Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato, qualora sia logicamente e congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33502 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 685
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 43040/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO ED, N. IL 29/12/1963;
2) ST RI, N. IL 06/12/1961;
avverso la sentenza n. 2612/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 20.01.2009 la Corte d'appello di Catania integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato TO AR alla pena di anni 8 di reclusone ed Euro 40.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ON AL alla pena di anni 7
di reclusione ed Euro 35.000,0 di multa per il solo reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonché entrambi alle pene accessorie di legge.
Era così ritenuto provato in fatto, da parte dei giudici del merito:
a) che il TO avesse partecipato come associato al sodalizio criminoso di stampo mafioso detto dei Cursoti milanesi, all'epoca capeggiato da TA AR (detto Zio Saro), in Catania fino all'Aprile 2003; b) che lo stesso avesse, nel contesto, acquistato, detenuto e ceduto stupefacente di tipo cocaina;
c) che parimenti lo ON avesse reiteratamente concorso in attività relative alla movimentazione dello stupefacente. Elementi di prova erano tratti dalle svolte intercettazioni telefoniche ed ambientali, che i giudici territoriali ritenevano ben utilizzabili, dai conseguenti servizi di polizia, dal complesso di accertamenti refluiti anche in varie sentenze acquisite in atti. Era così emerso, in sostanza, che il TA, intento a riorganizzare la consorteria dopo la sua scarcerazione, si era avvalso in particolare dello ON per i traffici di droga e del TO per le estorsioni. Nell'Aprile 2002, peraltro, il TO si era procurato, tramite il clan LA, un panetto di un chilo di cocaina da dividere con il TA. Quanto allo ON, lo stesso era raggiunto da una serie di captazioni che, in linguaggio criptico, non altrimenti traducibile che con riferimento alla droga, dimostravano il suo pieno coinvolgimento in attività di movimentazione della cocaina, anche tramite sua moglie, la slovena IZ MP.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione entrambi gli anzidetti imputati che motivavano il rispettivo gravame deducendo:
2.1 - il TO: a) inutilizzabihtà delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difetto di motivazione, nei decreti autorizzativi, con riferimento all'urgenza ed all'inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura;
carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata;
b) insufficienza del materiale intercettativo, di carattere equivoco, a giustificare la condanna, posto che fu ritenuto insufficiente anche a fini cautelari;
c) mancanza di elementi per ritenere l'apporto associativo, risultando anzi che egli operava in proprio, tenendo per sè i proventi delle estorsioni.
2.2 - lo ON: a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difetto di motivazione, nei decreti autorizzativi, con riferimento all'urgenza ed all'inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura;
carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata;
in particolare non essendo esso imputato coinvolto nell'imputazione associativa;
b) l'utilizzazione dei brogliacci era stata consentita solo ai fini di individuare i colloquianti;
c) errato diniego dell'abbreviato condizionato, di facile e breve esplicazione;
d) insufficienza della prova - solo ipotesi desunte dai colloqui - in ordine al coinvolgimento dei traffici di droga, comunque errato diniego della diminuente ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; e) errato riconoscimento dell'aggravante del numero delle persone di cui al comma 6 della citata norma;
f) insufficienza del materiale d'accusa: non ha mai usato linguaggio criptico;
i rapporti con la moglie MP erano cessati dal maggio 2003; non aveva avuto alcun contatto con eventuali acquirenti di droga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi, entrambi infondati, devono essere rigettati con ogni dovuta conseguenza di legge.
Ed invero tutte le deduzioni riproposte in questa sede, già avanzate davanti ai giudici del merito, hanno avuto corretta risposta nei precedenti gradi di giudizio. Esaminando dapprima il tema delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, comune ai due odierai ricorrenti, deve essere rilevata l'evidente infondatezza di tale motivo di impugnazione peraltro svolto da entrambi i ricorrenti con argomentazioni largamente teoriche ed aspecifiche. Di contro i giudici territoriali non solo si sono attenuti alla consolidata giurisprudenza sul punto, correttamente citata, ed alla quale anche qui ci si riporta, ma hanno anche esaminato singolarmente i decreti autorizzativi contestati dalle difese, rilevando l'ampia e puntuale motivazione di ognuno di essi sia in relazione all'urgenza che H caratterizzava, sia in punto utilizzo di impianti esterni alla Procura, anche con consentito richiamo agli atti di p.g.. Trattasi di valutazione corretta e coerente che, in definitiva, non trova concreta critica - se non, come detto, con affermazioni svincolate dalla realtà processuale - negli atti di ricorso. Poiché si tratta di decreti autorizzativi ciascuno singolarmente motivato in relazione a fatti specifici di indagine che li rendevano necessari, perde significato anche la deduzione dello ON circa il suo mancato coinvolgimento nell'addebito associativo. Sono altresì infondate le altre deduzioni del ricorrente TO. Quanto al significato del materiale intercettato, i giudici del merito hanno ben motivato in ordine al contenuto dei colloqui. Va premesso che è certa - e non contestata - l'identificazione dei colloquianti, avvenuta anche a mezzo dei connessi controlli di polizia (peraltro il TO AR più volte viene chiamato direttamente per nome). Il linguaggio, come rilevano i giudici del merito, è spesso del tutto esplicito. La rete dei contatti con personaggi della cosca (anche con il vertice TA e con il suo vice SO AR) e le non equivoche indicazioni relative alle estorsioni, nonché le ampie escursioni sulle varie attività illecite della consorteria, costituiscono adeguata materia per il reato associativo di cui sub A) su cui entrambi i giudici del merito hanno svolto logiche e coerenti, quanto esaustive, esplicazioni motivazionali. Si tratta, del resto, di accertamenti in fatto - per i quali non necessitano riscontri, trattandosi di prove dirette - non più discutibili in questa sede di legittimità. Nè può dirsi - come assume il ricorrente - che tale materiale sarebbe insufficiente, tale essendo stato ritenuto in sede di riesame della misura cautelare, poiché si sono aggiunti altri elementi in sede dibattimentale (dichiarazioni dei verbalizzanti, altri testi, ecc). Peraltro la deduzione difensiva è del tutto impropria, posto che invoca l'annullamento cautelare in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, su cui invero vi è stata assoluzione già in primo grado, mentre la condanna è intervenuta sul reato associativo ex art. 416 bis c.p. (oltre che per il singolo episodio ex art. 73). È infondato, infine, anche l'ultimo argomento del ricorrente che intende sostenere aspetti di autonomia dell'attività illecita di questo imputato che, per i modi della sua condotta, non avrebbe ricevuto l'apprezzamento dei vertici del clan. Anche sul punto la Corte territoriale svolge puntuale e corretta analisi, rilevando elementi di conferma dell'affectio societatis in capo all'odierno ricorrente che continuava a compiere estorsioni in nome dei Cursoti, risultando in definitiva indifferenti le - del resto non inusuali - divergenze interne in ordine alla spartizione dei proventi. Anche in proposito la motivazione dell'impugnata sentenza risulta ineccepibile. Nessuno specifico motivo, infine, risulta proposto in ordine al rato in materia di stupefacenti di cui sub B), sul quale, peraltro, le risultanze sono chiarissime e ben motivate le argomentazioni dei giudici del merito.
Anche le ulteriori deduzioni del ricorrente ON non hanno pregio.
È privo di sostanziale significato il motivo che ricorda il limitato uso dei brogliacci (ai fini identificativi), posto che dal testo dell'impugnata sentenza risulta che sul contenuto delle intercettazioni si è avuta trascrizione peritale. Anche in ordine al diniego dell'abbreviato condizionato va convalidata la corretta decisione dei giudici del merito basata - dopo pertinente richiamo alla giurisprudenza sul punto - sul criterio di non pronta esperibilità delle chieste trascrizioni. Peraltro va ricordato come la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato risulta incensurabile per Cassazione ogni volta che - come nella presente fattispecie - sia logicamente e congruamente motivata, trattatosi di apprezzamento di merito (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 11558 in data 23.01.2009, Rv. 243063, Trentadue e altri;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 5229 in data 14.01.2009, Rv. 243282, Massaroni Gabrieli;
ecc). Le deduzioni in ordine al contenuto delle intercettazioni sono infondate. I giudici del merito, con ampia motivazione esplicativa della decisione, hanno rilevato il vero significato del linguaggio criptico adottato, sia per la sequenza logica, sia per i collaterali interventi di polizia, sia per la totale inattendibilità del significato apparente. Anche in ordine alla posizione dell'imputato con riferimento alla MP la motivazione dell'impugnata sentenza risulta ineccepibile, sia per i tempi dei fatti ascritti in relazione ai rapporti tra i due, sia comunque per la marginalità della questione, rispetto al ben più ampio e corposo carico probatorio. È del tutto infondata, infine, la deduzione in ordine alla denegata circostanza ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, proposta sull'infondata tesi che si tratterebbe - al più - di attività solo programmata e non attuata, attesa qualità e quantità delle movimentazioni di stupefacente, contesto e durata dei traffici, come accertati dai giudici del merito, tali da escludere in radice la possibilità di qualificare di modesta entità le condotte suddette. Anche in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, per la pluralità dei concorrenti, il ricorso è infondato, alla stregua dei numerosi soggetti, emergenti dalle indagini, che in vario modo interagivano nelle accertate movimentazioni di droga, con accertamento in fatto non discutibile in questa sede di legittimità. In definitiva, entrambi i ricorsi, parimenti infondati, devono essere rigettati. Alla completa reiezione delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ON AL e TO AR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010