Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2012, n. 12930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12930 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 13/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 67
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 34893/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
GI AL, nato a [...] il [...], e di Di TO NA IZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 4 febbraio 2011, di parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Varese, in data 8 gennaio 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore di GI AL, avv. Baccaro Raffaella, in sostituzione dell'avv. Marco Maria Negri, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4 febbraio 2011, parzialmente riformando la condanna pronunciata l'8 gennaio 2010 dal G.U.P. del Tribunale di Varese nei confronti di GI AL e Di TO NA IZ, dichiarati colpevoli, in concorso, dei reati di rapina aggravata, tentate lesioni aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale, simulazione di reato e frode processuale, escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 374 c.p. e riduceva la pena inflitta a GI ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 444 di multa e a Di TO ad anni due giorni venti di reclusione ed Euro 404 di multa.
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di GI deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, nonché mancanza di motivazione. Il ricorrente afferma che l'aggravante delle "più persone riunite" può unicamente configurarsi allorquando gli effetti psichici e psicologici conseguenti alla pluralità degli aggressori e alla loro simultanea presenza si riversino direttamente sulla vittima, eliminandone o riducendone la capacità di reazione. Nel caso di specie, dagli atti non emergerebbe alcuna indicazione circa la percezione della compresenza dei due imputati da parte degli operanti e la Corte si sarebbe limitata a sostenere che gli agenti percepirono la presenza di due persone, senza null'altro aggiungere per giustificare il proprio convincimento.
Il difensore di Di TO deduce i seguenti motivi:
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata stabilisce l'aumento per la continuazione tra ì reati contestati in Euro 30 per ciascun reato, mentre la sentenza di primo grado l'aveva indicata in Euro 28.
2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 10, e dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, nonché mancanza di motivazione.
Con riferimento all'aggravante del delitto di lesioni tentate dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, il ricorrente afferma che tale aggravante non è configurabile allorché sia contestato, come nel caso di specie, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Con riferimento all'attenuante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione.
3) manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'azione violenta sarebbe attribuibile in via esclusiva al coimputato GI, poiché il Di TO neppure percepì la manovra di ribaltamento, che scaricò sull'asfalto i tubi rubati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso di GI è manifestamente infondato nella parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione in merito all'applicazione dell'aggravante delle "più persone riunite", poiché sul punto la sentenza impugnata si pronuncia con motivazione congrua;
non consentito nella parte in cui, sotto l'apparenza di della violazione di legge, in realtà chiede a questo giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione degli elementi di fatti emersi nell'istruttoria dibattimentale, dai quali risulta,
secondo la valutazione discrezionale dei giudici di merito, che "gli operanti percepirono la presenza sul furgone di due persone, peraltro agenti in sintonia, e ciò effettivamente integra la maggiore efficacia intimidatoria che costituisce la ratio della circostanza aggravante contestata". È fondato, invece, il motivo di ricorso con il quale il Di TO deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p., in quanto effettivamente il giudice di primo grado aveva determinato l'aumento per la continuazione in Euro ventotto di multa per ciascun reato, e, pertanto, il giudice di appello applicando un aumento superiore ha violato il divieto di reformatio in peius. Peraltro, il ripristino della pena legale può essere operato direttamente da questo giudice di legittimità e la sentenza impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria che viene rideterminata in Euro 398 di multa. Gli altri motivi di ricorso di Di TO sono infondati e devono essere rigettati.
Il collegio non condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è configurabile l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato (Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2 008, Bastelli, Rv. 239765; Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477). In verità, è pacifico che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nella resistenza al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, e non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali, di talché in questa ultima ipotesi l'ulteriore delitto di lesioni personali, stante il suo carattere autonomo, ben può concorrere con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, posto che le circostanze del reato non possono confondersi con gli elementi costitutivi del fatto, a fronte di due fatti diversi (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) tra loro non in rapporto di specialità, ciascun fatto dovrà autonomamente valutarsi nel suo essere aggravato o meno. In altri termini, lo stesso elemento di fatto ben può essere considerato più volte sotto profili distinti, con distinte finalità e producendo effetti diversi, tanto più quando, come nel caso di specie, non sia contestata l'aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., comma 1, n. 2) (Sez. 6, n. 7793 del 05/12/1980 - 04/08/1981, Soloperto, Rv. 150070).
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che la modestia del valore degli oggetti sottratti non consente il riconoscimento della suddetta attenuante, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 cod. pen., n.4) in riferimento al delitto di rapina - il quale ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima - è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386). Infine, la censura relativa alla manifesta illogicità della motivazione sul punto della attribuibilità dell'azione violenta anche al Di TO non è consentita nel giudizio di legittimità, in quanto, in realtà, chiede a questa Corte di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla inammissibilità del ricorso di GI AL consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di TO NA IZ limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria che ridetermina in Euro 398 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di GI AL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012