Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di richiesta di rito abbreviato condizionato, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dell'art. 438, comma 5 cod. proc. pen., laddove prevede che la prova richiesta ad integrazione debba possedere il requisito della novità, in quanto tale carattere non comprime il diritto costituzionale al contraddittorio: è infatti una libera disponibilità dell'imputato scegliere il giudizio abbreviato con formazione contratta della prova, anziché il rito ordinario, ove il principio è pienamente ottemperato con la celebrazione del dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2003, n. 11768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11768 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 23/01/2003
1. Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 117
3. Dott. BESSON Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 25009/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ON RI nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2.5.02;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto dott. Giuseppe Febbraro il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 21.9.01 il Tribunale di Milano dichiarò ON RI responsabile del reato continuato di maltrattamenti ed estorsione (artt. 81 cpv., 572, 61 n. 5, 629 c.p.) e lo condannò, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione e la Corte di Appello di Milano con sentenza del 2.5.02, respinse il gravame.
I giudici di merito hanno accertato che il prevenuto, tossicodipendente con disturbi di personalità (impulsività, iperreattività, atteggiamenti antisociali) pose in essere una serie di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della madre, AR SS, persona seriamente ammalata nonché del fratello minore IO, anch'esso tossicodipendente, comportamenti rivolti ad ottenere denaro da parte della madre, che viveva "in un vero e proprio stato di terrore permanente".
Ricorre per Cassazione il difensore del prevenuto deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine, alla sussistenza del delitto estorsivo, al diniego della diminuente per il rito abbreviato, alla valutazione di attenuanti come prevalenti e non solo equivalenti, alla graduazione della pena. Rileva che il clima di tensione in seno alla famiglia era conseguenza non di richieste di denaro o di violenze, ma dei disagi psicologici vissuti per i contrasti esistenti tra i vari componenti del nucleo familiare. Lo stato di angoscia della madre deve essere ascritto non alle richieste di modesti contributi economici, ma ad "incompatibilità strutturali e dinamiche familiari", comprensibili dai soli protagonisti della vicenda.
Eccepisce che il diniego da parte del Gip del giudizio abbreviato condizionato fu adottato senza motivazione e che i giudici di appello hanno errato nel ritenere che le prove richieste ad integrazione degli atti assunti, per essere ammissibili, debbano avere la caratteristica della novità. Tanto è in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 111 c. 3 della Costituzione, impedendo alle parti il controllo dibattimentale su prove determinanti la colpevolezza.
In subordine chiede assoluzione dal delitto di estorsione e valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo motivo di gravame è inammissibile perché propone una diversa valutazione degli elementi probatori rilevati dal giudice di merito. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice del fatto nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. SU. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento delta decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). La Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico valutando la deposizione delle parti lese che hanno in dibattimento cercato di sminuire la posizione del loro congiunto, con ciò palesando assenza di risentimenti nei suoi confronti;
la Corte territoriale ha debitamente considerato il disturbo di personalità evidenziato dalla perizia psichiatrica e la ragione dei reiterati comportamenti violenti o minacciosi posti in essere dal prevenuto considerandoli psicologicamente conseguenti ai disagi dell'infanzia anche per avere assistito a frequenti liti tra i genitori. L'accertato "stato di terrore permanente" in cui versava la madre nell'attesa dei violenti ritorni del figlio costituisce l'evento della lesione della libertà morale della parte offesa, evento raggiunto in questo delitto plurioffensivo, con la percezione delle somme ingiustamente pretese ed ottenute con la violenza.
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato, in quanto correttamente il giudice dell'udienza preliminare ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione delle stesse persone, le cui dichiarazioni era state già assunte in sede di indagini. Con l'introduzione della legge 16.12.99 n. 479 l'imputato ha sempre diritto ad essere giudicato con rito abbreviato, con l'unica eccezione prevista dall'art. 438 c. 5 c.p.p., allorché la richiesta del prevenuto sia condizionata ad una integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione ed incompatibile con le finalità del rito alternativo (Cass. 1^ 12.3.01 n. 11272, c.c. 20.12.00, rv. 218577). Nella concreta fattispecie la decisione di rigetto del rito richiesto deve ritenersi conforme a legge e non illogica nel suo contenuto in quanto le prove richieste in integrazione (le dichiarazioni della madre e del fratello dell'imputato) erano già in atti suscettibili di immediata valutazione nel procedimento a prova contratta. In proposito è bene fare riferimento anche a quanto ha già statuito la Corte Costituzionale nell'ordinanza 27.7.01 n. 326, decisione che pone in luce che la norma parla di "integrazione probatoria", rimarcando così, anche sul piano terminologico, il carattere aggiuntivo ("integrazione") della prova che l'imputato intende fare assumere nel giudizio abbreviato.
È parimenti manifestamente infondata la dedotta eccezione di legittimità costituzionale proposta con riferimento all'art. 111 c.3 della Costituzione e con riguardo allo stesso art. 438 c. 5 c.p.p.
(richiesta di abbreviato condizionato) nella parte in cui prevede che la prova richiesta ad integrazione deve avere il carattere della novità, assumendo che una restrizione in tal senso costituisce compressione del diritto al contraddittorio. Al riguardo si rileva che il giudizio abbreviato costituisce un giudizio a prova contratta scelto liberamente dalle parti che accettano che il giudizio si svolga sulla base di quanto già accertato senza la formazione di prova dibattimentale (S.U. 30.6.00 n. 12, ud. 21.6.00, Tammaro). La prescrizione costituzionale cui probabilmente la parte fa riferimento nel formulare l'eccezione di violazione del contraddittorio è forse più propriamente il comma 4 e non il comma 3 dell'art. 111 che prescrive: "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova". Detto principio peraltro è pienamente ottemperato con la celebrazione del procedimento con il rito ordinario, cui la parte ha comunque sempre diritto, essendo il giudizio abbreviato con formazione contratta della prova una libera e non obbligata scelta della parte. È al riguardo da aggiungere che già la Corte Costituzionale, esaminando una pretesa violazione del comma 5 dell'art. 111 della Costituzione, ha affermato l'insussistenza di violazione del principio del contraddittorio ogni volta che la parte presti il proprio consenso a formazione della prova non in contraddittorio (Corte Cost. ord.27.7.01 n. 326). Ciò in forza dello stesso art. 111 della Costituzione che al comma 5 prescrive: "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato ...".
Da ultimo e con riferimento a richieste di assoluzione e di valutazione di circostanze, deve affermarsi che in sede di legittimità non possono essere proposte richieste proprie del giudizio di merito, essendo i poteri della Corte limitati a decisioni i cui contenuti sono indicati negli artt. 615, 620, 622 e 623 c.p.p.. L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 c. 3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 300.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003