Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sè non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2014, n. 48642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48642 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1336
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19956/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG;
contro
:
DE LI IL + 2;
nell'interesse di:
DE LI IM, nato a [...] il [...];
AR IM, nato a [...] il [...];
RI LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Roma dell'11/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo che siano dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati, e che la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, sia annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione delle diminuzioni di pena ex art. 442 c.p.p.;
udito il Difensore della parte civile costituita, avv. Terracina David, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
udito il Difensore degli imputati ricorrenti, avv. Sforza Claudio, anche quale sostituto dell'avv. Lucentini Marco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del Procuratore generale ed accogliersi i ricorsi difensivi.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte di assise d'appello di Roma, dell'11/12/2012, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza della locale Corte di assise, in data 13/12/2011, di condanna degli odierni ricorrenti, tra l'altro, per più delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione commessi in danno di IA ZZ.
1.1. Il procedimento è scaturito dalla denuncia e dalle successive deposizioni del citato IA, il quale aveva accusato DE LI IM, AR IM ed RI LE di averlo per due volte sequestrato, al fine di ottenere il pagamento di una partita di cocaina che lo stesso IA avrebbe ricevuto in conto vendita.
In particolare il denunciante, ex antiquario dedicatosi al commercio di stupefacenti per fronteggiare una propria marcatissima dipendenza, avrebbe più volte distribuito droga proveniente da DE LI e AR. Nell'estate del 2009, avendo i suoi interlocutori ricevuto due chili di cocaina da un non meglio identificato gruppo di napoletani, IA s'era incaricato di venderne un chilo a propria cura, e l'aveva in parte già fatto. Egli tuttavia avrebbe subito il furto della droga residua e del denaro ricavato ad opera di ignoti, ed avrebbe interrotto i contatti con i suoi fornitori, non sapendo come versare loro i 50.000,00 Euro concordati per la fornitura. Il giorno dopo la mancata sua presenza ad un appuntamento già fissato, IA aveva visto irrompere in casa sua i tre imputati, che l'avevano portato via, lasciando libera una donna che si trovava in sua compagnia (la teste fabiani). La persona offesa era stata costretta a dormire in un piccolo albergo, ed era stata liberata dopo un accesso in banca, nel corso del quale aveva convinto i suoi interlocutori che avrebbe potuto acquisire liquidità disinvestendo un suo cespite.
Qualche giorno dopo, avendo tale UZ RI RI (collaboratrice familiare della madre di IA) assunto un ruolo di mediazione, i tre ricorrenti avevano nuovamente preso in consegna lo stesso IA, portandolo prima dalla UZ (che aveva smorzato le aspettative di prossimi incassi del debitore in forza di aiuti della madre) e poi costringendolo a stare con loro per alcuni giorni ed alcune notti (parte delle quali trascorse in un immobile del RI). I sequestratori gli avevano però lasciato la disponibilità di un telefono cellulare, tanto che IA aveva scritto dei messaggi alla ex moglie, IA NA, la quale aveva avvertito le forze dell'ordine, che avevano anche cercato la persona offesa in casa del RI, senza trovarla.
Infine, portato in banca per chiedere un prestito, consigliato da un'impiegata, IA era riuscito ad allontanarsi e si era recato dai Carabinieri, sporgendo denuncia.
Qualche settimana dopo era stato programmato un nuovo incontro coi tre odierni ricorrenti, che si era svolto sotto la sorveglianza dei militari.
1.2. Nella sentenza impugnata, dopo aver dato analitico conto delle dichiarazioni acquisite nel dibattimento di primo grado, la Corte territoriale ha riassunto le versioni difensive, frutto di dichiarazioni spontanee. Secondo AR e RI, IA aveva chiesto aiuto per nascondersi da persone che lo cercavano, ed il citato RI si era prestato ad ospitare il denunciante per un paio di notti, lasciandolo ovviamente libero di andare dove voleva. Non vi sarebbe stata alcuna cessione di droga. Dal canto proprio, DE LI ha ammesso d'aver vantato un credito nei confronti di IA, attribuendolo al pagamento anticipato di alcuni mobili di interesse antiquario che gli erano stati venduti senza poi essere consegnati.
1.3. La Corte territoriale ha esaminato ogni passaggio della vicenda, per ognuno indicando la fonte di prova che confermerebbe i tratti essenziali del racconto della persona offesa: deposizioni, documentazione alberghiera, messaggi sms, intercettazioni telefoniche successive alla denuncia, annotazioni su un'agenda di DE LI ("Nazza 50.000"), episodi di narcotraffico accertati a carico di DE LI e RI mediante arresti in flagranza.
Trattando il tema della credibilità personale del dichiarante, da molti definito inattendibile anche per la sua marcatissima tossicodipendenza, la Corte ha rilevato come proprio la sua piena appartenenza al mondo del narcotraffico (nel particolare ambiente dei transessuali) renderebbe credibile il suo racconto. D'altra parte i movimenti essenziali di IA e dei tre imputati, così come rappresentati dal primo, avrebbero trovato sostanziale conferma nei tabulati che riportano gli spostamenti delle utenze cellulari allora in uso da parte degli interessati (significativamente intestate, quelle di AR e DE LI, a persone diverse). Ciò varrebbe per la parte del racconto che concerne l'incontro con i fornitori napoletani della cocaina, con la definitiva conferma della causale del sequestro. Ma varrebbe anche per il primo sequestro, confermato dalla donna presente in casa della vittima, che pure nel dibattimento ha ritrattato le identificazioni in danno degli imputati, e temporalmente collocato all'8/09/2008 (così da smentire alcune ricostruzioni difensive volte a dimostrare che il primo sequestro avrebbe potuto essere commesso dai "napoletani"). I tabulati svelerebbero i contatti tra i protagonisti della vicenda, ed anche l'interruzione dei contatti medesimi, dopo una serie frenetica di chiamate. Svelerebbero, soprattutto, la contemporanea presenza di tutti e tre gli imputati nel luogo e nel momento indicati per il sequestro, e la contemporanea presenza degli stessi tre uomini e del IA nell'immediato prosieguo, e nella zona indicata come meta per l'esecuzione del primo sequestro. Le chiamate e la stessa movimentazione dei telefoni cellulari varrebbero infine a confermare anche la dinamica del secondo sequestro, datato dalla Corte al 15 settembre (ancora una volta smentendo prospettazioni difensive). Il telefono di IA sarebbe rimasto per vari giorni a ON (tranne brevi trasferte a Roma di cui lo stesso IA aveva già parlato). I tre imputati, significativamente, si erano subito cercati e parlati dopo la visita dei Carabinieri in casa del RI, così come vi erano state furiosi scambi comunicativi quando IA, entrato in banca a Castelgandolfo, si era sottratto alla vigilanza di AR ed era scomparso.
2. Ricostruiti analiticamente i fatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla relativa qualificazione giuridica. Ha convenuto che si sarebbe trattato di un sequestro anomalo, con scarsissimo impiego della forza e con una restrizione solo parziale della libertà della vittima (che aveva conservato il telefono, era stata una prima volta rilasciata, aveva potuto facilmente fuggire una seconda volta). Nondimeno, ha stimato che tali limitazione sarebbero idonee ad integrare la fattispecie contestata. Per altro verso, ha ricordato come la giurisprudenza ammetta la qualificazione ex art. 630 c.p. del sequestro attuato al fine di riscuotere una somma dovuta per una causa illecita.
2.1. Respinti dunque gli appelli difensivi in punto di responsabilità, la Corte territoriale ha riconosciuto la diminuente introdotta nell'ordinamento con la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. Inoltre ha riconosciuto in favore di tutti gli imputati, che nell'udienza preliminare avevano chiesto procedersi mediante rito abbreviato, a condizione che fossero esaminati i testi IA e UZ, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.: il rigetto del giudice procedente sarebbe stato infatti ingiustificato. Conviene riportare testualmente la motivazione del deliberato: "IA e UZ sono stati esaminati a dibattimento, e il loro apporto probatorio si è rivelato decisivo, circostanza già apprezzabile in sede di valutazione degli atti istruttori. Tutte le restanti acquisizioni erano già consolidate al momento dell'udienza preliminare. Il procedimento si sarebbe potuto validamente celebrare nelle forme dell'abbreviato condizionato con notevole risparmio di energia e di tempo (nonché di spesa), apparendo la richiesta difensiva ragionevole e non incompatibile con le finalità di snellezza ed economicità dell'istituto".
3. Ricorre anzitutto contro la sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in rapporto all'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in favore dei tre imputati. La Corte territoriale sarebbe stata mossa dall'intento di assicurare una propria visione della proporzionalità tra pena e fatto, così deviando l'istituto dalle sue finalità processuali, e facendone applicazione fuori dai casi consentiti dalla legge. La logica del rito abbreviato come opzione comunque preferibile, in quanto più "economica" del modello dibattimentale, sarebbe stata superata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha messo in luce l'indispensabilità della prova integrativa proposta e, per altro verso, l'inammissibilità di richieste che mirino a rinnovare in forma dibattimentale prove già acquisite nelle indagini o nell'udienza preliminare.
Dopo aver precisato l'oggetto effettivo delle condizioni poste dai tre imputati per l'accesso al rito (DE LI in realtà aveva chiesto l'escussione di altri testi), il ricorrente rileva come IA fosse stato interrogato per sette volte in fase di indagini, e come per quattro volte fosse stata interrogata la UZ, con verbalizzazione attuata mediante registrazione e trascrizione, analogamente a quanto avvenuto per un confronto tra i due soggetti in questione. D'altra parte, prosegue il Procuratore generale, la richiesta per AR e RI era stata motivata con generico riferimento alla "contraddittorietà delle dichiarazioni". Quanto a DE LI, non era stata neppure indicata la rilevanza dell'audizione di quella parte dei testi indicati non già sentita in fase di indagini (rilevanza evidentemente non decisiva, visto che il nominativo dei testi non era poi stato inserito nella lista dibattimentale).
Il carattere eccentrico della decisione censurata sarebbe confermato dal fatto che l'esame dibattimentale del dichiarante e dei testi de quibus non avrebbe recato alcuna novità sostanziale al quadro probatorio, novità cui del resto la Corte territoriale non ha fatto il minimo cenno.
4. Ricorre il Difensore nell'interesse di DE LI IM, declinando diversi motivi di impugnazione, con evocazione nel complesso dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e).
4.1. Si deduce anzitutto violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), e dell'art. 630 c.p..
Valutando le dichiarazioni di IA, imputato di reato connesso, la Corte territoriale avrebbe violato i criteri dell'art. 192 citato, omettendo di valutare l'attendibilità personale del dichiarante, ed omettendo di verificare l'esistenza di riscontri individualizzanti delle sue indicazioni.
4.2. Viene dedotta, ancora la violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Sarebbe arbitraria la valorizzazione dei dati desunti dai tabulati telefonici e dall'annotazione rinvenuta sull'agenda del ricorrente ("Nazza 50") quali elementi di riscontro della consegna effettiva di droga al DE LI.
4.3. Il Difensore prospetta la violazione dell'art. 630 c.p., comma 4, in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e), in quanto la Corte
territoriale non avrebbe riconosciuto la diminuente connessa alla liberazione dell'ostaggio senza previo pagamento del prezzo per la sua liberazione. L'argomento per il quale v'era stato un secondo sequestro non sarebbe valido, in quanto la Corte non avrebbe indicato riscontri della partecipazione di DE LI al secondo episodio.
4.4. Si deduce infine violazione degli artt. 132 e 133 c.p., in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e), in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso ogni illustrazione dei criteri seguiti per la quantificazione della pena.
5. Ricorre il comune Difensore nell'interesse di AR IM e RI LE, declinando vari motivi di impugnazione.
5.1. La Corte territoriale avrebbe violato gli artt. 603 e 191 c.p.p., ammettendo in fase di rinnovazione del dibattimento la produzione di tabulati telefonici, sebbene la stessa prova fosse stata già acquisita nel dibattimento di primo grado, e dunque non si trattasse di prova nuova o sopravvenuta. Sarebbe stata la prospettazione dei dati contenuta nel nuovo materiale - se ben si comprende la censura difensiva - a condurre la Corte verso una nuova datazione dei sequestri, più compatibile con le risultanze, con ciò pregiudicando gli interessi difensivi (o "il diritto di difesa" degli imputati), anche attraverso l'omessa considerazione di memorie redatte in base alla documentazione antecedente. D'altra parte si sarebbe trattato di materiale da "decodificare", e questo avrebbe presupposto il ricorso ad una perizia, in guisa da garantire il contraddittorio tra le parti.
In definitiva, si tratterebbe di un caso di "inutilizzabilità fisiologica" della prova in base al disposto dell'art. 526 c.p.p., comma 1. 5.2. Si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, sul presupposto che il Giudice del merito non avrebbe vagliato la credibilità del dichiarante ne' quella delle sue indicazioni.
Il Difensore riporta una serie di deposizioni o dichiarazioni che dipingono IA quale persona adusa a mentire, priva di affidabilità. Assume che la Corte territoriale avrebbe operato una valutazione frazionata delle indicazioni della persona offesa. Sostiene comunque - e se ben si comprende - che sarebbe stato illegittimamente assegnato valore di riscontro esterno alle risultanze dei tabulati, perché sarebbe stato lo stesso dichiarante a selezionarle, costruendo il proprio racconto, e dunque si sarebbe condotta una verifica autoreferenziale.
5.3. Ancora vizi di motivazione e violazioni di legge - in relazione queste ultime all'art. 630 c.p. ed agli artt. 192, 500 e 526 c.p.p. - per avere la Corte di merito ingiustificatamente svilito le contraddizioni interne al racconto del IA, che d'altro canto avrebbe dovuto essere vagliato con particolare rigore, trattandosi di persona costituitasi parte civile nel processo nato dalle sue dichiarazioni. Non si sarebbe data risposta alle obiezioni della Difesa sulla attendibilità della teste UZ e nel contempo si sarebbero trascurate le dichiarazioni liberatorie rese dalla teste fabiani in dibattimento.
Del pari sarebbero stati completamente ignorati i testi che avrebbero riferito della libertà di movimento goduta da IA nel corso dei presunti sequestri, essendosi la Corte limitata a proporre un argomento illogico (IA non era fuggito perché non avrebbe saputo dove andare), senza pervenire ad un giudizio documentato circa l'esistenza di seri ostacoli all'esercizio della libertà di movimento da parte della pretesa vittima.
Dunque, ed in sostanza, si denuncia anche per questa via una violazione dell'art. 630 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati vanno rigettati, perché presentati in base a motivi infondati, spesso in modo manifesto. Dalla decisione di rigetto consegue la condanna degli interessati al pagamento delle spese processuali. Gli stessi ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile IA per la partecipazione alla presente fase del giudizio. La Corte, vista la domanda in proposito presentata dalla parte, e valutato ogni profilo rilevante del caso concreto, liquida dette spese nell'importo complessivo di 4.000,00 Euro, oltre accessori.
Poiché risulta che IA ZZ è stato ammesso al patrocinio in favore dello Stato, il versamento delle somme indicate dovrà essere effettuato in favore dell'Erario.
2. E infondato anzitutto il ricorso proposto nell'interesse di DE LI IM, che per altro risulta prevalentemente mirato - pur attraverso rituali riferimenti alle norme procedimentali in materia di valutazione della prova e di struttura della motivazione - ad ottenere un inammissibile sindacato di questa Corte circa il merito delle decisioni assunte dai Giudici territoriali.
2.1. Il primo motivo, al netto del rinvio ad una pronuncia di legittimità sui criteri generali di approccio alla chiamata di correo, si risolve nell'assunto che, nella specie, non sarebbe stata saggiata l'attendibilità del dichiarante.
In realtà, la Corte d'appello ha valutato estesamente sia la credibilità personale del IA che l'attendibilità del suo racconto, non a caso impegnandosi in una minuziosa enunciazione dei riscontri che accompagnano molti e decisivi passi della sua narrazione. Non è affatto illogico o contraddittorio il concomitante riferimento alla stravaganza dell'interessato, o meglio al pesante condizionamento esercitato, sulle sue scelte di vita, dalla marcatissima tossicodipendenza e dalla deriva culturale che le si connette. La Corte ha operato la considerazione proprio al fine di accreditare fatti e circostanze che potrebbero sembrare implausibili, in un normale contesto di vita, ma risultano invece attendibili una volta collocati nel quadro esistenziale emerso dall'indagine (e sono del resto confermati aliunde).
Neppure si giustifica la doglianza secondo la quale mancherebbero, per il DE LI, "riscontri estrinseci individualizzanti" in punto di partecipazione alla seconda parte del sequestro. La Corte territoriale, nel paragrafo dedicato all'argomento, ha "seguito" costantemente anche la posizione del ricorrente, ricostruendo gli spostamenti del suo apparecchio cellulare e verificandone la costante compatibilità con l'ipotesi accusatoria. Bastino due esempi. Il primo riguarda la presenza concomitante di tutti e tre gli imputati a Castel Gandolfo, nel giorno successivo al nuovo sequestro. Il secondo attiene al furioso invio di sms che, nella data del successivo 23 settembre, aveva fatto seguito alla fuga del IA, invio che aveva compreso ben nove messaggi provenienti appunto da DE LI.
Non pare un caso, insomma, che la pretesa carenza motivazionale sia enunciata in termini assertivi e del tutto generici.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si limita a criticare le conclusioni che la Corte territoriale ha inteso trarre dal racconto di IA, dai riscontri acquisiti (ancora una volta) grazie alle tracce lasciate dai telefoni cellulari, dall'annotazione rinvenuta sull'agenda dello stesso ricorrente.
La pertinenza delle prove all'acquisizione della cocaina, in realtà, è desunta con motivazione ragionevole e compiuta, anche considerata la qualità degli avvenimenti seguiti all'episodio di narcotraffico riferito dal IA.
D'altra parte il contenuto dell'annotazione di De Angelis è pressoché univoco. La Corte territoriale ha notato come, fermo restando il diritto al silenzio della persona accusata, l'odierno ricorrente non abbia in alcun modo contrastato la valorizzazione accusatoria del dato, neppure con la più improbabile delle spiegazioni alternative. Può aggiungersi che, nel ricorso, non è spiegato perché l'annotazione sarebbe priva di rilievo a fini di accertamento del fatto contestato.
2.3. Il terzo motivo di impugnazione contesta, nel merito e nella giustificazione, il diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 4, sul presupposto che DE LI avrebbe cooperato a determinare la liberazione di IA, dopo il primo sequestro, senza che fosse pagato alcun prezzo per la sua liberazione.
La spiegazione della Corte territoriale è accettabile, e comunque non potrebbe essere sindacata, in assenza di doglianze difensive sul suo presupposto.
La sequenza degli avvenimenti (ed in particolare della successione tra "primo" e "secondo" sequestro) è stata valutata, in entrambi i gradi del giudizio di merito, nel senso che era stato commesso, sia pure attraversando più fasi, un unico delitto ex art. 630 c.p., tanto che il primo Giudice, al pari del secondo, non ha effettuato aumenti di pena dopo aver fissato il valore della sanzione per il reato sub A. La cessazione del sequestro (fatto diverso dalla sua temporanea sospensione) non è dunque intervenuta per scelta dei soggetti agenti, ma per la fuga "finale" dell'interessato, nelle circostanze cui sopra si è fatto cenno e che sono comunque descritte in dettaglio nella sentenza di appello.
Quanto poi al rilievo difensivo per il quale mancherebbero riscontri della partecipazione di DE LI alla seconda fase, si tratta della ripetizione di un argomento, infondato, del quale già si è detto sub 2.1.
2.4. È vero invece che la motivazione della Corte territoriale risulta particolarmente stringata in punto di determinazione della pena. Essa tuttavia non manca completamente, posto che il rituale riferimento ai fattori rilevanti ex art. 133 c.p. è preceduto, nella specie, da una disamina del fatto attenta ed analitica, dalla quale emerge tra l'altro, anche per esplicito, la "bassa intensità" della coercizione esercitata sulla vittima del sequestro. Rileva d'altra parte, nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza che ammette la sufficienza di motivazioni molto sintetiche quando il giudice si orienta per l'applicazione di pene prossime al minimo edittale (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013, rv. 256464). La Corte romana, alla luce delle proprie considerazioni sulle modalità esecutive del sequestro, si è determinata in effetti ad applicare la pena minima prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione (25 anni di reclusione). Va aggiunto - trascurando l'ulteriore riduzione "processuale" di cui si dirà in seguito (nonché l'omessa applicazione della continuazione interna al capo A) - che le diminuzioni connesse alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 630 c.p. (fatto lieve) sono state applicate nella massima estensione possibile, o quasi. Se si considera infine il carattere assai contenuto dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p. (un anno per due chili di cocaina, ed appena 3 mesi per il chilogrammo di hashish che DE LI deteneva personalmente al momento del suo arresto), si conclude agevolmente per l'infondatezza delle doglianze difensive anche sotto il profilo in questione.
3. Sono infondate, quando non inammissibili, anche le censure proposte mediante il ricorso proposto, dal comune Difensore, nell'interesse di AR IM e RI LE.
3.1. Il "primo motivo" contiene una serie di rilievi che, nel loro complesso, attengono alla rinnovazione parziale del dibattimento che la Corte territoriale, su istanza del Procuratore generale, ha disposto, sentite le parti, al fine di acquisire tabulati relativi al traffico telefonico intervenuto, riguardo al AR, nell'estate del 2009.
Il ricorrente sembra considerare illegittima detta acquisizione, anche perché avrebbe consentito una ricostruzione dei fatti, in alcuni profili qualificanti, diversa da quella che i Difensori avevano operato nell'interesse dei rispettivi assistiti. Preliminarmente va osservato che, non essendo stata disposta d'ufficio, la rinnovazione non doveva rispondere al criterio indicato nell'art. 603 c.p.p., comma 3 (cioè quello della assoluta necessità), ma alla sola condizione della novità della prova. Ciò premesso, subito si nota come le doglianze difensive sembrino contraddittorie e, comunque, generiche.
Contraddittorie in quanto, allo stesso tempo, si denunciano una immutazione del quadro cognitivo, tale da rendere obsolescenti le originarie prospettazioni difensive, ed un preteso carattere reiterativo della prova assunta. Generiche in quanto non vengono indicate ne' le variazioni decisive asseritamente introdotte con la rinnovazione ne' i possibili errori in cui i Giudici del merito sarebbero incorsi per avere considerato i tabulati senza l'intervento di un perito, del quale pure si lamenta la mancanza.
La realtà è che, pur ammettendo la presenza in atti di supporti recanti i dati poi riacquisiti, la Corte territoriale ha inteso procurarsi documenti che rendessero più leggibili i dati medesimi, giungendo a conclusioni che la Difesa non ha gradito ("ha comportato una interpretazione (...) affidata a criteri che hanno pregiudicato il diritto di difesa"), e che però neppure denuncia come erronee sulla base di qualche specifica indicazione.
I tabulati telefonici sono documenti, la cui acquisizione presso il gestore è presidiata da garanzie a tutela della riservatezza, ma la cui produzione al giudice dibattimentale, ad opera della parte che li abbia acquisiti, è perfettamente ammissibile. Nè risulta - men che meno attraverso una prospettazione difensiva di minima consistenza e specificità - che l'elaborato dei Carabinieri acquisito insieme ai tabulati contenesse altro che i dati concernenti le comunicazioni, meglio esplicitati ed ordinati, la qual cosa, se può favorire la comprensione delle parti e del giudice, non muta la natura documentale delle risultanze (il che si nota ad abundantiam, visto che il ricorrente neppure assume una utilizzazione effettiva dell'uno o dell'altro supporto nei riferimenti motivazionali). Risultano infine incomprensibili i riferimenti al contraddittorio quale metodo necessario di formazione della prova. I documenti sono per definizione formati prima e fuori del processo. Il contraddittorio si esercita discutendo della loro acquisizione, e poi della loro capacità dimostrativa, cosa che nella specie è senz'altro avvenuta (quanto alla rinnovazione dell'istruzione) od avrebbe potuto avvenire. E del resto, se davvero le Difese avessero considerato ostica od insicura la ricostruzione del traffico telefonico veicolata dai documenti acquisiti, bene avrebbero potuto chiedere, e se del caso ottenere, l'assunzione di prove utili allo scopo. Non esiste, di contro, un diritto difensivo a conservare oscure, o mal recepite, risultanze eventualmente trascurate dal primo giudice nella conduzione dell'istruttoria e/o nella motivazione della prima sentenza (che, nel caso di specie, risulta a dir poco scarna).
3.2. Nell'ambito del "secondo motivo" il ricorrente propone due argomenti fondamentali. La credibilità del dichiarante IA (che, riguardo al delitto sub B, è propriamente un chiamante in correità) sarebbe stata enunciata senza alcuna sostanziale verifica, ed anzi eludendo sistematicamente i molti segnali della propensione a mentire dell'interessato. Per altro verso, le dichiarazioni sarebbero prive di riscontri "esterni": se ben si comprende, le risultanze dei tabulati telefonici non potrebbero considerarsi tali, perché riferite a comportamenti dello stesso dichiarante e comunque da lui conosciute.
Si tratta di censure infondate. Ciò che il ricorrente definisce contraddittorio, e cioè il riconoscimento ad opera della Corte territoriale della particolare personalità del IA (testimoniata anche dalle fonti citate in ricorso) e della possibilità che questi abbia mentito su profili di suo interesse, è invece sintomatico della completezza e della prudenza dell'esame condotto. Infatti, la decisione di condanna è intervenuta all'esito di un esame complesso e minuzioso di corrispondenza tra il racconto del dichiarante e le risultanze ulteriori (testimonianze, tabulati, annotazioni sull'agenda del DE LI, sequestri), corrispondenza elevata al punto, anche in relazione alle singole e specifiche posizioni, che appare pressoché inconcepibile una spiegazione dei "riscontri" che li giustifichi e li coordini in senso alternativo all'accusa.
Lontana dunque dal modello di una aprioristica attestazione di fiducia nel dichiarante, verificata attraverso corrispondenze parziali e magari non univoche, la giustificazione del deliberato di condanna muove dalla ritenuta necessità di una puntuale verifica per ogni passaggio significativo della narrazione, verifica che viene operata con successo, senza che nei ricorsi difensivi sia prospettata una sola indicazione configgente che non sia quella, appunto, della patologia comportamentale propria del IA.
Tale metodo è corretto, e non consiste in una valutazione "frazionata", che la Corte ha compiuto tutt'al più riguardo al preteso furto che IA avrebbe subito quanto alla cocaina cedutagli dai ricorrenti: una valutazione che la giurisprudenza considera pienamente ammissibile (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 35327 del 18/07/2013, rv. 256097) quando i dati insicuri non interferiscono con l'accertamento di quelli sottesi all'accusa (e ciò la Corte territoriale voleva dire quando ha osservato che la "causale del sequestro" - cioè la riscossione del prezzo della droga - resta la stessa sia che IA fosse stato davvero derubato della cocaina, sia che avesse inteso "frodare" i propri interlocutori). Risulta di difficile comprensione, per altro verso, la tesi dell'irrilevanza per "autoreferenzialità" dei riscontri rappresentati dalle risultanze del traffico telefonico, i quali per altro non sono i soli (si va, a mero titolo di esempio, dalla testimonianze FE e UZ all'agenda del DE LI). Le tracce degli spostamenti sul territorio degli apparecchi cellulari e delle comunicazione degli indagati tra loro, o con altri soggetti, sono obiettivamente documentate. Non sembra ragionevole attribuire al ricorrente la tesi di una precostituzione delle risultanze, sia perché l'ipotesi sarebbe a dir poco avventata, sia perché si discute anche e soprattutto di telefoni che non si trovavano in possesso del IA. Dunque si è voluto dire, probabilmente, che il dichiarante conosceva le risultanze, ed avrebbe potuto congegnare una falsa accusa in termini di compatibilità con i dati pregressi. Ma si tratterebbe, nuovamente, di una prospettazione infondata. Non si capisce anzitutto come fabiani avrebbe potuto conoscere nel dettaglio i movimenti delle persone da lui accusate e le comunicazioni cui non aveva direttamente partecipato. Per il resto, dovrebbe comunque ipotizzarsi una spiegazione alternativa per i movimenti e le comunicazioni intervenute tra tutti i protagonisti della vicenda, da soli e nelle loro convergenze e coincidenze. Ma di questo, in sostanza, si è già detto. E la genericità delle allegazioni difensive rimane invariata anche nell'ambito del motivo in considerazione.
3.3. Infondati, per finire, anche i rilievi raggruppati sotto la comune rubrica di "terzo motivo", che in realtà rispondono a logiche differenti.
Si invoca anzitutto il principio per il quale la deposizione della persona offesa, che si sia costituita parte civile nel procedimento contro la persona accusata, deve essere valutata con particolare cautela. Principio indiscutibile, ma privo della minima attinenza, visto che l'attendibilità delle dichiarazioni di IA è stata sondata attraverso il ben più severo criterio indicato all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. (e dunque mediante la ricerca di riscontri esterni ed individualizzanti, che per inciso è opportuna, ma non indispensabile, quanto alla testimonianza della parte civile: Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, rv. 253214). Gli attacchi difensivi alla credibilità della UZ attengono ad una valutazione in fatto circa l'attendibilità della teste, che il Giudice di merito ha motivato, anche nel suo caso, attraverso la costante e positiva ricerca di elementi obiettivi di riscontro delle sue dichiarazioni, e non certo in base alla sua posizione formale di testimone od alla pretesa svalutazione di qualche effettiva incertezza, che dimostra solo l'appartenenza della donna all'ambiente dei tossicomani e la comprensibile sua ritrosia ad assumere la veste di teste dell'accusa.
V'è un cenno infine che esprime la tesi secondo la quale non vi sarebbe stato comunque, nella specie, l'ipotizzato sequestro di persona, dato il ridotto livello di coercizione cui la vittima era stata sottoposta.
In diritto, la Corte territoriale ha espressamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulle condizioni per l'integrazione del sequestro. Si è in particolare affermato che, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del reato, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 2, Sentenza n. 38994 del 01/10/2010, rv. 248537; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 14566 del 14/02/2005, rv. 231354; Sez. 2, Sentenza n. 9036 del 09/02/1982, rv. 155511). In fatto, ed in diretta sequenza, i Giudici dell'appello hanno motivato il proprio convincimento che, nella specie, la costrizione morale a non muoversi liberamente nello spazio fosse stata attuata mediante il controllo costantemente esercitato sulla vittima e l'atteggiamento minaccioso dei suoi interlocutori (i quali avrebbero immediatamente ritrovato IA se si fosse allontanato, e sono stati ostacolati, dopo molti giorni di sequestro, solo dal fatto che, datosi alla fuga, l'interessato si era finalmente risolto a rifugiarsi presso i Carabinieri).
Si tratta, appunto, di un giudizio di fatto, adeguatamente motivato, che si sottrae di conseguenza al sindacato di questa Corte.
4. Deve considerarsi fondato, invece, il ricorso del Pubblico Ministero, che attiene alla decisione della Corte territoriale di applicare, in favore degli imputati, la (ulteriore) diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sul presupposto che le loro domande di definizione del giudizio mediante rito abbreviato fossero state illegittimamente respinte.
4.1. Com'è noto, la richiesta condizionata di accesso al rito risulta ammissibile se la prova integrativa richiesta dall'imputato sia "necessaria ai fini della decisione" e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento". Se la giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente "spento" le controversie sulla nozione di "compatibilità", in base al rilievo che qualunque atto istruttorio necessario è più "economico" quando assunto nel contesto del rito abbreviato, la nozione di "necessità" è ancora molto discussa.
Ora, pur dopo l'istituzione della forma condizionata di accesso al rito, l'art. 438 c.p.p., introduce la relativa disciplina incentrandola sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato "allo stato degli atti". Va anche considerato che la rinuncia alle forme dibattimentali per la selezione e l'assunzione delle prove costituisce l'unica giustificazione razionale per una diminuzione di pena che prescinde dalla valutazione dei profili soggettivi ed oggettivi del reato, ed opera (senza possibilità di gradazione) al di fuori dei criteri fissati nell'art. 133 c.p.. Il riferimento alla "necessità" dell'integrazione rappresenta un forte segnale linguistico e sistematico, utile a conferire alla prova aggiuntiva richiesta dall'imputato un carattere di eccezionalità, e dunque un requisito di vera e propria "decisività".
Un secondo misuratore del carattere di necessità della prova è ormai tradizionalmente individuato - anche in base alla porzione finale dell'inciso normativo ("tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili") - nella "novità" del dato cognitivo che dovrebbe essere accertato mediante l'integrazione proposta. Quest'ultima cioè, in concreto, deve avere ad oggetto solo prove nuove, in quanto riguardanti fatti nuovi o fatti già resi noti da fonti diverse di conoscenza.
La prova integrativa non può "ripetere" atti investigativi già compiuti. Quando la fonte da escutere sia la stessa già sondata in fase di indagini, l'esame è ammissibile solo in quanto mirato a colmare lacune oggettive dell'atto originario, cioè a verificare circostanze diverse ed ulteriori. Se l'imputato individua un diverso interesse all'assunzione "ripetuta", come solitamente avviene mediante il riferimento al più consistente valore epistemico degli atti assunti in contraddittorio ed in presenza del giudice chiamato alla decisione, non gli resta che affrontare il giudizio nelle forme ordinarie. Ciò che non può ammettersi è la pretesa che, pur esistendo una base cognitiva conforme al criterio di "completezza delle indagini", si svolga nell'ambito del giudizio abbreviato un vero e proprio dibattimento, con conseguente dispersione di senso della diminuzione di pena.
I concetti sommariamente esposti sono spesso ripresi dalla giurisprudenza di questa Corte, ad esempio riguardo al criterio di novità della prova integrativa, rilevando come l'ordinamento consenta, attraverso il procedimento celebrato in forma ordinaria, che il diritto al contraddittorio in fase genetica si sviluppi pienamente, e come la diversa regola del rito discenda da una libera e volontaria opzione dell'interessato (si vedano, con varia accentuazione, sez. 2, Sentenza n. 11768 del 23/01/2003, rv. 225204;
Sez. 4, Sentenza n. 19733 del 8/05/2009, rv. 243964; Sez. 6, Sentenza n. 44634 del 31/10/2013, rv. 257811). II terreno più problematico è naturalmente quello della prova dichiarativa. Si ribadisce spesso che l'imputato non ha "diritto" alla mera ripetizione in contraddittorio della prova orale. Dunque le richieste subordinate all'audizione di persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare sono ammissibili alla sola condizione che vengano specificati i fatti da accertare, non già posti ad oggetto dell'esame precedente (sez. 6, Sentenza n. 25713 del 8/04/2003, rv. 225678; sez. 5, Sentenza n. 11954 dell'8/02/ 2005, rv. 231714; sez. 2, Sentenza 8 aprile 2008, n. 19645, rv. 240407; sez. 1, Sentenza n. 29669 del 25/03/2010, rv. 248185). Correlativamente si è affermata la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguiti dal rito alternativo (sez. 6, Sentenza n. 8738 del 29/01/2009, rv. 243067). Sull'argomento si sono espresse anche le Sezioni unite di questa Corte, le quali - nel confermare in sostanza che la richiesta condizionata è ammissibile quando l'integrazione sollecitata presenta il carattere della novità - hanno rilevato che "un'attenta lettura del complessivo quadro normativo segna (...) il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie, nel senso che esse debbano essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (...), ponendosi, siccome circoscritte e strumentali "ai fini della decisione" di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. Ne consegue che, per l'identificazione del carattere di "necessità" della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190, comma 1, a norma del quale il giudice può escludere solo "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti". Il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5, va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Di talché, la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo" (Sez. un., Sentenza n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, rv. 229175; in senso adesivo, successivamente, Sez. 4, Sentenza n. 39492 del 18/06/2013, rv. 256833).
Insomma, se può concordarsi sull'ammissibilità dell'assunzione a titolo di prova integrativa delle dichiarazioni di persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, occorre comunque che si tratti di prove nuove (nel senso che siano nuovi i temi da trattare) e decisive (nel senso che senza di esse un profilo essenziale della regiudicanda non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi). E spetta al richiedente l'onere di proporre le specificazioni, ed eventualmente la documentazione, che siano necessarie alla verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale.
4.2. Il secondo aspetto da trattare attiene alle modalità di sindacato sulla decisione giudiziale negativa circa la domanda condizionata di giudizio abbreviato.
È noto come la Corte costituzionale, all'esito di un lungo dibattito e superando precedenti resistenze, abbia introdotto un meccanismo "iniziale" di controllo ad opera del giudice dibattimentale. Se in precedenza quest'ultimo non poteva che condurre il giudizio secondo le forme ordinarie, salvo poi applicare la diminuzione di pena ove ritenesse che il rifiuto originario fosse ingiustificato, è oggi possibile che sia lo stesso giudice dibattimentale, in apertura del processo, a valutare nuovamente la domanda condizionata ed eventualmente ad accoglierla, col vantaggio che l'applicazione della diminuente corrisponderà ad un effettivo risparmio di attività processuali (Corte cost., 19/05/2003, n. 169). Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito come il "nuovo" meccanismo non abbia sostituito quello precedente, e piuttosto si sia cumulato allo stesso: il provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare può essere sindacato dal giudice dibattimentale sia a seguito di nuova proposizione della domanda prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con la conseguente celebrazione del rito, sia in occasione della sentenza di condanna deliberata in esito al dibattimento stesso, con l'applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena regolata all'art. 442 c.p.p. (sez. 1, Sentenza n. 39462 del 12/06/2003, rv. 225986; in seguito, nello stesso senso, sez. 3, Sentenza n. 7750 del 8/01/2004, rv. 228003;
sez. 5, Sentenza n. 27778 del 19/05/2004, rv. 228682; sez. 2, Sentenza n. 2338/06 del 1/12/2005, rv. 233141; sez. 4, Sentenza n. 12222/07 del 19/06 2006, rv. 236184; sez. 4, Sentenza n. 37587 del 5/06/2007, rv. 237694; sez. 6, Sentenza n. 27505 del 28/04/ 2009, rv. 244363). L'orientamento si è poi affinato attraverso l'individuazione di soglie preclusive, che non interessano nella sede presente (sez. 1, Sentenza n. 4054 del 13/01/2004, rv. 226923-924;
sez. 1, Sentenza n. 3003 del 13/01/2005, rv. 230607; sez. 4, Sentenza n. 22154 del 18/03/2008, rv. 240019; sez. 3, Sentenza n. 27760 del 6/06/2008, rv. 240827; sez. 3, Sentenza n. 25983 del 7/05/2009, rv. 243910; sez. 1, Sentenza n. 36214 del 22/09/2010, rv. 248278). Il quadro più organico del meccanismo di sindacato è ancora quello tracciato con la già citata sentenza n. 44711/2004 delle Sezioni unite di questa Corte, specie per quanto attiene al controllo del giudice dell'impugnazione sulla decisione di rigetto assunta dal giudice dibattimentale di primo grado.
La sentenza tratta anche del tema che più direttamente rileva nel presente giudizio, cioè quello del criterio mediante il quale deve essere apprezzato il fondamento (o non) della decisione di rigetto della domanda condizionata.
In giurisprudenza, ed in grande parte della dottrina, è comune l'affermazione che il giudice del sindacato (quindi anche il giudice d'appello, quando il rigetto sia stato deliberato o confermato in primo grado) deve utilizzare una prospettiva di valutazione ex ante. Assunti cioè i criteri di ammissibilità precisati nel paragrafo che precede - in particolare i requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato - il giudice deve verificarne la ricorrenza alla luce della situazione esistente al momento in cui la valutazione negativa è stata compiuta.
La giurisprudenza talvolta si spinge a teorizzare l'irrilevanza degli sviluppi dibattimentali del procedimento (sez. 3, Sentenza n. 7961 del 13/01/2011, rv. 249387). Le Sezioni unite, pur senza enunciare formalmente la propria posizione, hanno prudentemente temperato l'assunto, stabilendo che il giudice del sindacato debba compiere la propria valutazione "pure alla luce dell'istruttoria espletata".
Il Collegio non ritiene che la decisione abbia ribaltato il criterio di prognosi postuma in favore di un puro criterio "storico". Le Sezioni unite, semplicemente, avevano inteso evidenziare come una seria misurazione della ragionevolezza della valutazione compiuta dal giudice del rigetto non potrebbe prescindere anche dalle indicazioni sopravvenute grazie alla concreta assunzione delle prove, senza che però si determini alcun automatismo (sembra questo, ad esempio, il senso di una recente decisione, che ha giudicato incongruo il rigetto della richiesta condizionata alla perizia psichiatrica, a fronte del sopravvenuto giudizio di parziale infermità di mente: Sez. 6, Sentenza n. 17687 del 16/04/2014, rv. 260162). Insomma, un rigetto può risultare giustificato anche se la concreta assunzione della prova aggiuntiva nel dibattimento abbia poi dato risultati rilevanti, qualora lo sviluppo istruttorio non fosse ragionevolmente prevedibile. Nel contempo, l'esito irrilevante della stessa prova aggiuntiva non implica necessariamente che la domanda di assumerla nel rito abbreviato fosse ingiustificata, quando fosse ragionevolmente prevedibile un esito diverso e decisivo. Nell'uno e nell'altro caso, però, il concreto andamento dell'istruttoria dibattimentale concorre quale strumento di misurazione e verifica di ragionevolezza della decisione sindacata.
Il punto essenziale è che si tratta di eliminare un danno ingiusto per l'imputato che avesse formulato una richiesta ragionevole nel momento in cui l'aveva avanzata. L'adozione di un criterio completamente "storico" ridurrebbe il giudizio ad una sorta di lotteria, e lascerebbe completamente priva di ratio la diminuzione di pena a fronte di domande giustamente respinte, in quanto azzardate, nel momento in cui erano state formulate (oppure, correlativamente, 11 diniego della riduzione per domande che sarebbe stato doveroso accogliere, nonostante l'esito irrilevante della successiva addizione istruttoria).
4.3. Tutto ciò premesso in generale, risulta evidente il fondamento del ricorso proposto dal Pubblico ministero contro la decisione impugnata.
È certo vero che la deliberazione assunta in sede di sindacato sul rigetto della richiesta condizionata, al pari della stessa ordinanza di rigetto, è frutto di un apprezzamento di merito e che dunque, in fase di legittimità, può essere oggetto di contestazione solo relativamente alla consistenza, logicità e congruenza della relativa motivazione (sez. 1, Sentenza n. 33502 del 7/07/2010, rv. 247957). Nella specie tuttavia, come si è visto grazie alla integrale citazione degli (scarni) argomenti che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell'applicazione della diminuente (supra, 2.1. del Ritenuto in fatto), manca una motivazione razionale della decisione. In particolare, ed in tendenziale contrasto coi principi sopra enunciati, si è adottato un criterio "storico" della misurazione di ragionevolezza del provvedimento di rigetto a suo tempo adottato. Il problema non era stabilire se le dichiarazioni di IA e UZ fossero state decisive nella ricostruzione dei fatti, circostanza questa incontestabile. Il problema era stabilire, ed adeguatamente dimostrare, se fossero state decisive le prospettazioni dibattimentali dei dichiaranti, e se un siffatto valore aggiunto fosse ragionevolmente prevedibile al tempo della richiesta condizionata di accesso al rito.
Su questo punto, essenziale ai fini che interessano, la Corte territoriale non ha speso una sola parola, e ciò non solo quando ha motivato la decisione di applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., ma anche nel corso della descrizione, dapprima cronologica e poi critica, delle risultanze processuali utilizzate per giungere alla condanna.
Il ricorso del Procuratore generale mette in buona evidenza le ottime ragioni del primigenio rigetto. IA era stato interrogato già per sette volte, e la UZ per quattro, ed i due erano stati messi a confronto. Le loro dichiarazioni erano state documentate anche in forma non sintetica. Nelle condizioni indicate, ed in base alla giurisprudenza sopra citata, gli imputati avrebbero dovuto con grande cura specificare quali contenuti aggiuntivi si attendessero dalla nuova escussione, a parte la (inammissibile) ambizione ad interrogare (o fare interrogare) direttamente i testi in presenza del giudice dell'ipotetico rito abbreviato. Ed invece, per quel che risulta, DE LI non aveva neppure richiesto le prove integrative poi valorizzate dalla Corte territoriale, mentre gli altri imputati si erano limitati a mettere in rilievo "contraddizioni" non meglio specificate. Contraddizioni che poi, riguardo alla compatibilità tra il racconto di IA e quello della UZ, i Giudici di merito hanno considerato spiegabili e marginali nell'economia del raffronto tra le narrazioni, e che comunque erano state già poste ad oggetto, nel corso delle indagini preliminari, di un formale confronto tra i dichiaranti. D'altra parte lo stesso ricorso (illegittimo in quanto esclusivo) al criterio "storico" di rivalutazione della "necessità" della prova integrativa non giova alla tenuta della decisione impugnata, visto che - come già si è detto - la decisività delle prove de quibus è stata solo enunciata, senza il minimo sintomo che si sia colta la necessaria distinzione tra decisività della prova nel suo complesso e decisività dell'assunzione rinnovata.
Non solo dunque la decisione sul punto va annullata.
Considerato che
le sentenze di merito non mettono in evidenza alcun elemento potenzialmente capace di incidere sulla valutazione di ragionevolezza del rigetto della richiesta condizionata, nei limiti in cui ciò potrebbe accadere secondo gli enunciati principi di diritto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.
Da ciò consegue l'eliminazione della diminuente applicata nei confronti degli imputati, nella misura di 4 anni e 5 mesi di reclusione per il DE LI, di 4 anni e 4 mesi di reclusione per il AR, di 3 anni e 10 mesi di reclusione quanto al RI:
valori di pena che dunque, in fase esecutiva, andranno aggiunti a quelli enunciati nel dispositivo della sentenza impugnata.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p., che elimina. Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute per l'assistenza della parte civile IA ZZ, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014