale comportante il divieto di svolgimento di mercati e fiere, il sig. – tramite la moglie – ha concordato con il sig. di Pt_1 CP_1 sospendere i canoni di locazione sino alla cessazione dell'emergenza COVID). Teste:
[...]
, ”. Tes_1 Tes_2
--- Per : Controparte_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, Respingere in toto l'appello promosso e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Monza. Condannare controparte alle spese di causa. In via istruttoria: parte appellata si oppone fin d'ora all'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi così come formulata da controparte in quanto inammissibile ed atta a dimostrare fatti contrari al contenuto di un contratto. Ci si oppone all'ammissione del teste indicato”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nella descrizione dei fatti: con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27.06.2023, il sig.
otteneva dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo del 26.06.2023 nei Controparte_1 confronti del sig. per euro 5.250,00, per omesso pagamento di canoni di Parte_1 locazione relativi al contratto di affitto di azienda stipulato in data 27.1.2016 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria). A fondamento del ricorso il sig. documentava CP_1 di avere stipulato con il sig. un contratto di affitto di azienda, registrato in data 26/02/2016, a Pt_1 ministero notarile;
(doc.1), con un canone mensile di euro 350,00; rilevava che in data 2.12.2021 il sig. gli aveva comunicato la propria disdetta dal contratto di affitto;
inoltre, precisava che non Pt_1 Pt_1 provvedeva a versare quanto dovuto a titolo di canone mensile, dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2021, e che solo a seguito dei suoi solleciti, aveva effettuato il pagamento dei seguenti Pt_1 importi: € 1.050,000 in data 17/02/2020 € 1.050,00 in data 22/07/2020 € 1.050,00 in data 15/06/2021 (doc. 3), tuttavia, restando debitore della complessiva somma di Euro 5.250,00, per canoni non pagati.
-Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 8.11.2023, il sig. si Pt_1 opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo che l'affitto aveva avuto ad oggetto solo ed esclusivamente pagina 2 di 4 la licenza Comunale di Tipo B per l'esercizio del commercio ambulante, rilasciata dal Comune di Lecco;
di conseguenza egli non era tenuto al pagamento di quanto ex adverso preteso a titolo di canoni d'affitto d'azienda, dato che, sebbene il contratto in questione avesse ad oggetto l'affitto d'azienda per l'esercizio del commercio ambulante, in realtà non sarebbe mai esistita alcuna azienda. Pertanto, il sig. chiedeva al Giudice di dichiarare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e per l'effetto respingere Pt_1 la pretesa di;
in subordine, tenuto conto che il pagamento dei canoni era stato sospeso solo CP_1 nel periodo di emergenza sanitaria da COVID19, il sig. chiedeva accertarsi l'impossibilità Pt_1 sopravvenuta della prestazione (eventualmente parziale ex art. 1464 cc) instando affinché il debito residuo fosse valutato alla stregua di una equa riduzione del canone. Il Sig. si costituiva, CP_1 chiedendo in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre a formulare domanda riconvenzionale chiedendo al Giudice di accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto condannarlo a rifondare a la somma di € 25.000€ o la diversa maggior o Pt_1 CP_1 minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
-Con provvedimento in data 18.03.2024, il Giudice del Tribunale, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava all'udienza del 28.03.2024, decidendo la causa con sentenza n. 1043/2024, pubblicata in data 28.03.2024, emessa ai sensi dell'art. 447bis – 429, comma 1, c.p.c., ove così statuiva:
“Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, - rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2718/2023, già provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Monza in data 29 settembre 2023 (RG. n. 4829/2023); - condanna
[...]
a rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_1 Controparte_1
, liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre
[...] oneri ed accessori dovuti per legge, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014”.
-In particolare, il primo Giudice rigettava la doglianza di secondo cui il contratto di affitto di Pt_1 azienda, stipulato tra le parti, sarebbe stato nullo per mancanza di oggetto, in quanto l'accordo era limitato alla sola concessione dell'uso di una licenza commerciale, ritenendo invece che il contratto includeva tutti i rapporti giuridici legati all'azienda, compresa la licenza. Il Giudice respingeva altresì la richiesta di secondo cui al rapporto contrattuale dovesse applicarsi l'art. 1464 del Codice civile e Pt_1
l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta dovuta alla pandemia COVID-19, per essere stata l'attività economica dell'azienda significativamente compromessa, ritenendo invece la doglianza priva di fondamento per mancanza di prove sufficienti volte a dimostrare una contrazione effettiva dei ricavi a causa della pandemia.
-Contro la sentenza, con ricorso depositato in data 8.06.2024, è stato proposto appello da
[...] che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe Parte_1 indicate. Con comparsa di costituzione del 31.12.2024, è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 in epigrafe riportato. All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi una udienza di rinvio per consentire il raggiungimento di un accordo;
all'udienza di rinvio del 16.04.2025 nessuno è comparso e, pagina 3 di 4 pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 7.05.2025, poi rinviata d'ufficio per gli stessi incombenti all'udienza del 2.07.2025, con provvedimento regolarmente comunicato ai procuratori delle parti per via telematica. Non essendo comparso nessuno neppure all'odierna udienza del 2.07.2025, ex artt. 309 e 181 cpc deve disporsi – con sentenza, stante il contenuto e l'efficacia sostanziale di sentenza del provvedimento estintivo (cfr. Cass.10664/2002, 260/2001, 14936/2000) - la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con l'Avv. Andrea Porcu contro con l'Avv. Parte_1 Controparte_1
IS TE avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1043/2024, pubblicata in data 28.03.2024, così provvede:
- in applicazione dell'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso, in Milano il 2/07/2025. Il Consigliere est. Il Presidente Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in M. Parte_1 C.F._1
BOSSI N°27 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. PORCU ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Controparte_1 C.F._2
Dante Alighieri n. 17 23900 Lecco presso lo studio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO avente ad oggetto: Affitto di azienda sulle seguenti conclusioni. Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 2718/2023 del 29/09/2023 - RG n. 4829/2023 del Tribunale di Monza e/o comunque respingere in quanto infondata la richiesta di pagamento avanzata dal convenuto opposto. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 IN SUBORDINE Riformare la sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese riferite a tale grado di giudizio sussistendo soccombenza reciproca e comunque giustificati motivi attesa la soccombenza virtuale in ordine alla domanda riconvenzionale. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1-Vero che con il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 27/01/2016 il sig.
ha concesso al sig. esclusivamente il diritto d'utilizzare la Licenza di Attività di CP_1 Pt_1 commercio su aree pubbliche di tipo “B” itinerante di carattere permanente, autorizzazione n. 115 rilasciata dal Comune di Lecco.
2-Vero che il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa finalizzata all'esercizio del commercio ambulante è sempre stato del sig. 3- Parte_1
Vero che i sig.ri e affittuari – prima del RIVA – della Licenza di Parte_2 Parte_3
Attività di commercio su aree pubbliche di tipo “B” itinerante di carattere permanente, autorizzazione n. 115 rilasciata dal Comune di Lecco vendevano prodotti etnici;
4-Vero che nel mese di marzo del 2020 in concomitanza con la scadenza del primo rateo trimestrale dell'affitto di tale anno, essendo sopravvenuta la pandemia da COVID19 e la relativa normativa emergenziale comportante il divieto di svolgimento di mercati e fiere, il sig. – tramite la moglie – ha concordato con il sig. di Pt_1 CP_1 sospendere i canoni di locazione sino alla cessazione dell'emergenza COVID). Teste:
[...]
, ”. Tes_1 Tes_2
--- Per : Controparte_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, Respingere in toto l'appello promosso e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Monza. Condannare controparte alle spese di causa. In via istruttoria: parte appellata si oppone fin d'ora all'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi così come formulata da controparte in quanto inammissibile ed atta a dimostrare fatti contrari al contenuto di un contratto. Ci si oppone all'ammissione del teste indicato”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nella descrizione dei fatti: con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27.06.2023, il sig.
otteneva dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo del 26.06.2023 nei Controparte_1 confronti del sig. per euro 5.250,00, per omesso pagamento di canoni di Parte_1 locazione relativi al contratto di affitto di azienda stipulato in data 27.1.2016 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria). A fondamento del ricorso il sig. documentava CP_1 di avere stipulato con il sig. un contratto di affitto di azienda, registrato in data 26/02/2016, a Pt_1 ministero notarile;
(doc.1), con un canone mensile di euro 350,00; rilevava che in data 2.12.2021 il sig. gli aveva comunicato la propria disdetta dal contratto di affitto;
inoltre, precisava che non Pt_1 Pt_1 provvedeva a versare quanto dovuto a titolo di canone mensile, dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2021, e che solo a seguito dei suoi solleciti, aveva effettuato il pagamento dei seguenti Pt_1 importi: € 1.050,000 in data 17/02/2020 € 1.050,00 in data 22/07/2020 € 1.050,00 in data 15/06/2021 (doc. 3), tuttavia, restando debitore della complessiva somma di Euro 5.250,00, per canoni non pagati.
-Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 8.11.2023, il sig. si Pt_1 opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo che l'affitto aveva avuto ad oggetto solo ed esclusivamente pagina 2 di 4 la licenza Comunale di Tipo B per l'esercizio del commercio ambulante, rilasciata dal Comune di Lecco;
di conseguenza egli non era tenuto al pagamento di quanto ex adverso preteso a titolo di canoni d'affitto d'azienda, dato che, sebbene il contratto in questione avesse ad oggetto l'affitto d'azienda per l'esercizio del commercio ambulante, in realtà non sarebbe mai esistita alcuna azienda. Pertanto, il sig. chiedeva al Giudice di dichiarare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e per l'effetto respingere Pt_1 la pretesa di;
in subordine, tenuto conto che il pagamento dei canoni era stato sospeso solo CP_1 nel periodo di emergenza sanitaria da COVID19, il sig. chiedeva accertarsi l'impossibilità Pt_1 sopravvenuta della prestazione (eventualmente parziale ex art. 1464 cc) instando affinché il debito residuo fosse valutato alla stregua di una equa riduzione del canone. Il Sig. si costituiva, CP_1 chiedendo in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre a formulare domanda riconvenzionale chiedendo al Giudice di accertare l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto condannarlo a rifondare a la somma di € 25.000€ o la diversa maggior o Pt_1 CP_1 minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
-Con provvedimento in data 18.03.2024, il Giudice del Tribunale, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava all'udienza del 28.03.2024, decidendo la causa con sentenza n. 1043/2024, pubblicata in data 28.03.2024, emessa ai sensi dell'art. 447bis – 429, comma 1, c.p.c., ove così statuiva:
“Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, - rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2718/2023, già provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Monza in data 29 settembre 2023 (RG. n. 4829/2023); - condanna
[...]
a rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_1 Controparte_1
, liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre
[...] oneri ed accessori dovuti per legge, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014”.
-In particolare, il primo Giudice rigettava la doglianza di secondo cui il contratto di affitto di Pt_1 azienda, stipulato tra le parti, sarebbe stato nullo per mancanza di oggetto, in quanto l'accordo era limitato alla sola concessione dell'uso di una licenza commerciale, ritenendo invece che il contratto includeva tutti i rapporti giuridici legati all'azienda, compresa la licenza. Il Giudice respingeva altresì la richiesta di secondo cui al rapporto contrattuale dovesse applicarsi l'art. 1464 del Codice civile e Pt_1
l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta dovuta alla pandemia COVID-19, per essere stata l'attività economica dell'azienda significativamente compromessa, ritenendo invece la doglianza priva di fondamento per mancanza di prove sufficienti volte a dimostrare una contrazione effettiva dei ricavi a causa della pandemia.
-Contro la sentenza, con ricorso depositato in data 8.06.2024, è stato proposto appello da
[...] che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe Parte_1 indicate. Con comparsa di costituzione del 31.12.2024, è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 in epigrafe riportato. All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi una udienza di rinvio per consentire il raggiungimento di un accordo;
all'udienza di rinvio del 16.04.2025 nessuno è comparso e, pagina 3 di 4 pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 7.05.2025, poi rinviata d'ufficio per gli stessi incombenti all'udienza del 2.07.2025, con provvedimento regolarmente comunicato ai procuratori delle parti per via telematica. Non essendo comparso nessuno neppure all'odierna udienza del 2.07.2025, ex artt. 309 e 181 cpc deve disporsi – con sentenza, stante il contenuto e l'efficacia sostanziale di sentenza del provvedimento estintivo (cfr. Cass.10664/2002, 260/2001, 14936/2000) - la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con l'Avv. Andrea Porcu contro con l'Avv. Parte_1 Controparte_1
IS TE avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1043/2024, pubblicata in data 28.03.2024, così provvede:
- in applicazione dell'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso, in Milano il 2/07/2025. Il Consigliere est. Il Presidente Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
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