Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4944
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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L'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, stabilendo, con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale, che i giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e 182,legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a quella usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio, prevede che la detta compensazione debba essere integrale e, conseguentemente, il giudice del merito è privo del potere di disporre la parziale compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4944
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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